Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.447 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con l'avv.ta PIZZA ANTONIETTA, Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti Controparte_1
SPEZIALE VALERIO, CUNDARI MASSIMO,
appellata-appellante incidentale oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro,
n. 466/2022 , pubblicata in data 17/03/2022; mansioni superiori e differenze retributive.
FATTO.
1
1.Il Tribunale di Castrovillari, adito da , dipendente della dal Parte_1 CP_1
17 aprile 2009 al 31.12.2014, a tempo indeterminato, con inquadramento contrattuale e retributivo nel II livello del CCNL Terziario/ Commercio, ha riconosciuto al ricorrente le rivendicate differenze retributive per mansioni riconducibili al superiore primo livello, nel periodo dal 7.08.2010 al 31.12.2014 , rigettando la domanda di pagamento dei compensi per lavoro straordinario, di risarcimento danni da mobbing e ” per mancato reintegro nel periodo 1/1/2015- 30/6/2015 e per la perdita delle relative retribuzioni, per € 17.571,09 “
Per la reciproca parziale soccombenza ha compensato le spese di lite.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale da e in via incidentale Parte_1
dalla società datoriale.
2.1- Con l'appello principale, il lavoratore chiede, innanzitutto, la riforma della statuizione relativa alla quantificazione dei crediti retributivi, addebitando al primo giudice di avere omesso di indicare il percorso logico -giuridico in virtù del quale si determinava a riconoscere una somma di gran lunga inferiore a quella calcolata del
CTU nell'elaborato peritale mai contestato, ( difetto di motivazione e/o motivazione apparente) e …..[di] avere comunque liquidato… una somma calcolata al netto delle ritenute fiscali e delle indennità previdenziali , realizzando una sostanziale disparità di trattamento ed un ingiusto profitto a favore del resistente che sul punto risultava completamente soccombente.>
Si duole, altresì, dell'omessa e/o insufficiente motivazione in punto di compensazione delle spese di lite.
2.2. Con l'impugnazione incidentale, la società chiede che si rigetti integralmente la domanda di inquadramento superiore e differenze retributive, addebitando al Tribunale;
(a) di avere omesso il procedimento logico-giuridico trifasico ( fatto delle attività lavorative concretamente svolte….individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e … raffronto tra i risultati di tali due indagini…>) che la giurisprudenza di legittimità impone al giudice qualora debba accertare l' inquadramento del lavoratore subordinato in un livello superiore a quello assegnatogli formalmente;
2 (b) di avere erroneamente valutato le prove, giacchè esse non confermano per nulla lo svolgimento delle mansioni del superiore primo livello;
(c) di avere erroneamente ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta, che essa società aveva tempestivamente articolato nella memoria costitutiva;
(d) di non essersi avveduto che non è corretta la quantificazione delle spettanze operata dal ctu.
3. La Corte disposta ai sensi dell'art.127 ter cpc la sostituzione dell'udienza di discussione già fissata con il deposito di note scritte, all'esito ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4.Ritiene la Corte di dovere procedere in via prioritaria all'esame dell'impugnazione incidentale, e in particolare dei motivi sub a) e sub b), la cui fondatezza, afferendo essi al riconoscimento delle mansioni superiori , assorbe le censure mosse, sia dal lavoratore sia dalla società datrice, alla liquidazione dei crediti retributivi a tale titolo maturati.
5. E i suddetti motivi del gravame incidentale risultano fondati per le ragioni che si vanno ad esporre.
5.1-Rileva la Corte che il ragionamento decisorio esposto in sentenza si snoda nei seguenti passaggi:
a) presa d'atto del contenuto della declaratoria relativa all'invocato I° livello di inquadramento del c.c.n.l. del settore Terziario e Commercio, che si riporta testualmente senza alcuna valutazione;
b) presa d'atto di quanto sostenuto dal ricorrente ossia <…di essere sempre stato il
Responsabile della filiale di di Corigliano, avente funzioni di autonomia CP_1 operativa nell'ambito delle responsabilità ad esso delegate dalla Società, con funzioni organizzative e di direzione esecutiva, oltre alla rappresentanza processuale e legale e assistenziale della Azienda.>;.
3 c) riscrittura testuale dei verbali delle testimonianze, concludendosi che La domanda del Sig. è dunque fondata sul punto e deve essere accolta, poiché Parte_1
le sue mansioni sono inquadrabili nel I Livello piuttosto che nel II attribuito >.
5.2-Come è evidente e come denunciato dalla società appellante, il procedimento logico-giuridico seguito dal Tribunale non si sviluppa in quelle tre fasi successive che la costante giurisprudenza di legittimità ha stabilito essere necessarie al fine di una corretta applicazione dell'art. 2103 c.c., consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass.11307/2006).
E dunque, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, occorre procedere all'attività ricognitiva e valutativa che il Tribunale ha del tutto omessa, muovendo (1) dall'esame delle declaratorie contrattuali relative al livello di inquadramento formale e a quello superiore rivendicato, con individuazione del tratto qualificante dell'una rispetto all'altra, per passare (2) all'analisi dell'attività svolta, e infine, (3) alla riferibilità di questa al livello ed alla qualifica superiori.
Pt_ (1)Il livello di inquadramento di è il secondo e la relativa declaratoria recita che vi appartengono < i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo nonché personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di specifica professionalità tecnica e/o scientifica e cioè: … addetto ad esecuzione di progetto o parti di esso;
capo di reparto o di settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
; contabile con operazioni di concetto;
…>>
La declaratoria del primo livello rivendicato ricomprende << i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate . Ovvero a mero titolo esemplificativo rientrano in tali figure : il Responsabile di ufficio;
Il Gestore di una filiale o il Gerente di un negozio;
il capo di servizio e di ufficio amministrativo, commerciale, tecnico, o centro EDP;
gerente o capo di officina
e di sede assistenziale.
4 Raffrontando le due declaratorie, le differenze che appaiono emergere tra il primo è il secondo livello sono in estrema sintesi :
funzione di alto contenuto professionale per il I Liv.; a fronte di funzioni sostanzialmente di concetto per il II liv.
preposizione ad unità organizzativa o ad una funzione organizzativa per il I LIV;
a fronte di attività di coordinamento e controllo per il II LIV.;
responsabilità di direzione esecutiva, potere di inziativa e autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità delegate per il I Liv.);- a fronte di mera autonomia operativa per il II Liv.
(2) In merito alle concrete attività espletate, le risultanze processuali consentono di affermare quanto segue.
(2).
1-E' un dato pacifico tra le parti che la aggiudicandosi nel 2009 il CP_1
servizio di gestione, accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Corigliano
Calabro (CS), ha assunto alle proprie dipendenze, in adempimento dell'obbligo espressamente impostole negli atti di gara, “tutto il personale in numero di 11 unità lavorative proveniente dalla locale agenzia del concessionario cessante, in ragione delle professionalità sperimentate a mantenimento dei livelli occupazionali”, garantendo sia il contratto applicato che il livello contrattuale precedente. Tra le
Pt_ predette unità vi era anche il sig. , il quale in data 17 aprile 2009 transitava alla con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo l'inquadramento CP_1
nel secondo livello del C.C.N.L. Commercio e Terziario Confcommercio, goduto presso il cessato concessionario, e con mansioni di coordinamento e gestione dell'unità locale di Corigliano Calabro.
E' altrettanto incontestato che presso l'unità locale di Corigliano, si svolgeva un servizio di front- office al quale erano addetti, il sig. relativamente al canone idrico Pt_1
e tributi locali minori;
il Sig. , con mansioni di cassiere, Sig. Parte_2
, con compiti di predisposizione della documentazione necessaria per Persona_1
gli accertamenti dei Tributi minori;
il Sig. con compiti di Persona_2
inserimento discarichi/sgravi su AS400. Tutto ciò, oltre ad essere incontestato, trova riscontro nella deposizione del teste di parte ricorrente dipendente Testimone_1
5 presso l'unità di Corigliano, con mansioni “esterne all'azienda” quali notificazioni accertamenti consegna avvisi ecc, il quale ha dichiarato :l'ufficio in cui lavoravamo comprendeva il front-office, la cassa di cui non si è mai occupato e le varie stanze Pt_1
in cui venivano svolte le pratiche da noi dipendenti.. le persone assunte per occuparsi di tali attività erano e altri.> Parte_3
Pt_ (2)-2 Presso la sede di Corigliano così articolata, risulta in concreto avere svolto: compiti di front- office relativamente al servizio idrico ed ai Tributi minori
(Imposta Comunale sulla Pubblicità, T.O.S.A.P. e Diritti sulle Pubbliche affissioni), occupandosi anche di ricevere le istanze di autotutela inerenti detto servizio e a inoltrarle alla sede di Pescara per la decisione. (teste : “..il Testimone_2
ricorrente gestiva un attività di front-office legata soprattutto al servizio idrico consistente nel fornire informazioni sugli avvisi di pagamento dell'idrico; non gestiva Pt_ altre tipologie di front Office”; teste : “il signor partecipava al Testimone_3
front - office del servizio idrico e dei cosiddetti tributi minori, ovvero Tosap e ICP imposta comunale sulla pubblicità.);
-compiti afferenti alla registrazione delle presenze del personale addetto allo sportello, nel senso che < ha raccolto> i prospetti delle firme di presenza e li ha inviati al capo area;
Tes_2
-compiti afferenti alla fruizione delle ferie da parte del personale in servizio presso la sede di Corigliano, nel senso che ha comunicato ai dipendenti il piano ferie predisposto dal capo area e ha raccolto le relative domande inoltrandole ai compenti
Pt_ uffici( Teste : “..il Sig. era il referente di sportello, ossia si occupava della Tes_2
gestione delle presenze del personale raccogliendo i prospetti dei dipendenti relativi alle presenze del personale, che poi venivano consegnati a me per la firma autorizzativa;
eventuali spostamenti dei giorni di ferie e disposizioni relative alle ferie erano di competenza dell'Ufficio del Personale”. Teste : “..il piano ferie Testimone_1
Pt_ veniva inviato al sig. dall'azienda” . Teste Infusino “…come Ufficiale di riscossione io chiedevo ferie e/o permessi al responsabile , al quale Testimone_4
rispondevo per tutte le direttive sulla mia attività lavorativa);
- compiti afferenti alla rappresentanza della alle udienze civili davanti al CP_1
giudice di pace per cause aventi ad oggetto multe e canone idrico. In particolare, è
6 stato occasionalmente delegato a rappresentare la , convenuta in quei giudizi CP_1
unitamente al Comune di Corigliano, quale agente della riscossione di cui si avvaleva detto Ente, ricevendo dall'Ufficio legale le direttive relative all'attività da svolgere.
Non ha predisposto né ha in alcun modo partecipato alla formazione degli atti difensivi che venivano redatti dall'Ufficio Legale della Società avente sede a Pescara;
-compiti afferenti alle procedure di appalto. E' stato occasionalmente delegato a presenziare alle sedute pubbliche di aperture delle buste, con obbligo di attenersi alle specifiche direttive impartite dagli uffici competenti e senza alcun potere di iniziativa, non avendo mai contribuito alla formazione degli atti necessari per partecipare alla gara né alla redazione di progetti e documentazione amministrativa ( v. testi e Tes_2
). In particolare, il teste ha specificato che: << ..In caso di Tes_5 Tes_2
concomitanza di gara di appalto nello stesso giorno in due comuni diversi, ci Pt_ dividevamo con il sig. il compito. Preciso che entrambi partecipavamo alle gare su delega;
la delega a partecipare consisteva nell'assistere alla valutazione della documentazione amministrativa da parte della commissione di gara, con facoltà di far mettere a verbale dichiarazioni integrative, esplicative o contestare una procedura. ..in caso di problematiche e/o contestazioni che muoveva la commissione esaminatrice inerenti interpretazioni di norme del codice degli appalti, il delegato faceva riferimento al supporto degli specialisti dell'Ufficio gare. Per quanto mi riguarda partecipavo alla preparazione della documentazione di gara…mi risulta che non redigeva Pt_1
Progetti Tecnici e non predisponeva documentazione amministrativa per le procedure di gara ma vi partecipava come delegato alle sedute di gara.. io come responsabile di area facevo parte del settore Gare/Contratti/Appalti e per questo motivo io non avevo la necessità di chiamare l'Ufficio Gara in caso di contestazioni durante le sedute poiché avevo partecipato alla redazione della documentazione di gara..>
(3)-Così ricostruita l'attività del lavoratore, ritiene la Corte che essa non esorbiti la declaratoria di formale inquadramento, ma sia congruente alla figura professionale ivi prevista del capo reparto o al più del capo settore ( nella specie il servizio idrico-tributi locali minori) con “compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo” ( registrazione presenze del personale e organizzazione dei periodi feriali nell'ambito del piano predisposto dal capo Area).
7 Non si reputa riconducibile alla declaratoria del superiore I livello invocato perchè:
-manca il riscontro di una preposizione all'Agenzia di Corigliano nel suo complesso, Pt_ che ricomprende non solo il servizio idrico al quale era addetto il sig. , ma anche altre attività ( di cassa, di riscossione, istanze di autotutela in materie diverse dal canone idrico e tributi minori) che al medesimo non sono tuttavia riconducibili in alcun modo, né sotto il profilo del coordinamento né sotto il profilo del controllo. Ove, pure potesse per assurdo qualificarsi il servizio idrico come funzione organizzativa, mancano le prove circa la responsabilità di direzione, non avendo i testi riferito alcunchè al
Pt_ riguardo e non risultando allegati atti a contenuto organizzativo a firma di;
-non vi è prova che abbia svolto funzioni di alto contenuto professionale, tali non potendosi considerare né l'attività di front-office nè l'istruzione delle pratiche di autotutela, in mancanza di ogni altro elemento indicativo della complessità delle materie e delle questioni trattate;
-manca il riscontro di poteri di iniziativa ed autonomia operativa nelle attività che gli sono state delegate, atteso che come rappresentante della sia nelle udienze CP_1
davanti al giudice di pace e giudice dell'esecuzione sia alle sedute pubbliche delle gare d'appalto, era strettamente vincolato alle direttive dell'ufficio legale.
6. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni esposte ritiene la Corte che la domanda del lavoratore di inquadramento nel superiore primo livello e di pagamento delle conseguenti differenti retributive sia infondata e debba essere rigettata.
In tal senso va, dunque, parzialmente riformata l'impugnata sentenza, ferme restando le statuizioni di rigetto delle ulteriori domande proposte dal lavoratore.
7.Infine, è tenuto a restituire alla che ha formulato apposita Parte_1 CP_1
istanza, la somma di Euro 18.586,41 percepita, come da documentazione prodotta dalla predetta società e non contestata, in esecuzione della sentenza oggi riformata.
8.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi nello scaglione di valore indeterminabile in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
8 Anche le spese di ctu vanno poste a carico di nella misura già liquidata dal Parte_1
Tribunale.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 20/05/2022 e sull'appello incidentale proposto da , CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 466/2022, pubblicata in data 17/03/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello incidentale e assorbito l'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di inquadramento superiore e correlate differenze retributive;
-condanna a restituire alla la somma di euro 18.586,41, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali a decorrere dalla domanda;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo Parte_1
grado in euro 2.700,00 e per il secondo grado in euro 3000,00, oltre accessori di legge;
-pone a carico di le spese di ctu nella misura liquidata dal Tribunale. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 10/2/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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