Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
R.G. 3503/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Federica Benvenuti Presidente
Gianluca Brol Giudice relatore
Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VERLATO DAVIDE
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§1 Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 22/02/2024 ha impugnato il diniego di protezione speciale, Parte_1 notificato il 24/01/2024.
Con decreto dd. 07/03/2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con il medesimo decreto, il Collegio ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 27/02/2025.
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Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 11/03/2025.
§2 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
In particolare, ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative.
Ha, infatti, lavorato come operaio presso SS DR e AN, con contratto a tempo determinato a decorrere dal 05/07/2022, poi nuovamente stipulato dal 01/11/2022 e, infine, dal 01/05/2023 (cfr. ricorso del 22/02/2024, buste paga luglio-dicembre 2022, gennaio-marzo
2023 e maggio-luglio 2023, CUD 2023).
Successivamente, il Sig. è stato assunto con la qualifica di manovale di magazzino Pt_1 presso Effebi Logistic di Boriero Francesca, con contratto a tempo determinato dal
04/01/2024 al 31/03/2024 (cfr. ricorso del 22/02/2024, comunicazione UNILAV).
Ad oggi risulta occupato come assemblatore in serie di pallets presso Controparte_2
con contratto a tempo determinato dal 10/04/2024, attualmente prorogato fino al
[...]
31/03/2025 (cfr. nota di deposito del 27/02/2025, lettere di proroga del contratto al 30/09/2024, al 31/12/2024 ed al 31/03/205, busta paga novembre 2024, buste paga aprile- settembre e dicembre 2024).
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può escludersi l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n.
10130/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. . L'allontanamento Pt_1 dal territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§3 Spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
NIGERIA il 06/02/1988, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Giudice est.
Gianluca Brol Il Presidente
Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria UPP Maria Paola
Cosmetico]
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
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