Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01943/2025REG.PROV.COLL.
N. 03780/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3780 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dei signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Caboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 84;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione seconda) n. -OMISSIS-.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA e dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante impugnava gli esiti del concorso ad un posto di Dirigente tecnico ambientale indetto dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna con determinazione del Direttore Generale 5 dicembre 2018, n. 1745/2018.
L’ Ing. -OMISSIS- era infatti risultata non idonea all’esito della prova pratica, con il punteggio di 5, mentre il bando di concorso richiedeva quale punteggio minimo i 2/3 del punteggio massimo previsto per ciascuno degli elementi di valutazione, cioè i 2/3 di 20.
1.1. Il ricorso di primo grado veniva affidato a tre mezzi di gravame (da pag. 8 a pag. 20).
2. Con la sentenza in forma semplificata oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite per ogni parte processuale costituita.
3. L’appello della ricorrente, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:
I. Il T.a.r., decidendo il ricorso in forma semplificata, non ha tenuto conto della volontà espressa dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo (pagg. 3-4 e 16) di voler proporre motivi aggiunti posto che, al momento della notifica dell’impugnazione in data 27 dicembre 2022, non era ancora stato soddisfatto il proprio diritto di accesso a tutti gli atti del concorso e, in particolare, ai verbali di correzione del proprio elaborato, agli elaborati degli altri candidati e relativi verbali di valutazione. L’Amministrazione ha consentito la consultazione dei documenti richiesti solamente nel pomeriggio del 23 gennaio 2023, ovvero brevissima distanza dall’udienza in camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare (25 gennaio 2023), con la conseguente preclusione per la parte istante di presentare ulteriori memorie, depositare documenti e, in ogni caso, svolgere tutte le valutazioni utili e funzionali all’attività difensiva anche con riguardo alla proposizione di motivi aggiunti, poi impediti dalla pronuncia in forma semplificata.
L’appellante ritiene perciò che sia stato leso il proprio diritto di difesa e che la causa debba esser rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
II. Ai sensi dell’art. 8.2 del bando di concorso la prova pratica doveva riguardare “ metodiche o procedure operative proprie delle materie oggetto della prova scritta ”, riportate specificamente nell’elenco per la classe di concorso cod.3 del punto precedente.
La traccia sorteggiata per la prova pratica non corrisponderebbe però a quanto stabilito.
Le Linee guida del Ministero “ sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia ” (comma 5.2 art. 35 d.lgs. n. 165/2001), all’art. 6 definiscono la prova pratica nei seguenti termini: “ le prove pratiche implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri, di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo o progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato ”.
Nel caso in esame, l’inserimento nella traccia del semplicistico riferimento ai controlli su “matrici ambientali” non è sufficiente a connotare il quesito quale relazione tecnica.
III. Secondo il T.a.r. non esisterebbe alcuna norma di principio che limiti la valutazione concorsuale in relazione alle mansioni riferibili alla posizione professionale posta a bando, poiché il datore di lavoro ha interesse a selezionare i dipendenti che abbiano una conoscenza completa ed esaustiva della materia.
Il bando era volto al reclutamento del profilo iniziale di “ dirigente ambientale del servizio sanitario nazionale CCNL area III, dirigenza spta ”.
Fino all’effettivo passaggio del personale PA all’interno della contrattazione regionale ai sensi della l.r. n. 17/2021, a tutto il personale PA Sardegna, si applica il CCNL Sanità.
Il Collegio di primo grado ha omesso di valutare che la procedura concorsuale in esame era aperta a diverse figure professionali, come chimici, biologi, ingegneri, geologi, laureati in scienze ambientali e solo per il cod. 01 del concorso era prevista la partecipazione esclusiva di professioni tecniche.
Il CCNL Sanità all’art. 21 dispone che “ Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, il profilo professionale del dirigente ambientale previsto in via transitoria dall’art.5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle Arpa a quello appartenente all’area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale del 21 luglio 2005 è, con riferimento al solo personale del servizio sanitario nazionale inquadrato nel ruolo sanitario, disapplicato.
2.Dalla stessa data, i dirigenti ambientali già inquadrati, con tale profilo, nel ruolo sanitario sono collocati in esaurimento ”.
Ne deriva che alla selezione in questione non avrebbe potuto estendersi l’efficacia operativa del CCNL per la Dirigenza Funzioni Locali, così venendo meno l’argomentazione del Tribunale sui poteri sostitutivi del dirigente con incarico professionale di base attribuito ai sensi del CCNL Sanità.
Quest’ultimo all’art. 18 individua le varie tipologie di incarichi dirigenziali e con riguardo ai nuovi assunti (nonché con anzianità inferiore a 5 anni) al comma 2 prevede che siano conferiti solo incarichi professionali di base per cui “ hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività ”.
Detti ambiti sono poi progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58 comma 4 - che riguarda gli effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell’organismo indipendente di valutazione - e art. 59 comma 2, lett. a) sulle modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico.
Invece, gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio previa valutazione positiva di un Collegio tecnico (art. 18 lett. c-b); gli incarichi di struttura complessa sono assegnati attraverso apposite procedure previste dal legislatore regionale e nazionale (art. 20 CCNL cit).
L’appellante ricorda poi che il d.lgs n. 165/2021 all’art. 35 comma 2 alla lett. b) esige l’“ adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire ”.
IV. Il quarto motivo del ricorso di primo grado deduceva la nullità della correzione delle prove selettive in ragione della partecipazione alla commissione esaminatrice di un dirigente la cui nomina in PA dovrebbe considerarsi nulla in ragione del fatto che, tra i requisiti richiesti per l’incarico presso l’Agenzia, vi era quella dell’esperienza dirigenziale acquisita a seguito di selezione concorsuale.
La nullità dell’assunzione a dirigente della dottoressa -OMISSIS- presso il Comune di Quartu S. Elena, è stata infatti acclarata con sentenza passata in giudicato sia in sede giurisdizionale amministrativa che ordinaria.
Il T.a.r. ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse (in quanto l’appellante ha superato la prova selettiva) e comunque infondato.
Nel caso di specie è tuttavia aspirazione della ricorrente conseguire l’incarico di dirigente e quindi sarebbe suo diretto interesse anche quello di far valere il vizio in esame al fine di caducare tutta la sequenza provvedimentale a decorrere dall’ammissione dei candidati alla prova scritta fino all’approvazione della graduatoria e relative assunzioni.
Nel merito, l’appellante fa osservare che l’PA, ai fini del conferimento dell’incarico, ha richiesto semplicemente “il pregresso svolgimento di attività dirigenziale” preceduta da selezione concorsuale.
Per effetto delle pronunce sopra richiamate, è venuto meno il presupposto indefettibile perché possa considerarsi valida ogni esperienza dichiarata dalla dottoressa O. ai fini dell’incarico di Direttore amministrativo, nella cui veste ha poi sottoscritto l’atto di cui si deduce la nullità.
V. L’appellante ha poi censurato anche il capo relativo alla condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00 per ogni parte processuale costituita. Tale regolamentazione non terrebbe conto del comportamento poco trasparente della Pubblica Amministrazione al momento dell’esercizio del diritto di accesso da parte della ricorrente, né della tardiva ostensione della documentazione avvenuta solamente un giorno prima dell’udienza di discussione camerale, con palese preclusione dei diritti di difesa. Non è stato considerato, inoltre, il fatto che non era stato ancora emanato il provvedimento di conclusione della procedura concorsuale.
4. L’appellante ha proposto motivi aggiunti in appello, in relazione ai quali ha chiesto di essere rimessa in termini.
Deduce:
a. Le tracce oggetto di pubblicazione sul sito web non riportano alcuna sottoscrizione attestante la conformità a quelle effettivamente individuate dalla Commissione, poi oggetto di estrazione e somministrazione.
b. A seguito all’ostensione dei documenti l’appellante ha potuto visionare gli elaborati degli altri candidati e i relativi verbali in cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni. Oltre a rimarcare il fatto che la prova pratica non corrisponderebbe a quella prevista dal bando, l’appellante censura il fatto che essa abbia avuto ad oggetti aspetti tematici talmente ampi da consentire in sostanza ad ogni candidato di scegliere l’argomento a lui più congeniale, la matrice e i relativi controlli.
Ciò avrebbe avuto l’effetto, da un lato, di renderne riconoscibile l’autore, dall’altro di snaturare la prova pratica.
c. Con riferimento ai verbali n. 14 del 26 settembre 2022 e n. 15 del 27 settembre 2022 (all. o) relativi alla correzione degli elaborati della prova teorico pratica svoltasi il giorno 26.09.2022, si legge che la Commissione ha proceduto alla correzione in forma anonima non essendo stati ancora associati i nominativi al contenuto di ogni busta, associazione che infatti risulta esser stata fatta in data 5.10.2022 verbale n. 17 (all. p).
Nonostante ciò, nel giudizio sintetico che accompagna la griglia di valutazione degli elaborati insufficienti nei verbali nn. 14 e 15 si rinviene la specifica dicitura “la candidata” o “il candidato” declinata con il genere maschile e femminile.
Tale associazione risulta corretta per il compito dell’appellante (n. 8) nonché in relazione ai restanti candidati la cui prova non è risultata sufficiente.
L’appellante ritiene che ciò sia prova della violazione del principio dell’anonimato nei pubblici concorsi e della par condicio dei candidati.
d. Con riferimento ai verbali n. 14 del 26 settembre 2022 e n. 15 del 27 settembre 2022 (all. o) relativi alla correzione degli elaborati della prova teorico pratica svoltasi il giorno 26.09.2022, l’appellante deduce che sarebbero stati utilizzati due differenti criteri di valutazione. Mentre nelle schede di valutazione degli elaborati dei candidati esclusi è riportato oltre che la valutazione numerica anche un succinto giudizio per esteso a giustificazione dell’insufficienza, nelle schede di valutazione degli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale, è del tutto omesso il giudizio sintetico.
La Commissione, una volta stabilito di attribuire un giudizio sintetico a giustificazione della valutazione numerica, avrebbe dovuto utilizzare il medesimo sistema per tutti i candidati, ammessi e non.
Detta omissione non consentirebbe di verificare e confrontare l’iter argomentativo che ha determinato le valutazioni sufficienti rispetto a quelle insufficienti.
La Commissione ha poi ritenuto insufficiente l’elaborato della ricorrente per la seguente ragione: “ ha previsto una struttura di monitoraggio mentre il testo presupponeva due strutture di controllo. Inoltre, la candidata propone di affidare all’esterno le attività di monitoraggio, in contrasto con l’ordinamento vigente ”.
Tuttavia, l’affidamento all’esterno delle attività di monitoraggio è presente anche in altri compiti, i quali, però, a differenza di quello dell’appellante, sono stati ritenuti sufficienti.
e. In violazione delle disposizioni concorsuali che vietano ai candidati di inserire negli elaborati segni che possano comportare il riconoscimento dell’autore, alcuni compiti della prova teorico pratica recherebbero elementi tali da consentire l’identificazione dell’elaborato quali la numerazione delle pagine oppure l’indicazione di “Bruta”.
f. Nel caso della ricorrente la Commissione non ha indicato la norma che vieterebbe di affidare all’esterno l’attività di monitoraggio.
Come detto, l’ipotesi di affidamento all’esterno contestata alla ricorrente è stata presa in considerazione anche da altri candidati che hanno avuto una valutazione ampiamente positiva.
Inoltre, anche un sommario esame dell’archivio delle determinazioni dell’PA presenti sul sito web , consente di verificare che l’Agenzia ha approvato numerosi atti di affidamento delle attività di monitoraggio all’esterno.
g. L’appellante ha superato la prova psicoattitudinale. Tuttavia, sostiene di avere interesse a censurare la ripetizione della predetta prova da parte del candidato -OMISSIS-, poi risultato idoneo non vincitore. Si tratterebbe di una concessione del tutto illegittima avvenuta in violazione della par condicio tra candidati.
h. La valutazione dei titoli della ricorrente sarebbe avvenuta in maniera difforme rispetto ai criteri individuati dalla Commissione e esplicitati nel bando all’art. 6 e nel verbale n. 3 del 26.10.2022 (all. m) che attribuisce punti 0,4 per ciascuna abilitazione professionale.
5. Si sono costituiti, per resistere, l’PA e alcuni dei candidati controinteressati.
6. Le parti hanno depositato plurime memorie.
7. L’appello è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024.
8. L’appello è fondato limitatamente al solo capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese di lite.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
9. Il primo mezzo deduce l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della sentenza in forma semplificata perché la ricorrente, nel ricorso di primo grado, si era “riservata” la proposizione di motivi aggiunti.
Va tuttavia rilevato che, secondo quanto risulta dal verbale, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023 in cui il T.a.r. ha comunicato la possibilità che il giudizio venisse definito in forma semplificata, il difensore presente non ha opposto alcunché sebbene, secondo quanto riferito in appello, la ricorrente avesse avuto accesso agli atti soltanto il 23 gennaio 2023, due giorni prima della camera di consiglio.
Orbene, la “riserva” di proporre motivi aggiunti contenuta nel ricorso introduttivo non può essere assimilata alla dichiarazione prevista dall’art. 60 c.p.a. (“ In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione [...]) poiché, diversamente opinando, mediante mere formule di stile contenute nel ricorso o negli atti difensivi si determinerebbe la sistematica violazione della finalità acceleratoria di tale strumento processuale
La volontà di proporre motivi aggiunti (o ricorso incidentale) – al fine di precludere la definizione del giudizio mediante una sentenza in forma semplificata - deve quindi essere manifestata in maniera chiara ed inequivoca.
10. Il secondo mezzo dell’appello ripropone il primo motivo del ricorso di primo grado, incentrato sulla critica al contenuto della traccia della prova pratica sottoposta ai candidati, la quale non sarebbe attinente a materie ambientali quanto alla gestione del personale e alla tematica della prevenzione della corruzione, indicate dal bando, piuttosto, come oggetto della prova orale.
10.1 Secondo quanto previsto dall’art. 8, punto 2, del Bando di concorso, la relazione tecnica oggetto della prova pratica doveva riguardare “ metodiche o procedure operative proprie delle materie oggetto della prova scritta ”. Quest’ultima, ai sensi del punto precedente della stessa norma, verteva su “ Cod. 03 – legislazione ambientale nazionale e regionale in materia di Aria, Acqua, Suolo, Rifiuti, VIA, VAS, IPPC, Rischio Industriale e Tutela Ambientale, ivi inclusi i connessi procedimenti sanzionatori; metodologie di controllo delle emissioni in acqua, aria e suolo; tecnologie di contenimento delle emissioni; metodologie di rilevazione degli impatti sulle matrici ambientali; tecnologie di mitigazione e risanamento degli impatti ambientali; tecnologie ed impianti per il trattamento dei rifiuti; elementi di valutazione tecnica delle tecnologie applicate ed applicabili e delle modalità di pianificazione e attuazione dei controlli e monitoraggi integrati degli insediamenti produttivi; Sistemi di Gestione Ambientale; controllo del sistema di gestione della sicurezza (verifiche SGS) di aziende a rischio di incidente rilevanti ”.
La traccia controversa è la seguente:
“ A seguito di un controllo interno si riscontra la necessità di procedere con una ridistribuzione delle attività della struttura che il candidato dirige, costituita da 20 persone su due unità (A:12 e B:8 persone). Le attività sono di controllo su due matrici diverse ed occorre garantire la rotazione per esigenze di anticorruzione. Si tenga conto che l’unità B è su due sedi distanti 23 km e 2 persone saranno di nuovo ingresso (per pensionamento di altre 2). Il candidato illustri come intende procedere descrivendo quali procedure e atti si intendono adottare in relazione alla risoluzione delle problematiche tecniche e gestionali, valutando se sussista la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato o ad altri utili apporti esterni mediante apposito convenzionamento ”.
10.2. Ciò posto, deve convenirsi con le parti resistenti che la prova presuppone che il candidato abbia piena contezza e padronanza della materia dei controlli sulle matrici ambientali nonché delle relative metodiche e procedure, indispensabili per potere organizzare e gestire le risorse umane applicate a tali funzioni.
In tal senso il primo giudice ha correttamente osservato che “ non si vede, infatti, come il dirigente potrebbe operare un adeguato controllo sulle attività svolte dal personale del proprio ufficio -propedeutico all’adozione delle necessarie misure di riorganizzazione- senza possedere approfondite competenze -giuridiche e tecniche- sull’oggetto delle attività stesse, cioè, in questo caso, sulla materia ambientale ”.
10.3 Non è poi bene chiaro in quale parte il contenuto della prova in esame si discosterebbe dalle Linee guida ministeriali in materia di svolgimento delle prove pratiche.
10.4. Quanto alla pretesa afferenza a mansioni superiori dell’oggetto della prova va considerato che, anche a voler applicare il CCNL Sanità, dal contenuto stesso di tale contratto, quale riportato dalla ricorrente, risulta che, ai sensi dell’art. 18, gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio previa valutazione positiva del collegio tecnico.
Il conferimento degli incarichi di struttura complessa avviene invece previo espletamento di ulteriori apposite procedure previste dal legislatore regionale e nazionale (art. 20 CCNL cit).
Il conferimento di un incarico direttivo non richiede, pertanto, il superamento di una ulteriore procedura concorsuale e rappresenta il naturale sviluppo della carriera dirigenziale.
Non può quindi dirsi irragionevole la scelta di sottoporre i candidati ad una prova idonea a saggiarne le attitudini a svolgere le mansioni comunque pertinenti ai possibili sviluppi di carriera del profilo messo a concorso.
Ad ogni buon conto le parti resistenti hanno documentato che il rapporto di lavoro tra i vincitori ed PA è regolato dal CCNL Funzioni Locali il quale prevede, in determinate condizioni, l’attribuzione di incarichi di struttura semplice o complessa anche prima del conseguimento dei 5 anni di anzianità (artt. 63, 70, 72 e 73).
Anche il Regolamento dell’PA prevede espressamente la possibilità di attribuire ai dirigenti, anche prima del conseguimento del quinquennio di anzianità, incarichi anche di tipo gestionale, oltre che professionale, potendo gli stessi assumere, ad esempio, la responsabilità di strutture flessibili e temporanee costituite all’interno delle strutture complesse (cfr. art. 14).
11. L’appellante ha poi rimarcato di avere interesse – sebbene abbia superato la prova scritta - a censurare la legittimità della determinazione 8 settembre 2021, n.1357/2021, con cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta.
Tale determina sarebbe viziata dalla “nullità” della nomina della Dirigente che l’ha sottoscritta.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
11.1. Secondo quanto riferisce l’Agenzia la dottoressa -OMISSIS- è stata nominata Direttrice Amministrativa dell’PA a seguito di pubblica selezione.
Con Determinazione del D.G. n.1666/2020 del 25.11.2020 le è stato conferito l’incarico ad interim del Servizio Risorse Umane e in tale veste ha approvato l’elenco dei candidati ammessi a concorso.
11.2. Secondo la tesi attorea tale sequenza di atti sarebbe nulla poiché il periodo di svolgimento di funzioni dirigenziali che la dirigente in questione ha indicato quale requisito legittimante alla selezione presso l’PA riguarda un contratto stipulato con il Comune di Quartu Sant’Elena che il giudice ordinario ha ritenuto nullo.
A sua volta il Consiglio di Stato ne ha annullato la nomina a dirigente presso quel Comune.
11.3. È tuttavia agevole osservare che queste circostanze potrebbero – in thesi – viziare in via derivata la nomina presso l’PA della dottoressa -OMISSIS- ma non già travolgerla con effetto caducante.
Né in questa sede è possibile discutere della legittimità di siffatta nomina poiché si tratterebbe di sindacare atti che non sono stati impugnati, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
11.4 Merita invece accoglimento la quinta censura, relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite. Al riguardo, deve infatti convenirsi con la ricorrente che il primo giudice non ha adeguatamente tenuto conto del comportamento dell’Amministrazione che ha evaso tardivamente l’istanza di accesso agli atti del concorso e, dall’altro, che la pronuncia è stata resa in forma semplificata in un momento in cui non era ancora stata adottata la graduatoria definitiva.
12. Relativamente ai motivi aggiunti si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti poiché essi sono infondati nel merito.
12.1. Per quanto riguarda la corrispondenza delle tracce elaborate dalla Commissione a quelle somministrate, è sufficiente richiamare il contenuto dei verbali depositati in giudizio, il quale attesta fino a prova di falso il procedimento seguito.
Nello specifico, nel verbale n. 13 del 26 settembre 2022 si legge che la Commissione, dopo aver individuato le tracce oggetto della prova teorico-pratica, ha immediatamente inserito ciascuna di esse in una busta chiusa, sigillata e siglata nei lembi di chiusura dai membri della Commissione medesima.
Subito prima dell’inizio della prova (tenutasi in pari data), il Presidente ha invitato tre candidati volontari (tra cui la stessa ricorrente) a constatare l’integrità delle tre buste sigillate e a procedere all’estrazione di una delle tracce.
La Commissione ha quindi aperto tutte le buste e siglato ciascuna prova indicando quella estratta e quelle non estratte.
Dal verbale risulta quindi che sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare manomissioni e ad assicurare la coincidenza tra le prove sorteggiate e quelle che erano state predeterminate nel corso della medesima seduta.
12.2. I motivi aggiunti sviluppano poi il tema della eccessiva discrezionalità delle tracce e della presunta violazione del principio dell’anonimato.
Relativamente alle deduzioni volte a contestare il merito della traccia – che in quanto eccessivamente generica si sarebbe potuta prestare alla violazione del principio dell’anonimato - si tratta, invero, di rilievi privi di qualsivoglia fondamento oggettivo.
12.3. La candidata deduce altresì la violazione del principio dell’anonimato dal fatto che, nel formulare i giudizi sintetici espressi per i compiti giudicati insufficienti (tra cui il suo), la Commissione avrebbe “indovinato” il genere dei candidati prima di aprire, per ciascun compito, la busta contenente le generalità di chi lo aveva redatto.
Il Collegio rileva però che la ricorrente – per dare corpo a tale censura - avrebbe dovuto quantomeno interporre querela di falso proprio poiché nei verbali viene contestualmente attestato che la correzione è avvenuta in forma anonima prima dell’abbinamento con le buste dei nomi.
12.4. Ai fini della valutazione degli elaborati, era prevista la compilazione, da parte della Commissione, della “Scheda criteri di valutazione prova teorico-pratica”, elaborata sulla base dei parametri individuati nella seduta del 26 gennaio 2022 (verbale n.3).
Nello specifico la Commissione ha deciso di tener conto di: chiarezza espositiva, uso appropriato del lessico tecnico/amministrativo, grado di conoscenza degli argomentati trattati, completezza e capacità di sintesi.
Per ogni parametro è stata prevista l’attribuzione di punti da 0 a 5.
Inoltre, la Commissione ha previsto (verbale n. 14) che, nel caso in cui un compito avesse ottenuto una valutazione inferiore alla soglia della sufficienza, si sarebbe proceduto “ ad abundantiam ” alla “ esplicazione sintetica della valutazione ”.
La ricorrente sostiene che tale modus procedendi sarebbe la dimostrazione del fatto che la Commissione avrebbe utilizzato un diverso parametro di valutazione rispetto ai compiti giudicati sufficienti.
In realtà si tratta solo di una più approfondita modalità di esternazione della valutazione, esplicativa degli stessi parametri in precedenza richiamati, costituenti la “griglia” di valutazione mediante l’attribuzione di un punteggio numerico.
Per dimostrare l’utilizzo, in concreto, di un metro di valutazione disomogeneo, la ricorrente avrebbe dovuto fornire, semmai, un principio di prova in ordine al fatto che compiti di valore equivalente siano stati invece apprezzati in maniera palesemente difforme.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
12.5. La ricorrente deduce poi che diversi candidati avrebbero dovuto essere esclusi per aver utilizzato, nella redazione della prova teorico-pratica, diversi “segni di riconoscimento”, come ad esempio la numerazione delle pagine, l’utilizzo del termine “bruta” etc.
12.5.1. In materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati.
A tale fine, va innanzitutto valutata l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.
Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto (cfr. Cons. Stato, sez.. V, 26 marzo 2012, n. 1740).
Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi indicati dalla ricorrente sono totalmente privi del carattere di anomalia, essendo perfettamente normale indicare i numeri di pagina, distinguere la “brutta”, dalla “bella”, trascrivere o riformulare il quesito da risolvere nel proprio elaborato.
12.6. La ricorrente ha lamentato, ancora, una disparita di trattamento poiché il suo compito è stato ritenuto insufficiente per “errori” che, tuttavia, sarebbero riscontrabili anche nei compiti di candidati che hanno superato la prova.
Anche in questo caso, però, la ricorrente si è limitata ad estrapolare singoli aspetti dei compiti esaminati e delle valutazioni della Commissione, senza considerare che il giudizio di quest’ultima è stato determinato dalla valutazione del complesso dei parametri in precedenza richiamati.
12.7. Le censure relative alla valutazione dei titoli e della prova psico-attitudionale sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto attengono alle successive fasi concorsuali alle quali la ricorrente non è stata ammessa.
13. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere accolto limitatamente al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, restando confermata la reiezione del ricorso di primo grado.
I motivi aggiunti in appello devono essere respinti.
Sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla condanna alle spese di lite disposta in primo grado.
Respinge i motivi aggiunti.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO