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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 694/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA PINTO ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Montevarchi (AR), via F. Cataliotti, 16
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO Controparte_1 C.F._2
DE PAOLIS e PAOLO ERMINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Roma,
Viale Regina Margherita n. 42
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 28.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 28.03.2025, la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio il resistente affinché il Tribunale pronunciasse l'affidamento Controparte_1
c.d. super-esclusivo alla madre, ossia in deroga all'art. 337-quater c.c., del figlio minore Per_1
nato in data [...], con collocamento prevalente dello stesso presso quest'ultima, atteso
[...]
il totale disinteresse del padre nella gestione del figlio e delle sue specifiche esigenze di cura, per motivi di salute, nonché nella sua educazione e sostegno, economico e morale.
Quanto alle questioni economiche, la sig.ra ha dedotto che il padre non avrebbe mai versato il Pt_1 contributo al mantenimento stabilito in via informale fra le parti all'epoca dell'interruzione della loro relazione sentimentale, determinato in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico del padre, essendosi limitato quest'ultimo a versare, nel tempo, solo sporadiche somme alla ricorrente, così gravando il figlio minore economicamente solo sulla madre. In ordine al diritto di visita padre- figlio, la ricorrente ha chiesto che gli incontri potessero svolgersi nei luoghi e con le modalità ritenute più opportune dal Tribunale.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che primariamente venissero adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in punto di mantenimento del figlio minore, e che dunque venisse disposto l'affido super- esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, nonché che venisse Per_1 posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 2 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di avanzando ulteriori domande in via subordinata. Il tutto con vittoria di spese di lite. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.05.2025, il resistente Controparte_1 si è costituito in giudizio, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento “temporaneo e prevalente” presso la madre, rappresentando di essersi sempre impegnato per essere presente nella vita del minore, ma di aver riscontrato problemi economici in ordine al puntuale e costante versamento dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario stabilito convenzionalmente con la ricorrente in favore di dovuti all'assenza di Per_1 un lavoro stabile nonché alla distanza tra l'abitazione della madre, sita a Terranuova Bracciolini (AR) e quella del resistente, posta invece a Nettuno (RM).
Quanto alle questioni economiche, il sig. ha chiesto che venisse posto a suo carico un CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% Per_1
pagina 2 di 5 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, nonché che l'assegno unico e le detrazioni fiscali fossero godute integralmente dalla madre.
Quanto al diritto di visita padre-figlio, il resistente ha chiesto di poter vedere “un fine Per_1
settimana al mese dal sabato mattina alla domenica pomeriggio oppure il giorno del sabato o la domenica dalla mattina alla sera, compatibilmente con le esigenze del minore e di eventuali esigenze lavorative future del padre;
3.- durante le vacanze natalizie il padre potrà avere e tenere con sé il minore per un periodo di 5 giorni con preavviso alla ricorrente;
durante il periodo estivo dalla fine della scuola sino ai primi di settembre, senza alcun obbligo di contributo per il mantenimento in questo periodo di 3 mesi, oppure per un periodo inferiore sempre concordato con la ricorrente ma sempre con congruo preavviso;
”.
Alla prima udienza di comparizione del 28.05.2025, dopo ampia discussione, le parti sono giunte ad un accordo nell'interesse del figlio minore e pertanto la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale
(cfr. verbale d'udienza del 28.05.2025).
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali le parti sono addivenute alle seguenti richieste condivise:
“- Affidamento esclusivo ai sensi degli artt. 337-ter co. II° c.c. e 337-quater co. I° c.c., del figlio minore nato a [...] in data [...], alla madre Persona_1 Pt_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
- La madre sarà comunque tenuta a comunicare
[...]
tempestivamente ogni informazione relativa alla salute del figlio al padre;
- Il padre potrà tenere con sé il figlio per un fine settimana al mese (sabato/domenica) ed un giorno nel fine settimana (sabato o domenica); - durante le vacanze estive potrà trascorrere due settimane anche non Per_1
consecutive con il padre sia nel mese di luglio che di agosto, precisando che in tale periodo il contributo al mantenimento ordinario di a carico del padre non si sospenderà; - per il Per_1
periodo natalizio, le parti concordano che il figlio trascorrerà le festività di Natale e Capodanno con entrambi i genitori in via alternata di anno in anno, ossia la settimana di Natale con uno e la settimana di Capodanno con l'altro; - per quanto riguarda la frequentazione dei centri estivi, le parti concordano che per un mese (indicativamente giugno) dalla fine della scuola il figlio potrà Per_1 frequentare un centro estivo, con costi da suddividersi al 50% tra i genitori;
mentre per l'altro mese
(indicativamente luglio) qualora il figlio volesse frequentare un centro estivo il costo sarà integralmente a carico della madre;
altrimenti il figlio trascorrerà il suddetto periodo presso il padre;
- Il padre verserà alla madre un contributo al mantenimento ordinario in favore di pari ad € Per_1
250,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ossia libri scolastici, campi estivi, spese mediche, gite
pagina 3 di 5 scolastiche, mentre saranno da intendersi comprese nel mantenimento ordinario le spese per la mensa scolastica e lo scuolabus;
- Il padre si impegna a rimborsare la sua quota di spese straordinarie entro una settimana dalla presentazione del giustificativo di spesa da parte della madre;
- L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, quale genitore prevalentemente collocatario del figlio minore;
- Il padre verserà inoltre alla madre un contributo una tantum annuale nel mese di dicembre, pari ad € 350,00; - Spese di lite compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 28.05.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo, il Tribunale provvede in conformità.
Deve essere infatti rilevato che, nel caso di specie, la decisione concorde di entrambe le parti, così come espressa alla scorsa udienza, di stabilire l'affido esclusivo ex artt. 337-ter co. II° c.c. e 337-quater co. I° c.c. del minore alla madre, è apparso il regime maggiormente rispondente all'interesse Per_1 dello stesso, considerato anche che l'assunzione di decisioni concordate, risulta, nel concreto, difficilmente praticabile, abitando il padre a Nettuno (RM), ovvero a circa 300 km dall'abitazione di residenza della madre e del minore, sita a Terranuova Bracciolini (AR), e non potendo lo stesso raggiungere rapidamente il minore e la madre per assumere rapide decisioni in ordine alle esigenze di cura e di salute del figlio minore, particolarmente rilevanti, essendo affetto da osteoma Per_1
osteoide, come da documentazione medica depositata da parte ricorrente (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso).
Considerato che la disciplina dell'affidamento condiviso impone sempre più frequentemente l'accordo dei genitori, la sottoscrizione degli atti da parte di entrambi, pena l'impossibilità di affrontare molte delle attività proposte dalla scuola, ovvero affrontare cure ed interventi medici non di routine, le esigenze del minore non appaiono adeguatamente soddisfatte, secondo le condizioni del momento per come emerse dagli atti, dalla disciplina dell'affidamento condiviso.
Dunque, considerati gli elementi raccolti, ed in particolare il fatto che il padre non abbia la possibilità concreta di essere sempre fisicamente presente per dare il proprio consenso ad eventuali interventi o visite mediche che si rendessero necessarie nell'interesse di tenuto conto della distanza fra le Per_1 abitazioni dei genitori, ciò comprova le difficoltà della ricorrente nell'ottenere il supporto paterno ed i consensi necessari alla gestione delle esigenze quotidiane di Per_1
Infatti, deve essere tenuto primariamente conto della condizione di salute del figlio minore e Per_1
delle cure che lo stesso dovrà costantemente affrontare, per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori, e in ordine alle quali, con il regime dell'affido esclusivo del minore alla madre, quest'ultima pagina 4 di 5 potrà assumere decisioni tempestive nell'interesse del minore stesso e delle sue esigenze quotidiane, avendo sempre cura di informare rapidamente il padre circa le condizioni di salute del figlio minore e degli esiti degli esami e delle visite mediche affrontate.
Pertanto, si ritiene dunque opportuno accogliere le condizioni concordemente rassegnate dalle parti all'udienza del 28.05.2025, ovvero attribuire alla madre l'affidamento esclusivo, ex artt. 337-ter co. II°
c.c. e 337-quater co. I° c.c., del figlio minore nato a [...] il Persona_1
29.05.2012, con collocamento prevalente presso la madre.
Anche in ordine alle restanti condizioni concordemente rassegnate dalle parti, ritenuto che non vi siano motivi ostativi in tal senso, il Tribunale ritiene di dover provvedere all'integrale accoglimento delle stesse.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
28.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 06 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA PINTO ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Montevarchi (AR), via F. Cataliotti, 16
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO Controparte_1 C.F._2
DE PAOLIS e PAOLO ERMINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Roma,
Viale Regina Margherita n. 42
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 28.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 28.03.2025, la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio il resistente affinché il Tribunale pronunciasse l'affidamento Controparte_1
c.d. super-esclusivo alla madre, ossia in deroga all'art. 337-quater c.c., del figlio minore Per_1
nato in data [...], con collocamento prevalente dello stesso presso quest'ultima, atteso
[...]
il totale disinteresse del padre nella gestione del figlio e delle sue specifiche esigenze di cura, per motivi di salute, nonché nella sua educazione e sostegno, economico e morale.
Quanto alle questioni economiche, la sig.ra ha dedotto che il padre non avrebbe mai versato il Pt_1 contributo al mantenimento stabilito in via informale fra le parti all'epoca dell'interruzione della loro relazione sentimentale, determinato in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico del padre, essendosi limitato quest'ultimo a versare, nel tempo, solo sporadiche somme alla ricorrente, così gravando il figlio minore economicamente solo sulla madre. In ordine al diritto di visita padre- figlio, la ricorrente ha chiesto che gli incontri potessero svolgersi nei luoghi e con le modalità ritenute più opportune dal Tribunale.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che primariamente venissero adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in punto di mantenimento del figlio minore, e che dunque venisse disposto l'affido super- esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, nonché che venisse Per_1 posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 2 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di avanzando ulteriori domande in via subordinata. Il tutto con vittoria di spese di lite. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.05.2025, il resistente Controparte_1 si è costituito in giudizio, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento “temporaneo e prevalente” presso la madre, rappresentando di essersi sempre impegnato per essere presente nella vita del minore, ma di aver riscontrato problemi economici in ordine al puntuale e costante versamento dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario stabilito convenzionalmente con la ricorrente in favore di dovuti all'assenza di Per_1 un lavoro stabile nonché alla distanza tra l'abitazione della madre, sita a Terranuova Bracciolini (AR) e quella del resistente, posta invece a Nettuno (RM).
Quanto alle questioni economiche, il sig. ha chiesto che venisse posto a suo carico un CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% Per_1
pagina 2 di 5 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, nonché che l'assegno unico e le detrazioni fiscali fossero godute integralmente dalla madre.
Quanto al diritto di visita padre-figlio, il resistente ha chiesto di poter vedere “un fine Per_1
settimana al mese dal sabato mattina alla domenica pomeriggio oppure il giorno del sabato o la domenica dalla mattina alla sera, compatibilmente con le esigenze del minore e di eventuali esigenze lavorative future del padre;
3.- durante le vacanze natalizie il padre potrà avere e tenere con sé il minore per un periodo di 5 giorni con preavviso alla ricorrente;
durante il periodo estivo dalla fine della scuola sino ai primi di settembre, senza alcun obbligo di contributo per il mantenimento in questo periodo di 3 mesi, oppure per un periodo inferiore sempre concordato con la ricorrente ma sempre con congruo preavviso;
”.
Alla prima udienza di comparizione del 28.05.2025, dopo ampia discussione, le parti sono giunte ad un accordo nell'interesse del figlio minore e pertanto la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale
(cfr. verbale d'udienza del 28.05.2025).
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali le parti sono addivenute alle seguenti richieste condivise:
“- Affidamento esclusivo ai sensi degli artt. 337-ter co. II° c.c. e 337-quater co. I° c.c., del figlio minore nato a [...] in data [...], alla madre Persona_1 Pt_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
- La madre sarà comunque tenuta a comunicare
[...]
tempestivamente ogni informazione relativa alla salute del figlio al padre;
- Il padre potrà tenere con sé il figlio per un fine settimana al mese (sabato/domenica) ed un giorno nel fine settimana (sabato o domenica); - durante le vacanze estive potrà trascorrere due settimane anche non Per_1
consecutive con il padre sia nel mese di luglio che di agosto, precisando che in tale periodo il contributo al mantenimento ordinario di a carico del padre non si sospenderà; - per il Per_1
periodo natalizio, le parti concordano che il figlio trascorrerà le festività di Natale e Capodanno con entrambi i genitori in via alternata di anno in anno, ossia la settimana di Natale con uno e la settimana di Capodanno con l'altro; - per quanto riguarda la frequentazione dei centri estivi, le parti concordano che per un mese (indicativamente giugno) dalla fine della scuola il figlio potrà Per_1 frequentare un centro estivo, con costi da suddividersi al 50% tra i genitori;
mentre per l'altro mese
(indicativamente luglio) qualora il figlio volesse frequentare un centro estivo il costo sarà integralmente a carico della madre;
altrimenti il figlio trascorrerà il suddetto periodo presso il padre;
- Il padre verserà alla madre un contributo al mantenimento ordinario in favore di pari ad € Per_1
250,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ossia libri scolastici, campi estivi, spese mediche, gite
pagina 3 di 5 scolastiche, mentre saranno da intendersi comprese nel mantenimento ordinario le spese per la mensa scolastica e lo scuolabus;
- Il padre si impegna a rimborsare la sua quota di spese straordinarie entro una settimana dalla presentazione del giustificativo di spesa da parte della madre;
- L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, quale genitore prevalentemente collocatario del figlio minore;
- Il padre verserà inoltre alla madre un contributo una tantum annuale nel mese di dicembre, pari ad € 350,00; - Spese di lite compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 28.05.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo, il Tribunale provvede in conformità.
Deve essere infatti rilevato che, nel caso di specie, la decisione concorde di entrambe le parti, così come espressa alla scorsa udienza, di stabilire l'affido esclusivo ex artt. 337-ter co. II° c.c. e 337-quater co. I° c.c. del minore alla madre, è apparso il regime maggiormente rispondente all'interesse Per_1 dello stesso, considerato anche che l'assunzione di decisioni concordate, risulta, nel concreto, difficilmente praticabile, abitando il padre a Nettuno (RM), ovvero a circa 300 km dall'abitazione di residenza della madre e del minore, sita a Terranuova Bracciolini (AR), e non potendo lo stesso raggiungere rapidamente il minore e la madre per assumere rapide decisioni in ordine alle esigenze di cura e di salute del figlio minore, particolarmente rilevanti, essendo affetto da osteoma Per_1
osteoide, come da documentazione medica depositata da parte ricorrente (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso).
Considerato che la disciplina dell'affidamento condiviso impone sempre più frequentemente l'accordo dei genitori, la sottoscrizione degli atti da parte di entrambi, pena l'impossibilità di affrontare molte delle attività proposte dalla scuola, ovvero affrontare cure ed interventi medici non di routine, le esigenze del minore non appaiono adeguatamente soddisfatte, secondo le condizioni del momento per come emerse dagli atti, dalla disciplina dell'affidamento condiviso.
Dunque, considerati gli elementi raccolti, ed in particolare il fatto che il padre non abbia la possibilità concreta di essere sempre fisicamente presente per dare il proprio consenso ad eventuali interventi o visite mediche che si rendessero necessarie nell'interesse di tenuto conto della distanza fra le Per_1 abitazioni dei genitori, ciò comprova le difficoltà della ricorrente nell'ottenere il supporto paterno ed i consensi necessari alla gestione delle esigenze quotidiane di Per_1
Infatti, deve essere tenuto primariamente conto della condizione di salute del figlio minore e Per_1
delle cure che lo stesso dovrà costantemente affrontare, per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori, e in ordine alle quali, con il regime dell'affido esclusivo del minore alla madre, quest'ultima pagina 4 di 5 potrà assumere decisioni tempestive nell'interesse del minore stesso e delle sue esigenze quotidiane, avendo sempre cura di informare rapidamente il padre circa le condizioni di salute del figlio minore e degli esiti degli esami e delle visite mediche affrontate.
Pertanto, si ritiene dunque opportuno accogliere le condizioni concordemente rassegnate dalle parti all'udienza del 28.05.2025, ovvero attribuire alla madre l'affidamento esclusivo, ex artt. 337-ter co. II°
c.c. e 337-quater co. I° c.c., del figlio minore nato a [...] il Persona_1
29.05.2012, con collocamento prevalente presso la madre.
Anche in ordine alle restanti condizioni concordemente rassegnate dalle parti, ritenuto che non vi siano motivi ostativi in tal senso, il Tribunale ritiene di dover provvedere all'integrale accoglimento delle stesse.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
28.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 06 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
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