Art. 10.
Nelle province non comprese tra quelle di cui all' art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 , ferma restando la disciplina in vigore sull'effettivo impiego di manodopera, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella presente legge, fatta eccezione di quanto e' stabilito nel primo comma del precedente articolo 1.
Nelle province non comprese tra quelle di cui all' art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 , ferma restando la disciplina in vigore sull'effettivo impiego di manodopera, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella presente legge, fatta eccezione di quanto e' stabilito nel primo comma del precedente articolo 1.