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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3649 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 6.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Villaricca al Corso Italia, 461 presso lo studio degli Avv. ti Angelica Pianese e Rossella Cibelli che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Villaricca al Corso CP_1 C.F._2
Italia, 461, presso lo studio degli Avv.ti Angelica Pianese e Rossella Cibelli che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c..
1 V.G. n. 3649/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 26-9-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 20-6-2018, in regime di separazione dei beni, dal quale sono nati due figli - (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1 CP_2
l'1.4.2014) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro.
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Giugliano in Campania, al viale dei Pini Nord, 12, condotta in locazione alla sig.ra , viene assegnata alla stessa che la abiterà unitamente ai figli. Pt_1
3. Affidamento condiviso dei figli minori
I figli minori e vengono affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1 CP_2 residenza privilegiata presso la madre, di tal che tutte le decisioni di maggiore importanza per gli stessi sia saranno adottate sempre di comune accordo tra i genitori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno con sé i minori.
4. Modalità di visita
2 V.G. n. 3649/2025
Fino al mese di febbraio 2026, periodo in cui il padre si trova in regime di carcerazione, i minori manterranno i rapporti con lui esclusivamente tramite comunicazioni telefoniche e videochiamate, nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali dei minori. A partire da febbraio del 2026, con la cessazione del regime detentivo, il padre potrà vedere e tenere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di studio dei minori e lavorative del padre e della madre, prevedendosi in caso di insperati ma possibili contrasti, la seguente calendarizzazione nel concreto esercizio del diritto/dovere di visita:
- il padre potrà vedere i figli due giorni a settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- nei weekend alterni dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00;
- per le ferie estive, il padre trascorrerà con i minori 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante il periodo natalizio, ad anni alterni i minori saranno con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio, invertendosi di anno in anno;
- le vacanze pasquali saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, così come le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, ecc.)
- i minori trascorreranno la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lui anche se cadono in giorni di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre (Festa della Mamma, compleanno, onomastico);
- i compleanni dei minori verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni.
Il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, si impegneranno a favore i contatti dei minori con l'altro genitore, mantenendo un atteggiamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi, evitando espressioni o comportamenti lesivi della dignità e della reputazione dell'altro genitore alla presenza dei minori.
5. Mantenimento dei minori
Per contribuire al mantenimento dei figli minori e il sig. si obbliga Persona_1 CP_2 CP_1
a corrispondere ai medesimi l'importo complessivo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra
. Pt_1
Tale importo, sino al mese di febbraio del 2026, sarà corrisposto dai nonni paterni, in luogo del sig.
con le stesse modalità di pagamento sopra indicate. CP_1
A decorrere dal mese successivo a febbraio 2026, l'obbligo di corresponsione tornerà direttamente in capo al sig. CP_1
3 V.G. n. 3649/2025
L'importo sarà rivalutato annualmente secondo le variazioni Istat, oltre al 50% delle spese straordinari, intendendosi per tali quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
L'assegno unico sarà percepito, nella misura del 100% dalla sig.ra , per espressa rinuncia Pt_1 del Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. CP_1
6. Condizioni economiche dei ricorrenti
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e a qualsiasi contributo e/o assegno mensile. I ricorrenti, fermi i patti tutti di cui al presente accordo, riconoscono e si danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia diritto, motivo e/o causale diretta o indiretta anche se qui non espressamente richiamata, di tutto essendosi tenuto conto nella definizione degli accordi di cui al presente atto.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulatole condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata il [...] a Parte_1
LI LE MB ) e (nato il [...] a [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 27, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2018) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
4 V.G. n. 3649/2025
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il giudice estensore Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3649 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 6.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Villaricca al Corso Italia, 461 presso lo studio degli Avv. ti Angelica Pianese e Rossella Cibelli che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Villaricca al Corso CP_1 C.F._2
Italia, 461, presso lo studio degli Avv.ti Angelica Pianese e Rossella Cibelli che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c..
1 V.G. n. 3649/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 26-9-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 20-6-2018, in regime di separazione dei beni, dal quale sono nati due figli - (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1 CP_2
l'1.4.2014) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro.
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Giugliano in Campania, al viale dei Pini Nord, 12, condotta in locazione alla sig.ra , viene assegnata alla stessa che la abiterà unitamente ai figli. Pt_1
3. Affidamento condiviso dei figli minori
I figli minori e vengono affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1 CP_2 residenza privilegiata presso la madre, di tal che tutte le decisioni di maggiore importanza per gli stessi sia saranno adottate sempre di comune accordo tra i genitori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno con sé i minori.
4. Modalità di visita
2 V.G. n. 3649/2025
Fino al mese di febbraio 2026, periodo in cui il padre si trova in regime di carcerazione, i minori manterranno i rapporti con lui esclusivamente tramite comunicazioni telefoniche e videochiamate, nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali dei minori. A partire da febbraio del 2026, con la cessazione del regime detentivo, il padre potrà vedere e tenere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di studio dei minori e lavorative del padre e della madre, prevedendosi in caso di insperati ma possibili contrasti, la seguente calendarizzazione nel concreto esercizio del diritto/dovere di visita:
- il padre potrà vedere i figli due giorni a settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- nei weekend alterni dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00;
- per le ferie estive, il padre trascorrerà con i minori 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante il periodo natalizio, ad anni alterni i minori saranno con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio, invertendosi di anno in anno;
- le vacanze pasquali saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, così come le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, ecc.)
- i minori trascorreranno la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lui anche se cadono in giorni di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre (Festa della Mamma, compleanno, onomastico);
- i compleanni dei minori verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni.
Il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, si impegneranno a favore i contatti dei minori con l'altro genitore, mantenendo un atteggiamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi, evitando espressioni o comportamenti lesivi della dignità e della reputazione dell'altro genitore alla presenza dei minori.
5. Mantenimento dei minori
Per contribuire al mantenimento dei figli minori e il sig. si obbliga Persona_1 CP_2 CP_1
a corrispondere ai medesimi l'importo complessivo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra
. Pt_1
Tale importo, sino al mese di febbraio del 2026, sarà corrisposto dai nonni paterni, in luogo del sig.
con le stesse modalità di pagamento sopra indicate. CP_1
A decorrere dal mese successivo a febbraio 2026, l'obbligo di corresponsione tornerà direttamente in capo al sig. CP_1
3 V.G. n. 3649/2025
L'importo sarà rivalutato annualmente secondo le variazioni Istat, oltre al 50% delle spese straordinari, intendendosi per tali quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
L'assegno unico sarà percepito, nella misura del 100% dalla sig.ra , per espressa rinuncia Pt_1 del Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. CP_1
6. Condizioni economiche dei ricorrenti
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e a qualsiasi contributo e/o assegno mensile. I ricorrenti, fermi i patti tutti di cui al presente accordo, riconoscono e si danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia diritto, motivo e/o causale diretta o indiretta anche se qui non espressamente richiamata, di tutto essendosi tenuto conto nella definizione degli accordi di cui al presente atto.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulatole condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata il [...] a Parte_1
LI LE MB ) e (nato il [...] a [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 27, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2018) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
4 V.G. n. 3649/2025
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il giudice estensore Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente Dott.ssa Anna Scognamiglio
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