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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO - PREVIDENZA E ASSISTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 78/2025 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
in qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore nato ad Persona_1
Oristano il 10.08.2013, c.f. elettivamente domiciliati in Oristano, Via C.F._2
Mariano IV num. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Carlo Tola, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Mariantonietta
Piras e dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, giusta procura generale alle liti a firma del dott.
notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024 Rep. 37875 e Racc. 7313, Persona_2
elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Oristano alla Via
Dorando Petri, Torre A,
- resistente -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza.
All'udienza del 11/07/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore Avv. TOLA CARLO, che dichiara di avere anticipato le spese e di non aver riscosso
1 gli onorari”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.01.2025, ritualmente notificato, , Parte_1 nell'interesse del figlio minore , ha convenuto in giudizio l' Persona_1 CP_2
esponendo di avere proposto procedimento per A.T.P. ex art. 445 – bis c.p.c. dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso depositato il 14.12.2022 iscritto al R.L.P.A. n. 757/2022, conclusosi con decreto del Tribunale emesso in data
10.03.2024, di omologa dell'accertamento del requisito sanitario del minore predetto a percepire l'indennità di frequenza ai sensi della Legge num. 118 del 1971 e num. 289 del 1990
e successive modificazioni ed integrazioni per i periodi di frequenza scolastica, come risultante dalla c.t.u. depositata nel corso del medesimo procedimento.
Nonostante il decreto di omologa fosse stato notificato all' in data 12.03.2024 e fosse CP_1
stato inoltrato in data 2.04.2024 modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione richiesta, tuttavia l' non aveva liquidato alcunché, per cui si era reso necessario proporre CP_2
ricorso giudiziale per ottenere il pagamento.
La parte ricorrente ha quindi concluso nell'atto introduttivo domandando la condanna dell' alla corresponsione in suo favore dell'indennità di frequenza ai sensi della Legge CP_2
num. 118 del 1971 e num. 289 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 20.09.2022, oltre interessi a decorrere dalle singole scadenze e sino al saldo.
2. L' si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 17.06.2025, rilevando CP_2
che Il decreto di omologa era stato liquidato il 16.06.2025, con gli interessi legali pari a €
156,87.
L' resistente ha pertanto concluso affinché venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
3. All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente ha confermato l'intervenuto accredito in favore della parte ricorrente delle somme dovute da parte dell' e si è CP_2
pertanto associato alla domanda di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna dell' resistente alla rifusione delle spese di lite, per le ragioni meglio riportate CP_1
a verbale.
§§§
2 4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, essendo intervenuto il pagamento da parte dell' dei ratei CP_2
dovuti a titolo di indennità di frequenza in favore del minore , qui Persona_3
rappresentato dalla madre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, con decorrenza dal
10/22, come risultante dal cedolino prodotto in giudizio dall' e come confermato anche CP_1
dal difensore della all'odierna udienza. Parte_1
5. Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, occorre rilevare che l'odierna parte ricorrente è stata costretta a proporre azione in giudizio, in quanto, nonostante fosse intervenuta l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario con decreto del Tribunale di
Oristano del 10.03.2024 notificato il 12.03.2024 e nonostante in data 2.04.2024 fosse stato trasmesso il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione richiesta, contenente l'indicazione dei requisiti socio - economici richiesti ai fini del riconoscimento del diritto (docc.
02, 03, 03A e 03B all. ricorso), l' non aveva ancora provveduto al pagamento, alla data CP_2
di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il 29.01.2025.
In proposito, l'art. 445 – bis, al quarto comma, stabilisce espressamente che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Qualora trascorra il termine previsto dalla legge, senza che l' provveda alla CP_2 prestazione, l'interessato può domandare l'intervento risolutore del giudice, mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria.
In questo caso, l' che non ha contestato la sussistenza dei requisiti socio – CP_2
economici per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'indennità di frequenza, è rimasto inottemperante in violazione del termine fissato dalla legge, in quanto il pagamento è stato pacificamente eseguito in data 16.06.2025, ben oltre i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione del mod. AP70, oltre che dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Tale modus operandi dell'ente previdenziale evidenzia una disfunzione gestionale che, da un lato, tradisce la semplificazione e la velocizzazione dell'accertamento giudiziario sottese alla riforma che ha introdotto il procedimento di accertamento preventivo di cui all'art. 445 –
3 bis c.p.c., dall'altro, ha comportato una dilazione notevole nel soddisfacimento del diritto all'indennità di frequenza, spettante al minore fin dall'ottobre 2022 (mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), come risulta dalla c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. (doc. 01 all. ricorso).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l' deve essere condannato CP_2
alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali concernenti la fase introduttiva e quella di studio, compensate le spese per le restanti fasi, stante la definizione del giudizio alla prima udienza in ragione dell'intervenuto pagamento da parte dell' CP_1 resistente delle somme dovute, con conseguente venir meno dell'interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Le spese sono liquidate secondo i parametri tra minimi e medi fissati per le cause di previdenza dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod. e ii., tenuto conto della non speciale complessità della controversia, avuto riguardo al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 21 maggio 2015, n. 10454, Cass., Sez. L,
29 novembre 2016, n. 24319, Cass., Sez. L, 3 aprile 2017, n. 8614 e Cass., Sez. L, Ord. 17 luglio 2018, n. 19020), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_2
spese processuali in favore della parte ricorrente relative alle fasi introduttiva e di studio, che liquida nell'importo di euro 1.250,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Carlo Tola, dichiaratosi antistatario;
3) compensa le restanti spese del procedimento.
Così deciso in Oristano, il 11/07/2025.
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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