CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1375/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
VISONA' STEFANO, AT
ER GIACOMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16383/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052818735000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052818735000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052818735000 I.C.I.
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 759/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato l'11 novembre 2025 Ricorrente 1 promuove opposizione all'intimazione di pagamento in rubrica, notificatagli in data 10 luglio 2025 e alle seguenti cartelle esattoriali n. 097 2020 01885
8751 4000, 097 2022 00895 7158, 097 2022 0188 90570 0000, 097 2023 00093 78677000 e 097 2024
01190 1970 1000. Deduce e argomenta:
- che i crediti opposti sono prescritti;
- che gli atti opposti difettano di sottoscrizione.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività dell'atto opposto e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. II Rm ha contestato come infondate le deduzioni ed eccezioni di ricorso ed ha concluso per il suo rigetto.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo e la sua infondatezza nel merito. Ha concluso in termini.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto opposto la CGT, visto l'art. 47-ter cod.proc.trib., preso atto della non opposizione delle parti, osserva:
Il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio il 9 ottobre 2025 ed ha iscritto a ruolo la causa solo l'11 novembre 2025, oltre i 30 giorni di cui all'art. 22, comma 1, cod.proc.trib.
Il ricorso è, perciò, inammissibile.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese di lite a carico del ricorrente liquidate in € 1.300,00 a favore di
Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre accessori, con distrazione;
ed € 700,00 a favore di Agenzia delle Entrate, con accessori se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
VISONA' STEFANO, AT
ER GIACOMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16383/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052818735000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052818735000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052818735000 I.C.I.
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 759/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato l'11 novembre 2025 Ricorrente 1 promuove opposizione all'intimazione di pagamento in rubrica, notificatagli in data 10 luglio 2025 e alle seguenti cartelle esattoriali n. 097 2020 01885
8751 4000, 097 2022 00895 7158, 097 2022 0188 90570 0000, 097 2023 00093 78677000 e 097 2024
01190 1970 1000. Deduce e argomenta:
- che i crediti opposti sono prescritti;
- che gli atti opposti difettano di sottoscrizione.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività dell'atto opposto e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. II Rm ha contestato come infondate le deduzioni ed eccezioni di ricorso ed ha concluso per il suo rigetto.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo e la sua infondatezza nel merito. Ha concluso in termini.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto opposto la CGT, visto l'art. 47-ter cod.proc.trib., preso atto della non opposizione delle parti, osserva:
Il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio il 9 ottobre 2025 ed ha iscritto a ruolo la causa solo l'11 novembre 2025, oltre i 30 giorni di cui all'art. 22, comma 1, cod.proc.trib.
Il ricorso è, perciò, inammissibile.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese di lite a carico del ricorrente liquidate in € 1.300,00 a favore di
Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre accessori, con distrazione;
ed € 700,00 a favore di Agenzia delle Entrate, con accessori se dovuti.