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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 658 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/02/2023 ed iscritto al n 658 - 2023 RG , vertente tra
- , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] (CF ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Natale Francesco Evoli (CF ; PEC C.F._2
FAX 0965332251) ed Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Michele Salazar sito in Reggio Calabria, via Re Ruggero n. 9, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria - (C.F. ), presso i P.IVA_2 cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c, al numero di FAX 0965811224, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 20.02.2023 la ricorrente, docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, precisamente nell'anno scolastico 2022/2023 insegnante di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal l.09.2022 e cessazione al 31.08.2023, espone di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a tempo determinato fin dall'anno 2003/2004 e quindi di aver subito l'illegittimo susseguirsi di contratti a tempo determinato come insegnante di Religione Cattolica dall'anno scolastico 2003/2004 al 2022/2023 (dal 2004/05 contratti a tempo determinato di durata annuale sino al 31.8). Precisa che nell' anno scolastico
2021/22 la ricorrente - esausta della reiterazione di contratti a tempo determinato e della continua negazione di diritti che a ciò faceva seguito - dopo aver chiesto alla Dirigente l' aspettativa dall' insegnamento CP_2 di Religione per altre opportunità di lavoro (rigettata), si dimetteva dall'incarico di insegnante di religione presso la Scuola Giovanni XXXIII^ di Villa San Giovanni in Reggio Calabria (contratto dall' 1.9.21 al 31.8.22 per n. 18 ore sett.) per espletare un'esperienza lavorativa come personale
ATA, ma poi tornava nuovamente sul posto di insegnante di Religione, con contratto a tempo determinato di durata annuale nel successivo anno scolastico 2022/23 (anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso). Ha convenuto in giudizio il , chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni:
“- In via principale, accertare e dichiarare l' illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato come insegnante di Religione di cui al presente ricorso e per l' effetto dichiarare il diritto della Prof.ssa alla Pt_1 conversione dell' attuale contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, condannando il (C.F. Controparte_1
), in persona del Legale Rappresentante in carica e pro P.IVA_1 tempore, a porre in essere ogni necessario e conseguente adempimento;
- In via subordinata, nell' ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, Voglia Cod. Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, accertare e dichiarare l' illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato come insegnante di Religione di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare il (C.F. Controparte_1
), in persona del Legale Rappresentante in carica e pro tempore P.IVA_1
(precedentemente denominato – , si veda d.l. Controparte_1 CP_3
11.11.2022 n. 173, art. 6) al risarcimento del danno subito dalla Prof.ssa quantificato nella misura di 20 mensilità dell' ultima retribuzione Pt_1 globale di fatto (come da prodotti cedolini e specificato/quantificato in narrativa), o in subordine da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'
2 ultima retribuzione globale di fatto, come da principi di diritto esposti nella parte motivata, o comunque nella minore o maggiore somma e/o nel minore o maggiore numero di mensilità di retribuzione globale di fatto ritenute di giustizia, oltre che ad un ulteriore importo per il maggior danno sofferto dalla
Prof.ssa da determinarsi nell' ulteriore importo di 10 mensilità dell' Pt_1 ultima retribuzione globale di fatto, o nel minore o maggiore importo/numero di mensilità di retribuzione globale di fatto ritenuto di giustizia, o - in via gradata - venga il maggior danno sofferto determinato in via equitativa dall' Ill.mo Giudicante, onerando in ogni caso l'Amministrazione resistente di ogni conseguente e necessario adempimento strumentale all' erogazione dei suddetti importi.”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il
[...]
che conclude per il rigetto del ricorso. Con Controparte_1 riferimento alla domanda di conversione del rapporto di lavoro richiama la giurisprudenza di legittimità che ne ha sempre escluso la fondatezza. Con riferimento alla domanda risarcitoria deduce : “va rammentato che, per quanto concerne gli insegnati di religione cattolica, l'abuso va individuato con riferimento all'omesso avvio delle procedure concorsuali, di cadenza triennale, di cui agli artt. 2 e 3 L. n. 186 del 2003.
Ne consegue che, avuto riguardo al primo contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente, l'abuso deve essere calcolato tenuto conto che la procedura concorsuale immediatamente successiva all'entrata in vigore della L. n. 186 del 2003, è quella, già menzionata, bandita nell'anno 2004. La ricorrente chiede il risarcimento per l'asserita reiterazione abusiva dei contratti a termine dall'anno 2003. Vi è però che, dal 2019 al 2021, il legislatore – come si è diffusamente detto sopra – ha attivato la procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato fino all'anno scolastico 2024/2025. Se, ad oggi, l'odierna ricorrente non è rientrata nel contingente del personale da assumere a tempo indeterminato, potrebbe rientrarvi successivamente.”
Infine eccepisce la prescrizione di ogni diritto che fosse in ipotesi maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notificazione della domanda giudiziale (art. 2948 c.c.).
§ 3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla configurabilità dell'abuso in caso di reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica e sulle conseguenze dell'abuso, deve darsi atto che la Suprema Corte di Cassazione ( cfr. sent. n. 18698/2022
e 19315/2022) ha affrontato la questione tenendo conto dei principi sanciti nella pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri.
Sia la difesa del ricorrente che del resistente richiamano tale giurisprudenza di legittimità che, in estrema sintesi, premessa la ricostruzione del peculiare quadro normativo che regola l'assunzione in ruolo dei docenti di Religione
3 cattolica, giunge ai seguenti principi di diritto pienamente applicabili anche al caso che ci occupa.
La S.C. ha precisato che:
- “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
- Restano al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per un durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
§ 3.2. Venendo al caso di specie devono farsi le seguenti considerazioni:
- L'anno scolastico 2003/2004 non rileva comunque ai fini dell'abuso in quanto si tratta contratti a termine stipulati, per un durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
- Dopo l'indizione del primo concorso nel 2004, sono mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto sopra, perché la ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente e precisamente dall'
a.s. 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente (con la sola esclusione dell'a.s. 2021/2022 in cui si è dimessa) nell'insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge con cadenza triennale. Quindi l'abuso si è realizzato per i contratti a termine a partire dall'a.s. 2007/2008 e fino all'a.s. 2022/2023.
§ 3.3.L'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente
è infondata. Sul punto, proprio in materia di pubblico impiego, Cass. 34741/2023 ha sancito: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai
4 fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.”. Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata.
§ 3.4. Deve essere rigettata la domanda principale di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato ed è sufficiente sul punto brevemente richiamare il seguente principio di diritto: “La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che «la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione» (art. 36, co., 5, d. lgs. 165/2001). D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell' Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre
2006, e;
Corte di Giustizia 7 settembre 2006, ) e Per_1 Per_2 Per_3 ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ).” (Cass. 18698/2022). Per_4
§ 3.5. Resta il rimedio risarcitorio e la S.C. sopra citata ha così motivato:
“11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
Si tratta dei noti principi di cui a Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ….. può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.
183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto» in concreto in
5 quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.». Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Santoro) e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, (…).
12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali. 12.1 Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, co. 5, cit. (ora art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al «comportamento delle parti e alle condizioni delle parti» di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire «un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604», sicché la misura “edittale” è solo quella di cui ai predetti artt. 32 co. 5 L. 183/2010, e 28, co. 2, d. lgs. 81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di
6 servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come «onnicomprensiva», prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.”
Tali principi di diritto sono applicabili al caso che ci occupa, occorre però considerare ai fini della liquidazione del danno che è sopravvenuta la legge n. 166 del 14 novembre 2024, che converte il D.L. n. 131 del 2024, noto come Decreto Salva infrazioni, riguardante le disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. L'articolo 12 del decreto Salva Infrazioni cosi modifica la previsione di cui all'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
“Modifiche all' articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato -
Procedura d'infrazione n. 2014/4231
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Tale disciplina prevede espressamente i parametri per la determinazione del risarcimento del danno e trattandosi di norme che dispongono “l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea” deve ritenersi applicabile anche al giudizio che ci occupa, in quanto vigente al momento della liquidazione del danno. Del resto il richiamo della giurisprudenza all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (ora art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) era conseguenza della necessità di individuare un parametro risarcitorio oggettivo per la generica misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Infatti la Cass. sopra riportata richiama
Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della
7 tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ….. può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo” ).
Con la citata modifica all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , 165, è lo stesso legislatore che stabilisce “la misura risarcitoria” compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In conclusione, con specifico riguardo al caso di specie ed alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti (come detto sopra l'abuso si è realizzato per i contratti a termine a partire dall'a.s. 2007/2008 e fino all'a.s. 2022/2023, con esclusione dell'a.s. 2021-2022 in cui la ricorrente ha scelto di dedicarsi ad altra attività lavorativa) e alla durata complessiva del rapporto, può riconoscersi a titolo di risarcimento un'indennità pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
§ 3.6. Deve invece rigettarsi la domanda di risarcimento del presunto ulteriore danno mancando l'allegazione e la prova di danni ulteriori rispetto a quelli già risarciti con l'indennità risarcitoria prevista dalla legge. Si consideri che “le conseguenze dell' illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in termini di diritti, permessi, ferie, malattia, aspettativa
e spettanze economiche “ non costituiscono danno ulteriore risarcibile ma sono i tratti caratterizzanti la stessa precarietà dei contratti a termine e sono coperti dall'indennità risarcitoria di cui sopra. Parte ricorrente allega poi “… senza tralasciare lo stress e l' ansia causati dal non avere una posizione lavorativa stabile dopo tanti anni di insegnamento”, ma neanche ciò è risarcibile in quanto la ricorrente non può vantare alcun diritto ad una posizione lavorativa stabile in quanto non è vincitrice di concorso.
In ogni caso il danno ulteriore risarcibile, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.» (cfr. sentenze sopra citate che richiamano Cass. SU n
5072/2016). La domanda della ricorrente sul punto è assolutamente carente già in punto di allegazione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
8 - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., a risarcire alla Controparte_1 ricorrente il danno conseguente all'abuso nell'utilizzo della successione di contratti di lavoro a tempo determinato con il pagamento di un'indennità nella misura pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, che si liquidano in € 9.257,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, in € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Natale
Francesco Evoli dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 18/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
9
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 658 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/02/2023 ed iscritto al n 658 - 2023 RG , vertente tra
- , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] (CF ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Natale Francesco Evoli (CF ; PEC C.F._2
FAX 0965332251) ed Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Michele Salazar sito in Reggio Calabria, via Re Ruggero n. 9, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria - (C.F. ), presso i P.IVA_2 cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c, al numero di FAX 0965811224, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 20.02.2023 la ricorrente, docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, precisamente nell'anno scolastico 2022/2023 insegnante di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal l.09.2022 e cessazione al 31.08.2023, espone di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a tempo determinato fin dall'anno 2003/2004 e quindi di aver subito l'illegittimo susseguirsi di contratti a tempo determinato come insegnante di Religione Cattolica dall'anno scolastico 2003/2004 al 2022/2023 (dal 2004/05 contratti a tempo determinato di durata annuale sino al 31.8). Precisa che nell' anno scolastico
2021/22 la ricorrente - esausta della reiterazione di contratti a tempo determinato e della continua negazione di diritti che a ciò faceva seguito - dopo aver chiesto alla Dirigente l' aspettativa dall' insegnamento CP_2 di Religione per altre opportunità di lavoro (rigettata), si dimetteva dall'incarico di insegnante di religione presso la Scuola Giovanni XXXIII^ di Villa San Giovanni in Reggio Calabria (contratto dall' 1.9.21 al 31.8.22 per n. 18 ore sett.) per espletare un'esperienza lavorativa come personale
ATA, ma poi tornava nuovamente sul posto di insegnante di Religione, con contratto a tempo determinato di durata annuale nel successivo anno scolastico 2022/23 (anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso). Ha convenuto in giudizio il , chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni:
“- In via principale, accertare e dichiarare l' illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato come insegnante di Religione di cui al presente ricorso e per l' effetto dichiarare il diritto della Prof.ssa alla Pt_1 conversione dell' attuale contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, condannando il (C.F. Controparte_1
), in persona del Legale Rappresentante in carica e pro P.IVA_1 tempore, a porre in essere ogni necessario e conseguente adempimento;
- In via subordinata, nell' ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, Voglia Cod. Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, accertare e dichiarare l' illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato come insegnante di Religione di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare il (C.F. Controparte_1
), in persona del Legale Rappresentante in carica e pro tempore P.IVA_1
(precedentemente denominato – , si veda d.l. Controparte_1 CP_3
11.11.2022 n. 173, art. 6) al risarcimento del danno subito dalla Prof.ssa quantificato nella misura di 20 mensilità dell' ultima retribuzione Pt_1 globale di fatto (come da prodotti cedolini e specificato/quantificato in narrativa), o in subordine da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'
2 ultima retribuzione globale di fatto, come da principi di diritto esposti nella parte motivata, o comunque nella minore o maggiore somma e/o nel minore o maggiore numero di mensilità di retribuzione globale di fatto ritenute di giustizia, oltre che ad un ulteriore importo per il maggior danno sofferto dalla
Prof.ssa da determinarsi nell' ulteriore importo di 10 mensilità dell' Pt_1 ultima retribuzione globale di fatto, o nel minore o maggiore importo/numero di mensilità di retribuzione globale di fatto ritenuto di giustizia, o - in via gradata - venga il maggior danno sofferto determinato in via equitativa dall' Ill.mo Giudicante, onerando in ogni caso l'Amministrazione resistente di ogni conseguente e necessario adempimento strumentale all' erogazione dei suddetti importi.”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il
[...]
che conclude per il rigetto del ricorso. Con Controparte_1 riferimento alla domanda di conversione del rapporto di lavoro richiama la giurisprudenza di legittimità che ne ha sempre escluso la fondatezza. Con riferimento alla domanda risarcitoria deduce : “va rammentato che, per quanto concerne gli insegnati di religione cattolica, l'abuso va individuato con riferimento all'omesso avvio delle procedure concorsuali, di cadenza triennale, di cui agli artt. 2 e 3 L. n. 186 del 2003.
Ne consegue che, avuto riguardo al primo contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente, l'abuso deve essere calcolato tenuto conto che la procedura concorsuale immediatamente successiva all'entrata in vigore della L. n. 186 del 2003, è quella, già menzionata, bandita nell'anno 2004. La ricorrente chiede il risarcimento per l'asserita reiterazione abusiva dei contratti a termine dall'anno 2003. Vi è però che, dal 2019 al 2021, il legislatore – come si è diffusamente detto sopra – ha attivato la procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato fino all'anno scolastico 2024/2025. Se, ad oggi, l'odierna ricorrente non è rientrata nel contingente del personale da assumere a tempo indeterminato, potrebbe rientrarvi successivamente.”
Infine eccepisce la prescrizione di ogni diritto che fosse in ipotesi maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notificazione della domanda giudiziale (art. 2948 c.c.).
§ 3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla configurabilità dell'abuso in caso di reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica e sulle conseguenze dell'abuso, deve darsi atto che la Suprema Corte di Cassazione ( cfr. sent. n. 18698/2022
e 19315/2022) ha affrontato la questione tenendo conto dei principi sanciti nella pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri.
Sia la difesa del ricorrente che del resistente richiamano tale giurisprudenza di legittimità che, in estrema sintesi, premessa la ricostruzione del peculiare quadro normativo che regola l'assunzione in ruolo dei docenti di Religione
3 cattolica, giunge ai seguenti principi di diritto pienamente applicabili anche al caso che ci occupa.
La S.C. ha precisato che:
- “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
- Restano al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per un durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
§ 3.2. Venendo al caso di specie devono farsi le seguenti considerazioni:
- L'anno scolastico 2003/2004 non rileva comunque ai fini dell'abuso in quanto si tratta contratti a termine stipulati, per un durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
- Dopo l'indizione del primo concorso nel 2004, sono mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto sopra, perché la ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente e precisamente dall'
a.s. 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente (con la sola esclusione dell'a.s. 2021/2022 in cui si è dimessa) nell'insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge con cadenza triennale. Quindi l'abuso si è realizzato per i contratti a termine a partire dall'a.s. 2007/2008 e fino all'a.s. 2022/2023.
§ 3.3.L'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente
è infondata. Sul punto, proprio in materia di pubblico impiego, Cass. 34741/2023 ha sancito: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai
4 fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.”. Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata.
§ 3.4. Deve essere rigettata la domanda principale di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato ed è sufficiente sul punto brevemente richiamare il seguente principio di diritto: “La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che «la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione» (art. 36, co., 5, d. lgs. 165/2001). D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell' Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre
2006, e;
Corte di Giustizia 7 settembre 2006, ) e Per_1 Per_2 Per_3 ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ).” (Cass. 18698/2022). Per_4
§ 3.5. Resta il rimedio risarcitorio e la S.C. sopra citata ha così motivato:
“11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
Si tratta dei noti principi di cui a Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ….. può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.
183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto» in concreto in
5 quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.». Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Santoro) e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, (…).
12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali. 12.1 Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, co. 5, cit. (ora art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al «comportamento delle parti e alle condizioni delle parti» di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire «un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604», sicché la misura “edittale” è solo quella di cui ai predetti artt. 32 co. 5 L. 183/2010, e 28, co. 2, d. lgs. 81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di
6 servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come «onnicomprensiva», prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.”
Tali principi di diritto sono applicabili al caso che ci occupa, occorre però considerare ai fini della liquidazione del danno che è sopravvenuta la legge n. 166 del 14 novembre 2024, che converte il D.L. n. 131 del 2024, noto come Decreto Salva infrazioni, riguardante le disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. L'articolo 12 del decreto Salva Infrazioni cosi modifica la previsione di cui all'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
“Modifiche all' articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato -
Procedura d'infrazione n. 2014/4231
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Tale disciplina prevede espressamente i parametri per la determinazione del risarcimento del danno e trattandosi di norme che dispongono “l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea” deve ritenersi applicabile anche al giudizio che ci occupa, in quanto vigente al momento della liquidazione del danno. Del resto il richiamo della giurisprudenza all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (ora art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) era conseguenza della necessità di individuare un parametro risarcitorio oggettivo per la generica misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Infatti la Cass. sopra riportata richiama
Cass, S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della
7 tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ….. può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo” ).
Con la citata modifica all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , 165, è lo stesso legislatore che stabilisce “la misura risarcitoria” compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In conclusione, con specifico riguardo al caso di specie ed alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti (come detto sopra l'abuso si è realizzato per i contratti a termine a partire dall'a.s. 2007/2008 e fino all'a.s. 2022/2023, con esclusione dell'a.s. 2021-2022 in cui la ricorrente ha scelto di dedicarsi ad altra attività lavorativa) e alla durata complessiva del rapporto, può riconoscersi a titolo di risarcimento un'indennità pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
§ 3.6. Deve invece rigettarsi la domanda di risarcimento del presunto ulteriore danno mancando l'allegazione e la prova di danni ulteriori rispetto a quelli già risarciti con l'indennità risarcitoria prevista dalla legge. Si consideri che “le conseguenze dell' illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in termini di diritti, permessi, ferie, malattia, aspettativa
e spettanze economiche “ non costituiscono danno ulteriore risarcibile ma sono i tratti caratterizzanti la stessa precarietà dei contratti a termine e sono coperti dall'indennità risarcitoria di cui sopra. Parte ricorrente allega poi “… senza tralasciare lo stress e l' ansia causati dal non avere una posizione lavorativa stabile dopo tanti anni di insegnamento”, ma neanche ciò è risarcibile in quanto la ricorrente non può vantare alcun diritto ad una posizione lavorativa stabile in quanto non è vincitrice di concorso.
In ogni caso il danno ulteriore risarcibile, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.» (cfr. sentenze sopra citate che richiamano Cass. SU n
5072/2016). La domanda della ricorrente sul punto è assolutamente carente già in punto di allegazione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
8 - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., a risarcire alla Controparte_1 ricorrente il danno conseguente all'abuso nell'utilizzo della successione di contratti di lavoro a tempo determinato con il pagamento di un'indennità nella misura pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, che si liquidano in € 9.257,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, in € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Natale
Francesco Evoli dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 18/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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