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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12214/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 12214/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Livio Costantino presso il cui studio sito in Bari alla via V. N.
[...]
De Nicolò n. 48 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attori -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. OL Leone presso il cui studio sito in Bari alla CP
via Melo n. 185 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuto -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Valente del Foro di Brescia, e dagli avv.ti Controparte_4
Giovanni D'Innella e Adriano Esposito del Foro di Bari, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, sito in Bari alla via Putignani n. 118, giusta mandato in atti;
- convenuto -
NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Vincenzo Brudaglio del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Arcangelo Gabriele Filograno sito in Bari alla via Abbrescia n. 50, giusta mandato in atti;
- terza chiamata –
E CONTRO
Controparte_6 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Vittorio Russi presso il cui studio sito in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 60 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- terza chiamata –
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2016 la e il suo Controparte_1
amministratore unico convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'avv. Controparte_2 prof. e l'avv. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP Controparte_4
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Avv. Prof. e dell'Avv. CP CP
in relazione al conferito incarico professionale inerente al giudizio di appello promosso
[...]
innanzi alla Corte di Appello di Brescia, descritto nella parte in fatto e sub lettera a) della parte in diritto;
per l'effetto condannarli solidalmente al pagamento, a titolo di danno emergente, in favore degli attori dell'importo di a) €. 83.035,11 corrisposto al per effetto della sentenza Controparte_7 di primo grado;
b) €. 716,80 per le spese di ctu di primo grado;
c) €. 194,25 per le spese di registrazione della sentenza d'appello, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d) €.
336.264,28 quale danno da perdita di chance, importo che l'impresa avrebbe conseguito in caso di esito vittorioso del giudizio di appello, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, alla stregua delle ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. 1a) in espresso subordine al mancato accoglimento della operata quantificazione di cui al punto d) che precede, si chiede il risarcimento venga liquidato con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. nella misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a €. 200.000,00, con aggiunta di interessi legali e rivalutazione come per legge, alla stregua del numero e della portata lesiva delle condotte, degli interessi pregiudicati, anche di rango costituzionale, delle conseguenze economiche, del valore del contratto nonché di ogni altra deduzione in atti. 2) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e delle obbligazioni dell'Avv. prof. in relazione alle condotte professionali descritte nella parte in fatto, CP
nonché nelle lettere b) e c) della parte in diritto e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore degli attori all'ulteriore importo di €. 100.000,00 così quantificato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione come per legge, per le ragioni e i motivi esposti in narrativa. 3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Esponevano in fatto le parti attrici che, con atto di citazione notificato in data 19.07.2004, il
Comune di Sonico (Bs) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia – Sezione Distaccata di
Breno, quale titolare della ditta individuale RU.CA. di OL CO, deducendo Controparte_2
l'inadempimento contrattuale del contratto pubblico di appalto sottoscritto dal in data CP_2
07.08.2003, avente ad oggetto i lavori di ampliamento del Centro Sportivo Comunale di Sonico, del valore di €. 428.360,00.
La causa veniva iscritta al R.G. n. 234/C/2004.
In particolare, il deduceva che la ditta convenuta, dopo l'aggiudicazione Controparte_7
della gara, non avesse dato regolare inizio allo svolgimento dei lavori, richiedendo pertanto la risoluzione contrattuale e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di €.
52.140,00, nonché di danni di natura non patrimoniale. si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda attorea e spiegando Controparte_2
domanda riconvenzionale;
istava per la declaratoria di illegittimità della delibera n. 1/2004 della
Giunta comunale di , con cui era stata disposta la risoluzione del contratto poiché, invero, era CP_7 allo stesso Comune da attribuirsi l'inadempimento, non avendo l'Ente verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16 della l. n. 109/1994 sostenendo, pertanto,
l'incompletezza del progetto esecutivo consegnato dalla committente all'appaltatrice.
Esperita ctu che definiva “incompleto e carente il progetto esecutivo”, nondimeno il Tribunale di Brescia – Sezione Distaccata di Breno, con sentenza n. 148/2010 condannava la RU.CA. di
[...]
al pagamento di €. 62.140,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito CP_2 dall'attore per l'inadempimento contrattuale.
Le somme liquidate in sentenza venivano integralmente corrisposte dalla Controparte_1
[...]
Giova rilevare che nel mese di luglio 2004, nei rapporti pendenti in capo alla ditta individuale
“RU.CA. di OL CO” era succeduta, a titolo particolare, la “RU. Controparte_8
che, a sua volta, nel dicembre del 2009 diveniva .
[...] Controparte_1 A seguito dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, divenuto nelle Controparte_2
more socio di maggioranza della conferiva incarico professionale Controparte_1
agli odierni convenuti per la proposizione del gravame avverso la sentenza di prime cure.
Con atto di citazione in appello del 06.10.2010, redatto dagli avv.ti e CP CP
, la già proponeva gravame
[...] Controparte_1 Controparte_9 dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia (R.G. n. 1177/2010) avverso la sentenza di primo grado, istando per l'integrale riforma non essendo state considerate le conclusioni della ctu, condannando ingiustamente al risarcimento del danno patrimoniale parte appellante, avendo male interpretato il contenuto della clausola prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 71 del D.P.R. 554/1999, concludendo per il rigetto di tutte le domande formulate dal nell'atto di citazione in primo grado. Controparte_7
L'appellato , costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di Controparte_7
appello poiché viziato dal difetto di legittimazione ad agire della Controparte_1
rilevando che il giudizio di primo grado si fosse svolto unicamente nei confronti del convenuto
[...]
, titolare della ditta individuale e che solo a questi spettasse la legittimazione attiva a CP_2
promuovere il giudizio di gravame.
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 824/2013 riteneva fondata l'eccezione, accertando la carenza di legittimazione in capo a e dichiarando Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello da essa proposto evidenziando, altresi', che la Controparte_1
non avesse formulato alcuna deduzione né fornito la prova in ordine al diritto azionato.
[...]
Con nota del 19.07.2013 l'avv. comunicava all'odierna attrice l'esito sfavorevole CP
della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia prospettando la possibilità di proporre ricorso per Cassazione.
Con lettera del 21.10.2013 l'avv. comunicava alla propria assistita che stava CP
approntando il ricorso per Cassazione, invitandola a comparire presso il proprio studio professionale per sottoscrivere il relativo mandato;
tenutosi l'incontro tra l'avv. e l'avv. CP Controparte_2
De Candia Vincenzo le parti convenivano di promuovere il giudizio in Cassazione che sarebbe stato depositato dall'avv. non appena gli fossero state restituite, controfirmate, le procure alle liti CP in suo favore. Detto adempimento si perfezionava a distanza di qualche giorno tramite l'avv. De
Candia che consegnava presso lo studio dell'avv. le procure sottoscritte. CP
A distanza di due mesi, e precisamente in data 19.02.2014, perveniva a parte attrice la comunicazione da parte dell'avv. che il ricorso per Cassazione non era stato predisposto CP
(per asserita inidoneità delle procure consegnate), che il termine per la notifica di detto ricorso era scaduto in data 08.02.2014, oltre a segnalare una situazione di morosità che rendesse impossibile lo svolgimento dell'incarico professionale. Tuttavia, agli inizi dell'anno 2016, gli attori apprendevano che alla data del 19.02.2014 (ossia della missiva di cui sopra) il termine per proporre ricorso per Cassazione fosse ancora pendente trattandosi di giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma della L. n. 69/2009.
Con lettera raccomandata a.r. l'avv. sollecitava il pagamento dei compensi per la causa CP patrocinata dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia e la chiedeva l'invio di copia della CP_1 documentazione comprovante l'attività difensiva svolta;
invero detta richiesta non veniva evasa e veniva trasmessa una nota del 15.06.2016 proveniente dall'ufficio contabilità dell'avv. con CP cui si contestava il mancato pagamento del compenso all'avv. . CP
In ragione di tanto, la C. N. ed il conferivano incarico per la contestazione dei profili CP_2
di responsabilità e la formulazione di domanda risarcitoria agli odierni convenuti.
La e ritenevano sussistenti i presupposti per Controparte_1 Controparte_2
il riconoscimento di una responsabilità professionale in capo agli avv.ti e , in quanto CP CP gli stessi nell'impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia avevano omesso di allegare l'avvenuta successione, a titolo particolare, dei rapporti della ditta individuale “RU. CP_8
” e del loro conferimento in favore della società “RU. e,
[...] Controparte_8 quindi, della , “nulla deducendo in punto di cessione, a titolo Controparte_10 particolare, del diritto controverso”.
Proseguivano gli attori, inoltre, che l'errore rilevante risiedeva nell'aver assimilato il conferimento della ditta individuale in società di capitali – che implicava una successione a titolo particolare – a quello tra società di capitali – che avrebbe implicato una successione a titolo universale.
Deducevano gli attori, infatti, che era di immediata ed agevole constatazione lo scostamento letterale tra il nominativo del soggetto convenuto in primo grado – – e quello Controparte_2 dell'appellante e che tale circostanza avrebbe dovuto allertare i Controparte_1 difensori e indurli all'impiego di un diverso livello di attenzione e diligenza.
Precisavano ancora che, al netto della evidenziata negligenza, l'atto di appello si presentava plausibile e ragionevolmente dotato di più che probabili opportunità di successo, essendo stati individuati plurimi elementi di criticità della sentenza di prime cure, soprattutto con riferimento agli obblighi non rispettati della Stazione Appaltante di predisporre un progetto esecutivo conforme alla normativa allora vigente e di cooperare all'adempimento del debitore ex artt. 1206, 1175, 1375 c.c., nonché al valore determinante della CTU, le cui risultanze erano state ignorate dal giudice di prime cure.
In tesi di parte attrice, inoltre, si era verificata una violazione degli artt. 12, 26, 27 del Codice deontologico forense, con specifico riferimento alla mancata predisposizione del ricorso per Cassazione da parte dell'avv. prof. la cui negligenza aveva fatto spirare i termini utili per CP
proporlo, con una grave violazione del dovere di informazione per il cliente.
Chiedevano, pertanto, la ripetizione delle somme versate a titolo della soccombenza patita in sentenza di primo grado, pari a €. 83.035,11; il risarcimento del danno subito dall'impresa per effetto della ingiustificata risoluzione contrattale, quantificato in €. 336.264,28 ovvero, in subordine e in via equitativa, di €. 200.000,00; infine il risarcimento del danno da perdita di chance di vittoria sia del giudizio di appello che di Cassazione, per un totale equitativamente quantificato in €. 100.000,00, rassegnando le proprie conclusioni come in premessa.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in cancelleria il 24.04.2017 si costituiva in giudizio l'avv. prof. il quale contestava la ricostruzione di controparte in quanto CP
infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto della domanda perché destituita di fondamento giuridico, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
In particolare, il convenuto deduceva che la doglianza degli attori non poteva in alcun modo essere riferita all'attività difensiva, bensì al giudice di secondo grado che aveva trascurato quanto dedotto e documentato dalla difesa dell'appellante con riferimento alla successione a titolo particolare nei rapporti della ditta individuale RU.CA. di OL CO e del loro conferimento in favore della società e, quindi, della Controparte_9 Controparte_1
Sarebbe stato sufficiente, proseguiva il convenuto avv. il riscontro da parte della CP
Corte d'Appello di Brescia dei documenti allegati all'atto di integrazione del contraddittorio in appello del 14.11.2011, nei quali venivano indicate sia le fasi di trasformazione della ditta individuale fino all'acquisizione della soggettività propria della società di capitali sotto la denominazione di
[...]
sia gli atti notarili che le avevano determinate. Controparte_1
Con riferimento, invece, alla condotta professionale del in merito alla mancata CP
proposizione del ricorso per Cassazione, il convenuto precisava che non era da dare per scontata l'accettazione dell'incarico da parte del legale, essendosi lo stesso limitato a prospettare la possibilità che la sentenza di secondo grado potesse essere impugnata in Cassazione;
e che, inoltre, non era da considerarsi censurabile il comportamento del convenuto per aver rifiutato un foglio, destinato alla formulazione di un ricorso in sede di legittimità nell'interesse di una persona giuridica, privo del timbro rappresentativo della ragione sociale e dell'organo amministrativo abilitato alla firma.
Concludeva, pertanto, il per il rigetto della domanda attorea e per l'autorizzazione CP
alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice - Agenzia di Mola Controparte_5
di Bari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2016 si costituiva in giudizio l'avv. CP , il quale contestava la ricostruzione degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto, istando
[...]
per il rigetto della domanda perché destituita di fondamento giuridico, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Il convenuto avv. , preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire sia di CP
, non avendo lo stesso subito in alcun modo pregiudizio dalla sentenza appellata e Controparte_2 sia della stessa società in quanto l'avv. aveva ricevuto Controparte_1 CP mandato dall'avv. prof. non avendo mai intrattenuto rapporto di alcun tipo, né con CP
, né con la società CP_2 Controparte_1
Deduceva, inoltre, il convenuto di essersi limitato a svolgere adempimenti di cancelleria, provvedendo all'iscrizione della causa a ruolo, ricevendo l'atto di appello dopo che questo era stato già redatto e notificato dall'avv. prof. e al deposito dei successivi atti processuali, e non CP potendo compiere un controllo sugli atti predisposti dall'avv. prof. sia perché non CP
disponeva di alcun documento o informazione che gli consentisse di verificarne la completezza e fondatezza, sia perché gli atti erano a lui trasmessi dopo la notifica, ovvero in prossimità della scadenza per il deposito.
Specificava, ancora, l'avv. che, nel caso di specie, non era da considerarsi soddisfatto CP il principio del più probabile che non, ritenendo che fosse, invero, altamente improbabile che l'atto di appello sarebbe stato accolto dalla Corte d'Appello di Brescia, quandanche non fosse stato dichiarato inammissibile.
Tanto era vero perché, evidenziava il legale, nel processo di primo grado erano emerse gravi e insanabili carenze probatorie, sia con riferimento alla documentazione della successione a titolo particolare nei rapporti dalla ditta individuale alla società per capitali, sia a quella dell'inadempimento contrattuale e della violazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 554/1999 relativa alla corretta disamina degli elaborati progettuali e alla precisa elaborazione dei verbali dei lavori, sia infine quanto alle risultanze della ctu, invero coerenti rispetto alla documentazione fornita e, quindi, alla sentenza di primo grado.d
Concludeva, infine, contestando il quantum della domanda attorea perché sproporzionato, atteso che non era credibile che, a fronte di un corrispettivo di €. 428.360,00, il lucro che ne avrebbe ricavato l'impresa appaltatrice sarebbe stato di €. 300.000,00.
Rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della domanda degli attori, la condanna degli stessi al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. co. 1 per malafede processuale e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice
[...]
Controparte_11
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2017 si costituiva in giudizio la terza chiamata società la quale eccepiva preliminarmente la nullità e/o Controparte_5
l'inammissibilità della propria chiamata in causa per la mancata trascrizione degli atti introduttivi della causa, in violazione del diritto di difesa e non potendo approntare le proprie difese, nonché per la tardiva costituzione dell'Avv. pertanto non legittimato ad essere rimesso in termini. CP
Proseguiva la che la responsabilità professionale, ove mai sussistente, Controparte_5
andasse suddivisa in parti uguali tra i due professionisti che avevano assistito la Controparte_9
(ora , ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A delle
[...] Controparte_1
Condizioni di Assicurazioni, e non, come sostenuto dal convenuto avv. , in diversa ripartizione CP
giusta la propria presunta mera attività di cancelleria;
il mandato nei confronti del , infatti, era CP
stato conferito congiuntamente e disgiuntamente, con ogni potere di rappresentanza e responsabilità.
Concludeva, quindi, la società terza chiamata associandosi alle conclusioni del convenuto avv. prof. e precisando che la domanda risultasse sproporzionata nel quantum, con vittoria di CP
spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.04.2017 si costituiva in giudizio la
[...]
(d'ora in avanti ”), Controparte_6 CP_6 istando per l'infondatezza della domanda proposta dalle parti attrici perché destituite di fondamento in fatto e in diritto, associandosi alle conclusioni del convenuto avv. . CP
Precisava, inoltre, la che fosse necessario stabilire, in caso di accoglimento della CP_6 domanda degli attori, il grado di responsabilità dell'avv. rispetto a quello dell'avv. prof. CP
e, comunque, limitare la prestazione della garanzia assicurativa dovuta dalla in CP CP_6 favore dell'avv. , con esclusione di qualsiasi solidarietà per le quote di responsabilità riferibili CP all'altro convenuto e concludeva per il rigetto delle domande attrici, con vittoria di spese.
All'udienza dell'11.11.2020 veniva dato atto dagli attori e Controparte_1
, dal convenuto avv. prof. e dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_2 CP [...] dell'intervenuta transazione tra le parti, datata 26.03.2020, in conseguenza della quale il CP_5
convenuto avv. prof. con la società avevano versato agli attori tramite CP Controparte_5 bonifico bancario €. 60.000,00 a titolo transattivo, con conseguente prosecuzione del giudizio solo nei confronti dell'avv. e della compagnia assicuratrice . CP CP_6
L'istruttoria si articolava mediante l'interrogatorio formale di e, dopo Controparte_2
numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.06.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
***** Preliminarmente il Giudice, preso atto della transazione sottoscritta dagli attori
[...]
, dal convenuto avv. prof. e dalla Controparte_1 Controparte_2 CP compagnia assicuratrice in data 26.03.2020 e depositata all'udienza Controparte_5 dell'11.11.2020, dichiara cessata la materia del contendere fra le suddette parti.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Premessi tali principi, avendo le parti evidenziato di aver raggiunto l'accordo va allora dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non vanno, altresi', regolamentate le spese di lite, essendone stata disposta la compensazione nel medesimo atto di transazione.
Passando alla disamina della posizione dell'altro convenuto avv. , la domanda è CP
infondata e merita la sorte del rigetto.
E' opportuno premettere che non può per quest'ultimo ritenersi operante la qualificazione di mero procuratore domiciliatario.
Infatti, anche sulla base delle ricostruzioni giurisprudenziali, l'avvocato domiciliatario è un legale che opera nel foro in cui si svolge la causa e che viene incaricato dall'avvocato principale - il dominus - per curare gli adempimenti processuali locali.
Ebbene, osserva il Giudice, nel giudizio de quo il convenuto avv. veniva investito del CP mandato a difendere la prima e poi da quest'ultimo, Controparte_1 Controparte_2
a nulla rilevando che tale mandato fosse stato esteso all'odierno convenuto dal su CP_2 indicazione dell'altro convenuto avv. prof. CP
Infatti, anche ammettendo che lo studio degli atti per la redazione dell'atto di citazione in appello fosse stato effettuato ad opera del solo avv. prof. poiché precedente al conferimento CP dell'incarico all'avv. , nondimeno quest'ultimo non poteva non essere stato professionalmente CP
aggiornato dal sulle specifiche dello stesso atto e non sussistono, peraltro, indici di segno CP opposto.
Inoltre, la redazione dell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio dimostrava e faceva presumere, inevitabilmente, una partecipazione attiva del , anche alla luce della procura CP
a margine di suddetto atto, in forza della quale delegava entrambi i legali “a Controparte_2
rappresentarlo e difenderlo, sia congiuntamente che disgiuntamente in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quelle di esecuzione e impugnazione, conferendovi tutte le più ampie facoltà di legge…” (cfr. all. n. 15 all'atto di citazione).
A tal proposito, in questi termini la Corte di Cassazione sul punto: “In caso di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti, e non all'incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi” (Cass. civ., n. 24010/2004).
Ritiene questo Tribunale che suddetta presunzione, nel caso di specie, non sia stata superata, data la collaborazione tra i due legali emergente dagli atti allegati, dall'assenza di una corrispondenza fra i professionisti da cui dedurre l'eventuale estraneità dell'avv. all'elaborazione degli atti CP
processuali e, soprattutto, dalla portata della procura alle liti, la quale non può essere svuotata di significato giuridico.
Passando alla disamina del merito della domanda attorea, essa è fondata quanto alla sussistenza del c.d. danno evento e dell'inadempimento professionale, mentre è infondata con riferimento al c.d. danno conseguenza.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1176 co.2 e 2230 c.c., la diligenza del legale è quella del professionista e, pertanto, la stessa deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività del difensore.
Secondo la Suprema Corte, “la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione – che è di regola di mezzi e non di risultato – va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa” (ex multis, cfr. Cass. Civ. n. 17758/2015).
Appare evidente, dunque, che nel patrocinare gli odierni attori, i legali convenuti non hanno, invero, tenuto la richiesta diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione.
Per quanto afferisce al solo avv. , è da ritenersi negligente la condotta con la quale CP veniva proposto appello solo nell'interesse della e non anche di Controparte_1 [...]
, titolare della ditta individuale che aveva instaurato i rapporti giuridici come appaltatore CP_2 con il , e tanto si ricava dalle seguenti circostanze. Controparte_7
Come brevemente premesso in fatto, la ditta individuale RU.CA. di in data Controparte_2
07.08.2003 stipulava un contratto pubblico di appalto con il Comune di , poiché risultata CP_7 vincitrice nella procedura di gara per l'appalto relativo ai lavori di realizzazione dell'ampliamento del centro sportivo dello stesso Comune, del corrispettivo di €. 428.360,00 (cfr. all. n. 2 all'atto di citazione).
Con il verbale di assemblea datato 15.07.2004 veniva dato atto del conferimento dei beni e dei rapporti della ditta individuale RU.CA. di nella società RU.CA. di Controparte_2 [...]
(cfr. all. n. 13 all'atto di citazione) ma, con l'atto introduttivo del 19.07.2004 veniva Controparte_9
citata in giudizio, da parte del , la ditta individuale e non la società. Era Controparte_7 quest'ultima, tuttavia, a costituirsi in data 14.03.2005 (cfr. all. 3 all'atto di citazione).
Nondimeno, dall'analisi della sentenza di primo grado n. 148/2010 emessa dal Tribunale di
Breno – Sezione Distaccata di Brescia emergeva, evidentemente, che la stessa era stata pronunciata nei confronti della ditta individuale RU.CA. di , e tanto si desumeva dal fatto che il Controparte_2
Giudice utilizzava il sostantivo “impresa” per riferirsi alla convenuta nel testo del provvedimento e, soprattutto, dalla circostanza che nel dispositivo la condanna al risarcimento per l'inadempimento veniva emessa nei confronti della RU.CA. di , e non verso la RU.CA. di Controparte_2 [...]
(cfr. all. 7 all'atto di citazione). Controparte_9
Ancora, il procedimento esecutivo (R.G. cron. n. 35/2010) instauratosi per il pagamento del risarcimento cui la ditta convenuta era stata condannata si svolgeva contro “l'impresa individuale
RU.CA. di OL ”, come leggasi nell'atto di precetto del 27.07.2010, con conseguente CP_2
“intimazione al sig. quale titolare della ditta individuale RU.CA.”. Controparte_2
Orbene, alla luce di tali risultanze letterali ritiene il Giudice che configuri una violazione della diligenza professionale dell'avvocato il non considerare che la sentenza di primo grado fosse stata emessa nei confronti della ditta individuale e, pertanto, che fosse necessario promuovere l'appello anche in favore della persona fisica . Tali atti, infatti, erano indubbiamente nella Controparte_2
disponibilità dei legali che si occupavano dello studio della causa al fine di valutare se proporre gravame contro la sentenza di primo grado ed un contegno improntato alla corretta diligenza professionale avrebbe evitato la pronuncia di inammissibilità dell'appello da parte della Corte
d'Appello di Brescia.
Dunque, anche sulla base di pacifico orientamento giurisprudenziale, l'inadempimento professionale per se è il c.d. danno evento che risulta provato.
Tuttavia, non basta la prova dell'inadempimento professionale dell'avvocato per maturare, per il cliente, un diritto al risarcimento del danno, poiché il danno risarcibile è il danno conseguenza e, nell'ambito della responsabilità professionale, esso è rappresentato dalle conseguenze dannose che il cliente dimostra di aver subito a causa della negligenza del proprio legale (ad esempio, la conseguente impossibilità di vincere la causa).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “il professionista non può garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi
a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite. La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 33442/2022).
Pertanto, nel particolare caso di attività dell'avvocato, “l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere
l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7064/2021).
In altri termini “la responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (cfr. Cass. Civ. n. 22882/2016;
Cass. Civ. n. 12038/2017; Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 26516/2020).
Ebbene, ritiene il Giudice che gli attori e Controparte_1 Controparte_2 non abbiano provato il danno conseguenza e che, pertanto, il giudizio prognostico sull'esito del giudizio di appello non permette di considerare più probabile che non l'accoglimento dell'appello.
Infatti, osserva questo Tribunale che appare coerente e non erronea la motivazione della sentenza di primo grado n. 148/2010, soprattutto con riferimento alla valutazione delle risultanze della ctu e al valore giuridico della clausola ex art. 71 co. 2 e co.3 del D.P.R. 554/1999, applicabile ratione temporis.
In particolare, il Giudice del Tribunale di Brescia – Sezione Distaccata di Breno correttamente non aveva ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'impresa RU.CA. di , Controparte_2 poiché era incontestato che l'impresa allora convenuta avesse sottoscritto il verbale di cantierabilità, dichiarando di avere preso visione degli atti progettuali e tutta la documentazione, avendo dato al contempo atto del permanere delle condizioni che consentivano l'immediata esecuzione dei lavori
(cfr. p. 6 dell'all. 7 all'atto di citazione).
Suddetta dichiarazione, quindi, assumeva valenza di clausola contrattuale come forma di impegno verso la controparte , come stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo Controparte_7 la quale la dichiarazione pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una precisa responsabilità (cfr. Cass. Civ. n. 3932/2008; Cass. Civ. n. 10074/2015).
Nell'atto di appello, pertanto, non venivano adeguatamente confutate queste argomentazioni del giudice di prime cure, limitandosi gli avv.ti convenuti e a riportare una delibera CP CP dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (n. 49/2006), non pertinente al caso di specie.
Nella sentenza di primo grado era stato sostenuto, infine, coerentemente con le risultanze della ctu, che non vi era prova che le carenze della progettazione consegnata all'impresa fossero di tale natura e gravità da impedire all' impresa appaltatrice di iniziare i lavori e da determinare l'irrealizzabilità dell'appalto, o comunque da giustificare una decorrenza di 115 giorni (su un totale di 210 previsti dal contratto per il completamento dei lavori) dal verbale di consegna dei lavori senza aver iniziato l'esecuzione dell'appalto.
Dalle considerazioni che precedono consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 520.001,00 a €. 1.000.000,00), con applicazione dei valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale ridotti al 30%, in considerazione dell'effettiva attività svolta in giudizio e della prossimità del valore effettivo della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento, con riconoscimento delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo l'attività istruttoria pressoché assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 12214/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere fra gli attori Controparte_1
e e il convenuto e la terza chiamata compagnia assicuratrice Controparte_2 CP [...]
CP_5
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra gli attori e Controparte_1
e il convenuto e la terza chiamata compagnia assicuratrice Controparte_2 CP [...]
; CP_5
3) RIGETTA la domanda attorea;
4) CONDANNA le parti attrici, e , al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore del convenuto e della terza chiamata compagnia assicuratrice Controparte_4
delle spese del CP_6 Controparte_6 Controparte_6 presente giudizio che liquida in €. 10.961,30 ciascuna per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 29.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 12214/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Livio Costantino presso il cui studio sito in Bari alla via V. N.
[...]
De Nicolò n. 48 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attori -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. OL Leone presso il cui studio sito in Bari alla CP
via Melo n. 185 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuto -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Valente del Foro di Brescia, e dagli avv.ti Controparte_4
Giovanni D'Innella e Adriano Esposito del Foro di Bari, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, sito in Bari alla via Putignani n. 118, giusta mandato in atti;
- convenuto -
NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Vincenzo Brudaglio del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Arcangelo Gabriele Filograno sito in Bari alla via Abbrescia n. 50, giusta mandato in atti;
- terza chiamata –
E CONTRO
Controparte_6 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Vittorio Russi presso il cui studio sito in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 60 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- terza chiamata –
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2016 la e il suo Controparte_1
amministratore unico convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'avv. Controparte_2 prof. e l'avv. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP Controparte_4
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Avv. Prof. e dell'Avv. CP CP
in relazione al conferito incarico professionale inerente al giudizio di appello promosso
[...]
innanzi alla Corte di Appello di Brescia, descritto nella parte in fatto e sub lettera a) della parte in diritto;
per l'effetto condannarli solidalmente al pagamento, a titolo di danno emergente, in favore degli attori dell'importo di a) €. 83.035,11 corrisposto al per effetto della sentenza Controparte_7 di primo grado;
b) €. 716,80 per le spese di ctu di primo grado;
c) €. 194,25 per le spese di registrazione della sentenza d'appello, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d) €.
336.264,28 quale danno da perdita di chance, importo che l'impresa avrebbe conseguito in caso di esito vittorioso del giudizio di appello, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, alla stregua delle ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. 1a) in espresso subordine al mancato accoglimento della operata quantificazione di cui al punto d) che precede, si chiede il risarcimento venga liquidato con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. nella misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a €. 200.000,00, con aggiunta di interessi legali e rivalutazione come per legge, alla stregua del numero e della portata lesiva delle condotte, degli interessi pregiudicati, anche di rango costituzionale, delle conseguenze economiche, del valore del contratto nonché di ogni altra deduzione in atti. 2) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e delle obbligazioni dell'Avv. prof. in relazione alle condotte professionali descritte nella parte in fatto, CP
nonché nelle lettere b) e c) della parte in diritto e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore degli attori all'ulteriore importo di €. 100.000,00 così quantificato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione come per legge, per le ragioni e i motivi esposti in narrativa. 3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Esponevano in fatto le parti attrici che, con atto di citazione notificato in data 19.07.2004, il
Comune di Sonico (Bs) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia – Sezione Distaccata di
Breno, quale titolare della ditta individuale RU.CA. di OL CO, deducendo Controparte_2
l'inadempimento contrattuale del contratto pubblico di appalto sottoscritto dal in data CP_2
07.08.2003, avente ad oggetto i lavori di ampliamento del Centro Sportivo Comunale di Sonico, del valore di €. 428.360,00.
La causa veniva iscritta al R.G. n. 234/C/2004.
In particolare, il deduceva che la ditta convenuta, dopo l'aggiudicazione Controparte_7
della gara, non avesse dato regolare inizio allo svolgimento dei lavori, richiedendo pertanto la risoluzione contrattuale e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di €.
52.140,00, nonché di danni di natura non patrimoniale. si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda attorea e spiegando Controparte_2
domanda riconvenzionale;
istava per la declaratoria di illegittimità della delibera n. 1/2004 della
Giunta comunale di , con cui era stata disposta la risoluzione del contratto poiché, invero, era CP_7 allo stesso Comune da attribuirsi l'inadempimento, non avendo l'Ente verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16 della l. n. 109/1994 sostenendo, pertanto,
l'incompletezza del progetto esecutivo consegnato dalla committente all'appaltatrice.
Esperita ctu che definiva “incompleto e carente il progetto esecutivo”, nondimeno il Tribunale di Brescia – Sezione Distaccata di Breno, con sentenza n. 148/2010 condannava la RU.CA. di
[...]
al pagamento di €. 62.140,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito CP_2 dall'attore per l'inadempimento contrattuale.
Le somme liquidate in sentenza venivano integralmente corrisposte dalla Controparte_1
[...]
Giova rilevare che nel mese di luglio 2004, nei rapporti pendenti in capo alla ditta individuale
“RU.CA. di OL CO” era succeduta, a titolo particolare, la “RU. Controparte_8
che, a sua volta, nel dicembre del 2009 diveniva .
[...] Controparte_1 A seguito dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, divenuto nelle Controparte_2
more socio di maggioranza della conferiva incarico professionale Controparte_1
agli odierni convenuti per la proposizione del gravame avverso la sentenza di prime cure.
Con atto di citazione in appello del 06.10.2010, redatto dagli avv.ti e CP CP
, la già proponeva gravame
[...] Controparte_1 Controparte_9 dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia (R.G. n. 1177/2010) avverso la sentenza di primo grado, istando per l'integrale riforma non essendo state considerate le conclusioni della ctu, condannando ingiustamente al risarcimento del danno patrimoniale parte appellante, avendo male interpretato il contenuto della clausola prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 71 del D.P.R. 554/1999, concludendo per il rigetto di tutte le domande formulate dal nell'atto di citazione in primo grado. Controparte_7
L'appellato , costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di Controparte_7
appello poiché viziato dal difetto di legittimazione ad agire della Controparte_1
rilevando che il giudizio di primo grado si fosse svolto unicamente nei confronti del convenuto
[...]
, titolare della ditta individuale e che solo a questi spettasse la legittimazione attiva a CP_2
promuovere il giudizio di gravame.
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 824/2013 riteneva fondata l'eccezione, accertando la carenza di legittimazione in capo a e dichiarando Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello da essa proposto evidenziando, altresi', che la Controparte_1
non avesse formulato alcuna deduzione né fornito la prova in ordine al diritto azionato.
[...]
Con nota del 19.07.2013 l'avv. comunicava all'odierna attrice l'esito sfavorevole CP
della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia prospettando la possibilità di proporre ricorso per Cassazione.
Con lettera del 21.10.2013 l'avv. comunicava alla propria assistita che stava CP
approntando il ricorso per Cassazione, invitandola a comparire presso il proprio studio professionale per sottoscrivere il relativo mandato;
tenutosi l'incontro tra l'avv. e l'avv. CP Controparte_2
De Candia Vincenzo le parti convenivano di promuovere il giudizio in Cassazione che sarebbe stato depositato dall'avv. non appena gli fossero state restituite, controfirmate, le procure alle liti CP in suo favore. Detto adempimento si perfezionava a distanza di qualche giorno tramite l'avv. De
Candia che consegnava presso lo studio dell'avv. le procure sottoscritte. CP
A distanza di due mesi, e precisamente in data 19.02.2014, perveniva a parte attrice la comunicazione da parte dell'avv. che il ricorso per Cassazione non era stato predisposto CP
(per asserita inidoneità delle procure consegnate), che il termine per la notifica di detto ricorso era scaduto in data 08.02.2014, oltre a segnalare una situazione di morosità che rendesse impossibile lo svolgimento dell'incarico professionale. Tuttavia, agli inizi dell'anno 2016, gli attori apprendevano che alla data del 19.02.2014 (ossia della missiva di cui sopra) il termine per proporre ricorso per Cassazione fosse ancora pendente trattandosi di giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma della L. n. 69/2009.
Con lettera raccomandata a.r. l'avv. sollecitava il pagamento dei compensi per la causa CP patrocinata dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia e la chiedeva l'invio di copia della CP_1 documentazione comprovante l'attività difensiva svolta;
invero detta richiesta non veniva evasa e veniva trasmessa una nota del 15.06.2016 proveniente dall'ufficio contabilità dell'avv. con CP cui si contestava il mancato pagamento del compenso all'avv. . CP
In ragione di tanto, la C. N. ed il conferivano incarico per la contestazione dei profili CP_2
di responsabilità e la formulazione di domanda risarcitoria agli odierni convenuti.
La e ritenevano sussistenti i presupposti per Controparte_1 Controparte_2
il riconoscimento di una responsabilità professionale in capo agli avv.ti e , in quanto CP CP gli stessi nell'impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia avevano omesso di allegare l'avvenuta successione, a titolo particolare, dei rapporti della ditta individuale “RU. CP_8
” e del loro conferimento in favore della società “RU. e,
[...] Controparte_8 quindi, della , “nulla deducendo in punto di cessione, a titolo Controparte_10 particolare, del diritto controverso”.
Proseguivano gli attori, inoltre, che l'errore rilevante risiedeva nell'aver assimilato il conferimento della ditta individuale in società di capitali – che implicava una successione a titolo particolare – a quello tra società di capitali – che avrebbe implicato una successione a titolo universale.
Deducevano gli attori, infatti, che era di immediata ed agevole constatazione lo scostamento letterale tra il nominativo del soggetto convenuto in primo grado – – e quello Controparte_2 dell'appellante e che tale circostanza avrebbe dovuto allertare i Controparte_1 difensori e indurli all'impiego di un diverso livello di attenzione e diligenza.
Precisavano ancora che, al netto della evidenziata negligenza, l'atto di appello si presentava plausibile e ragionevolmente dotato di più che probabili opportunità di successo, essendo stati individuati plurimi elementi di criticità della sentenza di prime cure, soprattutto con riferimento agli obblighi non rispettati della Stazione Appaltante di predisporre un progetto esecutivo conforme alla normativa allora vigente e di cooperare all'adempimento del debitore ex artt. 1206, 1175, 1375 c.c., nonché al valore determinante della CTU, le cui risultanze erano state ignorate dal giudice di prime cure.
In tesi di parte attrice, inoltre, si era verificata una violazione degli artt. 12, 26, 27 del Codice deontologico forense, con specifico riferimento alla mancata predisposizione del ricorso per Cassazione da parte dell'avv. prof. la cui negligenza aveva fatto spirare i termini utili per CP
proporlo, con una grave violazione del dovere di informazione per il cliente.
Chiedevano, pertanto, la ripetizione delle somme versate a titolo della soccombenza patita in sentenza di primo grado, pari a €. 83.035,11; il risarcimento del danno subito dall'impresa per effetto della ingiustificata risoluzione contrattale, quantificato in €. 336.264,28 ovvero, in subordine e in via equitativa, di €. 200.000,00; infine il risarcimento del danno da perdita di chance di vittoria sia del giudizio di appello che di Cassazione, per un totale equitativamente quantificato in €. 100.000,00, rassegnando le proprie conclusioni come in premessa.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in cancelleria il 24.04.2017 si costituiva in giudizio l'avv. prof. il quale contestava la ricostruzione di controparte in quanto CP
infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto della domanda perché destituita di fondamento giuridico, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
In particolare, il convenuto deduceva che la doglianza degli attori non poteva in alcun modo essere riferita all'attività difensiva, bensì al giudice di secondo grado che aveva trascurato quanto dedotto e documentato dalla difesa dell'appellante con riferimento alla successione a titolo particolare nei rapporti della ditta individuale RU.CA. di OL CO e del loro conferimento in favore della società e, quindi, della Controparte_9 Controparte_1
Sarebbe stato sufficiente, proseguiva il convenuto avv. il riscontro da parte della CP
Corte d'Appello di Brescia dei documenti allegati all'atto di integrazione del contraddittorio in appello del 14.11.2011, nei quali venivano indicate sia le fasi di trasformazione della ditta individuale fino all'acquisizione della soggettività propria della società di capitali sotto la denominazione di
[...]
sia gli atti notarili che le avevano determinate. Controparte_1
Con riferimento, invece, alla condotta professionale del in merito alla mancata CP
proposizione del ricorso per Cassazione, il convenuto precisava che non era da dare per scontata l'accettazione dell'incarico da parte del legale, essendosi lo stesso limitato a prospettare la possibilità che la sentenza di secondo grado potesse essere impugnata in Cassazione;
e che, inoltre, non era da considerarsi censurabile il comportamento del convenuto per aver rifiutato un foglio, destinato alla formulazione di un ricorso in sede di legittimità nell'interesse di una persona giuridica, privo del timbro rappresentativo della ragione sociale e dell'organo amministrativo abilitato alla firma.
Concludeva, pertanto, il per il rigetto della domanda attorea e per l'autorizzazione CP
alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice - Agenzia di Mola Controparte_5
di Bari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2016 si costituiva in giudizio l'avv. CP , il quale contestava la ricostruzione degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto, istando
[...]
per il rigetto della domanda perché destituita di fondamento giuridico, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Il convenuto avv. , preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire sia di CP
, non avendo lo stesso subito in alcun modo pregiudizio dalla sentenza appellata e Controparte_2 sia della stessa società in quanto l'avv. aveva ricevuto Controparte_1 CP mandato dall'avv. prof. non avendo mai intrattenuto rapporto di alcun tipo, né con CP
, né con la società CP_2 Controparte_1
Deduceva, inoltre, il convenuto di essersi limitato a svolgere adempimenti di cancelleria, provvedendo all'iscrizione della causa a ruolo, ricevendo l'atto di appello dopo che questo era stato già redatto e notificato dall'avv. prof. e al deposito dei successivi atti processuali, e non CP potendo compiere un controllo sugli atti predisposti dall'avv. prof. sia perché non CP
disponeva di alcun documento o informazione che gli consentisse di verificarne la completezza e fondatezza, sia perché gli atti erano a lui trasmessi dopo la notifica, ovvero in prossimità della scadenza per il deposito.
Specificava, ancora, l'avv. che, nel caso di specie, non era da considerarsi soddisfatto CP il principio del più probabile che non, ritenendo che fosse, invero, altamente improbabile che l'atto di appello sarebbe stato accolto dalla Corte d'Appello di Brescia, quandanche non fosse stato dichiarato inammissibile.
Tanto era vero perché, evidenziava il legale, nel processo di primo grado erano emerse gravi e insanabili carenze probatorie, sia con riferimento alla documentazione della successione a titolo particolare nei rapporti dalla ditta individuale alla società per capitali, sia a quella dell'inadempimento contrattuale e della violazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 554/1999 relativa alla corretta disamina degli elaborati progettuali e alla precisa elaborazione dei verbali dei lavori, sia infine quanto alle risultanze della ctu, invero coerenti rispetto alla documentazione fornita e, quindi, alla sentenza di primo grado.d
Concludeva, infine, contestando il quantum della domanda attorea perché sproporzionato, atteso che non era credibile che, a fronte di un corrispettivo di €. 428.360,00, il lucro che ne avrebbe ricavato l'impresa appaltatrice sarebbe stato di €. 300.000,00.
Rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della domanda degli attori, la condanna degli stessi al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. co. 1 per malafede processuale e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice
[...]
Controparte_11
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2017 si costituiva in giudizio la terza chiamata società la quale eccepiva preliminarmente la nullità e/o Controparte_5
l'inammissibilità della propria chiamata in causa per la mancata trascrizione degli atti introduttivi della causa, in violazione del diritto di difesa e non potendo approntare le proprie difese, nonché per la tardiva costituzione dell'Avv. pertanto non legittimato ad essere rimesso in termini. CP
Proseguiva la che la responsabilità professionale, ove mai sussistente, Controparte_5
andasse suddivisa in parti uguali tra i due professionisti che avevano assistito la Controparte_9
(ora , ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A delle
[...] Controparte_1
Condizioni di Assicurazioni, e non, come sostenuto dal convenuto avv. , in diversa ripartizione CP
giusta la propria presunta mera attività di cancelleria;
il mandato nei confronti del , infatti, era CP
stato conferito congiuntamente e disgiuntamente, con ogni potere di rappresentanza e responsabilità.
Concludeva, quindi, la società terza chiamata associandosi alle conclusioni del convenuto avv. prof. e precisando che la domanda risultasse sproporzionata nel quantum, con vittoria di CP
spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.04.2017 si costituiva in giudizio la
[...]
(d'ora in avanti ”), Controparte_6 CP_6 istando per l'infondatezza della domanda proposta dalle parti attrici perché destituite di fondamento in fatto e in diritto, associandosi alle conclusioni del convenuto avv. . CP
Precisava, inoltre, la che fosse necessario stabilire, in caso di accoglimento della CP_6 domanda degli attori, il grado di responsabilità dell'avv. rispetto a quello dell'avv. prof. CP
e, comunque, limitare la prestazione della garanzia assicurativa dovuta dalla in CP CP_6 favore dell'avv. , con esclusione di qualsiasi solidarietà per le quote di responsabilità riferibili CP all'altro convenuto e concludeva per il rigetto delle domande attrici, con vittoria di spese.
All'udienza dell'11.11.2020 veniva dato atto dagli attori e Controparte_1
, dal convenuto avv. prof. e dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_2 CP [...] dell'intervenuta transazione tra le parti, datata 26.03.2020, in conseguenza della quale il CP_5
convenuto avv. prof. con la società avevano versato agli attori tramite CP Controparte_5 bonifico bancario €. 60.000,00 a titolo transattivo, con conseguente prosecuzione del giudizio solo nei confronti dell'avv. e della compagnia assicuratrice . CP CP_6
L'istruttoria si articolava mediante l'interrogatorio formale di e, dopo Controparte_2
numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.06.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
***** Preliminarmente il Giudice, preso atto della transazione sottoscritta dagli attori
[...]
, dal convenuto avv. prof. e dalla Controparte_1 Controparte_2 CP compagnia assicuratrice in data 26.03.2020 e depositata all'udienza Controparte_5 dell'11.11.2020, dichiara cessata la materia del contendere fra le suddette parti.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Premessi tali principi, avendo le parti evidenziato di aver raggiunto l'accordo va allora dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non vanno, altresi', regolamentate le spese di lite, essendone stata disposta la compensazione nel medesimo atto di transazione.
Passando alla disamina della posizione dell'altro convenuto avv. , la domanda è CP
infondata e merita la sorte del rigetto.
E' opportuno premettere che non può per quest'ultimo ritenersi operante la qualificazione di mero procuratore domiciliatario.
Infatti, anche sulla base delle ricostruzioni giurisprudenziali, l'avvocato domiciliatario è un legale che opera nel foro in cui si svolge la causa e che viene incaricato dall'avvocato principale - il dominus - per curare gli adempimenti processuali locali.
Ebbene, osserva il Giudice, nel giudizio de quo il convenuto avv. veniva investito del CP mandato a difendere la prima e poi da quest'ultimo, Controparte_1 Controparte_2
a nulla rilevando che tale mandato fosse stato esteso all'odierno convenuto dal su CP_2 indicazione dell'altro convenuto avv. prof. CP
Infatti, anche ammettendo che lo studio degli atti per la redazione dell'atto di citazione in appello fosse stato effettuato ad opera del solo avv. prof. poiché precedente al conferimento CP dell'incarico all'avv. , nondimeno quest'ultimo non poteva non essere stato professionalmente CP
aggiornato dal sulle specifiche dello stesso atto e non sussistono, peraltro, indici di segno CP opposto.
Inoltre, la redazione dell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio dimostrava e faceva presumere, inevitabilmente, una partecipazione attiva del , anche alla luce della procura CP
a margine di suddetto atto, in forza della quale delegava entrambi i legali “a Controparte_2
rappresentarlo e difenderlo, sia congiuntamente che disgiuntamente in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quelle di esecuzione e impugnazione, conferendovi tutte le più ampie facoltà di legge…” (cfr. all. n. 15 all'atto di citazione).
A tal proposito, in questi termini la Corte di Cassazione sul punto: “In caso di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti, e non all'incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi” (Cass. civ., n. 24010/2004).
Ritiene questo Tribunale che suddetta presunzione, nel caso di specie, non sia stata superata, data la collaborazione tra i due legali emergente dagli atti allegati, dall'assenza di una corrispondenza fra i professionisti da cui dedurre l'eventuale estraneità dell'avv. all'elaborazione degli atti CP
processuali e, soprattutto, dalla portata della procura alle liti, la quale non può essere svuotata di significato giuridico.
Passando alla disamina del merito della domanda attorea, essa è fondata quanto alla sussistenza del c.d. danno evento e dell'inadempimento professionale, mentre è infondata con riferimento al c.d. danno conseguenza.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1176 co.2 e 2230 c.c., la diligenza del legale è quella del professionista e, pertanto, la stessa deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività del difensore.
Secondo la Suprema Corte, “la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione – che è di regola di mezzi e non di risultato – va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa” (ex multis, cfr. Cass. Civ. n. 17758/2015).
Appare evidente, dunque, che nel patrocinare gli odierni attori, i legali convenuti non hanno, invero, tenuto la richiesta diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione.
Per quanto afferisce al solo avv. , è da ritenersi negligente la condotta con la quale CP veniva proposto appello solo nell'interesse della e non anche di Controparte_1 [...]
, titolare della ditta individuale che aveva instaurato i rapporti giuridici come appaltatore CP_2 con il , e tanto si ricava dalle seguenti circostanze. Controparte_7
Come brevemente premesso in fatto, la ditta individuale RU.CA. di in data Controparte_2
07.08.2003 stipulava un contratto pubblico di appalto con il Comune di , poiché risultata CP_7 vincitrice nella procedura di gara per l'appalto relativo ai lavori di realizzazione dell'ampliamento del centro sportivo dello stesso Comune, del corrispettivo di €. 428.360,00 (cfr. all. n. 2 all'atto di citazione).
Con il verbale di assemblea datato 15.07.2004 veniva dato atto del conferimento dei beni e dei rapporti della ditta individuale RU.CA. di nella società RU.CA. di Controparte_2 [...]
(cfr. all. n. 13 all'atto di citazione) ma, con l'atto introduttivo del 19.07.2004 veniva Controparte_9
citata in giudizio, da parte del , la ditta individuale e non la società. Era Controparte_7 quest'ultima, tuttavia, a costituirsi in data 14.03.2005 (cfr. all. 3 all'atto di citazione).
Nondimeno, dall'analisi della sentenza di primo grado n. 148/2010 emessa dal Tribunale di
Breno – Sezione Distaccata di Brescia emergeva, evidentemente, che la stessa era stata pronunciata nei confronti della ditta individuale RU.CA. di , e tanto si desumeva dal fatto che il Controparte_2
Giudice utilizzava il sostantivo “impresa” per riferirsi alla convenuta nel testo del provvedimento e, soprattutto, dalla circostanza che nel dispositivo la condanna al risarcimento per l'inadempimento veniva emessa nei confronti della RU.CA. di , e non verso la RU.CA. di Controparte_2 [...]
(cfr. all. 7 all'atto di citazione). Controparte_9
Ancora, il procedimento esecutivo (R.G. cron. n. 35/2010) instauratosi per il pagamento del risarcimento cui la ditta convenuta era stata condannata si svolgeva contro “l'impresa individuale
RU.CA. di OL ”, come leggasi nell'atto di precetto del 27.07.2010, con conseguente CP_2
“intimazione al sig. quale titolare della ditta individuale RU.CA.”. Controparte_2
Orbene, alla luce di tali risultanze letterali ritiene il Giudice che configuri una violazione della diligenza professionale dell'avvocato il non considerare che la sentenza di primo grado fosse stata emessa nei confronti della ditta individuale e, pertanto, che fosse necessario promuovere l'appello anche in favore della persona fisica . Tali atti, infatti, erano indubbiamente nella Controparte_2
disponibilità dei legali che si occupavano dello studio della causa al fine di valutare se proporre gravame contro la sentenza di primo grado ed un contegno improntato alla corretta diligenza professionale avrebbe evitato la pronuncia di inammissibilità dell'appello da parte della Corte
d'Appello di Brescia.
Dunque, anche sulla base di pacifico orientamento giurisprudenziale, l'inadempimento professionale per se è il c.d. danno evento che risulta provato.
Tuttavia, non basta la prova dell'inadempimento professionale dell'avvocato per maturare, per il cliente, un diritto al risarcimento del danno, poiché il danno risarcibile è il danno conseguenza e, nell'ambito della responsabilità professionale, esso è rappresentato dalle conseguenze dannose che il cliente dimostra di aver subito a causa della negligenza del proprio legale (ad esempio, la conseguente impossibilità di vincere la causa).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “il professionista non può garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi
a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite. La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 33442/2022).
Pertanto, nel particolare caso di attività dell'avvocato, “l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere
l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7064/2021).
In altri termini “la responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (cfr. Cass. Civ. n. 22882/2016;
Cass. Civ. n. 12038/2017; Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 26516/2020).
Ebbene, ritiene il Giudice che gli attori e Controparte_1 Controparte_2 non abbiano provato il danno conseguenza e che, pertanto, il giudizio prognostico sull'esito del giudizio di appello non permette di considerare più probabile che non l'accoglimento dell'appello.
Infatti, osserva questo Tribunale che appare coerente e non erronea la motivazione della sentenza di primo grado n. 148/2010, soprattutto con riferimento alla valutazione delle risultanze della ctu e al valore giuridico della clausola ex art. 71 co. 2 e co.3 del D.P.R. 554/1999, applicabile ratione temporis.
In particolare, il Giudice del Tribunale di Brescia – Sezione Distaccata di Breno correttamente non aveva ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'impresa RU.CA. di , Controparte_2 poiché era incontestato che l'impresa allora convenuta avesse sottoscritto il verbale di cantierabilità, dichiarando di avere preso visione degli atti progettuali e tutta la documentazione, avendo dato al contempo atto del permanere delle condizioni che consentivano l'immediata esecuzione dei lavori
(cfr. p. 6 dell'all. 7 all'atto di citazione).
Suddetta dichiarazione, quindi, assumeva valenza di clausola contrattuale come forma di impegno verso la controparte , come stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo Controparte_7 la quale la dichiarazione pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una precisa responsabilità (cfr. Cass. Civ. n. 3932/2008; Cass. Civ. n. 10074/2015).
Nell'atto di appello, pertanto, non venivano adeguatamente confutate queste argomentazioni del giudice di prime cure, limitandosi gli avv.ti convenuti e a riportare una delibera CP CP dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (n. 49/2006), non pertinente al caso di specie.
Nella sentenza di primo grado era stato sostenuto, infine, coerentemente con le risultanze della ctu, che non vi era prova che le carenze della progettazione consegnata all'impresa fossero di tale natura e gravità da impedire all' impresa appaltatrice di iniziare i lavori e da determinare l'irrealizzabilità dell'appalto, o comunque da giustificare una decorrenza di 115 giorni (su un totale di 210 previsti dal contratto per il completamento dei lavori) dal verbale di consegna dei lavori senza aver iniziato l'esecuzione dell'appalto.
Dalle considerazioni che precedono consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 520.001,00 a €. 1.000.000,00), con applicazione dei valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale ridotti al 30%, in considerazione dell'effettiva attività svolta in giudizio e della prossimità del valore effettivo della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento, con riconoscimento delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo l'attività istruttoria pressoché assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 12214/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere fra gli attori Controparte_1
e e il convenuto e la terza chiamata compagnia assicuratrice Controparte_2 CP [...]
CP_5
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra gli attori e Controparte_1
e il convenuto e la terza chiamata compagnia assicuratrice Controparte_2 CP [...]
; CP_5
3) RIGETTA la domanda attorea;
4) CONDANNA le parti attrici, e , al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore del convenuto e della terza chiamata compagnia assicuratrice Controparte_4
delle spese del CP_6 Controparte_6 Controparte_6 presente giudizio che liquida in €. 10.961,30 ciascuna per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 29.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra