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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
Licenziamento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha per giusta causa
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7070/2023 R.G. N. 7070/23
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 21.03.2025, avente ad oggetto: “Impugnazione licenziamento per giusta causa”; CRONOLOGICO
N. _______________ e vertente
tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. D'Acunti Parte_1 REPERTORIO
e S. Tanzola in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente N. _______________
n. 028/2025 R.B domiciliato presso lo studio del difensore in Sala Consilina (Sa),
Via G. Mezzacapo, n, 85;
Ricorrente Discusso nel termine del 21.03.2025 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e
Controparte_1
difesa dall'avv. R. Salonia del Foro di Roma in virtù di mandato Deposito minuta allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo _________________
studio difensore in Roma, Largo L. Fregoli, n. 8;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 7070/23 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.03.2025 le parti hanno discusso la causa con note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 15.12.2023 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava il licenziamento per giusta causa irrogato dalla parte datoriale in data 04.05.2023 e, quindi, chiedeva dichiararsi la nullità del licenziamento irrogato, con condanna della società resistente all'immediato reintegro nella posizione antecedente al licenziamento e al risarcimento dei danni, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e degli atti del procedimento penale n.
4071/22 (anche su supporto Hard disk, depositato in Cancelleria in data
05.07.2024: cfr. ordinanza del GdL in data 16.02.2024 e in data
03.05.2024), rigettate le altre istanze istruttorie formulate dalle parti
(interrogatorio formale del ricorrente, prova testimoniale e accertamenti tecnici), nel termine fissato del giorno 21.03.2025 le parti hanno discusso
Giudizio n. 7070/23 R.G. Mandia c/o pag. 2 Controparte_1 la causa con note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Innanzitutto va evidenziato che i fatti che hanno condotto al licenziamento impugnato traggono origine da un procedimento penale nell'ambito del quale, con decreto di citazione diretta a giudizio, veniva esercitata l'azione penale anche nei confronti, tra l'altro, dell'odierno ricorrente per i seguenti reati:
a) Del reato p.p. dagli artt. 81 comma II, 619 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, abusando della qualità di addetto al servizio delle poste, con mansione di “addetto alle lavorazioni interne junior” ed in servizio presso il
Centro di Distribuzione di sede di Salerno, Controparte_1
sottraeva il contenuto di corrispondenza chiusa a lui non diretta, al fine di prenderne cognizione, rispettivamente in data 15.06.2011,
22.06.2021, 05.07.2021, 08.07.2021;
b) Del reato p. e p. dagli artt. 81 comma II, 646 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, con la qualifica di cui al capo a), per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, indebitamente si appropriava:
- in data 15.06.2021 di una rivista posta in uno degli scatoloni contenenti la posta in arrivo;
- in data 05.07.2021 di un giornale;
- in data 22.06.2021 di giornali e di un oggetto di colore arancione non compiutamente identificato;
- in data 08.07.2021 di giornali, riviste e di merce non compiutamente identificata”.
In particolare, tale procedimento traeva origine dalla denuncia in data
06.05.2021, con la quale la RE responsabile del Centro
Distribuzione di Salerno, dott.ssa CP_1 Persona_1
Giudizio n. 7070/23 R.G. Mandia c/o pag. 3 Controparte_1 rappresentava che in data 03.05.2021 erano stati rinvenuti sul piazzale dei rifiuti delle buste relative a corrispondenza pubblicitaria e ad alcuni pacchi provenienti dall'estero: si trattava precisamente di corrispondenza pervenuta al Centro, indebitamente aperta e mai inoltrata ai destinatari, con conseguente sospetto che dei fatti potesse essere responsabile personale di addetto allo smistamento. CP_1
Pertanto, sulla base di tali circostanze, veniva autorizzata l'installazione di telecamere nei locali del Centro di Distribuzione, al fine di accertare eventuali condotte criminose dei lavoratori: le telecamere riprendevano dei dipendenti, riconosciuti poi dalla nell'atto di aprire buste e Per_1
pacchi e sottrarre oggetti indicati, poi, nelle relative imputazioni.
Quindi, acquisiti gli atti relativi alle indagini penali, all'esito della visione delle immagini contenute nel fascicolo processuale, la società resistente, richiamando la suddetta imputazione, contestava all'odierno ricorrente, con provvedimento del 24.03.2023, che “Dalle condotte accertate a suo carico come riportate, all'esito della visione dell'immagini contenute nel fascicolo relativo al procedimento R.GN.R.
4071/2022 emerge che Ella, approfittando della sua posizione di addetto alle lavorazioni interne presso il centro distribuzione Salerno rec.
Paradiso sito in Salerno alla via San Nicola di Pastena numero 5, ha volontariamente sottratto corrispondenza postale, giornali, riviste e merce trovati nelle cassette della corrispondenza in arrivo.
Sulla scorta della recente acquisizione del decreto di citazione diretta a giudizio, risulta quindi che Lei, approfittando del ruolo rivestito, si impossessava illecitamente del contenuto di plichi postali, giornali, riviste, portandoli via;
manometteva, aprendoli, plichi postali, estraendone e controllandone il contenuto ed appropriandosene”.
Altresì la società resistente precisava che tali fatti, connessi all'attività espletata dal ricorrente per la società , costituivano Controparte_1
gravissima negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, proiettando effetti negativi sull'immagine dell'Azienda, fornitrice di un
Giudizio n. 7070/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Controparte_1 servizio di pubblica rilevanza e ponendosi in contrasto col diritto all'inviolabilità della corrispondenza, costituzionalmente sancito.
Di poi, la società resistente, non rinvenendo elementi utili a giustificare quanto espressamente contestato alla lavoratrice, con provvedimento in data 04.05.2023 intimava al dipendente il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 54, VI comma, lett. A) (“per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi”), C) (“per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”) e K) (“In genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”), nonché dell'art. 80 lett. E) del
CCNL in data 23.06.2021, con effetto dal giorno 31.03.2023, il quale articolo richiama espressamente la clausola generale di giusta causa, di più ampia portata, contenuta nell'art. 2119 cod. civ.
Infine, il procedimento penale avviato nei confronti dell'odierno ricorrente e di altri imputati veniva definito in data 04/19.07.2023, con sentenza n. 3465/2023 di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554 ter
c.p.c., per mancanza della denuncia querela relativa ai fatti in data
09.07.2021 dal momento che la querela presentata in data 06.05.2021
(che aveva dato corso al procedimento) era riferita a fatti commessi prima di quella data, mentre per quelli per cui si procedeva non vi era stata nessuna manifestazione della volontà di procedere né da parte della
RE (che si era limitata a riconoscere le persone ritratte dalle telecamere) né dei destinatari della corrispondenza.
Orbene, descritti brevemente i fatti relativi alla vicenda in oggetto, in riferimento ai profili giuridici, va evidenziato, richiamando quanto già argomentato dal Tribunale adito nella sentenza emessa in data
15.05.2024 nel giudizio n. 4517/23 R.G., promosso da un collega di
Giudizio n. 7070/23 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1 lavoro dell'odierna ricorrente per fatti analoghi e scaturenti dalle stesse indagini penali, che “sulla base di un consolidato insegnamento giurisprudenziale, in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione: nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 c.p.p., comma 3, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accertare autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, non essendo tenuto nemmeno a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale, in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme
(cfr Cass. 10684/2017; Cass.4758/2015; Cass. 15112/2013; Cass.
12265/2009).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha sancito che “Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna;
ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorchè
Giudizio n. 7070/23 R.G. Mandia c/o pag. 6 Controparte_1 non commessi nello svolgimento del rapporto- deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva (cfr. ex plurimis
Cass.13294/2003; Cass.11369/2004; Cass. 29825/2008; Cass.
4546/2012; Cass. 13955/2014).
Riguardo poi alla prova dei fatti oggetto del provvedimento disciplinare
e del parallelo procedimento penale la Corte di Cassazione ha affermato che “nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, può porre a base del suo convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria raccolto in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, in particolare, può tener conto delle risultanze del processo penale instaurato nei confronti del lavoratore incolpato, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, potendo il lavoratore, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5317 del 02/03/2017 ;
Cass. 22384/2014; Cass. 2168/2013; Cass. 24164/2011; Cass.
22020/2007; Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2008; Sez. 3, Sentenza n.
20335 del 15/10/2004).
Le risultanze di un procedimento penale possono essere dunque utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14766 del
26/06/2007).
La Suprema Corte anche di recente ha ribadito che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio
Giudizio n. 7070/23 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Controparte_1 e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c.
(cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22200 del 29/10/2010).
E' stato altresì precisato che la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per
l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie, agli atti del giudizio risultano depositati (come da ordinanza del GdL in data 16.02.2024 e in data
03.05.2024) gli atti del procedimento penale, anche su supporto informatico (hard disk depositato in Cancelleria in data 05.07.2024, a seguito di autorizzazione del GdL in data 01.07.2024).
Dall'esame degli atti allegati si evince che effettivamente l'odierno ricorrente ha posto in essere le condotte contestate: in data 15.6.2021, alle ore 7.45, il ricorrente ha asportato una rivista dai contenitori della posta in arrivo, prelevandola dall'involucro; in data 22.6.2021, alle ore 5.18, il ricorrente ha prelevato dalla posta destinata al macero il quotidiano “L'Avvenire”, nel quale nascondeva un oggetto di colore arancio, a sua volta prelevato da un plico contenente l'oggetto medesimo, riponendo poi il giornale e l'oggetto celato all'interno sulla cassetta rossa della bocchetta antincendio installata in alto nei pressi del tavolo;
in data 5.7.2021, alle ore 5.16, il ricorrente ha preso il giornale
“L'Avvenire” e lo ha riposto sulla cassetta rossa dell'impianto antincendio;
alle ore 7.31, ha preso un giornale dalla posta in lavorazione e lo ha poggiato sulla stessa cassetta antincendio;
alle ore 10.41, il ha confezionato e impacchettato “con cura” il plico contenente Pt_1
Giudizio n. 7070/23 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Controparte_1 le riviste e gli oggetti trafugati dalla corrispondenza e poi ha recuperato gli stessi alle ore 10.52 dalla cassetta rossa antincendio e si è allontanato dalla sala lavorazione, recandolo con sé;
In data 8 luglio 2021, alle ore 7.37 e alle ore 7.41, il ricorrente ha prelevato dalla corrispondenza dei giornali e delle riviste e le ha riposte sulla cassetta rossa antincendio, ha aperto un plico e ne ha celato il contenuto all'interno di un giornale, riponendo il tutto sopra la cassetta antincendio;
alle ore 8.50 il ricorrente ha aperto un plico e ha prelevato una borsa di colore blu, ha preso gli articoli posti sulla cassetta rossa antincendio e li ha messi nella busta blu, poggiandola poi sulla cassetta stessa;
alle ore 10.57, ha prelevato la borsa blu dalla cassetta rossa antincendio, l'ha messa a tracolla ed è uscito dalla sala lavorazione, allontanandosi verso luoghi fuori dalla portata delle telecamere.
Ad avviso dell'adito Tribunale, siffatti atti delle indagini preliminari, condotte nei confronti dell'odierno ricorrente e di altri soggetti e posti a fondamento della citazione a giudizio, consentono di ritenere la sussistenza dei fatti contestati in sede disciplinare e posti a base dell'impugnato licenziamento del ricorrente per giusta causa.
Insomma, nel caso in esame ricorrono, ad avviso del Tribunale adito, elementi indiziari plurimi, precisi, gravi e concordanti, tali da indurre fondatamente a ritenere che l'odierno ricorrente si sia appropriato di beni rinvenuti nei plichi aperti e che, quindi, per i suesposti motivi, sia legittima la causa del licenziamento inflitto;
in altri termini, la parte datoriale, essendo gravata del relativo onere ex art. 2697 cod civ., ha dato la concreta prova, mediante la documentazione allegata agli atti difensivi, della sussistenza della giusta causa del licenziamento ovvero del fatto ascritto al dipendente sia con riferimento all'elemento materiale che con riferimento a quello psicologico del lavoratore (cfr. Cass. n.
20211/2016).
Infine, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio che sancisce che “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.
Giudizio n. 7070/23 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 Controparte_1 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”. (Cass. n. 9054/2022).
Infatti, i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente, bensì nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 9178/2018), così come va valutato non atomisticamente, ma nel complesso anche l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale (Cass. n. 14151/2022; Cass. civ., Sez. I, Sent., 28/11/2022,
n. 34950).
Quindi, nel caso in esame ricorrono, in maniera evidente, gli elementi indiziari plurimi, precisi, gravi e concordanti, tali da indurre fondatamente a ritenere che l'odierno ricorrente si sia appropriato di beni rinvenuti nei plichi aperti, emergendo dagli atti acquisiti anche l'elemento soggettivo in capo al ricorrente, intento con atteggiamenti furtivi ad occultare la merce trafugata dai plichi aperti, con azioni
Giudizio n. 7070/23 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 Controparte_1 ripetute in giornate diverse (5 e 8 luglio 2021), conclusesi con l'allontanamento del ricorrente dal luogo del delitto, con la merce nascosta in un'occasione in un plico chiuso, nell'altra in una borsa blu.
Appare di tutta evidenza come sia stata comprovata la condotta disciplinarmente rilevante ascritta al ricorrente che ha condotto al licenziamento per giusta causa, essendo le condotte poste in essere dal ricorrente (tra l'altro penalmente rilevanti) sussumibili nelle ipotesi della contrattazione collettiva di cui sub art. 54, comma IV, lett. a)
(“distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della Società”), art. 54 lett. c) “violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio”, art. 54, lett. k) “fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Infine, come già evidenziato dall'adito Tribunale in un caso analogo,
“da rigettare è anche la doglianza di parte ricorrente relativa ad una ipotetica sproporzionalità tra contestazione e sanzione. Si evidenzia che sussiste la proporzionalità tra fatto addebitato e recesso datoriale, da ravvisarsi ogni qualvolta venga in considerazione un comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 22 giugno 2009, n. 14586).
L'estrazione e l'appropriazione di un plico postale da parte del dipendente, invero, incide in modo diretto e immediato sul vincolo fiduciario caratterizzante lo specifico rapporto di lavoro e le mansioni ordinariamente assegnate al lavoratore, trattandosi di fatti commessi approfittando dei compiti assegnati e tenuto conto della reiterazione del comportamento illecito. La lesione della fiducia su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro appare, quindi, in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare, anche avuto riguardo al profilo della intenzionalità della condotta, per la quale depongono
Giudizio n. 7070/23 R.G. Mandia c/o pag. 11 Controparte_1 plurimi elementi, emergenti dagli atti di causa” (sentenza emessa dall'adito Tribunale, GdL Laudati, in data 24.01.2024 nel giudizio n.
4219/23 R.G., promosso da un collega dell'odierno ricorrente e riguardanti fatti di rilievo disciplinare commessi presso il Centro di
Distribuzione di Pastena di ). CP_1
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, causa di valore indeterminabile rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società , con ricorso depositato in Controparte_1
data 15.12.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in euro 4.750,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, nonché Iva e Cassa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno in data 21.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 7070/23 R.G. Mandia c/o pag. 12 Controparte_1