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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6301 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio OB CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6175 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra Parte_1
Avv. TOMARELLI MASSIMO e HI PAOLA Avv. FORTUNATO GIACOMO e
Controparte_1
Controparte_2
Avv. PORPORA ANTONIO Avv. COSTANTINI MARCO e
Controparte_3
Avv. D'ELIA EDOARDO e
Controparte_4
Avv. ISOLA LUIGI Avv.ISOLAGABRIELE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.12571 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “La società ha agito Pt_1 nei confronti dei sig.ri , , OB e PA IG nonché CP_2 CP_1 della sig.ra per vedersi riconosciuto il diritto al Controparte_3 risarcimento del danno sull'assunto che i convenuti avrebbero inadempiuto le obbligazioni da essi assunte con l'incarico di mediazione immobiliare conferito il 28 febbraio 2017 (cfr. doc. 3 citazione). Si sono costituite le signore e le quali Controparte_2 Controparte_1 hanno confermato di aver conferito - unitamente al loro fratello OB - incarico di mediazione per la vendita dell'immobile sito in Roma, alla via Sestio Calvino n. 208, int. 6, s1 alla società attrice, ma al contempo hanno dedotto di non aver conferito detto incarico anche per conto della loro madre signora , altra comproprietaria del medesimo Controparte_3 immobile, rimasta così estranea al mandato a vendere. Tali convenute hanno richiamato la comunicazione della loro sorella PA IG del 3.3.2017, spedita il 4.3.2017 e ricevuta dalla parte attrice il 9.3.2017, con la quale era stato esercitato il recesso dall'incarico conferito, intimando alla parte attrice di non procedere con l'attività di mediazione (doc. A comparsa), nonché la comunicazione antecedente al 27.3.2017 con la quale la signora aveva comunicato di Controparte_3 non avere intenzione di vendere il bene. Le signore e hanno concluso chiedendo in Controparte_2 Controparte_1 via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle convenute deducenti, con conseguente loro estromissione dal presente procedimento;
nel merito, rigettarsi la domanda dell'attrice per impossibilità di esecuzione dell'obbligazione per causa non imputabile alle Signore e e/o comunque per infondatezza della CP_1 Controparte_2 medesima anche considerato il concorso colposo del creditore ex art. 1227 Cod. Civ., II comma;
in via subordinata, limitarsi ogni pretesa risarcitoria dell'attrice all'importo indicato di cui all'art. 9 del contratto, con esclusione di ogni maggiore e/o diverso danno e, comunque in via ulteriormente subordinata limitarne la misura considerata la mala fede dell'attrice ed il concorso colposo di quest'ultima ex art. 1227, I comma, Cod. Civ. e la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto;
ancora in via subordinata, rigettarsi la richiesta di pagamento di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002; in via trasversale riconvenzionale, per la subordinata e denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale di qualsiasi domanda nei confronti delle concludenti, accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti convenute Signore e ad essere CP_2 Controparte_1 manlevate e garantite dalle signore e PA IG per Controparte_3 quanto comunque fossero tenute a corrispondere in favore della Parte_1
[...]
Con comparsa di costituzione si è costituito il signor il Controparte_4 quale ha dedotto che lui stesso in data 28.02.2017 insieme con le sorelle pag. 2/14 IG PA, e , ciascuno in proprio e Controparte_2 Controparte_1 tutti, congiuntamente, in rappresentanza della madre signora CP_3
, avevano conferito alla società attrice quattro diversi incarichi di
[...] mediazione, uno dei quali riguardante la vendita del box sito in Roma - Via Sestio Calvino n. 208, int. 6, le cui quote di proprietà indivisa appartengono per un terzo a , e per un sesto a ciascuno Controparte_3 dei quattro fratelli IG. Il convenuto ha aggiunto in fatto che nella stessa Controparte_4 occasione, i fratelli IG presenti avevano consegnato al legale rappresentante della società attrice una copia della procura notarile con la quale la loro madre li aveva autorizzati a vendere gli Controparte_3 immobili di sua proprietà, purché con atto congiunto. Il convenuto ha, quindi, lamentato che l'agenzia di Controparte_4 vendita immobiliare aveva trascurato le disdette espresse il 3.03.17 da IG PA ed il 13.03.17 da , e che con Controparte_3 comportamento improntato a malafede in data 27.03.2017 aveva assunto di avere acquisito una proposta d'acquisto del Sig. e che il Persona_1
7.04.2017 aveva invitato i fratelli IG a prenderne visione. Le conclusioni del convenuto così come precisate nella Controparte_4 propria memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma cpc sono state: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mediazione del 28.02.2017 per mancanza della sottoscrizione della Sig.ra , proprietaria Controparte_3 di un terzo dell'immobile, e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice;
2) accertarsi e dichiararsi che, in virtù dell'anticipato recesso esercitato il 3 e 13.03.17 dalle convenute IG PA e , la proposta Controparte_3
d'acquisto del 27.03.17 non è regolata dal contratto di mediazione del 28.02.17, ma dal solo codice civile, con l'effetto che nessun risarcimento è dovuto dai convenuti per la mancata conclusione dell'affare, né per l'asserito danno di immagine ed alla reputazione professionale;
3) in subordine, accertarsi e dichiararsi che l'anticipato esercizio del recesso era un diritto delle convenute IG PA e , epperò Controparte_3 non poteva essere regolato come un loro inadempimento contrattuale, dunque l'art. 9 (non approvato, né discusso specificatamente) non poteva stabilire il pagamento di una penale (che presuppone un inadempimento) e, per l'effetto ♦ sia dichiarata la nullità e/o inefficacia dell'art. 9 del contratto di mediazione del 28.02.17 ex artt. 1341 e 1342 c.c. ed art. 34, comma 3, c.d. codice del consumo;
♦ o, in estremo subordine, sia ricondotto ad equità il contratto di mediazione del 28.02.17, riducendo il pag. 3/14 previsto importo di € 1.200 a quello dovuto in base all'attività che l'attrice proverà di aver effettivamente svolto nei giorni intercorsi tra la data del conferimento (28.02.17) e quella della revoca dell'incarico (ricevuta il 9.03.2017); 4) accertare e dichiarare l'inapplicabilità, nullità e/o inefficacia dell'art. 4 del contratto di mediazione, per l'intervenuto recesso delle convenute IG PA e , perché privo Controparte_3 dell'approvazione in forma specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c. o, infine, perché in contrasto con il successivo art. 9 e con gli artt. 33 segg. c.d. codice del consumo;
5) in ogni caso, qualora fosse accertato un qualsiasi diritto in favore della società attrice, ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 1298 c.c., stabilire la percentuale di responsabilità in capo a ciascuno dei cinque convenuti e condannare la Sig.ra IG PA a manlevare il Sig. da ogni e qualsiasi importo che dovesse Controparte_4 essere tenuto a corrispondere ad una qualsiasi delle altre parti, per i fatti di cui è causa;
6) Condannare al pagamento di un equo Parte_1 risarcimento in favore del convenuto ai sensi dell'art. 96 cpc, commi 1 e 3 per la temerarietà della lite, nonché IG PA e per Controparte_3 la mancata adesione al procedimento di negoziazione assistita. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, distratte in favore dei sottoscritti che si dichiarano procuratori antistatari”. Si è costituita la convenuta Signora PA IG che in fatto ha confermato di essersi recata il 28.2.2017 insieme al proprio fratello e alle sorelle presso l'Agenzia Housedream (marchio di proprietà della Parte_1
di Via Marco Valerio Corvo 139/141, al fine di verificare la
[...] possibilità di vendita di alcuni beni di cui erano comproprietari assieme alla madre, . Controparte_3
Ha aggiunto che, informata di ciò la madre, signora , la stessa si CP_3 era dichiarata contraria alla vendita degli immobili, dal che aveva provato a informarne immediatamente l'Agenzia Housedream anche prendendo un appuntamento, in occasione del quale il responsabile non si era però neanche presentato. Scoperto, poi, che l'Agenzia aveva proseguito nell'incarico e non avendo potuto confrontarsi direttamente con il responsabile dell'Agenzia, si era vista costretta a diffidare l'attrice con la lettera del 3.3.2017 (All. 1). Con successiva lettera del 13.3.2017 (All. 2), la stessa Sig.ra IV aveva confermato che non era sua intenzione “procedere con la vendita di nessuno degli immobili, né tantomeno sottoscrivere o ratificare alcun mandato”.
pag. 4/14 Ciò nonostante la in totale malafede, aveva continuato a Parte_1 portare avanti l'incarico nonostante quanto denunciato dalla Sig.ra IG e dalla Sig.ra . La convenuta PA IG ha concluso CP_3 chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, espletata l'istruttoria, in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita nei confronti della convenuta IV;
in via principale: accertata la malafede di controparte nell'esecuzione dell'incarico, dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'attrice e, in ogni caso, rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata: limitare il risarcimento a complessivi euro 1.200,00 in applicazione della clausola penale contenuta nel mandato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario” Si è costituita la signora , la quale, in via pregiudiziale Controparte_3 ha eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita nei suoi confronti convenuta e nel merito, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, non avendo ella mai conferito alcun mandato alla società attrice. In via principale ha chiesto rigettarsi la domanda dell'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, limitarsi il risarcimento a complessivi euro 1.200,00 come da clausola penale. Assegnato termine per esperire la negoziazione assistita, all'udienza del 25 gennaio 2019 si dava atto a verbale che parte attrice aveva avviato la procedura nei confronti di tutti i convenuti e che la negoziazione aveva dato esito negativo per le mancate adesioni delle signore PA IG e
. Controparte_3
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma cpc su richiesta delle parti e, istruita con prove per interpello e per testi, la causa è stata rinviata ex art. 281 sexies cpc con udienza svolta con modalità scritta e con sostituzione di “note scritte” alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L'oggetto è uno dei requisiti del contratto ai sensi dell'art. 1325 cod. civ. Nei contratti a effetti obbligatori (in cui una cosa materiale in generale può anche non essere individuata) il bene è costituito dalla prestazione.
pag. 5/14 Nel caso in esame per oggetto del contratto (di mandato a vendere) si intendono allora le prestazioni e, quindi, ciò che le parti si sono reciprocamente impegnate a fare. In particolare l'oggetto immediato del contratto è la prestazione, perché è questo l'effetto immediato che scaturisce dal contratto;
l'oggetto mediato, invece, è il bene (nella specie in esame l'immobile da vendere). Il mandato a vendere conferito su modulo predisposto dalla CP_5
e nel quale i mandanti OB, PA, e
[...] CP_2 Controparte_1 individuano quale oggetto mediato l'immobile di proprietà anche della signora è nullo per impossibilità originaria della Controparte_3 prestazione, posto che tale mandato - come testualmente riportato nel modulo - è stato conferito solo dai quattro fratelli IG, ma non anche nella qualità di procuratori speciali della comproprietaria , il che CP_3 ha reso impossibile ab origine l'esecuzione della prestazione che la si era obbligata ad eseguire. CP_5
Vi è da osservare, inoltre, che nel contratto firmato il 28.2.2017 dai fratelli
, , OB e PA HI non vi è alcun riferimento alla CP_2 CP_1 procura speciale notarile a vendere che pure era stata conferita dalla signora ai figli affinché loro procedessero alla vendita degli CP_3 immobili di sua proprietà con atto congiunto. Tale impossibilità è oggettiva ed è stata presente fin dal momento della stipulazione. Nella specie si tratta di nullità del contratto per l'impossibilità dell'oggetto in quanto la prestazione alla quale l'Agenzia di mediazione si era impegnata e per la quale pretende ora di essere pagata é obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di un impedimento originario di carattere giuridico che ostacola in modo assoluto il risultato cui essa è diretta. L'affare della vendita dell'immobile non sarebbe potuto andare a buon fine per il tramite dell'Agenzia immobiliare perché l'intermediario non aveva ricevuto il mandato da tutti i comproprietari, sicché in difetto del potere di offrire in vendita il bene ogni eventuale attività di promozione della vendita non sarebbe stata posta in essere né legittimamente né proficuamente. La prestazione di procurare la vendita dell'immobile in assenza di mandato conferito da parte di tutti i comproprietari è giuridicamente impossibile e il contratto del 28.2.2017 è nullo per illiceità dell'oggetto. La nullità che ne deriva impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti che hanno pag. 6/14 aderito all'eventuale offerta contrattuale predisposta dall'Agenzia di mediazione. Al contrario quest'ultima non poteva non essere a conoscenza che il contratto del 28.2.2017 non avrebbe potuto impegnare anche la signora né nei confronti dell'Agenzia di mediazione né nei Controparte_3 confronti di eventuali interessati all'acquisto dell'immobile. È bene ricordare come l'obbligo informativo a carico del mediatore, previsto dall'art. 1759 c.c., - che impone allo stesso di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare tali da poter influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c. (relativi, rispettivamente. ai doveri di correttezza e diligenza da valutare con riguardo alla natura dell'attività svolta), nonché con la disciplina dettata dalla L. 3/02/1989 n° 39 (relativa alla necessaria iscrizione di un apposito ruolo oggi sostituito dalla iscrizione nel registro delle imprese o nel REA ex D.lgs. 59/2010); quest'ultima richiede il possesso di determinati requisiti di cultura e competenza, condizionando all'iscrizione stessa la spettanza della provvigione. L'obbligo di corretta informazione del mediatore secondo il criterio della media diligenza professionale comprende, in senso positivo, il dovere di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili sulla base di quella diligenza che si esige dal mediatore, nonché in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Sul tema della contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone o della esistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto di mediazione può citarsi Cass. 14/07/2009 n° 16382 la quale ha stabilito: “Il mediatore tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un mandato), ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile. Tra queste ultime rientrano necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull'insolvenza di una delle parti, sull'esistenza di iscrizioni o pag. 7/14 trascrizioni pregiudizievoli, sull'esistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto della mediazione.” Quindi tra gli obblighi informativi a carico dell' vi è Controparte_6 senz'altro anche quello sulla comproprietà dell'immobile da vendere e la società attrice avrebbe dovuto non accettare l'incarico se non dopo che tutti i comproprietari avessero firmato il contratto. In altri termini la avrebbe dovuto informare i germani IG Parte_1 firmatari del contratto del 28.2.2017 che in assenza dell'adesione al contratto anche della signora l'agenzia non avrebbe Controparte_3 potuto dare legittimamente esecuzione al mandato ricevuto in quanto mancava l'incarico da parte della comproprietaria dell'immobile che ancora non aveva espresso la sua volontà di impegnarsi con quel contratto. La è venuta meno all'obbligo informativo a suo carico, come Parte_1 sopra specificato;
il mancato rispetto di tale obbligo non solo impedisce il maturarsi del diritto al compenso provvigionale, ma rende del tutto nullo il contratto stesso per impossibilità oggettiva della prestazione come innanzi anticipato. Conclusivamente la domanda avanzata da va rigettata. Parte_1
Il convenuto signor ha chiesto condannarsi la Controparte_4 Parte_1 al pagamento di un equo risarcimento in suo favore ai sensi dell'art. 96 cpc, commi 1 e 3 per la temerarietà della lite, nonché IG PA e per la mancata adesione al procedimento di Controparte_3 negoziazione assistita. La convenuta signora ha chiesto la condanna di Controparte_3 CP_1
e PA IG ai sensi per gli effetti dell'art. 96 primo comma c.p.c. Le domande di condanna avanzate ai sensi dell'art. 96 cpc non sono accoglibili non essendo emerso che le parti abbiano agito con mala fede o colpa grave. Né dalla ricostruzione dei fatti presentati dalla società attrice, era già evidente l'infondatezza di tale domanda. Riguardo al governo delle spese la società attrice è tenuta a pagare le spese di giudizio dei convenuti, come liquidate d'ufficio e con attribuzione ai procuratori che se ne sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettate e disattese, così provvede: 1) respinge la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
PA IG e
[...] Controparte_1 Controparte_4 [...]
; CP_3
pag. 8/14 2) respinge le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto infondate;
3) condanna a pagare a e le Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 4835,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
4) condanna a pagare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_4 liquidate d'ufficio in Euro 4835,00 oltre spese generali, Iva e CPA e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. Luigi Isola e Avv. Gabriele Isola;
5) condanna a pagare a PA IG le spese Parte_1 di lite, liquidate d'ufficio in Euro 4835,00 oltre spese generali, Iva e CPA e da distrarsi al procuratore antistatario Avvocato Giacomo Fortunato;
6) condanna a pagare a le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_3 liquidate d'ufficio in Euro 4835,00, oltre spese generali, Iva e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Edoardo D'ELIA, antistatario.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va premessa l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione poiché, invece, il provvedimento risulta sottoscritto in forma digitale. Deve, altresì, osservarsi che l'eventuale discrasia tra la data di pubblicazione e quella della sentenza firmata costituisce, semmai, una mera irregolarità che non inficia la validità del provvedimento che, in ogni caso, risulta pubblicato con la firma digitale del giudice, come emerge chiaramente dalla consultazione del fascicolo telematico. Lo stesso è a dirsi della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e depositata in via telematica in un file separato da quello del verbale d'udienza, rispetto alla quale non vi è sanzione di nullità. Va aggiunto, peraltro, che dalle risultanze di cui al fascicolo telematico, emerge che la Cancelleria del Tribunale di Roma, ai fini del deposito del verbale di udienza, ha annotato “oggetto: verbale di udienza parte integrante sentenza 281 sexies”. Quanto, poi, al deposito della sentenza, osserva la Corte che dall'esame dello storico del fascicolo telematico emerge che il verbale d'udienza ed il deposito della sentenza sono entrambi datati 16.7.2021, così come risulta dalla sentenza depositata dalla stessa appellante che è stata pubblicata il 16.7.2021.
pag. 9/14 L'esclusione della predetta nullità esime dal pronunciarsi sulle richieste istruttorie, peraltro irrilevanti ai fini del decidere. Quanto al merito, osserva la Corte, preliminarmente, in applicazione del principio della ragione più liquida, che il Tribunale ha omesso di valutare il profilo di nullità per vessatorietà della clausola contrattuale (art. 9) che prevede la penale a carico del consumatore. La parte appellante, invitata a discutere sul rilievo di nullità della clausola ex art. 33, comma 2, lett.e) del codice del consumo, ha dedotto che “la fattispecie corretta per valutare l'eventuale nullità della clausola penale in parola non sia la lettera e), bensì la lettera f) del medesimo articolo 33, comma 2, che presume vessatoria la clausola volta a: “f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
”. Ha, quindi, aggiunto, che “questa diversa qualificazione sposta il fulcro del giudizio di vessatorietà: non più la mancanza di reciprocità (come per la lettera e), ma l 'eventuale eccessività manifesta dell'importo della penale. (omissis) Da quanto si evince dalla clausola in esame, la penale è fissata in
€ 1.200,00 ovvero in un importo oggettivamente contenuto e non certo
“manifestamente eccessivo”, anche in considerazione del fatto che la parte venditrice era composta da cinque comproprietari. Inoltre, l'importo della penale è inferiore nella misura del 20% rispetto alla provvigione concordata già di per sé contenuta, essendo pari al 2% del prezzo di vendita e non già al 4% come da prassi. 5.- Si evidenzia, inoltre, che la penale non remunera la conclusione dell'affare (che non c'è stata), ma compensa il professionista per l'inadempimento del consumatore all'obbligo di buona fede e correttezza, che ha frustrato l'attività di mediazione già avviata e le spese sostenute. In questi termini, la clausola penale in parola è legittima in quanto sanziona un comportamento del consumatore contrario a buona fede, come il rifiuto ingiustificato di una proposta perfettamente conforme all'incarico ricevuto o il recesso immotivato.” Osserva la Corte che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “In tema di mediazione, la clausola del contratto che riservi al mediatore, in caso di recesso anticipato del preponente, una penale commisurata al prezzo di vendita del bene, indipendentemente dall'attività di ricerca di acquirenti che il mediatore abbia concretamente svolto per la conclusione dell'affare, non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto o al corrispettivo, nel senso di cui all'art. 34, comma 2, c. cons., e non si sottrae pag. 10/14 pertanto alla valutazione di vessatorietà, che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio, sia al fine di verificare se la clausola determini un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 33, comma 1, c.cons., sia per il suo potenziale contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. e), c.cons., in base al quale si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.” (Cass. 19565 del 2020), così ritenendo applicabile anche alla clausola penale (oggetto anche di quel giudizio) l'ipotesi di vessatorietà prevista dalla lettera e) del citato articolo 33, sul presupposto sostanziale che lo squilibrio del sinallagma possa determinarsi in relazione alla previsione della penale. Nel caso in esame, in applicazione del principio di cui sopra, lo squilibrio è certamente individuabile nella mancata previsione di analoga penale per l'ipotesi di recesso del professionista. Cionondimeno ritiene la Corte che l'ipotesi di nullità prevista dalla lett. f) sia pure applicabile al caso di specie. Ed invero, “In tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente l'incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l'affare propostogli dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto di concludere l'affare tragga origine da circostanze ostative, di cui il conferente l'incarico abbia omesso di informare il mediatore al momento della conclusione del contratto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità dello stesso conferente per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, lett. f, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di pag. 11/14 inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.” (Cass. 22357 2010). Ebbene appare evidente che l'importo di 1.200,00 euro previsto nel contratto in esame come penale sia manifestamente eccessivo tenuto conto che essendo inferiore del solo 20% rispetto a quello previsto per la provvigione pari ad euro 1.500,00, risulta essere prossimo al corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'incarico che abbia condotto alla conclusione dell'affare. E a nulla rileva che i conferenti l'incarico siano più d'uno in quanto, tra l'altro, sarebbero debitori in solido e quindi per l'intero. E, comunque, a tutto voler concedere, anche l'importo dovuto per la provvigione sarebbe da ripartire nel rapporto interno tra i condebitori. Così come non rileva l'importo che la avrebbe potuto richiedere a Pt_1 titolo di provvigione, poiché è solo quanto pattuito tra le parti che costituisce il parametro di valutazione dell'eccessività.
Quindi il raffronto tra i due importi è omogeneo e conduce ad una valutazione di manifesta eccessività anche tenuto conto che la provvigione di euro 1.500,00 riguarda un incarico della durata di ben sette mesi, tacitamente rinnovabile. Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art.
9. Va, quindi, esaminata la domanda di risarcimento del danno proposta da
. Pt_1
Ai sensi dell'art. 1227 c.c., non può ritenersi che spetti alla società il mancato incasso della provvigione che ha convenuto con il Pt_1 proponente acquirente. Ed invero, tale proposta è intervenuta ben 18 giorni dopo la comunicazione del recesso da parte di IG PA. Il che avrebbe dovuto indurre Pt_1 ad interrompere (semmai) la sua attività, proprio al fine di non determinare un danno a proprio carico. Il mancato uso dell'ordinaria diligenza esclude la risarcibilità del danno ex art. 1227, II comma, c.c. E non è stato neppure allegato e, comunque, non è stata fornita la prova che quella proposta sia il risultato dell'attività svolta da nei primi nove Pt_1 giorni d'incarico antecedenti alla comunicazione del recesso di PA IG. Né vi è nesso eziologico tra il recesso della IG e il mancato pagamento della provvigione, posto che il diritto alla percezione di questa non è connesso alla mera durata dell'incarico ma alla conclusione dell'affare. D'altro canto, quale parametro interpretativo, va utilizzato quanto stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 22357 del 2010 (succitata): la pag. 12/14 clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell'affare per fatto imputabile al venditore può presumersi vessatoria, e quindi inefficace a norma dell'art.1469 bis c.c., se le parti non abbiano espressamente pattuito un meccanismo di adeguamento di tale importo all'attività sino a quel momento concretamente espletata dal mediatore. Va aggiunto che, oltretutto, la ha rinunciato in contratto al diritto al Pt_1 rimborso delle spese che le sarebbero spettate ex art. 1756 c.c. anche per la mancata conclusione dell'affare. Nulla ha dedotto, inoltre, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno all'immagine. Da quanto premesso consegue che, in difetto della conclusione dell'affare, non spetti neppure la provvigione richiesta. Sicchè, appare evidente, che non abbia diritto a quanto richiesto. Va respinto anche il motivo d'appello sulle spese che, stando alla tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto regolare compensandole in virtù della soccombenza reciproca determinata dal rigetto della domanda delle controparti proposta ex art. 96 c.p.c. Osserva la Corte che il rigetto della domanda in questione non vale a radicare una soccombenza reciproca poiché attiene esclusivamente al regolamento delle spese di lite. Quanto alla liquidazione la censura s'appalesa generica e, come tale, inammissibile in ordine all'assunto secondo il quale le cinque parti avrebbero la medesima posizione tenuto conto che, tra l'altro, dalla stessa narrativa dei fatti questo non emerge. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
Controparte_1
e , nella misura che liquida in euro 5.000,00, da Controparte_2 distrarsi agli avv.ti Antonio PORPORA e Marco COSTANTINI, dichiaratisi antistatari, di , nella misura che liquida Controparte_3 in euro 5.000,00, da distrarsi all'avv. Edoardo D'Elia, dichiaratosi antistatario, di , nella misura che liquida in euro Controparte_4
5.000,00, da distrarsi agli avv.ti Luigi Isola e Gabriele Isola, dichiaratisi antistatari e di HI PAOLA, nella misura che liquida in euro pag. 13/14 5.000,00, da distrarsi all'avv. Giacomo Fortunato, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 14/14
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio OB CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6175 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra Parte_1
Avv. TOMARELLI MASSIMO e HI PAOLA Avv. FORTUNATO GIACOMO e
Controparte_1
Controparte_2
Avv. PORPORA ANTONIO Avv. COSTANTINI MARCO e
Controparte_3
Avv. D'ELIA EDOARDO e
Controparte_4
Avv. ISOLA LUIGI Avv.ISOLAGABRIELE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.12571 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “La società ha agito Pt_1 nei confronti dei sig.ri , , OB e PA IG nonché CP_2 CP_1 della sig.ra per vedersi riconosciuto il diritto al Controparte_3 risarcimento del danno sull'assunto che i convenuti avrebbero inadempiuto le obbligazioni da essi assunte con l'incarico di mediazione immobiliare conferito il 28 febbraio 2017 (cfr. doc. 3 citazione). Si sono costituite le signore e le quali Controparte_2 Controparte_1 hanno confermato di aver conferito - unitamente al loro fratello OB - incarico di mediazione per la vendita dell'immobile sito in Roma, alla via Sestio Calvino n. 208, int. 6, s1 alla società attrice, ma al contempo hanno dedotto di non aver conferito detto incarico anche per conto della loro madre signora , altra comproprietaria del medesimo Controparte_3 immobile, rimasta così estranea al mandato a vendere. Tali convenute hanno richiamato la comunicazione della loro sorella PA IG del 3.3.2017, spedita il 4.3.2017 e ricevuta dalla parte attrice il 9.3.2017, con la quale era stato esercitato il recesso dall'incarico conferito, intimando alla parte attrice di non procedere con l'attività di mediazione (doc. A comparsa), nonché la comunicazione antecedente al 27.3.2017 con la quale la signora aveva comunicato di Controparte_3 non avere intenzione di vendere il bene. Le signore e hanno concluso chiedendo in Controparte_2 Controparte_1 via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle convenute deducenti, con conseguente loro estromissione dal presente procedimento;
nel merito, rigettarsi la domanda dell'attrice per impossibilità di esecuzione dell'obbligazione per causa non imputabile alle Signore e e/o comunque per infondatezza della CP_1 Controparte_2 medesima anche considerato il concorso colposo del creditore ex art. 1227 Cod. Civ., II comma;
in via subordinata, limitarsi ogni pretesa risarcitoria dell'attrice all'importo indicato di cui all'art. 9 del contratto, con esclusione di ogni maggiore e/o diverso danno e, comunque in via ulteriormente subordinata limitarne la misura considerata la mala fede dell'attrice ed il concorso colposo di quest'ultima ex art. 1227, I comma, Cod. Civ. e la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto;
ancora in via subordinata, rigettarsi la richiesta di pagamento di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002; in via trasversale riconvenzionale, per la subordinata e denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale di qualsiasi domanda nei confronti delle concludenti, accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti convenute Signore e ad essere CP_2 Controparte_1 manlevate e garantite dalle signore e PA IG per Controparte_3 quanto comunque fossero tenute a corrispondere in favore della Parte_1
[...]
Con comparsa di costituzione si è costituito il signor il Controparte_4 quale ha dedotto che lui stesso in data 28.02.2017 insieme con le sorelle pag. 2/14 IG PA, e , ciascuno in proprio e Controparte_2 Controparte_1 tutti, congiuntamente, in rappresentanza della madre signora CP_3
, avevano conferito alla società attrice quattro diversi incarichi di
[...] mediazione, uno dei quali riguardante la vendita del box sito in Roma - Via Sestio Calvino n. 208, int. 6, le cui quote di proprietà indivisa appartengono per un terzo a , e per un sesto a ciascuno Controparte_3 dei quattro fratelli IG. Il convenuto ha aggiunto in fatto che nella stessa Controparte_4 occasione, i fratelli IG presenti avevano consegnato al legale rappresentante della società attrice una copia della procura notarile con la quale la loro madre li aveva autorizzati a vendere gli Controparte_3 immobili di sua proprietà, purché con atto congiunto. Il convenuto ha, quindi, lamentato che l'agenzia di Controparte_4 vendita immobiliare aveva trascurato le disdette espresse il 3.03.17 da IG PA ed il 13.03.17 da , e che con Controparte_3 comportamento improntato a malafede in data 27.03.2017 aveva assunto di avere acquisito una proposta d'acquisto del Sig. e che il Persona_1
7.04.2017 aveva invitato i fratelli IG a prenderne visione. Le conclusioni del convenuto così come precisate nella Controparte_4 propria memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma cpc sono state: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mediazione del 28.02.2017 per mancanza della sottoscrizione della Sig.ra , proprietaria Controparte_3 di un terzo dell'immobile, e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice;
2) accertarsi e dichiararsi che, in virtù dell'anticipato recesso esercitato il 3 e 13.03.17 dalle convenute IG PA e , la proposta Controparte_3
d'acquisto del 27.03.17 non è regolata dal contratto di mediazione del 28.02.17, ma dal solo codice civile, con l'effetto che nessun risarcimento è dovuto dai convenuti per la mancata conclusione dell'affare, né per l'asserito danno di immagine ed alla reputazione professionale;
3) in subordine, accertarsi e dichiararsi che l'anticipato esercizio del recesso era un diritto delle convenute IG PA e , epperò Controparte_3 non poteva essere regolato come un loro inadempimento contrattuale, dunque l'art. 9 (non approvato, né discusso specificatamente) non poteva stabilire il pagamento di una penale (che presuppone un inadempimento) e, per l'effetto ♦ sia dichiarata la nullità e/o inefficacia dell'art. 9 del contratto di mediazione del 28.02.17 ex artt. 1341 e 1342 c.c. ed art. 34, comma 3, c.d. codice del consumo;
♦ o, in estremo subordine, sia ricondotto ad equità il contratto di mediazione del 28.02.17, riducendo il pag. 3/14 previsto importo di € 1.200 a quello dovuto in base all'attività che l'attrice proverà di aver effettivamente svolto nei giorni intercorsi tra la data del conferimento (28.02.17) e quella della revoca dell'incarico (ricevuta il 9.03.2017); 4) accertare e dichiarare l'inapplicabilità, nullità e/o inefficacia dell'art. 4 del contratto di mediazione, per l'intervenuto recesso delle convenute IG PA e , perché privo Controparte_3 dell'approvazione in forma specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c. o, infine, perché in contrasto con il successivo art. 9 e con gli artt. 33 segg. c.d. codice del consumo;
5) in ogni caso, qualora fosse accertato un qualsiasi diritto in favore della società attrice, ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 1298 c.c., stabilire la percentuale di responsabilità in capo a ciascuno dei cinque convenuti e condannare la Sig.ra IG PA a manlevare il Sig. da ogni e qualsiasi importo che dovesse Controparte_4 essere tenuto a corrispondere ad una qualsiasi delle altre parti, per i fatti di cui è causa;
6) Condannare al pagamento di un equo Parte_1 risarcimento in favore del convenuto ai sensi dell'art. 96 cpc, commi 1 e 3 per la temerarietà della lite, nonché IG PA e per Controparte_3 la mancata adesione al procedimento di negoziazione assistita. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, distratte in favore dei sottoscritti che si dichiarano procuratori antistatari”. Si è costituita la convenuta Signora PA IG che in fatto ha confermato di essersi recata il 28.2.2017 insieme al proprio fratello e alle sorelle presso l'Agenzia Housedream (marchio di proprietà della Parte_1
di Via Marco Valerio Corvo 139/141, al fine di verificare la
[...] possibilità di vendita di alcuni beni di cui erano comproprietari assieme alla madre, . Controparte_3
Ha aggiunto che, informata di ciò la madre, signora , la stessa si CP_3 era dichiarata contraria alla vendita degli immobili, dal che aveva provato a informarne immediatamente l'Agenzia Housedream anche prendendo un appuntamento, in occasione del quale il responsabile non si era però neanche presentato. Scoperto, poi, che l'Agenzia aveva proseguito nell'incarico e non avendo potuto confrontarsi direttamente con il responsabile dell'Agenzia, si era vista costretta a diffidare l'attrice con la lettera del 3.3.2017 (All. 1). Con successiva lettera del 13.3.2017 (All. 2), la stessa Sig.ra IV aveva confermato che non era sua intenzione “procedere con la vendita di nessuno degli immobili, né tantomeno sottoscrivere o ratificare alcun mandato”.
pag. 4/14 Ciò nonostante la in totale malafede, aveva continuato a Parte_1 portare avanti l'incarico nonostante quanto denunciato dalla Sig.ra IG e dalla Sig.ra . La convenuta PA IG ha concluso CP_3 chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, espletata l'istruttoria, in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita nei confronti della convenuta IV;
in via principale: accertata la malafede di controparte nell'esecuzione dell'incarico, dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'attrice e, in ogni caso, rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata: limitare il risarcimento a complessivi euro 1.200,00 in applicazione della clausola penale contenuta nel mandato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario” Si è costituita la signora , la quale, in via pregiudiziale Controparte_3 ha eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita nei suoi confronti convenuta e nel merito, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, non avendo ella mai conferito alcun mandato alla società attrice. In via principale ha chiesto rigettarsi la domanda dell'attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, limitarsi il risarcimento a complessivi euro 1.200,00 come da clausola penale. Assegnato termine per esperire la negoziazione assistita, all'udienza del 25 gennaio 2019 si dava atto a verbale che parte attrice aveva avviato la procedura nei confronti di tutti i convenuti e che la negoziazione aveva dato esito negativo per le mancate adesioni delle signore PA IG e
. Controparte_3
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma cpc su richiesta delle parti e, istruita con prove per interpello e per testi, la causa è stata rinviata ex art. 281 sexies cpc con udienza svolta con modalità scritta e con sostituzione di “note scritte” alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L'oggetto è uno dei requisiti del contratto ai sensi dell'art. 1325 cod. civ. Nei contratti a effetti obbligatori (in cui una cosa materiale in generale può anche non essere individuata) il bene è costituito dalla prestazione.
pag. 5/14 Nel caso in esame per oggetto del contratto (di mandato a vendere) si intendono allora le prestazioni e, quindi, ciò che le parti si sono reciprocamente impegnate a fare. In particolare l'oggetto immediato del contratto è la prestazione, perché è questo l'effetto immediato che scaturisce dal contratto;
l'oggetto mediato, invece, è il bene (nella specie in esame l'immobile da vendere). Il mandato a vendere conferito su modulo predisposto dalla CP_5
e nel quale i mandanti OB, PA, e
[...] CP_2 Controparte_1 individuano quale oggetto mediato l'immobile di proprietà anche della signora è nullo per impossibilità originaria della Controparte_3 prestazione, posto che tale mandato - come testualmente riportato nel modulo - è stato conferito solo dai quattro fratelli IG, ma non anche nella qualità di procuratori speciali della comproprietaria , il che CP_3 ha reso impossibile ab origine l'esecuzione della prestazione che la si era obbligata ad eseguire. CP_5
Vi è da osservare, inoltre, che nel contratto firmato il 28.2.2017 dai fratelli
, , OB e PA HI non vi è alcun riferimento alla CP_2 CP_1 procura speciale notarile a vendere che pure era stata conferita dalla signora ai figli affinché loro procedessero alla vendita degli CP_3 immobili di sua proprietà con atto congiunto. Tale impossibilità è oggettiva ed è stata presente fin dal momento della stipulazione. Nella specie si tratta di nullità del contratto per l'impossibilità dell'oggetto in quanto la prestazione alla quale l'Agenzia di mediazione si era impegnata e per la quale pretende ora di essere pagata é obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di un impedimento originario di carattere giuridico che ostacola in modo assoluto il risultato cui essa è diretta. L'affare della vendita dell'immobile non sarebbe potuto andare a buon fine per il tramite dell'Agenzia immobiliare perché l'intermediario non aveva ricevuto il mandato da tutti i comproprietari, sicché in difetto del potere di offrire in vendita il bene ogni eventuale attività di promozione della vendita non sarebbe stata posta in essere né legittimamente né proficuamente. La prestazione di procurare la vendita dell'immobile in assenza di mandato conferito da parte di tutti i comproprietari è giuridicamente impossibile e il contratto del 28.2.2017 è nullo per illiceità dell'oggetto. La nullità che ne deriva impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti che hanno pag. 6/14 aderito all'eventuale offerta contrattuale predisposta dall'Agenzia di mediazione. Al contrario quest'ultima non poteva non essere a conoscenza che il contratto del 28.2.2017 non avrebbe potuto impegnare anche la signora né nei confronti dell'Agenzia di mediazione né nei Controparte_3 confronti di eventuali interessati all'acquisto dell'immobile. È bene ricordare come l'obbligo informativo a carico del mediatore, previsto dall'art. 1759 c.c., - che impone allo stesso di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare tali da poter influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c. (relativi, rispettivamente. ai doveri di correttezza e diligenza da valutare con riguardo alla natura dell'attività svolta), nonché con la disciplina dettata dalla L. 3/02/1989 n° 39 (relativa alla necessaria iscrizione di un apposito ruolo oggi sostituito dalla iscrizione nel registro delle imprese o nel REA ex D.lgs. 59/2010); quest'ultima richiede il possesso di determinati requisiti di cultura e competenza, condizionando all'iscrizione stessa la spettanza della provvigione. L'obbligo di corretta informazione del mediatore secondo il criterio della media diligenza professionale comprende, in senso positivo, il dovere di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili sulla base di quella diligenza che si esige dal mediatore, nonché in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Sul tema della contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone o della esistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto di mediazione può citarsi Cass. 14/07/2009 n° 16382 la quale ha stabilito: “Il mediatore tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un mandato), ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile. Tra queste ultime rientrano necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull'insolvenza di una delle parti, sull'esistenza di iscrizioni o pag. 7/14 trascrizioni pregiudizievoli, sull'esistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto della mediazione.” Quindi tra gli obblighi informativi a carico dell' vi è Controparte_6 senz'altro anche quello sulla comproprietà dell'immobile da vendere e la società attrice avrebbe dovuto non accettare l'incarico se non dopo che tutti i comproprietari avessero firmato il contratto. In altri termini la avrebbe dovuto informare i germani IG Parte_1 firmatari del contratto del 28.2.2017 che in assenza dell'adesione al contratto anche della signora l'agenzia non avrebbe Controparte_3 potuto dare legittimamente esecuzione al mandato ricevuto in quanto mancava l'incarico da parte della comproprietaria dell'immobile che ancora non aveva espresso la sua volontà di impegnarsi con quel contratto. La è venuta meno all'obbligo informativo a suo carico, come Parte_1 sopra specificato;
il mancato rispetto di tale obbligo non solo impedisce il maturarsi del diritto al compenso provvigionale, ma rende del tutto nullo il contratto stesso per impossibilità oggettiva della prestazione come innanzi anticipato. Conclusivamente la domanda avanzata da va rigettata. Parte_1
Il convenuto signor ha chiesto condannarsi la Controparte_4 Parte_1 al pagamento di un equo risarcimento in suo favore ai sensi dell'art. 96 cpc, commi 1 e 3 per la temerarietà della lite, nonché IG PA e per la mancata adesione al procedimento di Controparte_3 negoziazione assistita. La convenuta signora ha chiesto la condanna di Controparte_3 CP_1
e PA IG ai sensi per gli effetti dell'art. 96 primo comma c.p.c. Le domande di condanna avanzate ai sensi dell'art. 96 cpc non sono accoglibili non essendo emerso che le parti abbiano agito con mala fede o colpa grave. Né dalla ricostruzione dei fatti presentati dalla società attrice, era già evidente l'infondatezza di tale domanda. Riguardo al governo delle spese la società attrice è tenuta a pagare le spese di giudizio dei convenuti, come liquidate d'ufficio e con attribuzione ai procuratori che se ne sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettate e disattese, così provvede: 1) respinge la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
PA IG e
[...] Controparte_1 Controparte_4 [...]
; CP_3
pag. 8/14 2) respinge le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto infondate;
3) condanna a pagare a e le Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 4835,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
4) condanna a pagare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_4 liquidate d'ufficio in Euro 4835,00 oltre spese generali, Iva e CPA e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. Luigi Isola e Avv. Gabriele Isola;
5) condanna a pagare a PA IG le spese Parte_1 di lite, liquidate d'ufficio in Euro 4835,00 oltre spese generali, Iva e CPA e da distrarsi al procuratore antistatario Avvocato Giacomo Fortunato;
6) condanna a pagare a le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_3 liquidate d'ufficio in Euro 4835,00, oltre spese generali, Iva e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Edoardo D'ELIA, antistatario.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va premessa l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione poiché, invece, il provvedimento risulta sottoscritto in forma digitale. Deve, altresì, osservarsi che l'eventuale discrasia tra la data di pubblicazione e quella della sentenza firmata costituisce, semmai, una mera irregolarità che non inficia la validità del provvedimento che, in ogni caso, risulta pubblicato con la firma digitale del giudice, come emerge chiaramente dalla consultazione del fascicolo telematico. Lo stesso è a dirsi della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e depositata in via telematica in un file separato da quello del verbale d'udienza, rispetto alla quale non vi è sanzione di nullità. Va aggiunto, peraltro, che dalle risultanze di cui al fascicolo telematico, emerge che la Cancelleria del Tribunale di Roma, ai fini del deposito del verbale di udienza, ha annotato “oggetto: verbale di udienza parte integrante sentenza 281 sexies”. Quanto, poi, al deposito della sentenza, osserva la Corte che dall'esame dello storico del fascicolo telematico emerge che il verbale d'udienza ed il deposito della sentenza sono entrambi datati 16.7.2021, così come risulta dalla sentenza depositata dalla stessa appellante che è stata pubblicata il 16.7.2021.
pag. 9/14 L'esclusione della predetta nullità esime dal pronunciarsi sulle richieste istruttorie, peraltro irrilevanti ai fini del decidere. Quanto al merito, osserva la Corte, preliminarmente, in applicazione del principio della ragione più liquida, che il Tribunale ha omesso di valutare il profilo di nullità per vessatorietà della clausola contrattuale (art. 9) che prevede la penale a carico del consumatore. La parte appellante, invitata a discutere sul rilievo di nullità della clausola ex art. 33, comma 2, lett.e) del codice del consumo, ha dedotto che “la fattispecie corretta per valutare l'eventuale nullità della clausola penale in parola non sia la lettera e), bensì la lettera f) del medesimo articolo 33, comma 2, che presume vessatoria la clausola volta a: “f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
”. Ha, quindi, aggiunto, che “questa diversa qualificazione sposta il fulcro del giudizio di vessatorietà: non più la mancanza di reciprocità (come per la lettera e), ma l 'eventuale eccessività manifesta dell'importo della penale. (omissis) Da quanto si evince dalla clausola in esame, la penale è fissata in
€ 1.200,00 ovvero in un importo oggettivamente contenuto e non certo
“manifestamente eccessivo”, anche in considerazione del fatto che la parte venditrice era composta da cinque comproprietari. Inoltre, l'importo della penale è inferiore nella misura del 20% rispetto alla provvigione concordata già di per sé contenuta, essendo pari al 2% del prezzo di vendita e non già al 4% come da prassi. 5.- Si evidenzia, inoltre, che la penale non remunera la conclusione dell'affare (che non c'è stata), ma compensa il professionista per l'inadempimento del consumatore all'obbligo di buona fede e correttezza, che ha frustrato l'attività di mediazione già avviata e le spese sostenute. In questi termini, la clausola penale in parola è legittima in quanto sanziona un comportamento del consumatore contrario a buona fede, come il rifiuto ingiustificato di una proposta perfettamente conforme all'incarico ricevuto o il recesso immotivato.” Osserva la Corte che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “In tema di mediazione, la clausola del contratto che riservi al mediatore, in caso di recesso anticipato del preponente, una penale commisurata al prezzo di vendita del bene, indipendentemente dall'attività di ricerca di acquirenti che il mediatore abbia concretamente svolto per la conclusione dell'affare, non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto o al corrispettivo, nel senso di cui all'art. 34, comma 2, c. cons., e non si sottrae pag. 10/14 pertanto alla valutazione di vessatorietà, che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio, sia al fine di verificare se la clausola determini un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 33, comma 1, c.cons., sia per il suo potenziale contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. e), c.cons., in base al quale si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.” (Cass. 19565 del 2020), così ritenendo applicabile anche alla clausola penale (oggetto anche di quel giudizio) l'ipotesi di vessatorietà prevista dalla lettera e) del citato articolo 33, sul presupposto sostanziale che lo squilibrio del sinallagma possa determinarsi in relazione alla previsione della penale. Nel caso in esame, in applicazione del principio di cui sopra, lo squilibrio è certamente individuabile nella mancata previsione di analoga penale per l'ipotesi di recesso del professionista. Cionondimeno ritiene la Corte che l'ipotesi di nullità prevista dalla lett. f) sia pure applicabile al caso di specie. Ed invero, “In tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente l'incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l'affare propostogli dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto di concludere l'affare tragga origine da circostanze ostative, di cui il conferente l'incarico abbia omesso di informare il mediatore al momento della conclusione del contratto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità dello stesso conferente per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, lett. f, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di pag. 11/14 inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.” (Cass. 22357 2010). Ebbene appare evidente che l'importo di 1.200,00 euro previsto nel contratto in esame come penale sia manifestamente eccessivo tenuto conto che essendo inferiore del solo 20% rispetto a quello previsto per la provvigione pari ad euro 1.500,00, risulta essere prossimo al corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'incarico che abbia condotto alla conclusione dell'affare. E a nulla rileva che i conferenti l'incarico siano più d'uno in quanto, tra l'altro, sarebbero debitori in solido e quindi per l'intero. E, comunque, a tutto voler concedere, anche l'importo dovuto per la provvigione sarebbe da ripartire nel rapporto interno tra i condebitori. Così come non rileva l'importo che la avrebbe potuto richiedere a Pt_1 titolo di provvigione, poiché è solo quanto pattuito tra le parti che costituisce il parametro di valutazione dell'eccessività.
Quindi il raffronto tra i due importi è omogeneo e conduce ad una valutazione di manifesta eccessività anche tenuto conto che la provvigione di euro 1.500,00 riguarda un incarico della durata di ben sette mesi, tacitamente rinnovabile. Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art.
9. Va, quindi, esaminata la domanda di risarcimento del danno proposta da
. Pt_1
Ai sensi dell'art. 1227 c.c., non può ritenersi che spetti alla società il mancato incasso della provvigione che ha convenuto con il Pt_1 proponente acquirente. Ed invero, tale proposta è intervenuta ben 18 giorni dopo la comunicazione del recesso da parte di IG PA. Il che avrebbe dovuto indurre Pt_1 ad interrompere (semmai) la sua attività, proprio al fine di non determinare un danno a proprio carico. Il mancato uso dell'ordinaria diligenza esclude la risarcibilità del danno ex art. 1227, II comma, c.c. E non è stato neppure allegato e, comunque, non è stata fornita la prova che quella proposta sia il risultato dell'attività svolta da nei primi nove Pt_1 giorni d'incarico antecedenti alla comunicazione del recesso di PA IG. Né vi è nesso eziologico tra il recesso della IG e il mancato pagamento della provvigione, posto che il diritto alla percezione di questa non è connesso alla mera durata dell'incarico ma alla conclusione dell'affare. D'altro canto, quale parametro interpretativo, va utilizzato quanto stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 22357 del 2010 (succitata): la pag. 12/14 clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell'affare per fatto imputabile al venditore può presumersi vessatoria, e quindi inefficace a norma dell'art.1469 bis c.c., se le parti non abbiano espressamente pattuito un meccanismo di adeguamento di tale importo all'attività sino a quel momento concretamente espletata dal mediatore. Va aggiunto che, oltretutto, la ha rinunciato in contratto al diritto al Pt_1 rimborso delle spese che le sarebbero spettate ex art. 1756 c.c. anche per la mancata conclusione dell'affare. Nulla ha dedotto, inoltre, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno all'immagine. Da quanto premesso consegue che, in difetto della conclusione dell'affare, non spetti neppure la provvigione richiesta. Sicchè, appare evidente, che non abbia diritto a quanto richiesto. Va respinto anche il motivo d'appello sulle spese che, stando alla tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto regolare compensandole in virtù della soccombenza reciproca determinata dal rigetto della domanda delle controparti proposta ex art. 96 c.p.c. Osserva la Corte che il rigetto della domanda in questione non vale a radicare una soccombenza reciproca poiché attiene esclusivamente al regolamento delle spese di lite. Quanto alla liquidazione la censura s'appalesa generica e, come tale, inammissibile in ordine all'assunto secondo il quale le cinque parti avrebbero la medesima posizione tenuto conto che, tra l'altro, dalla stessa narrativa dei fatti questo non emerge. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
Controparte_1
e , nella misura che liquida in euro 5.000,00, da Controparte_2 distrarsi agli avv.ti Antonio PORPORA e Marco COSTANTINI, dichiaratisi antistatari, di , nella misura che liquida Controparte_3 in euro 5.000,00, da distrarsi all'avv. Edoardo D'Elia, dichiaratosi antistatario, di , nella misura che liquida in euro Controparte_4
5.000,00, da distrarsi agli avv.ti Luigi Isola e Gabriele Isola, dichiaratisi antistatari e di HI PAOLA, nella misura che liquida in euro pag. 13/14 5.000,00, da distrarsi all'avv. Giacomo Fortunato, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 14/14