TRIB
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2024, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 5.4.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1349/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/2/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo
Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Tali affezioni rendono il ricorrente ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave: 100%”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 L'udienza del 5.4.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie in esame, il CTU – come detto – ha concluso il suo giudizio ritenendo che il ricorrente “…ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave: 100%”, ritenendo invece non integrati
“…i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'Indennità d'Accompagnamento”.
Parte ricorrente ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie richieste per l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980 e successive modifiche (id est: impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana).
2 Orbene, a fronte delle ragioni che hanno indotto il CTU alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione al mero – generico – dissenso delle risultanze dell'accertamento svolto dal consulente nominato dall'ufficio, senza tuttavia indicare in modo puntuale i motivi della contestazione e gli specifici rilievo mossi alla valutazione del consulente, e per tali ragioni la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative, specialmente avuto riguardo al dato che non è emersa alcuna precisa e circostanziata presa di posizione in relazione alle patologie valutate dal CTU (sulla necessità di specifica indicazione dei motivi di opposizione, cfr. C. Cass. 12165/2019, in parte motiva).
Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia neppure contestare la diagnosi del predetto CTU né richiamare specificamente documenti sanitari già prodotti e non adeguatamente considerati o, ancora, produrre ulteriore e successiva documentazione medica, ma deducendo labilmente di avere diritto alla provvidenza richiesta in ricorso.
Ed invero, appaiono generiche le deduzioni attoree secondo cui “…La CTU redatta dalla Dott.ssa in relazione alla invalidità civile non è condivisibile in quanto Per_1
viziata da diverse contraddizioni diagnostico - valutative ed, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta. Come si evince, infatti, dall'allegato parere sanitario reso dal Consulente di parte dell'odierna ricorrente, Dott.
non possono ritenersi condivisibili le conclusioni del CTU per le seguenti Per_2
motivazioni: 1) Come già precisato dal Consulente di parte nelle controdeduzioni inviate al CTU nei termini di legge, “si esprime disappunto per la mancata assegnazione dell'indennità di accompagnamento. Si ritiene, infatti, che la concomitante presenza di una grave malattia neoplastica a prognosi sfavorevole, congiunta alla presenza di grave cardiopatia infartuale e alla necessità di assunzione continuativa di farmaci chemioterapici, influisca in maniera talmente negativa sulle autonomie del paziente, da rendere estremamente difficoltosa per il paziente l'autosoccorso o la richiesta di aiuto per eventuale malessere. Né il paziente può ritenersi in grado di effettuare abitualmente compere ai fini del proprio autonomo sostentamento. Tant'è che il paziente per le stesse patologie è stato beneficiario di tale privilegio pensionistico, poi, sfortunatamente, revocatogli”…” (cfr. pag. 3 del ricorso).
3 Al contrario, deve evidenziarsi che, nella propria relazione depositata in fase di
ATP, il CTU nominato ha sufficientemente descritto i dati anamnestici relativi al ricorrente, la documentazione sanitaria valutata e gli esiti dell'esame obiettivo posto in essere, senza che invece parte ricorrente – come detto – abbia formulato specifiche e dettagliate contestazioni sul punto (anche con riguardo alle patologie riscontrate, ai distinti codici utilizzati e alle conseguenti percentuali assegnate dal consulente), né specificamente richiamato e allegato ulteriore e successiva documentazione medica significativa a tal fine.
Sotto tale profilo, in particolare, il CTU nominato in sede di ATP ha compiutamente esaminato e preso posizione sulle – medesime – osservazioni critiche del
CTP di parte ricorrente richiamate nel presente giudizio, deducendo al riguardo che
“…Effettuato un attento riesame della bozza di ATP, alla luce dei rilievi formulati dal collega si ritiene di dover confermare quanto in bozza. Anzitutto va specificato che il verbale impugnato fa riferimento ad una istanza di aggravamento e non già ad una visita di Revisione, per cui il sig. all'atto della visita presso la commissione Invalidi Parte_1
Civili non era titolare di Indennità d'Accompagnamento. Inoltre lo stesso è affetto, come da Certificato ematologico del 25.05.23 P.O. ” di Catania da “…Leucemia Org_1
Mieloide Cronica, in atto in risposta ematologica e citogenetica completa, in risposta molecolare maggiore, continua terapia con e rimane in follow-up”; lo stesso Org_2
pertanto ha in atto una buona risposta alla terapia che viene effettuata per via orale, al proprio domicilio e versa in condizioni generali discrete. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare autosoccorso, ci troviamo di fronte ad un soggetto che si presenta lucido e ben orientato con capacità di critica e giudizio integre, dell'età di 66, anni con capacità di deambulazione nella norma, che pertanto non versa in condizioni tali da non poter chiedere aiuto o uscire di casa in caso di necessità. Si ribadisce che, sulla base dell'esame obiettivo effettuato e dell'attenta lettura documentale, si evince come la condizione clinica del sig. non sia tale da renderlo soggetto Parte_1
bisognevole di assistenza continua per lo svolgimento degli atti del vivere quotidiano. Lo stesso difatti, è affetto da Leucemia Mieloide cronica dal 2020 che tratta con cicli di chemioterapia orale. Gli effetti collaterali di detto trattamento caratterizzati dalla presenza di astenia, nausea rash cutanei, ecc…, non sono tuttavia tali da impedirgli di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano. Si conferma pertanto che lo stesso allo stato attuale non integra i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'Indennità
d'Accompagnamento…” (cfr. CTU in atti che deve intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante del presente provvedimento).
4 A fronte di ciò, come detto, parte ricorrente ha solo genericamente dedotto che
“…La CTU redatta dalla Dott.ssa in relazione alla invalidità civile non è Per_1
condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico - valutative ed, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta…” richiamando nel resto le sole deduzioni già svolte dal CTP in sede di ATP (e già compiutamente esaminate dal CTU nella precedente fase), senza tuttavia neppure individuare e prospettare eventuali e ulteriori patologie rispetto a quelle – incontestate – riscontrate dal CTU, ovvero invocare e produrre ulteriore e successiva documentazione medica rilevante a tal fine.
Stante quanto sopra, in definitiva, parte ricorrente non ha indicato specifici elementi, neppure nuovi, in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal CTU, del quale ha sostanzialmente lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto, senza indicare specifici motivi per cui la valutazione dovesse ritenersi riduttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea è dunque inammissibile e comunque infondata per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 14.12.2023, a firma della dott.ssa
[...]
, redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. Per_3
6536/2023.
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierno ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute
CP_ dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 14.12.2023, a firma della dott.ssa , redatta in Persona_3
sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 6536/2023;
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
5 Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 5 aprile 2024
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
6