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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto
dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
2) Dott. Vincenzo Cantelli Giudice
3) Dott.ssa Paola Rossi Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 54-1/2025 anno r.g. p.u.
promosso da
Parte_1
[...]
Letto il ricorso depositato da
[...] per la Parte_1
1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che Parte_1 versi effettivamente in stato di insolvenza non
[...] essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal contenuto del ricorso presentato dalla società, che dà conto che a seguito della grave situazione di crisi in cui la ricorrente versava e dell'impossibilità di recuperare commesse e competitività,
l'assemblea dei soci prendeva atto in data 30/10/2024 dell'impossibilità di proseguire l'attività e disponeva la messa in liquidazione della società, attribuendo all'amministratore il potere di presentare istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. In udienza la società ha precisato che a dicembre 2024 è di fatto cessata l'attività d'impresa e che nelle more della fissazione dell'udienza è stato eseguito lo sfratto dai locali ove la stessa era esercitata;
ha inoltre dichiarato che tutti i dipendenti si sono licenziati a gennaio
2025. Lo stato di insolvenza è confermato dai dati del bilancio di esercizio 2023, da cui risulta un patrimonio netto negativo per euro 241.138;
2 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Parte_1 con sede legale in Rubano (PD), Via Frascà nr. 39, cod. fisc.
, avente ad oggetto la produzione, il commercio P.IVA_1 all'ingrosso ed al minuto, dei semilavorati e dei prodotti finiti in legno, legalmente rappresentata dal liquidatore CP_1
nato a [...] il [...],
[...] residente a [...];
nomina
la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura
nomina
il dott. Enrico Grigolin Curatore, cod. fisc.
, con studio in VIA N. TOMMASEO, 68 - C.F._1
35131 PADOVA (PD), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
3 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 04.07.2025 alle ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone
5 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Rossi
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