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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 23898 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.CAMMAROTA MARIA presso il cui studio in Parte_1
Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2023 parti ricorrenti proponevano opposizione al Verbale ispettivo n.2019016394/DDL ricevuto in data 11.9.2020 ed alla comunicazione
5199.06/02/2023.0085004, ricevuta il 14.2.2023, di annullamento rapporto di lavoro subordinato tra e relativo al periodo dal 28.4.2015 al 31.5.2019, atteso il rapporto CP_2 Parte_1 di coniugio con il sig. legale rappresentante ed Amministratore Unico della società CP_3 datrice di lavoro.
Eccepisce l'infondatezza dell'annullamento, rivendicando la legittimità del rapporto di lavoro subordinato, e chiede l'annullamento del provvedimento, nonché la liquidazione della NASPI richiesta successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro in data 31.5.2019 e respinta con CP_ provvedimento del 4.12.2019, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda va parzialmente accolta
L'accesso ispettivo è avvenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro in contestazione, inoltre agli atti vi sono le buste paga e dal verbale non risultano sentiti i dipendenti in sede amministrativa
Dalla prova testi è invece emerso che la signora ha effettivamente prestato la sua CP_2 attività lavorativa alle dipendenze dello a . Parte_1 In particolare i testi hanno riferito che la signora era presente all'interno del punto vendita, CP_2 era addetta alla cassa settore dedicato alla vendita di Tabacchi e Valori Bollati, che rispettava l'orario di lavoro contrattualmente stabilito ed era tenuta a seguire le direttive che venivano impartite dal sig. amministratore della società CP_3
Il primo teste escusso ha dichiarato
“ La sig ra ha lavorato da maggio 2015 fino a maggio 2019, è la moglie del titolare. CP_2
Noi aprivamo insieme alle7 il bar, la sig.ra si occupava della tabaccheria e lavorava insieme CP_2
a me nell'angolo tabaccheria del bar
Alla cassa c'era il titolare.
La se non sbaglio ha smesso di lavorar nel maggio 2019 CP_2 dava le direttive all'interno del bar CP_3
CP_ Io non ricordo da parte dell' un accesso ispettivo. CP_ A meno che non me ne sono accorto non ho mai visto ispettori dell' all'interno del locale
Lavoro tutti i giorni dal lunedì al sabato;
il sabato dalle 7 alle 12,00
Dalle 7 alle 15, 30 dal lunedì al venerdi
Io sono regolarmente inquadrato
Io ho visto il sig dare le direttive alla moglie sig ra CP_3 CP_2
Non so perché la non è più venuta a lavorare CP_2
Al posto della che io sappia non è venuto nessuno CP_2
Non c'è più la stessa vendita di tabacchi e valori bollati quindi è diminuito l'afflusso nel settore tabaccheria
Il secondo teste escusso ha dichiarato “ è la moglie del titolare dove lavoro io sono barista CP_2
La sig ra moglie del titolare del bar ha lavorato dal 2015 al 2019 CP_2
La stava a lato tabaccheria CP_2
Io lavoro per il bar dal 2000
La lavorava più o meno sdalle 7,30 14,00 15,00 CP_2
Lei andava via un po' prima di me
Io ho visto e sentito il titolare dare le direttive alla moglie sul lavoro da fare CP_3
La sig ra lavorava tutti i giorni penso che poichè è diminuita l'affluenza di persone nel bar penso che ha smesso di lavorare per questo motivo adesso è che si occupa della tabaccheria, vendita Pt_2 tabacchi e marche da bollo. CP_ Io non ricordo l'accesso ispettivo dell' CP_ Che io ricordi gli ispettori dell' non hanno parlato con nessun dipendente
Non sapevo dell'accertamento e sono regolarmente inquadrato “ Se è pur vero che nel rapporto di lavoro tra familiari si presume la gratuita tuttavia nell'ipotesi di specie i testi escussi hanno riferito di aver visto la prendere le direttive dal marito nonché osservare un CP_2 orario di lavoro prestabilito.
Queste circostanze emerse in sede di istruttoria in uno alla valutazione della documentazione versata in atti quali le buste paga fanno ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per gli anni in contestazione
Alla luce della motivazione esposta va riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e dal 28/4/2015 al 3/6/2019 con CP_2 Parte_1 conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento Prot
5100.06/02/2023.0085004 con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato CP_1 CP_1 dipendenze della Parte_1
Tuttavia quanto alla Naspi è maturata la decadenza annuale estintiva ex articolo 47 del DPR
n.639 del 30.4.1970, avendo la chiesto la prestazione Naspi in data 6.6.2019, respinta il 4.12.2019, CP_2 ed avendo depositato il ricorso giudiziario solo in data 19.12.2023.
In ragione dell'accoglimento parziale si compensano per metà le spese processuali e per la restante metà si liquidano come in dispositivo
PQM
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e dal 28/4/2015 al 3/6/2019 con CP_2 Parte_1 conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento Prot
5100.06/02/2023.0085004 con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato;
CP_1 CP_1 rigetta per il resto condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1200,00 oltre iva e cpa CP_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario
Napoli, 30/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 23898 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.CAMMAROTA MARIA presso il cui studio in Parte_1
Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2023 parti ricorrenti proponevano opposizione al Verbale ispettivo n.2019016394/DDL ricevuto in data 11.9.2020 ed alla comunicazione
5199.06/02/2023.0085004, ricevuta il 14.2.2023, di annullamento rapporto di lavoro subordinato tra e relativo al periodo dal 28.4.2015 al 31.5.2019, atteso il rapporto CP_2 Parte_1 di coniugio con il sig. legale rappresentante ed Amministratore Unico della società CP_3 datrice di lavoro.
Eccepisce l'infondatezza dell'annullamento, rivendicando la legittimità del rapporto di lavoro subordinato, e chiede l'annullamento del provvedimento, nonché la liquidazione della NASPI richiesta successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro in data 31.5.2019 e respinta con CP_ provvedimento del 4.12.2019, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda va parzialmente accolta
L'accesso ispettivo è avvenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro in contestazione, inoltre agli atti vi sono le buste paga e dal verbale non risultano sentiti i dipendenti in sede amministrativa
Dalla prova testi è invece emerso che la signora ha effettivamente prestato la sua CP_2 attività lavorativa alle dipendenze dello a . Parte_1 In particolare i testi hanno riferito che la signora era presente all'interno del punto vendita, CP_2 era addetta alla cassa settore dedicato alla vendita di Tabacchi e Valori Bollati, che rispettava l'orario di lavoro contrattualmente stabilito ed era tenuta a seguire le direttive che venivano impartite dal sig. amministratore della società CP_3
Il primo teste escusso ha dichiarato
“ La sig ra ha lavorato da maggio 2015 fino a maggio 2019, è la moglie del titolare. CP_2
Noi aprivamo insieme alle7 il bar, la sig.ra si occupava della tabaccheria e lavorava insieme CP_2
a me nell'angolo tabaccheria del bar
Alla cassa c'era il titolare.
La se non sbaglio ha smesso di lavorar nel maggio 2019 CP_2 dava le direttive all'interno del bar CP_3
CP_ Io non ricordo da parte dell' un accesso ispettivo. CP_ A meno che non me ne sono accorto non ho mai visto ispettori dell' all'interno del locale
Lavoro tutti i giorni dal lunedì al sabato;
il sabato dalle 7 alle 12,00
Dalle 7 alle 15, 30 dal lunedì al venerdi
Io sono regolarmente inquadrato
Io ho visto il sig dare le direttive alla moglie sig ra CP_3 CP_2
Non so perché la non è più venuta a lavorare CP_2
Al posto della che io sappia non è venuto nessuno CP_2
Non c'è più la stessa vendita di tabacchi e valori bollati quindi è diminuito l'afflusso nel settore tabaccheria
Il secondo teste escusso ha dichiarato “ è la moglie del titolare dove lavoro io sono barista CP_2
La sig ra moglie del titolare del bar ha lavorato dal 2015 al 2019 CP_2
La stava a lato tabaccheria CP_2
Io lavoro per il bar dal 2000
La lavorava più o meno sdalle 7,30 14,00 15,00 CP_2
Lei andava via un po' prima di me
Io ho visto e sentito il titolare dare le direttive alla moglie sul lavoro da fare CP_3
La sig ra lavorava tutti i giorni penso che poichè è diminuita l'affluenza di persone nel bar penso che ha smesso di lavorare per questo motivo adesso è che si occupa della tabaccheria, vendita Pt_2 tabacchi e marche da bollo. CP_ Io non ricordo l'accesso ispettivo dell' CP_ Che io ricordi gli ispettori dell' non hanno parlato con nessun dipendente
Non sapevo dell'accertamento e sono regolarmente inquadrato “ Se è pur vero che nel rapporto di lavoro tra familiari si presume la gratuita tuttavia nell'ipotesi di specie i testi escussi hanno riferito di aver visto la prendere le direttive dal marito nonché osservare un CP_2 orario di lavoro prestabilito.
Queste circostanze emerse in sede di istruttoria in uno alla valutazione della documentazione versata in atti quali le buste paga fanno ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per gli anni in contestazione
Alla luce della motivazione esposta va riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e dal 28/4/2015 al 3/6/2019 con CP_2 Parte_1 conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento Prot
5100.06/02/2023.0085004 con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato CP_1 CP_1 dipendenze della Parte_1
Tuttavia quanto alla Naspi è maturata la decadenza annuale estintiva ex articolo 47 del DPR
n.639 del 30.4.1970, avendo la chiesto la prestazione Naspi in data 6.6.2019, respinta il 4.12.2019, CP_2 ed avendo depositato il ricorso giudiziario solo in data 19.12.2023.
In ragione dell'accoglimento parziale si compensano per metà le spese processuali e per la restante metà si liquidano come in dispositivo
PQM
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e dal 28/4/2015 al 3/6/2019 con CP_2 Parte_1 conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento Prot
5100.06/02/2023.0085004 con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato;
CP_1 CP_1 rigetta per il resto condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1200,00 oltre iva e cpa CP_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario
Napoli, 30/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)