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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1064/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Parte_1
Rumbolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla trav.D.Trani n.
6- appellante
E e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.Ersilia Trotta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via G.Angrisani n.
2- appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Salerno n.2211/2024 pubblicata il 23/4/2024 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertato e dichiarato il diritto di a vedersi riconosciuto da parte dei genitori Parte_1 CP_1
e in solido e/o per quanto di ragione, un
[...] Controparte_2
contributo al mantenimento e/o agli alimenti mediante la corresponsione di una somma mensile di € 500,00 o di una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e che gli appellati , in solido e/o per quanto di ragione, fossero condannati al pagamento di quanto indicato fino al raggiungimento di una autonoma condizione economica;
in via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle istanze di prova non accolte in primo grado.
per l'appellato: chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato per infondatezza.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine dell'11 dicembre 2025 e della successiva ordinanza del 16 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 , figlio adottivo dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio i genitori dinanzi al Tribunale Controparte_2
di Salerno, chiedendo che gli fosse riconosciuto un contributo al mantenimento e/o agli alimenti mediante la corresponsione di una somma mensile di E 500,00.
Esponeva di aver vissuto con i genitori dal 2010 fino al compimento del quattordicesimo anno di età, quando era stato collocato in una casa-famiglia a causa di gravi dissidi familiari.
Precisava di essere, poi, rientrato nell'abitazione dei genitori una volta raggiunta la maggiore età, ma di essersene nuovamente allontanato nel 2020 per il riemergere di ulteriori contrasti.
Dichiarava, inoltre, di essere attualmente privo di fissa dimora e di aver trovato temporanea accoglienza presso la di Salerno. CP_3
Aggiungeva di essersi adoperato per rendersi autonomo,
accettando ogni tipo di lavoro, senza tuttavia riuscire ad ottenere un'occupazione stabile, idonea a garantire il proprio sostentamento.
e si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
contestavano integralmente le dichiarazioni del figlio, chiedendo il rigetto della domanda.
3 Deducevano che il collocamento in casa-famiglia era conseguito ad un'aggressione del figlio nei loro confronti, aggressione per la quale era stato condannato e sottoposto a messa alla prova. Pt_1
Sottolineavano di averlo comunque riaccolto al compimento della maggiore età e di averlo sostenuto in diversi tentativi di inserimento scolastico e lavorativo, rimasti infruttuosi per la sua incapacità di mantenere un impiego stabile.
Rilevavano, infine, di essersi sempre fatti carico delle sue necessità, pur subendo nel tempo violenze e umiliazioni, e di non disporre delle risorse economiche necessarie per adempiere anche a un eventuale obbligo alimentare.
Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
riteneva che , ventiquattrenne all'epoca del Parte_1
ricorso, dovesse considerarsi economicamente indipendente;
invero, il predetto aveva terminato gli studi a diciotto anni e non aveva fornito
4 prova di essersi attivato per reperire un'occupazione stabile,
manifestando, piuttosto, un atteggiamento di inerzia colpevole;
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sent.Cass. nn.
407/2007, 15756/2006, 8221/2006) Corte era stato affermato che l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio maggiorenne cessava quando questi, pur avendo avuto le condizioni per rendersi autonomo,
non ne traesse profitto per trascuratezza o libera scelta, era necessario effettuare in proposito una valutazione rigorosa e proporzionata all'età
del figlio ( Cass. n. 18076/2014), l'obbligo di mantenimento non poteva protrarsi oltre limiti temporali ragionevoli e non riviveva in caso di successiva perdita del lavoro( Cass. nn. 17738/2015,
5088/2018, 12952/2016 e 19135/2019);
escludeva la sussistenza dello stato di bisogno, che presupponeva la mancanza di mezzi adeguati e la non imputabile impossibilità di lavorare (Cass. n. 9415/2017), rilevando che l'attore aveva ammesso di svolgere lavori saltuari e disponeva di piena capacità lavorativa, come dimostrato dalla recente assunzione, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli alimenti.
5 ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1)erroneità della pronuncia del giudice di prime cure laddove concludeva per l'insussistenza del suo diritto di ricevere una somma per il proprio mantenimento per non aver fornito la prova di essersi attivato in maniera adeguata a reperire una stabile occupazione lavorativa;
il Tribunale si era limitato ad affermare la sua colpevole inerzia senza tenere conto delle prove richieste con le memorie ex art. 183 cpc II e III termine, volte a dimostrare che si era sempre adoperato per trovare un lavoro, svolgendo nel frattempo attività saltuarie di muratore, cameriere e operaio;
non era stata ammessa la prova testimoniale — con indicazione dei testi e Testimone_1
— sebbene fosse rilevante con conseguente Testimone_2
error in procedendo e lesione del diritto di difesa;
allegava , a sostegno, la sentenza penale n. 3437/2021 del Tribunale di Salerno,
che lo aveva assolto dal reato di maltrattamenti perché “il fatto non sussiste”, evidenziando come il teste avesse già dichiarato che lui Tes_1
aveva svolto diversi lavori, anche nel periodo di allontanamento dalla casa familiare;
la sua volontà di inserirsi nel mondo del lavoro era
6 comprovata sia dal contratto a tempo determinato stipulato con la
Officine De UC srl in data 20/9/2023, sia dal successivo impiego presso la documentato dagli stessi appellati;
sulla base di CP_4
tale elementi non poteva dirsi che fosse stato inerte e che non si fosse impegnato per cercare una stabilità economica, pur tra evidenti difficoltà; concludeva, pertanto, chiedendo l'ammissione delle prove testimoniali già articolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e
3, cpc e ribadite in comparsa conclusionale, ritenute decisive ai fini del corretto accertamento della vicenda;
2)erroneità della pronuncia del giudice di prime cure laddove concludeva per l'infondatezza della domanda di alimenti perché non pienamente provata la sussistenza del suo stato di bisogno e per la mancata sussistenza dell'oggettiva impossibilità a provvedere al proprio sostentamento;
evidenziava che i rapporti di lavoro svolti erano esclusivamente occasionali, di durata limitata e con retribuzioni esigue, tali da non garantirgli una reale indipendenza economica;
richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 40282/2021,
secondo la quale non ogni attività lavorativa a tempo determinato era idonea a dimostrare l'autosufficienza economica, potendo questa
7 essere esclusa in ragione della brevità del rapporto o della modestia della retribuzione;
proprio la prova testimoniale avrebbe potuto confermare la sua condizione di difficoltà economica e la mancanza di un'occupazione stabile, dimostrando l'assenza di inerzia colpevole nella ricerca di lavoro;
i genitori non avevano fornito alcuna prova contraria circa la sua indipendenza economica, mentre la documentazione prodotta attestava il suo costante impegno nel cercare un'occupazione, anche attraverso l'accettazione di lavori precari o a tempo determinato;
di qui conseguiva che vi erano tutti i presupposti per ottenere gli alimenti da parte dei genitori.
e si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
chiedevano in primis che l'appello fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello in quanto:
le richieste istruttorie erano state correttamente escluse, poiché le circostanze dedotte non erano idonee a dimostrare un'impossibilità
incolpevole di reperire un'occupazione stabile, ma al contrario rivelavano un atteggiamento di inerzia colpevole e una condotta di vita improntata a scarsa responsabilità;
8 richiamavano la giurisprudenza di legittimità per ribadire che il figlio non aveva diritto al mantenimento, precisando che — Pt_1
ormai adulto — non aveva mai dimostrato di essersi impegnato in modo stabile in un percorso formativo o professionale, né di aver compiuto seri tentativi di inserimento lavorativo e che anzi dalla documentazione in atti e dai procedimenti penali a suo carico poteva desumersi una condotta di vita disordinata e violenta, priva di autoresponsabilità, segnata da reiterate aggressioni, minacce e maltrattamenti posti in essere a loro danno;
dal 2013 al 2020, il figlio si era reso protagonista di molteplici episodi di violenza, culminati nell'adozione di misure cautelari e nella condanna con sentenza n. 3437/2021 del Tribunale di Salerno per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate commessi proprio nei loro confronti;
secondo la giurisprudenza di legittimità anche un'attività
lavorativa svolta con contratto a termine poteva costituire elemento di autosufficienza economica, in quanto ciò che rilevava era la capacità
del soggetto di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi dalla condizione di dipendenza economica e la cessazione del rapporto a
9 termine non comportava la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento,
equiparandola alla perdita di un impiego stabile o al fallimento di un'attività autonoma, eventi che non potevano determinare la ricomparsa dell'obbligo dei genitori;
il discorso era diverso per l'obbligo alimentare, disciplinato dall'art. 438 cc, che aveva natura strettamente patrimoniale ed era finalizzato a garantire i mezzi indispensabili per la sopravvivenza di chi si trovava in una condizione di effettivo stato di bisogno, inteso come mancanza di risorse economiche e impossibilità — non imputabile al richiedente — di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
sotto tale profilo la giurisprudenza (sent.Cass.n.
9415/2017; ord. Cass. n. 33789/2022) aveva precisato che lo stato di bisogno doveva essere distinto da una mera difficoltà economica in quanto solo la mancanza involontaria di reddito e la concreta impossibilità di lavorare potevano giustificare l'attribuzione degli alimenti;
nel caso di specie, il non aveva provato né l'uno né Pt_1
l'altro presupposto;
invero dalle sue stesse dichiarazioni emergeva,
infatti, che avesse svolto e continuasse a svolgere lavori saltuari,
10 circostanza che, pur rappresentando una situazione precaria, non configurava una condizione di effettivo bisogno e dall'altra non risultava dimostrata un'impossibilità oggettiva a lavorare, poiché
l'appellante godeva di piena capacità fisica e lavorativa, come dimostrato dai contratti di lavoro prodotti in atti, a conferma della sua effettiva idoneità a provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
Sotto tale profilo l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. n. 13535 del
30/05/2018 della Corte di Cassazione).
Ne consegue che l'appello in questione non è inammissibile.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto di non essere stato mai inerte e di essersi sempre attivato per reperire un'attività
lavorativa.
11 Lamentava a tal fine che non gli era stato consentito di provare quale era stata la sua condotta perché era stata rigettata la richiesta di prova testimoniale che reiterava in appello.
L'istanza è inammissibile in questo grado perché la doglianza è
generica e non specifica;
invero la richiesta istruttoria era stata rigettata in corso di causa per la sua genericità e per la parziale irrilevanza e in sentenza è stato precisato che i capitoli di prova erano generici a livello spaziale e temporale.
Avverso tali statuizioni non vi è una specifica censura con conseguente inammissibilità della richiesta.
La sentenza impugnata non è censurabile nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di un assegno di mantenimento, in quanto è
conforme ai principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle specifiche previsioni normative.
Invero, in ordine al diritto al mantenimento dei figli maggiorenni,
l'art.337 septies cc introdotto dal dlvo 154/2013 prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
12 Occorre, tuttavia, valutare caso per caso fino a quando i genitori sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni, dal momento che a tale norma si giustappone il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto.
Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo;
dunque deve trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego, salvo che il figlio non provi che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile e che neppure un altro lavoro sia conseguibile, tale da assicuragli l'auto-
mantenimento (cfr. sent.Cass. n. 12123/2024; sent.Cass. 26875/2023;
ord.Cass. n. 23245/2023; sent.Cass. n. 29264/2022).
Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, “può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio,
abusando di quel diritto, ponga in essere un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole
13 negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica” (ord.Cass.
n. 12121/2025; ord.Cass. n. 19530/2023).
In questo contesto l'età è un importante parametro di riferimento,
la cui valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente (sent.Cass.n.2252/2024). Di conseguenza, se il figlio è
neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto"
in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne,
che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (sent.Cass. n. 26875/2023).
Nel caso di specie il figlio del reclamante ha 24 anni e ha concluso gli studi presumibilmente a diciotto anni, anche se non è stato indicato agli atti quali scuole abbia frequentato.
Per altro verso risulta documentalmente provato che abbia svolto due volte lavoro a tempo determinato nel 2019 e nel 2023.
14 Secondo la Suprema Corte l'attività lavorativa svolta in virtù di contratti a termine fa cessare l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da
parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di
un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di
lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento
rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata
fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica,
che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del
genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro(cfr.
sent.Cass. n. 8892/ 2024; Cass.sent. n. 40282 del 15/12/2021).
L'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (cfr. sent. Cass. 6509/ 2017; sent.
Cass. n.26259/2005, n. 26259; sent. Cass. 12477/2004).
Invero la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un
15 contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività
intrapresa dal figlio stesso in proprio;
tali evenienze secondo la giurisprudenza della Suprema Corte escludono la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Inoltre da un'autocertificazione esibita risulta che il Pt_1
svolga lavori occasionali come muratore, cameriere e come addetto ai traslochi e in assenza di riscontri probatori circa ragioni individuali specifiche - di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali,
od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione – che impediscano il reperimento di un'attività
lavorativa che lo renda definitivamente economicamente indipendente,
è indice di una sua colpevole inerzia, che non può determinare il perdurare per un periodo di tempo indefinito dell'obbligo di mantenimento in capo agli appellati.
Non è accoglibile neanche il secondo motivo atteso che l'appellante ha dedotto che con i lavori saltuari non riusciva a sostentarsi.
16 In realtà il Tribunale ha , invece, affermato che lavori pure se precari escludevano lo stato di bisogno ed in proposito il ha Pt_1
meramente sostenuto che non era così.
L'appellante ha dedotto agli atti di vivere presso la ma CP_3
poi ha esibito un contratto di locazione annuale da cui si desumerebbe il pagamento di un canone mensile di 170,00 E.
Tale allegazione contrasta il dedotto stato di bisogno.
Il non ha, poi, censurato in alcun modo la decisione Pt_1
nella parte in cui veniva affermato che bisognava dimostrare di non poter lavorare e, quindi, di essere inabili al lavoro
(cfr.sent.Cass.n.33789/22).
Sotto tale profilo l'appellante non ha dedotto alcunché, anche perché dall'autocertificazione esibita risulta proprio che il Pt_1
abbia capacità lavorativa, l'insussistenza della quale unitamente allo stato di bisogno può giustificare l'attribuzione degli alimenti.
Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 5201,00 E-
26.000,00 E- ai sensi dell'art.13 cpc- 500 E per due annualità valori minimi- fase dello studio- fase introduttiva- fase decisionale;
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
17 La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13
c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore della parte appellata, spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 18 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
18