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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3910/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avvocati DAVIDE Parte_1 C.F._1
SALVATORE CUOMO e CHIARA GRASSO, nello studio dei quali in Catania ha eletto domicilio,
via Umberto I, 255
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA CURRO', nel cui studio in Messina ha eletto domicilio, Strada Panoramica dello Stretto, 30/A
-resistenti- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/4/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249008337809/000, notificata dall' in data Controparte_2
7/3/2024, e avverso il sottostante avviso di addebito n. 59320180002440908000 emesso dall' , CP_1
Sede di Catania, e avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive dovuti alla Gestione
commercianti, relativi al periodo “dal 01/2017 al 12/2017”, dell'importo complessivo di euro
2.997,74. Rilevava che i contributi asseritamente omessi non fossero più riscuotibili a causa del decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per le obbligazioni previdenziali dalla legge n. 335/1995, in applicazione del principio di irricevibilità dei contributi prescritti. Eccepiva
pertanto l'intervenuta prescrizione delle obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento,
considerato che detta intimazione notificata il 7/3/2024 costituisse il primo atto con cui fosse stato richiesto il pagamento dei contributi riferiti all'anno 2017 e che, dunque, fossero trascorsi più di cinque anni dalla maturazione dei contributi medesimi senza il compimento di alcun atto interruttivo.
Osservava al riguardo che il regime della prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 fosse irrinunciabile e sottratto alla disponibilità delle parti, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo, rilevabile d'ufficio in quanto operante di diritto. Estendeva l'eccezione di prescrizione anche alle somme richieste a titolo di sanzioni civili, ex art. 116, co. 8, della legge n.
388/2000 riguardante le ipotesi di omissione contributiva, deducendo che la prescrizione dell'obbligazione principale determinasse il venir meno dell'obbligazione accessoria. Chiedeva
pertanto che fossero dichiarati prescritti i crediti previdenziali e illegittima la loro iscrizione a ruolo,
con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Eccepiva altresì la decadenza delle obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento a causa del decorso del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81. Rilevava che, attesa la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, l'ente impositore fosse decaduto dal diritto di riscuotere la pretesa creditoria. Richiamava sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza dell'intestato Tribunale in tema di estinzione delle ordinanze ingiunzioni nelle ipotesi di tardiva contestazione e di violazione del citato art. 14; insisteva dunque nell'annullamento degli atti impugnati anche per intervenuta decadenza dell'Istituto dal diritto di far valere la pretesa.
Chiedeva innanzitutto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati ai sensi dell'art. 24,
comma 6, del D.Lgs. 46/1999, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,
rappresentato dal pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'esecuzione forzata;
nel merito chiedeva che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dalle pretese fatte valere con gli atti impugnati e che fosse ordinato il conseguente sgravio.
Con decreto del 26/4/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , osservando che con l'atto opposto fosse CP_1
stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito nella data risultante dalla documentazione allegata. Eccepiva altresì
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta, per gli assunti vizi formali e di notifica, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Evidenziava la regolare notifica dell'avviso di addebito eseguita a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di notificazioni;
osservava che la stessa fosse stata eseguita nel rispetto della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria di cui al D.M. 9/4/2001, mediante invio diretto dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Rilevava inoltre l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo che, in quanto integrante motivo di opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Evidenziava in ogni caso la natura meramente procedimentale della decadenza, implicante la preclusione dello strumento della riscossione ma non anche l'estinzione ex lege del diritto di credito, da far valere in via ordinaria. Formulava pertanto domanda subordinata volta all'accertamento dell'obbligo contributivo, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento di quanto accertato e,
dunque, una sentenza nel merito della debenza contributiva. Eccepiva ancora che, in assenza di contestazioni nel merito (fatta eccezione per la prescrizione), controparte fosse ormai decaduta dalla possibilità di proporre altre difese e/o istanze istruttorie. Quanto all'eccepita prescrizione, deduceva che la stessa non potesse essere sollevata per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito stante la mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
con riferimento al periodo successivo alla suddetta notifica, osservava che detta eccezione dovesse essere rivolta all'Agente
della riscossione, titolare esclusivo del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli.
Contestava in ogni caso la dedotta prescrizione, tenuto conto che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus. Invocava pertanto l'applicazione nella specie dei vari decreti emergenziali, osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' , il termine di prescrizione non Controparte_3
fosse ancora spirato, atteso anche il periodo di sospensione evidenziato. Chiedeva che, all'eventuale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dovesse conseguire una declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non di annullamento dello stesso. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità delle domande proposte con il ricorso, considerata la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 4/7/2018 e la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, con la conseguenza che nel merito il titolo fosse divenuto definitivo e la domanda inammissibile.
In ordine all'eccepita omessa o tardiva notifica dell'avviso di addebito, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di censure inerenti all'attività esplicata dall'ente previdenziale,
da ritenersi quale unico contraddittore. Chiedeva pertanto che, nell'ipotesi in cui fossero ritenute fondate le suddette censure, il concessionario fosse tenuto indenne da ogni conseguenza del giudizio,
in quanto carente di responsabilità.
Evidenziava nel merito la correttezza del proprio operato in quanto, dopo la notifica dell'avviso di addebito in data 4/7/2018 (come da estratto di ruolo versato in atti), avesse provveduto a notificare l'intimazione di pagamento in data 7/3/2024, interrompendo in tal modo i termini di prescrizione e decadenza. Richiamava inoltre la normativa emergenziale dalla quale fosse derivata la sospensione di tutte le attività di riscossione, e rilevava che nella specie non fosse intervenuta né la decadenza né
la prescrizione del credito.
Insisteva pertanto nel rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione per carenza dei presupposti previsti dalla legge, e ciò considerata la fondatezza del credito fatto valere e la mancata dimostrazione di fatti specifici e concreti integranti il paventato periculum in mora. Chiedeva dunque, in via preliminare, la revoca del provvedimento di sospensione nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
nel merito chiedeva che fosse ritenuta e dichiarata la propria carenza di responsabilità in ordine ad atti di competenza dell'ente previdenziale e che la stessa fosse tenuta indenne da ogni conseguenza anche in punto di spese processuali;
sempre nel merito, chiedeva che, ritenuto non spirato alcun termine di prescrizione e di decadenza, fosse dichiarata la legittimità del proprio operato e, dunque, degli atti impugnati.
L depositava note di trattazione con le quali insisteva nelle medesime conclusioni rassegnate in CP_4
memoria.
Con ordinanza dell'11/2/2025 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa, previa concessione di termine per il deposito di note. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 18 settembre 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni”. Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito e, unitamente ad essa, l'eccezione sollevata dagli enti di inammissibilità dell'opposizione, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999,
avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare l'effettiva notifica dell'avviso di addebito opposto e la regolarità della stessa.
L' ha prodotto il referto di notifica del suddetto atto dal quale si evince che la notifica è stata CP_1
ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che l'avviso di addebito in esame n.
59320180002440908000 è stato notificato con raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento nella data del 4/7/2018.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018)”.
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, per l'avviso di addebito impugnato, la notifica deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (4/7/2018); non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato presso la residenza del ricorrente in Misterbianco, via Nicola Spedalieri, 4, risulta sottoscritto da persona ivi rinvenuta. Dall'esame dell'avviso di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra lo stesso e l'avviso di addebito.
Orbene, tenuto conto della suindicata data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dello stesso - non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica dell'atto in esame e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione) così come la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (da identificarsi con l'eccezione di omessa notifica del suddetto atto e di decadenza per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, quali vizi procedurali). Si osserva, in ogni caso, che detta ultima eccezione, in quanto riguardante solo le ordinanze ingiunzioni e la materia delle sanzioni amministrative, non si attaglia alla fattispecie in esame.
Ciò posto, venendo ora alla verifica dell'eventuale l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, si osserva che la stessa rappresenta una causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva e, dunque, nel riscontro di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Al riguardo si osserva che trova applicazione anche in questo caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge 335/1995; in ordine all'applicabilità dello stesso, si rinvia per relationem
a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine –
pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica
soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di
giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò detto, venendo all'esame dell'avviso di addebito opposto, la prescrizione successiva non può
ritenersi maturata, dovendo tener conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19.
Orbene, considerata la data di notifica dell'avviso di addebito (4/7/2018), si rileva che, dalla stessa fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (7/3/2024, come da attestazione di consegna prodotta dall' contenente la firma del destinatario), la prescrizione non è maturata a CP_4
causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale.
Con riferimento all'atto impugnato, infatti, il termine quinquennale di prescrizione si pospone all'interno della normativa emergenziale di sospensione emanata per la pandemia Covid-19. E
precisamente, il decorso del suddetto termine, che andava a scadere nel 2023, ha subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020 (rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) che, al comma 2, dispone che: “I
termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: “I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa richiamata, nessuna prescrizione è maturata.
Ed infatti, considerata la data di notifica dell'avviso di addebito, per l'operare della predetta sospensione (pari a complessivi 311 giorni, 129+182), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso (lo sarebbe stato nel maggio
2024), con la conseguenza che i crediti portati dall'avviso di addebito e dunque dell'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ognuno degli enti resistenti, nella complessiva somma di euro 700,00, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 18 settembre 2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3910/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avvocati DAVIDE Parte_1 C.F._1
SALVATORE CUOMO e CHIARA GRASSO, nello studio dei quali in Catania ha eletto domicilio,
via Umberto I, 255
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA CURRO', nel cui studio in Messina ha eletto domicilio, Strada Panoramica dello Stretto, 30/A
-resistenti- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/4/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249008337809/000, notificata dall' in data Controparte_2
7/3/2024, e avverso il sottostante avviso di addebito n. 59320180002440908000 emesso dall' , CP_1
Sede di Catania, e avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive dovuti alla Gestione
commercianti, relativi al periodo “dal 01/2017 al 12/2017”, dell'importo complessivo di euro
2.997,74. Rilevava che i contributi asseritamente omessi non fossero più riscuotibili a causa del decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per le obbligazioni previdenziali dalla legge n. 335/1995, in applicazione del principio di irricevibilità dei contributi prescritti. Eccepiva
pertanto l'intervenuta prescrizione delle obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento,
considerato che detta intimazione notificata il 7/3/2024 costituisse il primo atto con cui fosse stato richiesto il pagamento dei contributi riferiti all'anno 2017 e che, dunque, fossero trascorsi più di cinque anni dalla maturazione dei contributi medesimi senza il compimento di alcun atto interruttivo.
Osservava al riguardo che il regime della prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 fosse irrinunciabile e sottratto alla disponibilità delle parti, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo, rilevabile d'ufficio in quanto operante di diritto. Estendeva l'eccezione di prescrizione anche alle somme richieste a titolo di sanzioni civili, ex art. 116, co. 8, della legge n.
388/2000 riguardante le ipotesi di omissione contributiva, deducendo che la prescrizione dell'obbligazione principale determinasse il venir meno dell'obbligazione accessoria. Chiedeva
pertanto che fossero dichiarati prescritti i crediti previdenziali e illegittima la loro iscrizione a ruolo,
con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Eccepiva altresì la decadenza delle obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento a causa del decorso del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81. Rilevava che, attesa la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, l'ente impositore fosse decaduto dal diritto di riscuotere la pretesa creditoria. Richiamava sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza dell'intestato Tribunale in tema di estinzione delle ordinanze ingiunzioni nelle ipotesi di tardiva contestazione e di violazione del citato art. 14; insisteva dunque nell'annullamento degli atti impugnati anche per intervenuta decadenza dell'Istituto dal diritto di far valere la pretesa.
Chiedeva innanzitutto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati ai sensi dell'art. 24,
comma 6, del D.Lgs. 46/1999, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,
rappresentato dal pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'esecuzione forzata;
nel merito chiedeva che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dalle pretese fatte valere con gli atti impugnati e che fosse ordinato il conseguente sgravio.
Con decreto del 26/4/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , osservando che con l'atto opposto fosse CP_1
stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito nella data risultante dalla documentazione allegata. Eccepiva altresì
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta, per gli assunti vizi formali e di notifica, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Evidenziava la regolare notifica dell'avviso di addebito eseguita a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di notificazioni;
osservava che la stessa fosse stata eseguita nel rispetto della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria di cui al D.M. 9/4/2001, mediante invio diretto dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Rilevava inoltre l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo che, in quanto integrante motivo di opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Evidenziava in ogni caso la natura meramente procedimentale della decadenza, implicante la preclusione dello strumento della riscossione ma non anche l'estinzione ex lege del diritto di credito, da far valere in via ordinaria. Formulava pertanto domanda subordinata volta all'accertamento dell'obbligo contributivo, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento di quanto accertato e,
dunque, una sentenza nel merito della debenza contributiva. Eccepiva ancora che, in assenza di contestazioni nel merito (fatta eccezione per la prescrizione), controparte fosse ormai decaduta dalla possibilità di proporre altre difese e/o istanze istruttorie. Quanto all'eccepita prescrizione, deduceva che la stessa non potesse essere sollevata per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito stante la mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
con riferimento al periodo successivo alla suddetta notifica, osservava che detta eccezione dovesse essere rivolta all'Agente
della riscossione, titolare esclusivo del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli.
Contestava in ogni caso la dedotta prescrizione, tenuto conto che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus. Invocava pertanto l'applicazione nella specie dei vari decreti emergenziali, osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' , il termine di prescrizione non Controparte_3
fosse ancora spirato, atteso anche il periodo di sospensione evidenziato. Chiedeva che, all'eventuale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dovesse conseguire una declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non di annullamento dello stesso. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità delle domande proposte con il ricorso, considerata la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 4/7/2018 e la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, con la conseguenza che nel merito il titolo fosse divenuto definitivo e la domanda inammissibile.
In ordine all'eccepita omessa o tardiva notifica dell'avviso di addebito, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di censure inerenti all'attività esplicata dall'ente previdenziale,
da ritenersi quale unico contraddittore. Chiedeva pertanto che, nell'ipotesi in cui fossero ritenute fondate le suddette censure, il concessionario fosse tenuto indenne da ogni conseguenza del giudizio,
in quanto carente di responsabilità.
Evidenziava nel merito la correttezza del proprio operato in quanto, dopo la notifica dell'avviso di addebito in data 4/7/2018 (come da estratto di ruolo versato in atti), avesse provveduto a notificare l'intimazione di pagamento in data 7/3/2024, interrompendo in tal modo i termini di prescrizione e decadenza. Richiamava inoltre la normativa emergenziale dalla quale fosse derivata la sospensione di tutte le attività di riscossione, e rilevava che nella specie non fosse intervenuta né la decadenza né
la prescrizione del credito.
Insisteva pertanto nel rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione per carenza dei presupposti previsti dalla legge, e ciò considerata la fondatezza del credito fatto valere e la mancata dimostrazione di fatti specifici e concreti integranti il paventato periculum in mora. Chiedeva dunque, in via preliminare, la revoca del provvedimento di sospensione nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
nel merito chiedeva che fosse ritenuta e dichiarata la propria carenza di responsabilità in ordine ad atti di competenza dell'ente previdenziale e che la stessa fosse tenuta indenne da ogni conseguenza anche in punto di spese processuali;
sempre nel merito, chiedeva che, ritenuto non spirato alcun termine di prescrizione e di decadenza, fosse dichiarata la legittimità del proprio operato e, dunque, degli atti impugnati.
L depositava note di trattazione con le quali insisteva nelle medesime conclusioni rassegnate in CP_4
memoria.
Con ordinanza dell'11/2/2025 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa, previa concessione di termine per il deposito di note. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 18 settembre 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni”. Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito e, unitamente ad essa, l'eccezione sollevata dagli enti di inammissibilità dell'opposizione, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999,
avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare l'effettiva notifica dell'avviso di addebito opposto e la regolarità della stessa.
L' ha prodotto il referto di notifica del suddetto atto dal quale si evince che la notifica è stata CP_1
ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che l'avviso di addebito in esame n.
59320180002440908000 è stato notificato con raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento nella data del 4/7/2018.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018)”.
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, per l'avviso di addebito impugnato, la notifica deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (4/7/2018); non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato presso la residenza del ricorrente in Misterbianco, via Nicola Spedalieri, 4, risulta sottoscritto da persona ivi rinvenuta. Dall'esame dell'avviso di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra lo stesso e l'avviso di addebito.
Orbene, tenuto conto della suindicata data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dello stesso - non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica dell'atto in esame e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione) così come la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (da identificarsi con l'eccezione di omessa notifica del suddetto atto e di decadenza per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, quali vizi procedurali). Si osserva, in ogni caso, che detta ultima eccezione, in quanto riguardante solo le ordinanze ingiunzioni e la materia delle sanzioni amministrative, non si attaglia alla fattispecie in esame.
Ciò posto, venendo ora alla verifica dell'eventuale l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, si osserva che la stessa rappresenta una causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva e, dunque, nel riscontro di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Al riguardo si osserva che trova applicazione anche in questo caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge 335/1995; in ordine all'applicabilità dello stesso, si rinvia per relationem
a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine –
pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica
soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di
giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò detto, venendo all'esame dell'avviso di addebito opposto, la prescrizione successiva non può
ritenersi maturata, dovendo tener conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19.
Orbene, considerata la data di notifica dell'avviso di addebito (4/7/2018), si rileva che, dalla stessa fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (7/3/2024, come da attestazione di consegna prodotta dall' contenente la firma del destinatario), la prescrizione non è maturata a CP_4
causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale.
Con riferimento all'atto impugnato, infatti, il termine quinquennale di prescrizione si pospone all'interno della normativa emergenziale di sospensione emanata per la pandemia Covid-19. E
precisamente, il decorso del suddetto termine, che andava a scadere nel 2023, ha subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020 (rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) che, al comma 2, dispone che: “I
termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: “I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa richiamata, nessuna prescrizione è maturata.
Ed infatti, considerata la data di notifica dell'avviso di addebito, per l'operare della predetta sospensione (pari a complessivi 311 giorni, 129+182), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso (lo sarebbe stato nel maggio
2024), con la conseguenza che i crediti portati dall'avviso di addebito e dunque dell'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ognuno degli enti resistenti, nella complessiva somma di euro 700,00, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 18 settembre 2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio