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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/12/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 13/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 357/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. SOLAZZI Parte_1
GIANFRANCO,
RICORRENTE
contro
:
, corrente in Mondolfo, via Controparte_1
Fausto Coppi, 11,
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data l'istante esponeva di aver lavorato alle dipendenze di stato alle dipendenze della Controparte_2
, per il periodo dal 14.11.2023 al 31.12.2023, svolgendo
[...]
pagina 1 di 5 mansioni di operaio “montatore navale”, inquadrato al livello “1^” del
C.C.N.L. di categoria (Gomma, Plastica, Chimica - Aziende Artigiane). Nel corso del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato non veniva consegnata alcuna busta paga, né venivano puntualmente onorati i pagamenti delle retribuzioni mensili. L'unica somma che il lavoratore dipendente riceveva era di € 300,00 quale acconto netto sulla retribuzione del mese di novembre 2023. In data 29.12.2023 il ricorrente godeva di una giornata di ferie.
Alla cessazione del predetto rapporto di lavoro, in data 31.12.2023, la ditta ometteva di corrispondere al Controparte_1
Sig. le competenze salariali dei mesi di novembre (saldo) e dicembre Pt_2
2023, a titolo di retribuzione ordinaria, esonero IVS 7%, festività goduta, ferie godute, ratei 13^ mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, ex festività non godute, nonché quote T.F.R. maturate a novembre e dicembre
2023, per un credito lordo di € 2.425,02.
Per tale importo chiedeva la condanna di parte resistente che restava contumace.
***
Nella fattispecie in esame parte ricorrente si limita a chiedere l'applicazione degli ordinari istituti contrattuali.
Il suo onere probatorio si specifica nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto e del suo svolgimento.
La documentazione prodotta (comunicazione di assunzione) attesta la costituzione del rapporto di lavoro con caratteristiche corrispondenti a quelle allegate nel ricorso.
pagina 2 di 5 In ordine al suo svolgimento, secondo Cass. 14468/2000, Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi.
Le allegazioni del ricorso in punto di giorni e ore di lavoro, sono provate sulla base del contegno processuale di parte convenuta, che non si è presentata a rendere l'interpello.
Trova così applicazione l'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. 10099/2013: La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato
(poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può
pagina 3 di 5 essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione).
La retribuzione dovuta è stata determinata sulla base del conteggio allegato al ricorso che, applicando gli istituti del ccnl di categoria, costituisce affidabile base di decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 2.452,02, oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Pone a carico di parte convenuta le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), in complessivi € 1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre contributo unificato se dovuto, iva e cpa come per legge.
Pesaro li 13.12.2024.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 13/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 357/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. SOLAZZI Parte_1
GIANFRANCO,
RICORRENTE
contro
:
, corrente in Mondolfo, via Controparte_1
Fausto Coppi, 11,
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data l'istante esponeva di aver lavorato alle dipendenze di stato alle dipendenze della Controparte_2
, per il periodo dal 14.11.2023 al 31.12.2023, svolgendo
[...]
pagina 1 di 5 mansioni di operaio “montatore navale”, inquadrato al livello “1^” del
C.C.N.L. di categoria (Gomma, Plastica, Chimica - Aziende Artigiane). Nel corso del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato non veniva consegnata alcuna busta paga, né venivano puntualmente onorati i pagamenti delle retribuzioni mensili. L'unica somma che il lavoratore dipendente riceveva era di € 300,00 quale acconto netto sulla retribuzione del mese di novembre 2023. In data 29.12.2023 il ricorrente godeva di una giornata di ferie.
Alla cessazione del predetto rapporto di lavoro, in data 31.12.2023, la ditta ometteva di corrispondere al Controparte_1
Sig. le competenze salariali dei mesi di novembre (saldo) e dicembre Pt_2
2023, a titolo di retribuzione ordinaria, esonero IVS 7%, festività goduta, ferie godute, ratei 13^ mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, ex festività non godute, nonché quote T.F.R. maturate a novembre e dicembre
2023, per un credito lordo di € 2.425,02.
Per tale importo chiedeva la condanna di parte resistente che restava contumace.
***
Nella fattispecie in esame parte ricorrente si limita a chiedere l'applicazione degli ordinari istituti contrattuali.
Il suo onere probatorio si specifica nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto e del suo svolgimento.
La documentazione prodotta (comunicazione di assunzione) attesta la costituzione del rapporto di lavoro con caratteristiche corrispondenti a quelle allegate nel ricorso.
pagina 2 di 5 In ordine al suo svolgimento, secondo Cass. 14468/2000, Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi.
Le allegazioni del ricorso in punto di giorni e ore di lavoro, sono provate sulla base del contegno processuale di parte convenuta, che non si è presentata a rendere l'interpello.
Trova così applicazione l'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. 10099/2013: La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato
(poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può
pagina 3 di 5 essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione).
La retribuzione dovuta è stata determinata sulla base del conteggio allegato al ricorso che, applicando gli istituti del ccnl di categoria, costituisce affidabile base di decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 2.452,02, oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Pone a carico di parte convenuta le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), in complessivi € 1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre contributo unificato se dovuto, iva e cpa come per legge.
Pesaro li 13.12.2024.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5