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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4623/23 R.G..
È comparso, per la società attrice, l'avv. Stefano GALOFARO per delega dell'avv.
AN RI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Marcella ATTANASIO la quale insiste nella richiesta di integrazione della relazione di consulenza tecnica per le motivazioni già esposte;
in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. Stefano GALOFARO si oppone in quanto non sono state formulate osservazioni in tale senso nei termini previsti;
nel merito rileva che il C.T.U. ha adempiuto correttamente al mandato e che è stato esperito un tentativo di bonario componimento della controversia, non andato a buon fine.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4623 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, p. Parte_1 iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco P.IVA_1
Leggiadro, rappresentato e difeso dall'avv. AN RI ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, via F. Sicuro, 5, presso lo studio dell'avv. Marcella
ATTANASIO che lo rappresenta e difende CONVENUTO avente per OGGETTO: azione di rivendicazione e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 24.11.2023 la Parte_1 ha adìto il Tribunale di Messina al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in
[...]
Messina, Via Alessandria, n. 28, piano terra, in catasto al foglio 238, particella 36, sub 4, asseritamente occupato da nonché la condanna di quest'ultimo al Controparte_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo del suddetto immobile.
2 TRIBUNALE di MESSINA Il convenuto, costituitosi in giudizio in data 04.03.2024, ha Controparte_1
contestato la domanda articolata dall'attrice della quale ha chiesto il rigetto.
Al riguardo, ha allegato di aver occupato l'alloggio per cui è causa a far data dall'anno 2002 e che prima di procedere all'occupazione dell'alloggio aveva fatto regolare richiesta affinché questo gli fosse assegnato in affitto.
Rimasta la superiore istanza priva di riscontro, il convenuto aveva provveduto, essendo le strutture cadenti ed in totale stato di abbandono, ad affrontare le spese necessarie per adattare l'immobile alle proprie esigenze, corrispondendo in favore dell'attrice, dalla data dell'occupazione, la somma di € 34,00 mensile a titolo di canoni di locazione.
In considerazione della ricostruzione così come sopra descritta e tenuto conto del fatto che l'attrice non aveva richiesto la restituzione dell'immobile nell'arco di 15 anni,
l'azione da esperire era, a detta del convenuto, quella di reintegrazione nel possesso.
Ha contestato, infine, la fondatezza della domanda risarcitoria articolata dall'attrice.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 22 Ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le domande articolate dall'attrice sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito esposti.
In punto di fatto l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto è stata da questi ammessa e giustificata sulla base dello stato di necessità in cui si trovava.
Con riguardo all'eccezione formulata dal convenuto circa il fatto che l'attrice avrebbe dovuto agire in sede possessoria, se ne evidenzia l'infondatezza.
La società attrice ha, infatti, deciso di agire in rivendicazione, e cioè in sede petitoria,
a tutela del diritto di proprietà e non in sede possessoria, mediante l'azione di reintegrazione, che invece è posta a tutela della situazione di fatto del mero possesso;
tale scelta non è sindacabile dal convenuto che non può porre limiti alla facoltà discrezionale del proprietario di scegliere la più opportuna forma di tutela dei propri diritti.
In punto di diritto, in mancanza di prova di alcun rapporto contrattuale intercorso con il convenuto avente ad oggetto la concessione della disponibilità dell'immobile, la domanda avanzata dalla società attrice non può che essere qualificata come azione di rivendicazione, ovvero l'azione "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione 3 TRIBUNALE di MESSINA di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto"
(v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Infatti, “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014).
Così qualificata la domanda, si evidenzia che la società attrice ha prodotto in giudizio documentazione dalla quale si evincono i vari trasferimenti che, partendo dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, originaria proprietaria, attraverso Ente Ferrovie dello
Stato, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Ferrovie Real Estate s.r.l., quest'ultima scissasi in
Trenitalia S.p.A. e consentono di individuare in quest'ultima Parte_1
società la titolare del diritto di proprietà dell'immobile; società questa in favore della quale il convenuto ha, peraltro, eseguito alcuni dei pagamenti versati in atti, così riconoscendone implicitamente la legittimazione in quanto proprietaria dell'immobile occupato.
Alla luce della documentazione versata in atti e tenuto conto del principio sancito da
Cass. Civ., ord. n. 1569/22, per il quale “In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per 4 TRIBUNALE di MESSINA l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” – convenuto che, nel caso in esame, non ha specificamente contestato la documentazione prodotta dall'attore “…anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa” (v. Cass. Civ., ord. n. 32820/23) – ritiene il Tribunale che l'attrice ha ottemperato al rigoroso onere probatorio previsto in materia di azione di rivendicazione.
A fronte di queste risultanze documentali, nulla emerge dagli atti di causa che giustifichi la detenzione dell'immobile da parte del convenuto il quale, costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di un diritto, di natura reale o contrattuale, che ne autorizzi la permanenza in loco.
La domanda risarcitoria non merita accoglimento.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a comporre un risalente contrasto in merito alla configurabilità o meno dei danni da occupazione sine titulo come danni in re ipsa, ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché
l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (cfr. massima
Cass., Sez. Un. Civ., n. 33645/2022).
Proprio alla luce dei suesposti principi si parla di danno “presunto” in quanto, esclusa la natura in re ipsa del danno da occupazione sine titulo, è onere del danneggiato allegare dettagliatamente il danno-conseguenza subìto in termini di danno emergente – cioè 5 TRIBUNALE di MESSINA la concreta possibilità di godimento diretto o indiretto andata perduta – o di lucro cessante – ovvero occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato o di locazione ad un canone superiore a quello di mercato – mentre, sul piano probatorio, nel caso di contestazione, la prova dell'esistenza del danno può essere ricavata anche da meri indizi e presunzioni semplici, superabili dal convenuto con prova contraria.
Orbene, re melius perpensa, da un lato, nella comparsa di costituzione il convenuto ha esplicitamente contestato la sussistenza di un danno a carico della società attrice per mancanza di prova, dall'altro la società attrice, ritenendo che il danno da occupazione illegittima fosse in re ipsa, ha allegato i danni-conseguenza che avrebbe effettivamente subìto affermando che, se messa nelle condizioni di farlo, avrebbe utilizzato direttamente gli immobili o li avrebbe locati ma, a fronte della contestazione della convenuta, non ha fornito alcun elemento, anche indiziario, circa la sussistenza effettiva di queste occasioni di guadagno andate perdute.
Esiste, piuttosto, la prova che l'attrice abbia rinunciato a sfruttare economicamente l'immobile in questione, prova desumibile dal lungo periodo di tempo trascorso nel corso del quale questa ha consentito al convenuto di occuparlo senza mai agire in rivendicazione
(circa 21 anni, dal 2002); comportamento questo incompatibile con la volontà o l'intenzione di trarre godimento dalla disponibilità dell'immobile o di sfruttarlo economicamente concedendolo in locazione che, se effettivamente sussistenti, avrebbero ragionevolmente indotto la società ad agire in giudizio molto prima.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico del convenuto, compensate nella misura del 50% stante la soccombenza dell'attrice sulla domanda risarcitoria e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, liquidate in complessivi € 3.785,89 di cui € 285,89 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi di avvocato di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 900,00 per la fase istruttoria, € 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
6 TRIBUNALE di MESSINA Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico dell'attrice e ne va disposta la rifusione in favore del convenuto, ove da questi anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
1) accoglie la domanda di rivendicazione avanzata da Parte_1
ei confronti di
[...] Controparte_1
2) per l'effetto, condanna all'immediato rilascio, libero da Controparte_1
persone o cose, dell'immobile sito in Messina, Via Alessandria, n. 28, piano terra, in catasto al foglio 238, particella 36, sub 4, in favore di Parte_1
3) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
4) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna CP_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 3.785,89 di cui € 285,89 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi di avvocato di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 900,00 per la fase istruttoria, € 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti,
a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico dell'attrice e ne dispone la rifusione in favore del convenuto, ove da questi anticipati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22.10.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
7
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4623/23 R.G..
È comparso, per la società attrice, l'avv. Stefano GALOFARO per delega dell'avv.
AN RI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Marcella ATTANASIO la quale insiste nella richiesta di integrazione della relazione di consulenza tecnica per le motivazioni già esposte;
in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. Stefano GALOFARO si oppone in quanto non sono state formulate osservazioni in tale senso nei termini previsti;
nel merito rileva che il C.T.U. ha adempiuto correttamente al mandato e che è stato esperito un tentativo di bonario componimento della controversia, non andato a buon fine.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4623 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, p. Parte_1 iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco P.IVA_1
Leggiadro, rappresentato e difeso dall'avv. AN RI ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, via F. Sicuro, 5, presso lo studio dell'avv. Marcella
ATTANASIO che lo rappresenta e difende CONVENUTO avente per OGGETTO: azione di rivendicazione e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 24.11.2023 la Parte_1 ha adìto il Tribunale di Messina al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in
[...]
Messina, Via Alessandria, n. 28, piano terra, in catasto al foglio 238, particella 36, sub 4, asseritamente occupato da nonché la condanna di quest'ultimo al Controparte_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo del suddetto immobile.
2 TRIBUNALE di MESSINA Il convenuto, costituitosi in giudizio in data 04.03.2024, ha Controparte_1
contestato la domanda articolata dall'attrice della quale ha chiesto il rigetto.
Al riguardo, ha allegato di aver occupato l'alloggio per cui è causa a far data dall'anno 2002 e che prima di procedere all'occupazione dell'alloggio aveva fatto regolare richiesta affinché questo gli fosse assegnato in affitto.
Rimasta la superiore istanza priva di riscontro, il convenuto aveva provveduto, essendo le strutture cadenti ed in totale stato di abbandono, ad affrontare le spese necessarie per adattare l'immobile alle proprie esigenze, corrispondendo in favore dell'attrice, dalla data dell'occupazione, la somma di € 34,00 mensile a titolo di canoni di locazione.
In considerazione della ricostruzione così come sopra descritta e tenuto conto del fatto che l'attrice non aveva richiesto la restituzione dell'immobile nell'arco di 15 anni,
l'azione da esperire era, a detta del convenuto, quella di reintegrazione nel possesso.
Ha contestato, infine, la fondatezza della domanda risarcitoria articolata dall'attrice.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 22 Ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le domande articolate dall'attrice sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito esposti.
In punto di fatto l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto è stata da questi ammessa e giustificata sulla base dello stato di necessità in cui si trovava.
Con riguardo all'eccezione formulata dal convenuto circa il fatto che l'attrice avrebbe dovuto agire in sede possessoria, se ne evidenzia l'infondatezza.
La società attrice ha, infatti, deciso di agire in rivendicazione, e cioè in sede petitoria,
a tutela del diritto di proprietà e non in sede possessoria, mediante l'azione di reintegrazione, che invece è posta a tutela della situazione di fatto del mero possesso;
tale scelta non è sindacabile dal convenuto che non può porre limiti alla facoltà discrezionale del proprietario di scegliere la più opportuna forma di tutela dei propri diritti.
In punto di diritto, in mancanza di prova di alcun rapporto contrattuale intercorso con il convenuto avente ad oggetto la concessione della disponibilità dell'immobile, la domanda avanzata dalla società attrice non può che essere qualificata come azione di rivendicazione, ovvero l'azione "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione 3 TRIBUNALE di MESSINA di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto"
(v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Infatti, “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014).
Così qualificata la domanda, si evidenzia che la società attrice ha prodotto in giudizio documentazione dalla quale si evincono i vari trasferimenti che, partendo dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, originaria proprietaria, attraverso Ente Ferrovie dello
Stato, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Ferrovie Real Estate s.r.l., quest'ultima scissasi in
Trenitalia S.p.A. e consentono di individuare in quest'ultima Parte_1
società la titolare del diritto di proprietà dell'immobile; società questa in favore della quale il convenuto ha, peraltro, eseguito alcuni dei pagamenti versati in atti, così riconoscendone implicitamente la legittimazione in quanto proprietaria dell'immobile occupato.
Alla luce della documentazione versata in atti e tenuto conto del principio sancito da
Cass. Civ., ord. n. 1569/22, per il quale “In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per 4 TRIBUNALE di MESSINA l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” – convenuto che, nel caso in esame, non ha specificamente contestato la documentazione prodotta dall'attore “…anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa” (v. Cass. Civ., ord. n. 32820/23) – ritiene il Tribunale che l'attrice ha ottemperato al rigoroso onere probatorio previsto in materia di azione di rivendicazione.
A fronte di queste risultanze documentali, nulla emerge dagli atti di causa che giustifichi la detenzione dell'immobile da parte del convenuto il quale, costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di un diritto, di natura reale o contrattuale, che ne autorizzi la permanenza in loco.
La domanda risarcitoria non merita accoglimento.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a comporre un risalente contrasto in merito alla configurabilità o meno dei danni da occupazione sine titulo come danni in re ipsa, ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché
l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (cfr. massima
Cass., Sez. Un. Civ., n. 33645/2022).
Proprio alla luce dei suesposti principi si parla di danno “presunto” in quanto, esclusa la natura in re ipsa del danno da occupazione sine titulo, è onere del danneggiato allegare dettagliatamente il danno-conseguenza subìto in termini di danno emergente – cioè 5 TRIBUNALE di MESSINA la concreta possibilità di godimento diretto o indiretto andata perduta – o di lucro cessante – ovvero occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato o di locazione ad un canone superiore a quello di mercato – mentre, sul piano probatorio, nel caso di contestazione, la prova dell'esistenza del danno può essere ricavata anche da meri indizi e presunzioni semplici, superabili dal convenuto con prova contraria.
Orbene, re melius perpensa, da un lato, nella comparsa di costituzione il convenuto ha esplicitamente contestato la sussistenza di un danno a carico della società attrice per mancanza di prova, dall'altro la società attrice, ritenendo che il danno da occupazione illegittima fosse in re ipsa, ha allegato i danni-conseguenza che avrebbe effettivamente subìto affermando che, se messa nelle condizioni di farlo, avrebbe utilizzato direttamente gli immobili o li avrebbe locati ma, a fronte della contestazione della convenuta, non ha fornito alcun elemento, anche indiziario, circa la sussistenza effettiva di queste occasioni di guadagno andate perdute.
Esiste, piuttosto, la prova che l'attrice abbia rinunciato a sfruttare economicamente l'immobile in questione, prova desumibile dal lungo periodo di tempo trascorso nel corso del quale questa ha consentito al convenuto di occuparlo senza mai agire in rivendicazione
(circa 21 anni, dal 2002); comportamento questo incompatibile con la volontà o l'intenzione di trarre godimento dalla disponibilità dell'immobile o di sfruttarlo economicamente concedendolo in locazione che, se effettivamente sussistenti, avrebbero ragionevolmente indotto la società ad agire in giudizio molto prima.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico del convenuto, compensate nella misura del 50% stante la soccombenza dell'attrice sulla domanda risarcitoria e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, liquidate in complessivi € 3.785,89 di cui € 285,89 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi di avvocato di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 900,00 per la fase istruttoria, € 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
6 TRIBUNALE di MESSINA Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico dell'attrice e ne va disposta la rifusione in favore del convenuto, ove da questi anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
1) accoglie la domanda di rivendicazione avanzata da Parte_1
ei confronti di
[...] Controparte_1
2) per l'effetto, condanna all'immediato rilascio, libero da Controparte_1
persone o cose, dell'immobile sito in Messina, Via Alessandria, n. 28, piano terra, in catasto al foglio 238, particella 36, sub 4, in favore di Parte_1
3) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
4) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna CP_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 3.785,89 di cui € 285,89 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi di avvocato di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 900,00 per la fase istruttoria, € 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti,
a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico dell'attrice e ne dispone la rifusione in favore del convenuto, ove da questi anticipati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22.10.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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