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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. ELIA IMMACOLATA
Ricorrente contro
, CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1
di incontestata origine lavorativa con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 9% (poi elevato al 10% in sede di revisione passiva e visita collegiale del
14.11.2022), chiedendo la condanna dell' assicuratore resistente all'indennizzo del danno CP_2
biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nella differente misura almeno del 19% o in quella da accertarsi con apposita consulenza.
L' si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio CP_1
precisato nella memoria difensiva, assumendo di aver già correttamente indennizzato la lamentata patologia nella misura da ultimo accertata del 10%.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** La domanda é fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di cui appresso.
Nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_3
percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1
ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come esaustivamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Sulla base delle considerazioni esposte nel corpo della presente relazione, in risposta al quesito formulato dal Giudice si formulano le seguenti conclusioni:
Il danno biologico conseguente all'esposizione a rumore di origine lavorativa è valutabile nella misura del 9% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (novembre 2018) e nella misura dell'11% con decorrenza dal mese di maggio dell'anno 2024.” attribuendo quindi una valutazione pari a 11 punti.
Avverso la relazione peritale, trasmessa in bozza alle parti in data 14/12/24, pervenivano le sole note critiche del ctp del ricorrente pure riscontrate e vagliate dal Ctu che, all'esito, riteneva di confermare il suo precedente giudizio reiterando le conclusioni siccome innanzi espresse che appaiono pertanto immuni da vizi e censure e sono pienamente condivise dal Tribunale.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto CP_1
relativa alla patologia dedotta in causa a decorrere dal mese di maggio 2024 e sino al saldo effettivo.
Le spese di lite atteso l'accoglimento della domanda a far data da epoca successiva al deposito del ricorso si compensano, mentre quelle di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di
CP_
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 11% a decorrer dal mese di maggio 2024;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege;
• compensa le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate CP_1
con separato decreto.
Brindisi, data del deposito telematico
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)