Articolo 10 della Legge 12 marzo 1968, n. 334
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 aprile 1968
Art. 10.
Nelle province non comprese tra quelle di cui all' art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 , ferma restando la disciplina in vigore sull'effettivo impiego di manodopera, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella presente legge, fatta eccezione di quanto e' stabilito nel primo comma del precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 11 aprile 1968