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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 7328/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giuste procure in calce C.F._2
rilasciate su foglio separato dal quale sono state estratte copie informatiche per immagine inserite nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Giovanni Vincenzo Arena, presso il cui studio, sito in Postiglione (SA) alla via I trav. Martiri Postiglionesi n. 5, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata per esteso su foglio a parte, dall'Avv. Marco Esposito, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Zara n. 3, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
NONCHE' Proc. N.R.G.A.C. 7328/2019 - Sentenza (P.IVA: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., in qualità di procuratrice speciale di
[...]
in nome e per conto della Parte_4 Parte_5
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. Renato Sardi, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del 25/9/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 1598/2019, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma pari ad € 11.619,14 quale debitoria rinveniente da un contratto di mutuo chirografario n.M01/00000015333, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la domanda monitoria è improcedibile, non avendo l'opposta esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010; quale secondo motivo di opposizione, che l'ammontare del credito azionato in via monitoria è il risultato di addebiti illegittimi derivanti da interessi usurari e capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c.; quale terzo motivo di opposizione, che la opposta non ha dato adeguata prova dell'esistenza ed ammontare del credito fatto valere mediante ingiunzione.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione
[...]
e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1598/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Proc. N.R.G.A.C. 7328/2019 - Sentenza Si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo: Controparte_1
che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010 il tentativo di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649
c.p.c., di talché la domanda monitoria non è improcedibile;
che l'opposizione risulta essere del tutto infondata e temeraria, atteso che parte opponente ha contestato in modo del tutto generico l'usurarietà degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici;
che gli opponenti non hanno contestato di aver stipulato il contratto di mutuo azionato in sede monitoria, né hanno lamentato di non aver ricevuto la consegna della somma mutuata, né hanno dedotto o dimostrato di aver provveduto alla restituzione della stessa e degli interessi dovuti.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 1598/2019; in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento, in suo favore, della somma di € 11.619,14 oltre interessi di mora al tasso pattuito;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Con comparsa depositata telematicamente il 08/3/2021 si costituiva in giudizio la in qualità di procuratrice speciale di Parte_3
in nome e per conto della Parte_4 Parte_5
deducendo: che la in forza di contratto
[...] Parte_5
di cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020 con, tra gli altri, con Controparte_1 Controparte_1 [...]
ha acquistato “pro soluto”, ai sensi Controparte_1
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati “a sofferenza”, individuabili “in blocco”; che della avvenuta
Proc. N.R.G.A.C. 7328/2019 - Sentenza cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 143 del
05/12/2020; chetra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti di e (NDG Parte_1 Parte_2
23-209187), con annessi privilegi, garanzie e accessori;
che la per effetto della cessione di cui sopra, è Parte_5
subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti della debitrice ceduta;
che ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prodotto e produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.; che ai sensi dell'art. 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
che in virtù di procura speciale per atto del Parte_5
Notaio di Settimo Milanese in data 09/12/2020, Rep. n. Persona_1
2902, Racc. n. 2226, ha conferito a l'attività di Parte_6
amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti, unitamente al potere, tra gli altri, di conferire procure a terzi e subdelegare i medesimi poteri ricevuti;
che per atto del Notaio Parte_6 Per_1
di Settimo Milanese in data 09/12/, Rep. n. 2903, Racc. n. 2227,
[...]
ha nominato procuratrice speciale per la gestione ed Parte_3
il recupero, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77
e 111 c.p.c..
In virtù di quanto innanzi esposto la in qualità di Parte_3
procuratrice speciale di in nome e per conto Parte_4
della ha concluso riportandosi alle difese, Parte_5
eccezioni e conclusioni già formulate dalla
[...]
Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 7328/2019 - Sentenza SOC. COOP.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla terza interventrice il 09/3/2022).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 25/9/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) con decorrenza dalla comunicazione del decreto alle parti costituite.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la terza interventrice provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla terza interventrice il 09/3/2022), di talché il primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Ancora, preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte opponente con le note di trattazione scritta del 14/3/2021 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva del diritto di credito in capo alla intervenuta nel presente giudizio quale Parte_5
cessionaria del credito originariamente azionato in via monitoria.
Invero, successivamente all'udienza del 17/3/2021 – ed a quanto in essa motivato (cfr.) - la terza interventrice con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha prodotto il contratto di cessione dei crediti stipulato tra la opposta e la con il relativo estratto dell'elenco Parte_5
Proc. N.R.G.A.C. 7328/2019 - Sentenza dei debitori ceduti (cfr. all. alla seconda memoria istruttoria della terza interventrice), in tal modo dimostrando di avere acquistato anche il credito fatto valere con il Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti dei sigg.ri Pt_1
e . Pt_2
Dunque titolare del diritto di credito nei confronti degli opponenti è la
Parte_5
Fermo quanto innanzi esposto, con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la creditoria fatta valere mediante ingiunzione in suo danno costituirebbe il risultato dell'addebito di interessi usurari ed anatocistici.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale); peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
Analoghe considerazioni si impongono poi circa la dedotta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c.
Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito che l'opposta non avrebbe fornito adeguata prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, la parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione depositando:
Proc. N.R.G.A.C. 7328/2019 - Sentenza - Copia del contratto di mutuo chirografario n. M01/00000015333 validamente sottoscritto dagli opponenti in data 02/3/2015 (cfr. all. 1 della produzione di parte opposta);
- Certificato ex art. 50 T.U.B. relativo alla debitoria rinveniente dal contratto di mutuo chirografario n. M01/00000015333 (cfr. all. 3 della produzione di parte opposta).
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto il contratto di mutuo chirografario, né di avere ricevuto gli importi di cui l'opposta chiede in questa sede la restituzione, né di non avere provveduto alla loro restituzione, né tantomeno, pur essendo a ciò onerati, hanno fornito la prova di avere adempiuto alla loro obbligazione restitutoria (Cass.
Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e per l'effetto il Decreto Ingiuntivo n.
1598/2019 va confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, comma 1,
c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di
e in solido tra loro e, considerate Parte_1 Parte_2
la natura, il valore (€ 11.619,14, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
Proc. N.R.G.A.C. 7328/2019 - Sentenza come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla terza interventrice il 09/3/2022), i sigg.ri e vanno condannati al versamento Parte_1 Parte_2
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 1598/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, in favore della
[...]
e Controparte_1
della in qualità di procuratrice speciale di Parte_3
in nome e per conto della Parte_4
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_5
complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna e al versamento, in Parte_1 Parte_2
favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 15/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 7328/2019 - Sentenza