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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 167-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 167/2024 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
della società C.F. ), con sede in VIA CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
LEOPOLDO LUCCHI 135 CESENA
Visto il ricorso proposto in data 23 dicembre 2024 da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARTUSI Parte_1 C.F._1
VELCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARTUSI VELCA
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARTUSI VELCA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARTUSI VELCA nei confronti di
(C.F. ), VIA LEOPOLDO LUCCHI 135 CESENA Controparte_2 P.IVA_1
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la notifica eseguita a mente dell'art. 40, comma 7, CCII in data 30 dicembre 2024 da parte della Cancelleria (si veda, sul punto, attestazione inserita nel fascicolo sia telematico sia cartaceo, non essendo stata possibile la notifica ex art. 40, comma 6, CCII per causa imputabile al destinatario);
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
− rilevato in particolare che il convenuto non ha dimostrato il ricorrere dei requisiti congiuntamente richiesti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) avendo scelto di non costituirsi in giudizio e di non depositare la documentazione richiesta nonostante la regolare notifica;
− osservato che risulta assolto l'onere a carico dei creditori istanti istante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che i medesimi sono titolari di crediti complessivi per Euro 11.445,17 e risultano presenti debiti per ben oltre Euro
30.000,00;
− ritenuta altresì la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante, oltre che dal mancato pagamento dei creditori istanti, dall'esposizione debitoria nei confronti di Agenzia
Entrate Riscossione per Euro 79.850,00, dall'avvenuta emissione di numerosi decreti ingiuntivi
(sia rispetto a lavoratori sia rispetto a fornitori) per complessivi Euro 275.767,00 negli anni
2023 – 2024 rispetto ai quali non è stata proposta opposizione, dalla presenza di debiti verso
(al netto di quelli già trasmessi alla Riscossione) per Euro 26.000,00, e dalla sussistenza di CP_3
procedura esecutiva pendente promossa da vari creditori muniti di titolo esecutivo;
− rilevato inoltre che la società non risulta avere depositato i bilanci fin dall'anno 2020;
− ritenuto che a fronte di una simile situazione sia palese come la convenuta non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, non potendo contare su un'attività di impresa per ricavare i denari necessari a ripianare le proprie esposizioni;
− ritenuto pertanto che ersi effettivamente in stato di insolvenza Controparte_2
non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− dato atto che ai sensi dell'art. 256 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della società di persone determina l'apertura, in estensione, della liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ), con sede legale in VIA Controparte_2 P.IVA_1
LEOPOLDO LUCCHI 135 CESENA
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Curatore la dott.ssa (C.F. ), iscritta all'albo Persona_1 C.F._3 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena; che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII e che dovrà dare atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 126, comma 1, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a C.F. : Controparte_2 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 11 giugno 2025, ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c. che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore dott. Maria Cecilia Branca
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 167/2024 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
della società C.F. ), con sede in VIA CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
LEOPOLDO LUCCHI 135 CESENA
Visto il ricorso proposto in data 23 dicembre 2024 da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARTUSI Parte_1 C.F._1
VELCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARTUSI VELCA
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARTUSI VELCA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARTUSI VELCA nei confronti di
(C.F. ), VIA LEOPOLDO LUCCHI 135 CESENA Controparte_2 P.IVA_1
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la notifica eseguita a mente dell'art. 40, comma 7, CCII in data 30 dicembre 2024 da parte della Cancelleria (si veda, sul punto, attestazione inserita nel fascicolo sia telematico sia cartaceo, non essendo stata possibile la notifica ex art. 40, comma 6, CCII per causa imputabile al destinatario);
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
− rilevato in particolare che il convenuto non ha dimostrato il ricorrere dei requisiti congiuntamente richiesti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) avendo scelto di non costituirsi in giudizio e di non depositare la documentazione richiesta nonostante la regolare notifica;
− osservato che risulta assolto l'onere a carico dei creditori istanti istante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che i medesimi sono titolari di crediti complessivi per Euro 11.445,17 e risultano presenti debiti per ben oltre Euro
30.000,00;
− ritenuta altresì la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante, oltre che dal mancato pagamento dei creditori istanti, dall'esposizione debitoria nei confronti di Agenzia
Entrate Riscossione per Euro 79.850,00, dall'avvenuta emissione di numerosi decreti ingiuntivi
(sia rispetto a lavoratori sia rispetto a fornitori) per complessivi Euro 275.767,00 negli anni
2023 – 2024 rispetto ai quali non è stata proposta opposizione, dalla presenza di debiti verso
(al netto di quelli già trasmessi alla Riscossione) per Euro 26.000,00, e dalla sussistenza di CP_3
procedura esecutiva pendente promossa da vari creditori muniti di titolo esecutivo;
− rilevato inoltre che la società non risulta avere depositato i bilanci fin dall'anno 2020;
− ritenuto che a fronte di una simile situazione sia palese come la convenuta non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, non potendo contare su un'attività di impresa per ricavare i denari necessari a ripianare le proprie esposizioni;
− ritenuto pertanto che ersi effettivamente in stato di insolvenza Controparte_2
non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− dato atto che ai sensi dell'art. 256 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della società di persone determina l'apertura, in estensione, della liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ), con sede legale in VIA Controparte_2 P.IVA_1
LEOPOLDO LUCCHI 135 CESENA
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Curatore la dott.ssa (C.F. ), iscritta all'albo Persona_1 C.F._3 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena; che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII e che dovrà dare atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 126, comma 1, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a C.F. : Controparte_2 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 11 giugno 2025, ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c. che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore dott. Maria Cecilia Branca