Inammissibile
Sentenza breve 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 03/06/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04811/2025REG.PROV.COLL.
N. 03847/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 3847 del 2025, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Generale della Guardia di Finanza - Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
i signori ND D’RS, NO PU, GI TI Di PI, IC FI, ZO TE, LO RG, AN L’RC, FR VI, ZO MA, IA DR, MP RI, CO SS, CI NO ed RN ZI, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana 207;
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 838 del 19 dicembre 2024, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inserimento della base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 del d.l. n. 387/1987,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori ND D’RS, NO PU, GI TI Di PI, IC FI, ZO TE, LO RG, AN L’RC, FR VI, ZO MA, IA DR, MP RI, CO SS, CI NO ed RN ZI nonché dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno presente per le parti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 313 del 2020, proposto innanzi al T.a.r. Latina, i signori ND D’RS, NO PU, GI TI Di PI, IC FI, ZO TE, LO RG, AN L’RC, FR VI, ZO MA, IA DR, MP RI, CO SS, CI NO ed RN ZI hanno chiesto l’accertamento del diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizi.
2. A sostegno del ricorso hanno lamentato la violazione dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 e dell’art. 6 bis d.l. 387/1987.
3. Nella resistenza del Ministero delle Finanze-Comando GdF e dell’INPS, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha accolto con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, in favore di tutti gli odierni ricorrenti, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre a interessi legali;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha richiamato specifici precedenti sulla questione agitata di segno favorevole ai ricorrenti ed ha ripercorso la normativa vigente (in particolare, l’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997), concludendo nei termini anzidetti.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero delle finanze ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 03/05/2025 e depositato il 14/05/2025, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 4-8), quanto di seguito sintetizzato:
- Violazione e falsa applicazione art. 4 D.lvo 165/1997, art. 6 bis D.l. 387/1987, artt. 25 e 28 D.P.R. 1032/1973 , in quanto il T.a.r. avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione del Ministero delle finanze-GdF, in quanto la decisione circa la sussistenza del diritto ai “sei scatti stipendiali” è di esclusiva competenza dell’Ente previdenziale.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, previa sospensione, l’annullamento della sentenza impugnata.
7. In data 22/05/25, con il deposito di memoria il giorno successivo, tutti i predetti ricorrenti di primo grado si sono costituiti nel presente giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame oltre che della previa domanda cautelare.
8. In data 26/05/25 l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha depositato memoria di costituzione evidenziando di avere, nelle more, provveduto a versare quanto dovuto in favore degli odierni appellati. Conclude quindi affinché sia dichiarata l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire, o comunque per cessazione della materia del contendere.
9. La causa, chiamata per la discussione alla Camera di Consiglio del 27 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente si prende atto della sussistenza dei presupposti per decidere la presente controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
11. Devesi rilevare, in via preliminare ed assorbente, che, come eccepito e debitamente documentato in sede di costituzione nel presente giudizio, l’INPS, nei riguardi di tutti i ricorrenti di primo grado, ha provveduto a liquidare, già in epoca antecedente alla proposizione del presente gravame, quanto dovuto in esecuzione della pronuncia di prime cure, odiernamente impugnata. Tale circostanza è in grado di incidere in maniera esiziale sulla persistenza dell’interesse sotteso al ricorso di prime cure - a norma dell’art.34, comma 5, c.p.a. - in quanto integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227).
12. Ne consegue che deve dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere e, di conseguenza, inammissibile per difetto originario d’interesse l’appello proposto dal Ministero delle finanze e dal Comando Generale della GdF.
13. Le spese del doppio grado di giudizio, stante il tenore in rito della presente decisione, sono suscettibili di essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando in forma semplificata sull’appello in epigrafe (n.r.g. 3847/2025), dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e, di conseguenza, inammissibile l’appello.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO