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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 139/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 139/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Coppola Ettore (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Rimini, Via Macanno n. 38/a, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO.
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Bagli Ivan (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via C.F._4
Luigi Pani n. 5, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 27.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civile del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Il IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio a CO in data Parte_1 Parte_2
3.05.2008, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 14, Parte II, Serie A, anno 2008 e Per_ dalla loro unione sono nate due figlie, e entrambe minorenni Per_2
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale redatto dal Presidente del Tribunale di Rimini in data 22.09.2022, poi omologato con decreto del Collegio n. 9719/2022 del 29.09.2022 nel procedimento avente R.G. 1840/2022.
Con ricorso depositato il 20.01.2025 il IG. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente IG.ra , alle condizioni ivi Pt_2 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente IG.ra , non opponendosi alla pronuncia di Pt_2 divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 13.05.2025 il Giudice
Relatore, sentite le parti, ha formulato alle stesse una proposta conciliativa rinviando, per la valutazione della proposta, all'udienza del 27.05.2025
All'udienza del 27.05.2025, le parti hanno rappresentato di non essere addivenute ad un accordo ed il
Giudice, sulla base delle dichiarazioni delle stesse, ha formulato una nuova proposta;
l'udienza è stata momentaneamente sospesa per permettere alle parti di valutarla e al rientro in aula le stesse hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore, previa rinuncia dei termini ex art 473 bis 28 c.p.c. e vista la richiesta concorde delle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 24.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
pagina 2 di 4 Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali Per_ delle figlie minori e e rispettose della loro eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con Per_2 ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede: “affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre;
in ordine alla disciplina delle visite del padre con le minori le figlie nelle settimane in cui il padre non trascorrerà il weekend con loro le andrà a prendere almeno due volte alla settimana dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 13:00 e le riporterà
a casa alle ore 21:00 dopo cena;
con riferimento alle settimane in cui le minori resteranno con il padre nel weekend le stesse resteranno con lui dal venerdì alle ore 17:30 sino alla domenica alle ore 21:00 dopo cena;
almeno tre volte alla settimana il IG. Pt_1
Per_ andrà a prendere all'uscita della attività sportive accompagnandola a casa della madre eccezion fatta per il venerdì nel quale le minori non restano con il padre nel weekend;
parte ricorrente corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di euro 600,00 Pt_2
- attualizzabile secondo indice Istat - oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra ; le spese di trasferta correlate alle attività agonistiche saranno nella misura del 50% a carico delle parti;
in ordine Pt_2 al mutuo sull'immobile adibito a casa coniugale restano ferme le condizioni già vigenti tra le parti;
spese compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal IG. nei Parte_1 confronti della IG.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Parte_2
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi IG. , nato a Parte_1
CO (BA) il 16.03.1975 e la IG.ra , nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a CO il 3.05.2008, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.
n. 14, Parte II, Serie A, anno 2008, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rimini, nella Camera di ConIGlio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4