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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1034/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 25/03/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. ORLANDI ENRICO in sostituzione dell'avv. BRAGHINI
SALVATORE;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. ORLANDI si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1034/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Braghini
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.
[...]
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art P.IVA_2
417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2023, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 23 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi Parte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto risarcimento del danno subito per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro dopo il terzo contratto annuale, atteso che i contratti si sono succeduti per intere annualità ininterrottamente su posti stabili e durevoli, sempre dal 1° settembre al 31 agosto, senza soluzione di continuità, con orario cattedra dall'a.s. 2012-2013 all'a.s. 2023-2024, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi per ricoprire posti vacanti e disponibili, nella misura di
12 mensilità parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto maturata al momento della pubblicazione della sentenza o nella diversa misura o modo che saranno ritenuti di giustizia, e per l'effetto condannare, in applicazione della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-282/19, secondo cui la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in ambito europeo “osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo”, il a risarcire la ricorrente del danno comunitario CP_1 forfetario subito da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e per l'effetto condannare il
, anche a titolo di risarcimento del danno per l'omessa Controparte_1
corresponsione del bonus, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
500,00, per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/2022, 2022-2023 quale contributo alla formazione della docente;
- adottare ogni altro provvedimento utile a rimuovere il pregiudizio arrecato alla ricorrente;
Pag. 3 di 23 - condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge. E' richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, comma 1-bis, del D.M.
10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver stipulato con il convenuto CP_1
una lunga sequenza di contratti a termine come docente prima su posto comune, poi su posto di Religione, nel settore della scuola dell'infanzia e primaria;
che, in particolare, dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2011/2012, era stata assegnataria di numerose supplenze brevi e saltuarie, mentre dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2023/2024, le venivano conferiti incarichi annuali (dal 1° settembre al 31 agosto), con orario cattedra
(24 ore settimanali), per un totale di 12 contratti;
che, dopo il primo concorso bandito nel 2004, il MINISTERO non aveva più indetto nuove procedure di reclutamento.
Tanto premesso la ricorrente contestava la legittimità della reiterazione dei contratti di lavoro in questione sia alla luce della disciplina interna di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 186/2003, posto che il MINISTERO, dopo il primo concorso del 2004, non aveva più indetto nuove procedure di reclutamento, nonché di cui all'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs.
n. 368/2001; sia alla luce della disciplina comunitaria, denunciando la violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sotto altro profilo, la ricorrente deduceva l'illegittimità, per ingiustificata disparità di trattamento, dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e della nota del
[...]
n. 15219 del 15.10.2015, ai soli docenti Controparte_3
Pag. 4 di 23 di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato) e chiedeva il riconoscimento di tale bonus formativo in relazione agli aa.ss. dal 2015/2016 al 2023/2024.
Si costituivano il
[...]
Controparte_4
resistendo al ricorso e
[...]
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Le Amministrazioni resistenti, in particolare, eccepivano, quanto alla domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, la decadenza ai sensi dell'art. 32, legge n. 183/2010 e/o ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 81/2015.
Contestavano nel merito anche la domanda relativa al riconoscimento del beneficio della Carta del Docente, in relazione al quale eccepivano, in ogni caso, la prescrizione in relazione alle annualità dal 2015/2016 al 2018/2019.
Nelle note conclusive la ricorrente rinunciava alla domanda relativa al bonus formativo in relazione alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, insistendo invece per quello relativo agli anni scolastici successivi.
La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta dal ricorrente.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione relativa all'illegittima reiterazione dei contratti a termine nell'ambito della scuola pubblica e delle relative conseguenze sanzionatorie è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L., 7.11.2016, nn. 22552-22557), seguita ormai dalla pressoché costante giurisprudenza di merito (ex pluribus: C.App. Roma,
Sez. L., 26.9.2018 e 17.5.2017; C.App. Venezia, Sez. L., 18.1.2018; C.App. Brescia,
Sez. L., 3.5.2017; Trib. Catania, Sez. L., 16.1.2019 e 20.11.2018; Trib. Firenze, Sez. L.,
18.7.2017; Trib. Milano, Sez. L., 14.3.2017), alla quale si ritiene di aderire.
Quanto alla applicabilità al sistema scolastico della disciplina generale in materia di contratti a termine prevista dal D.Lgs. n. 368/2001, va, innanzitutto, osservato che la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, contenuta nel
D.Lgs. n. 297/1994, costituisce un corpus normativo completo e speciale, sicché, per il principio immanente all'ordinamento secondo il quale lex posterior generalis non derogat priori speciali, non è possibile far discendere dalla entrata in vigore del D.Lgs.
Pag. 5 di 23 n. 368/2001 l'abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato.
La specialità del sistema sussiste, peraltro, anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, come espressamente previsto dall'art. 70, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001.
Ne discende, sotto un primo profilo, l'inapplicabilità del termine di decadenza per l'impugnazione del contratto a termine già sotto il vigore dell'art. 32, legge n. 183/2010, atteso che tale disposizione, nell'estendere i termini di impugnazione del licenziamento previsti dal primo comma (che ha modificato l'art. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966) anche ai contratti a tempo determinato, fa riferimento segnatamente, al comma 4, alla disciplina dei contratti a termine prevista dal D.Lgs. n. 368/2001.
D'altra parte, l'art. 10, comma 4-bis - introdotto dall'art. 9, comma 18, D.L. n. 70/2011
– dello stesso D.Lgs. n. 368/2001 prevede che “sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4- bis, del presente decreto”.
L'esclusione della disciplina generale dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico è stata, peraltro, espressamente prevista dal successivo D.Lgs. n. 81/2015, applicabile ratione temporis atteso che l'abusiva reiterazione si sarebbe realizzata con la stipulazione del terzo contratto annuale a termine, relativo al periodo 1.9.2015-
31.8.2016.
Mentre, infatti, l'art. 28 del D.Lgs. ult. cit. ha previsto che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, legge n. 604/1966, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, il successivo art. 29 ha stabilito che la disciplina prevista dal capo III (“Lavoro a tempo determinato”) non si applica, tra gli altri, ai “contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente
Pag. 6 di 23 ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale” (comma 2, lett. c).
Sotto altro profilo la disciplina speciale prevista nel settore scolastico deve ritenersi incompatibile con la normativa di carattere generale afferente ai contratti a tempo determinato anche per quanto specificamente attiene ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Il legislatore, infatti, con la legge n. 124/1999 ha tipizzato ex ante le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed, inoltre, ha considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica.
L'art. 1, D.L. n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, ha, poi, inserito il comma
14-bis nell'art. 14 della legge n. 124/1999, prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee “in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.
Orbene, tale quadro normativo conferma ulteriormente la correttezza dell'interpretazione già formatasi nella giurisprudenza ad esso anteriore, nel senso dell'inapplicabilità del D.Lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA.
L'eventuale abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico non può, quindi, farsi discendere dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001.
Nondimeno, proprio l'inapplicabilità al settore scolastico della disciplina prevista dal
D.Lgs. n. 368/2001 e, nello specifico, l'assenza di rimedi sanzionatori atti a scongiurare un abusivo ricorso al contratto a termine, secondo quanto imposto dall'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha destato dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con l'ordinamento eurounitario dell'art. 4, commi 1 e 11, legge n. 124/1999.
Pag. 7 di 23 La Corte Costituzionale, investita della relativa questione di legittimità costituzionale, con ordinanza n. 207/2013, ha, a sua volta, sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, la questione di interpretazione della clausola
5, punto 1, del predetto Accordo Quadro.
La Corte di giustizia, con la sentenza del 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-
61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri, ha deciso nel senso che “La clausola 5, Per_1 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
Alla stregua della sentenza della CGUE la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che tale normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Ne è seguita la sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, legge n. 124/1999, “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di
Pag. 8 di 23 personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La richiamata pronuncia della Consulta, tuttavia, ha travolto solo in parte il sistema di reclutamento scolastico di cui alla legge n. 124/1999, avendo, da un lato, fatto riferimento al rinnovo di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, dall'altro, all'assenza di ragioni obiettive che lo giustifichino.
L'art. 4, legge n. 124/1999, distingue, infatti, tre tipologie di “supplenze”:
- quelle su “organico di diritto”, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto), previste dal comma 1;
- quelle su “organico di fatto”, che riguardano posti disponibili ma non vacanti, con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno), previste dal comma
2;
- quelle temporanee, conferite per la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, prevista dal comma 3.
Orbene, la pronuncia di incostituzionalità poc'anzi richiamata comporta che la sola reiterazione dei contratti a termine aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto configuri illecito (comunitario e, quindi, interno).
Di contro, le supplenze su “organico di fatto” (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999) e le supplenze temporanee (art. 4, comma 3, legge n. 124/1999) non sono di per sé illegittime, atteso che le stesse non sono prive di specifiche ragioni (da identificarsi nelle esigenze sottese alla stessa nozione di organico di fatto): in relazione queste ultime due tipologie di supplenza non può configurarsi l'abuso contrario alla Direttiva
1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1
condizioni concrete della medesima.
Vanno, inoltre, individuati due ulteriori limiti oggettivi dell'illecito comunitario.
Il primo è costituito dalla durata della reiterazione dei contratti a termine: in assenza di disposizione di legge regolatrici del limite temporale dei rinnovi delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione
Pag. 9 di 23 delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400, T.U. Scuola), tenuto conto che identico limite (36 mesi) è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001.
La complessiva durata massima di 36 mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165/2001, il settore privato e quello pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso.
Altro limite oggettivo dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico attiene al momento a partire dal quale essa assurge ad illecito comunitario: non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10.7.2001 (termine previsto dall'art. 2 della Direttiva
1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione.
In definitiva, rientrano nell'alveo dell'illecito comunitario e costituzionale le supplenze annuali su organico di diritto, conferite in epoca successiva al 10.7.2001, per un tempo complessivo superiore a 36 anche non consecutivi.
I medesimi principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria risultano validi anche in relazione ai docenti di religione, nonostante la peculiarità della disciplina per essi specificamente prevista dalla legge n. 186/2003.
In particolare, la peculiarità del sistema di reclutamento previsto per tali docenti - che ha istituito due distinti ruoli regionali, ha disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami ed ha limitato al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, mentre il residuo 30% viene assegnato con incarichi annuali mediante contratti stipulati dal dirigente scolastico d'intesa con l'ordinario diocesano - non giustifica che detto reclutamento avvenga in modo da lasciare scoperti un numero rilevante di posti per un tempo potenzialmente indefinito, posti cioè destinati a rimanere vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico in
Pag. 10 di 23 quanto privi di titolare e, quindi, posti che costituiscono, come affermato dalla
Cassazione (n. 22252/2016), organico di diritto (v. in tal senso C.App. L'Aquila, n. 971 del 14.12.2017).
Non risultano, in altri termini, allegate dall'Amministrazione scolastica ragioni obiettive idonee a giustificare, secondo la richiamata giurisprudenza comunitaria, la previsione di una quota – sia pur limitata – dell'organico di diritto degli insegnanti di religione cattolica, riservata in via permanente alle assunzioni con contratto a termine.
Ciò, infatti, non si giustifica, con la peculiarità del reclutamento di tale tipo di personale.
La circostanza che l'art. 36 dei Patti Lateranensi preveda che “l'insegnamento della religione cattolica sia dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica e, sussidiariamente, a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano”, e che il punto 5 del Protocollo Addizionale degli Accordi di
IL DA (legge 121/1985), preveda che l'insegnamento della religione cattolica sia impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica”, sta ad indicare un elemento di specialità relativo all'accesso al rapporto di impiego alle dipendenze del da parte di questa categoria di insegnanti, nel senso che non è CP_5
ammissibile da parte del la stipulazione di un contratto di lavoro per CP_1
l'insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di idoneità riconosciuto dall'ordinario diocesano, ovvero che tale rapporto permanga laddove il titolo di idoneità sia revocato, sempre da parte dell'autorità religiosa.
Tale peculiarità non incide tuttavia sulla regolamentazione del rapporto, lasciato allo
Stato italiano, riservandosi la Chiesa esclusivamente un intervento di controllo non sul tipo di rapporto, bensì sulla persona dell'insegnante di religione cattolica, attraverso i meccanismi del rilascio dell'idoneità e della partecipazione alla fase della nomina, onde sia garantita la conformità del docente a determinati standard di natura sia culturale che etica. Ma tale elemento di specialità non incide sul divieto di abusivo ricorso ai contratti a termine, applicabile anche a questa categoria di insegnanti, a seguito della promulgazione della legge 18 luglio 2003 n. 186.
Pag. 11 di 23 Se infatti prima del 2003 la totalità dei docenti di religione veniva nominata su segnalazione della curia diocesana al dirigente scolastico, che confermava la nomina, il contratto era annuale e non esisteva uno statuto giuridico di ruolo, con la legge
186/2003 è stata prevista, previo concorso abilitativo, l'entrata in ruolo di detti insegnanti a copertura del 70% delle ore di insegnamento, lasciando solo il restante 30% alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico.
Peraltro, sebbene la normativa prevista per i docenti di religione avesse previsto un termine triennale per l'indizione dei concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, è in concreto accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, non sono stati più banditi successivamente altri concorsi.
Si è venuta pertanto a verificare per gli insegnanti di religione quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatisi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che militano per un risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, ove non siano stati stabilizzati, riguardano anche i primi, verificandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso. Deve pertanto ritenersi che quell'ontologica precarietà per gli insegnanti di religione cattolica non è più ipotizzabile dopo la legge del 2003, giacché, a parte l'ipotesi di revoca del gradimento, gli insegnanti che sono stati assunti a tempo indeterminato, dopo il superamento del concorso, godono della stabilità che è garantita a tutti gli impiegati dello Stato, per cui deve ribadirsi che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza citata.
Orbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, dall'anno scolastico 2012/2013 all'anno scolastico 2023/2024, ha stipulato con l'Amministrazione scolastica contratti a tempo determinato annuali per il conferimento di incarichi con scadenza al 31 agosto di ciascun anno, qualificabili pertanto come incarichi su organico di diritto relativi a posti vacanti e disponibili.
Per quanto attiene alle ricadute sanzionatorie dell'accertata illegittima reiterazione dei contratti a termine, va escluso, in ogni caso, che l'eventuale illegittimità possa condurre
Pag. 12 di 23 alla declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Lo sbarramento a tali conseguenze è costituito dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n.
165/2001, a norma del quale, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il divieto in questione è, del resto coerente con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni (ex pluribus:
Corte Cost., nn. 7/2015, 211/2014, 134/2014, 137/2013, 107/2013, 72/2013/ 7/2013;
62/2012; 310/2011, 299/2011; 267/2010; 189/2007), cui si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27481/2014).
L'eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale, che è prevista dall'art. 97, comma 4, Cost., è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (ex pluribus: Corte Cost., sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 89/2003;
320/1997; 205/1996).
Il divieto di conversione desumibile dal richiamato art. 36, D.Lgs. n. 168/2001, d'altra parte, ha ricevuto l'avallo anche della CGUE, che lo ha ritenuto conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (ex pluribus: CGUE sentenze 23.4.2009, A., C-
378/07 e C-380/07 riunite;
7.9.2006, C-53/04; 7.9.2006, V., C-180/04; CP_6
4.7.2006, A. e altri, C-212/04; ordinanza 1.10.2010, A., C-3/10; sentenza 3.7.2014, F.,
C-362/13, C-363/13 e C-407/13 riunite), a condizione che la normativa preveda un'altra misura effettiva destinata ad evitare e così a sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Pag. 13 di 23 In mancanza di effettiva immissione in ruolo del dipendente a tempo determinato ovvero della concreta prospettiva della sua stabilizzazione (come è avvenuto, invece, per gli altri docenti scolastici ai sensi dell'art. 1, comma 109, legge n. 107/2015), misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione non può che risiedere nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
In merito alla quantificazione di tale danno, la Suprema Corte ha chiarito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di giustizia Ue (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso, siccome incongruo, il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183 del
2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”
(Cass., SS.UU., 15.3.2016, n. 5072).
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva affermandosi che l'eventuale violazione delle norme sul contratto a termine non può tradursi, nel pubblico impiego privatizzato, nella conversione del rapporto, sussistendo unicamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 (v. Cass, Sez.
Lav. 28.3.2019, n. 8671, anche in tal caso individuandosi come parametro di riferimento per la misura del risarcimento del danno, con esonero probatorio, quella dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, legge n. 604/1966).
L'art. 12, del D.L. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, recante “Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o
Pag. 14 di 23 rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231”, ha tuttavia modificato i commi 3, 4 e 5 dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, disposizione espressamente richiamata dalla giurisprudenza citata, espressamente disponendo: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero di contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Avendo, pertanto, la novella dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 espressamente individuato la forbice dell'indennità risarcitoria del danno conseguente all'abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, è venuta meno l'esigenza di applicare analogicamente i parametri previsti dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, dovendosi quindi fare riferimento direttamente, nella determinazione del danno, alla misura individuata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità.
Orbene, tenuto conto, nel caso che occupa, del numero dei contratti di durata annuale a tempo determinato stipulati e della durata dell'illegittima reiterazione dei contratti a termini, ossia per ogni anno scolastico a partire dal 2012/2013 fino al 2023/2024, preceduti peraltro da una lunga serie di supplenze, sia pur temporanee o fino al termine delle attività didattiche, conferite alla stessa ricorrente senza soluzione di continuità negli anni scolastici dal 2006/2007 al 2011/2012, si ritiene doversi commisurare l'entità del risarcimento del danno spettante in favore della , nella misura Parte_1 massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla scadenza dell'ultimo contratto al saldo.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Pag. 15 di 23 La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
Pag. 16 di 23 determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_1 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo
Pag. 17 di 23 determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di
Pag. 18 di 23 fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente nell'atto introduttivo in relazione agli anni scolastici (dal 2015/2016 al
2022/2023) in cui alla stessa sono stati conferiti incarichi di supplenza riconducibili alle tipologie di cui all'art. 4, commi 1, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di diritto (vacanti e disponibili), per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav. 12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Pag. 19 di 23 Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_1
per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Pag. 20 di 23 In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente è tuttora inserita nel sistema scolastico avendo documentato la stipula di due contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza dall'1.9.2024 al 31.8.2025, rispettivamente per 7,5 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Capistrello e per
13,5 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Gioia dei
Marsi.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alle ricorrenti un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto del convenuto, le stesse avrebbero dovuto assolvere con anticipazione a CP_1
proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio
(possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Infine, sebbene con riferimento alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, la ricorrente abbia manifestato espressamente nelle note conclusive di
Pag. 21 di 23 rinunciare alla domanda, va dato atto, ai fini della parziale soccombenza virtuale, della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
La prescrizione va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., avendo l'obbligazione in contestazione natura pecuniaria e periodicità annuale.
Si è, d'altra parte, affermato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28.5.2020,
n. 10219).
Quanto al dies a quo la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia, venendo in questione l'applicazione diretta dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la corrispondente disapplicazione della norma interna con esso confliggente, dal momento stesso del conferimento degli incarichi di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (Cass. n. 29961/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 23.2.2024; deve, pertanto, ritenersi maturata la prescrizione del diritto con riferimento incarichi di supplenza iniziati prima del quinquennio anteriore a tale data
(ossia prima del 23.2.2019), ossia quelli relativi agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, l'ultimo dei quali iniziato in data 1.9.2018.
Considerata la reciproca soccombenza sulla domanda relativa al riconoscimento della
Carta del Docente le spese vanno compensate nella misura di un terzo. Per i restanti due
Pag. 22 di 23 terzi, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di in misura pari a 24 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza dell'ultimo contratto all'effettivo soddisfo;
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il , nonché Controparte_1
l' Controparte_2
, in solido tra
[...] loro alla rifusione delle spese di lite per la misura di 2/3, liquidata in € 2.952,60, di cui € 79,00 per spese effettive, ed € 2.873,60 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, avv.
Salvatore Braghini, dichiaratosi antistatario;
- compensa per il restante terzo le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 23 di 23
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1034/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 25/03/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. ORLANDI ENRICO in sostituzione dell'avv. BRAGHINI
SALVATORE;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. ORLANDI si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1034/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Braghini
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.
[...]
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art P.IVA_2
417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2023, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 23 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi Parte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto risarcimento del danno subito per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro dopo il terzo contratto annuale, atteso che i contratti si sono succeduti per intere annualità ininterrottamente su posti stabili e durevoli, sempre dal 1° settembre al 31 agosto, senza soluzione di continuità, con orario cattedra dall'a.s. 2012-2013 all'a.s. 2023-2024, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi per ricoprire posti vacanti e disponibili, nella misura di
12 mensilità parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto maturata al momento della pubblicazione della sentenza o nella diversa misura o modo che saranno ritenuti di giustizia, e per l'effetto condannare, in applicazione della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-282/19, secondo cui la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in ambito europeo “osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo”, il a risarcire la ricorrente del danno comunitario CP_1 forfetario subito da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e per l'effetto condannare il
, anche a titolo di risarcimento del danno per l'omessa Controparte_1
corresponsione del bonus, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
500,00, per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/2022, 2022-2023 quale contributo alla formazione della docente;
- adottare ogni altro provvedimento utile a rimuovere il pregiudizio arrecato alla ricorrente;
Pag. 3 di 23 - condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge. E' richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, comma 1-bis, del D.M.
10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver stipulato con il convenuto CP_1
una lunga sequenza di contratti a termine come docente prima su posto comune, poi su posto di Religione, nel settore della scuola dell'infanzia e primaria;
che, in particolare, dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2011/2012, era stata assegnataria di numerose supplenze brevi e saltuarie, mentre dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2023/2024, le venivano conferiti incarichi annuali (dal 1° settembre al 31 agosto), con orario cattedra
(24 ore settimanali), per un totale di 12 contratti;
che, dopo il primo concorso bandito nel 2004, il MINISTERO non aveva più indetto nuove procedure di reclutamento.
Tanto premesso la ricorrente contestava la legittimità della reiterazione dei contratti di lavoro in questione sia alla luce della disciplina interna di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 186/2003, posto che il MINISTERO, dopo il primo concorso del 2004, non aveva più indetto nuove procedure di reclutamento, nonché di cui all'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs.
n. 368/2001; sia alla luce della disciplina comunitaria, denunciando la violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sotto altro profilo, la ricorrente deduceva l'illegittimità, per ingiustificata disparità di trattamento, dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e della nota del
[...]
n. 15219 del 15.10.2015, ai soli docenti Controparte_3
Pag. 4 di 23 di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato) e chiedeva il riconoscimento di tale bonus formativo in relazione agli aa.ss. dal 2015/2016 al 2023/2024.
Si costituivano il
[...]
Controparte_4
resistendo al ricorso e
[...]
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Le Amministrazioni resistenti, in particolare, eccepivano, quanto alla domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, la decadenza ai sensi dell'art. 32, legge n. 183/2010 e/o ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 81/2015.
Contestavano nel merito anche la domanda relativa al riconoscimento del beneficio della Carta del Docente, in relazione al quale eccepivano, in ogni caso, la prescrizione in relazione alle annualità dal 2015/2016 al 2018/2019.
Nelle note conclusive la ricorrente rinunciava alla domanda relativa al bonus formativo in relazione alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, insistendo invece per quello relativo agli anni scolastici successivi.
La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta dal ricorrente.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione relativa all'illegittima reiterazione dei contratti a termine nell'ambito della scuola pubblica e delle relative conseguenze sanzionatorie è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L., 7.11.2016, nn. 22552-22557), seguita ormai dalla pressoché costante giurisprudenza di merito (ex pluribus: C.App. Roma,
Sez. L., 26.9.2018 e 17.5.2017; C.App. Venezia, Sez. L., 18.1.2018; C.App. Brescia,
Sez. L., 3.5.2017; Trib. Catania, Sez. L., 16.1.2019 e 20.11.2018; Trib. Firenze, Sez. L.,
18.7.2017; Trib. Milano, Sez. L., 14.3.2017), alla quale si ritiene di aderire.
Quanto alla applicabilità al sistema scolastico della disciplina generale in materia di contratti a termine prevista dal D.Lgs. n. 368/2001, va, innanzitutto, osservato che la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, contenuta nel
D.Lgs. n. 297/1994, costituisce un corpus normativo completo e speciale, sicché, per il principio immanente all'ordinamento secondo il quale lex posterior generalis non derogat priori speciali, non è possibile far discendere dalla entrata in vigore del D.Lgs.
Pag. 5 di 23 n. 368/2001 l'abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato.
La specialità del sistema sussiste, peraltro, anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, come espressamente previsto dall'art. 70, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001.
Ne discende, sotto un primo profilo, l'inapplicabilità del termine di decadenza per l'impugnazione del contratto a termine già sotto il vigore dell'art. 32, legge n. 183/2010, atteso che tale disposizione, nell'estendere i termini di impugnazione del licenziamento previsti dal primo comma (che ha modificato l'art. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966) anche ai contratti a tempo determinato, fa riferimento segnatamente, al comma 4, alla disciplina dei contratti a termine prevista dal D.Lgs. n. 368/2001.
D'altra parte, l'art. 10, comma 4-bis - introdotto dall'art. 9, comma 18, D.L. n. 70/2011
– dello stesso D.Lgs. n. 368/2001 prevede che “sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4- bis, del presente decreto”.
L'esclusione della disciplina generale dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico è stata, peraltro, espressamente prevista dal successivo D.Lgs. n. 81/2015, applicabile ratione temporis atteso che l'abusiva reiterazione si sarebbe realizzata con la stipulazione del terzo contratto annuale a termine, relativo al periodo 1.9.2015-
31.8.2016.
Mentre, infatti, l'art. 28 del D.Lgs. ult. cit. ha previsto che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, legge n. 604/1966, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, il successivo art. 29 ha stabilito che la disciplina prevista dal capo III (“Lavoro a tempo determinato”) non si applica, tra gli altri, ai “contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente
Pag. 6 di 23 ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale” (comma 2, lett. c).
Sotto altro profilo la disciplina speciale prevista nel settore scolastico deve ritenersi incompatibile con la normativa di carattere generale afferente ai contratti a tempo determinato anche per quanto specificamente attiene ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Il legislatore, infatti, con la legge n. 124/1999 ha tipizzato ex ante le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed, inoltre, ha considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica.
L'art. 1, D.L. n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, ha, poi, inserito il comma
14-bis nell'art. 14 della legge n. 124/1999, prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee “in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.
Orbene, tale quadro normativo conferma ulteriormente la correttezza dell'interpretazione già formatasi nella giurisprudenza ad esso anteriore, nel senso dell'inapplicabilità del D.Lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA.
L'eventuale abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico non può, quindi, farsi discendere dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001.
Nondimeno, proprio l'inapplicabilità al settore scolastico della disciplina prevista dal
D.Lgs. n. 368/2001 e, nello specifico, l'assenza di rimedi sanzionatori atti a scongiurare un abusivo ricorso al contratto a termine, secondo quanto imposto dall'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha destato dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con l'ordinamento eurounitario dell'art. 4, commi 1 e 11, legge n. 124/1999.
Pag. 7 di 23 La Corte Costituzionale, investita della relativa questione di legittimità costituzionale, con ordinanza n. 207/2013, ha, a sua volta, sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, la questione di interpretazione della clausola
5, punto 1, del predetto Accordo Quadro.
La Corte di giustizia, con la sentenza del 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-
61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri, ha deciso nel senso che “La clausola 5, Per_1 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
Alla stregua della sentenza della CGUE la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che tale normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Ne è seguita la sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, legge n. 124/1999, “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di
Pag. 8 di 23 personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La richiamata pronuncia della Consulta, tuttavia, ha travolto solo in parte il sistema di reclutamento scolastico di cui alla legge n. 124/1999, avendo, da un lato, fatto riferimento al rinnovo di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, dall'altro, all'assenza di ragioni obiettive che lo giustifichino.
L'art. 4, legge n. 124/1999, distingue, infatti, tre tipologie di “supplenze”:
- quelle su “organico di diritto”, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto), previste dal comma 1;
- quelle su “organico di fatto”, che riguardano posti disponibili ma non vacanti, con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno), previste dal comma
2;
- quelle temporanee, conferite per la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, prevista dal comma 3.
Orbene, la pronuncia di incostituzionalità poc'anzi richiamata comporta che la sola reiterazione dei contratti a termine aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto configuri illecito (comunitario e, quindi, interno).
Di contro, le supplenze su “organico di fatto” (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999) e le supplenze temporanee (art. 4, comma 3, legge n. 124/1999) non sono di per sé illegittime, atteso che le stesse non sono prive di specifiche ragioni (da identificarsi nelle esigenze sottese alla stessa nozione di organico di fatto): in relazione queste ultime due tipologie di supplenza non può configurarsi l'abuso contrario alla Direttiva
1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1
condizioni concrete della medesima.
Vanno, inoltre, individuati due ulteriori limiti oggettivi dell'illecito comunitario.
Il primo è costituito dalla durata della reiterazione dei contratti a termine: in assenza di disposizione di legge regolatrici del limite temporale dei rinnovi delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione
Pag. 9 di 23 delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400, T.U. Scuola), tenuto conto che identico limite (36 mesi) è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001.
La complessiva durata massima di 36 mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165/2001, il settore privato e quello pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso.
Altro limite oggettivo dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico attiene al momento a partire dal quale essa assurge ad illecito comunitario: non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10.7.2001 (termine previsto dall'art. 2 della Direttiva
1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione.
In definitiva, rientrano nell'alveo dell'illecito comunitario e costituzionale le supplenze annuali su organico di diritto, conferite in epoca successiva al 10.7.2001, per un tempo complessivo superiore a 36 anche non consecutivi.
I medesimi principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria risultano validi anche in relazione ai docenti di religione, nonostante la peculiarità della disciplina per essi specificamente prevista dalla legge n. 186/2003.
In particolare, la peculiarità del sistema di reclutamento previsto per tali docenti - che ha istituito due distinti ruoli regionali, ha disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami ed ha limitato al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, mentre il residuo 30% viene assegnato con incarichi annuali mediante contratti stipulati dal dirigente scolastico d'intesa con l'ordinario diocesano - non giustifica che detto reclutamento avvenga in modo da lasciare scoperti un numero rilevante di posti per un tempo potenzialmente indefinito, posti cioè destinati a rimanere vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico in
Pag. 10 di 23 quanto privi di titolare e, quindi, posti che costituiscono, come affermato dalla
Cassazione (n. 22252/2016), organico di diritto (v. in tal senso C.App. L'Aquila, n. 971 del 14.12.2017).
Non risultano, in altri termini, allegate dall'Amministrazione scolastica ragioni obiettive idonee a giustificare, secondo la richiamata giurisprudenza comunitaria, la previsione di una quota – sia pur limitata – dell'organico di diritto degli insegnanti di religione cattolica, riservata in via permanente alle assunzioni con contratto a termine.
Ciò, infatti, non si giustifica, con la peculiarità del reclutamento di tale tipo di personale.
La circostanza che l'art. 36 dei Patti Lateranensi preveda che “l'insegnamento della religione cattolica sia dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica e, sussidiariamente, a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano”, e che il punto 5 del Protocollo Addizionale degli Accordi di
IL DA (legge 121/1985), preveda che l'insegnamento della religione cattolica sia impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica”, sta ad indicare un elemento di specialità relativo all'accesso al rapporto di impiego alle dipendenze del da parte di questa categoria di insegnanti, nel senso che non è CP_5
ammissibile da parte del la stipulazione di un contratto di lavoro per CP_1
l'insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di idoneità riconosciuto dall'ordinario diocesano, ovvero che tale rapporto permanga laddove il titolo di idoneità sia revocato, sempre da parte dell'autorità religiosa.
Tale peculiarità non incide tuttavia sulla regolamentazione del rapporto, lasciato allo
Stato italiano, riservandosi la Chiesa esclusivamente un intervento di controllo non sul tipo di rapporto, bensì sulla persona dell'insegnante di religione cattolica, attraverso i meccanismi del rilascio dell'idoneità e della partecipazione alla fase della nomina, onde sia garantita la conformità del docente a determinati standard di natura sia culturale che etica. Ma tale elemento di specialità non incide sul divieto di abusivo ricorso ai contratti a termine, applicabile anche a questa categoria di insegnanti, a seguito della promulgazione della legge 18 luglio 2003 n. 186.
Pag. 11 di 23 Se infatti prima del 2003 la totalità dei docenti di religione veniva nominata su segnalazione della curia diocesana al dirigente scolastico, che confermava la nomina, il contratto era annuale e non esisteva uno statuto giuridico di ruolo, con la legge
186/2003 è stata prevista, previo concorso abilitativo, l'entrata in ruolo di detti insegnanti a copertura del 70% delle ore di insegnamento, lasciando solo il restante 30% alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico.
Peraltro, sebbene la normativa prevista per i docenti di religione avesse previsto un termine triennale per l'indizione dei concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, è in concreto accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, non sono stati più banditi successivamente altri concorsi.
Si è venuta pertanto a verificare per gli insegnanti di religione quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatisi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che militano per un risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, ove non siano stati stabilizzati, riguardano anche i primi, verificandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso. Deve pertanto ritenersi che quell'ontologica precarietà per gli insegnanti di religione cattolica non è più ipotizzabile dopo la legge del 2003, giacché, a parte l'ipotesi di revoca del gradimento, gli insegnanti che sono stati assunti a tempo indeterminato, dopo il superamento del concorso, godono della stabilità che è garantita a tutti gli impiegati dello Stato, per cui deve ribadirsi che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza citata.
Orbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, dall'anno scolastico 2012/2013 all'anno scolastico 2023/2024, ha stipulato con l'Amministrazione scolastica contratti a tempo determinato annuali per il conferimento di incarichi con scadenza al 31 agosto di ciascun anno, qualificabili pertanto come incarichi su organico di diritto relativi a posti vacanti e disponibili.
Per quanto attiene alle ricadute sanzionatorie dell'accertata illegittima reiterazione dei contratti a termine, va escluso, in ogni caso, che l'eventuale illegittimità possa condurre
Pag. 12 di 23 alla declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Lo sbarramento a tali conseguenze è costituito dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n.
165/2001, a norma del quale, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il divieto in questione è, del resto coerente con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni (ex pluribus:
Corte Cost., nn. 7/2015, 211/2014, 134/2014, 137/2013, 107/2013, 72/2013/ 7/2013;
62/2012; 310/2011, 299/2011; 267/2010; 189/2007), cui si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27481/2014).
L'eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale, che è prevista dall'art. 97, comma 4, Cost., è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (ex pluribus: Corte Cost., sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 89/2003;
320/1997; 205/1996).
Il divieto di conversione desumibile dal richiamato art. 36, D.Lgs. n. 168/2001, d'altra parte, ha ricevuto l'avallo anche della CGUE, che lo ha ritenuto conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (ex pluribus: CGUE sentenze 23.4.2009, A., C-
378/07 e C-380/07 riunite;
7.9.2006, C-53/04; 7.9.2006, V., C-180/04; CP_6
4.7.2006, A. e altri, C-212/04; ordinanza 1.10.2010, A., C-3/10; sentenza 3.7.2014, F.,
C-362/13, C-363/13 e C-407/13 riunite), a condizione che la normativa preveda un'altra misura effettiva destinata ad evitare e così a sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Pag. 13 di 23 In mancanza di effettiva immissione in ruolo del dipendente a tempo determinato ovvero della concreta prospettiva della sua stabilizzazione (come è avvenuto, invece, per gli altri docenti scolastici ai sensi dell'art. 1, comma 109, legge n. 107/2015), misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione non può che risiedere nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
In merito alla quantificazione di tale danno, la Suprema Corte ha chiarito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di giustizia Ue (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso, siccome incongruo, il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183 del
2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”
(Cass., SS.UU., 15.3.2016, n. 5072).
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva affermandosi che l'eventuale violazione delle norme sul contratto a termine non può tradursi, nel pubblico impiego privatizzato, nella conversione del rapporto, sussistendo unicamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 (v. Cass, Sez.
Lav. 28.3.2019, n. 8671, anche in tal caso individuandosi come parametro di riferimento per la misura del risarcimento del danno, con esonero probatorio, quella dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, legge n. 604/1966).
L'art. 12, del D.L. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, recante “Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o
Pag. 14 di 23 rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231”, ha tuttavia modificato i commi 3, 4 e 5 dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, disposizione espressamente richiamata dalla giurisprudenza citata, espressamente disponendo: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero di contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Avendo, pertanto, la novella dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 espressamente individuato la forbice dell'indennità risarcitoria del danno conseguente all'abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, è venuta meno l'esigenza di applicare analogicamente i parametri previsti dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, dovendosi quindi fare riferimento direttamente, nella determinazione del danno, alla misura individuata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità.
Orbene, tenuto conto, nel caso che occupa, del numero dei contratti di durata annuale a tempo determinato stipulati e della durata dell'illegittima reiterazione dei contratti a termini, ossia per ogni anno scolastico a partire dal 2012/2013 fino al 2023/2024, preceduti peraltro da una lunga serie di supplenze, sia pur temporanee o fino al termine delle attività didattiche, conferite alla stessa ricorrente senza soluzione di continuità negli anni scolastici dal 2006/2007 al 2011/2012, si ritiene doversi commisurare l'entità del risarcimento del danno spettante in favore della , nella misura Parte_1 massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla scadenza dell'ultimo contratto al saldo.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Pag. 15 di 23 La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
Pag. 16 di 23 determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_1 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo
Pag. 17 di 23 determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di
Pag. 18 di 23 fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente nell'atto introduttivo in relazione agli anni scolastici (dal 2015/2016 al
2022/2023) in cui alla stessa sono stati conferiti incarichi di supplenza riconducibili alle tipologie di cui all'art. 4, commi 1, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di diritto (vacanti e disponibili), per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav. 12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Pag. 19 di 23 Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_1
per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Pag. 20 di 23 In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente è tuttora inserita nel sistema scolastico avendo documentato la stipula di due contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza dall'1.9.2024 al 31.8.2025, rispettivamente per 7,5 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Capistrello e per
13,5 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Gioia dei
Marsi.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alle ricorrenti un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto del convenuto, le stesse avrebbero dovuto assolvere con anticipazione a CP_1
proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio
(possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Infine, sebbene con riferimento alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, la ricorrente abbia manifestato espressamente nelle note conclusive di
Pag. 21 di 23 rinunciare alla domanda, va dato atto, ai fini della parziale soccombenza virtuale, della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
La prescrizione va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., avendo l'obbligazione in contestazione natura pecuniaria e periodicità annuale.
Si è, d'altra parte, affermato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28.5.2020,
n. 10219).
Quanto al dies a quo la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia, venendo in questione l'applicazione diretta dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la corrispondente disapplicazione della norma interna con esso confliggente, dal momento stesso del conferimento degli incarichi di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (Cass. n. 29961/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 23.2.2024; deve, pertanto, ritenersi maturata la prescrizione del diritto con riferimento incarichi di supplenza iniziati prima del quinquennio anteriore a tale data
(ossia prima del 23.2.2019), ossia quelli relativi agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, l'ultimo dei quali iniziato in data 1.9.2018.
Considerata la reciproca soccombenza sulla domanda relativa al riconoscimento della
Carta del Docente le spese vanno compensate nella misura di un terzo. Per i restanti due
Pag. 22 di 23 terzi, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di in misura pari a 24 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza dell'ultimo contratto all'effettivo soddisfo;
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il , nonché Controparte_1
l' Controparte_2
, in solido tra
[...] loro alla rifusione delle spese di lite per la misura di 2/3, liquidata in € 2.952,60, di cui € 79,00 per spese effettive, ed € 2.873,60 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, avv.
Salvatore Braghini, dichiaratosi antistatario;
- compensa per il restante terzo le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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