Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/04/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n.9022/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DI NATALE FRANCESCO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 22/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 28/11/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previa declaratoria della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
mentre l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso della precedente fase di ATP ex art.445 bis c.p.c., ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente,
2 dei requisiti sanitari per la fruizione soltanto dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa specificata in dispositivo (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.4 e 5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «Dalla documentazione medica prodotta, dalla storia clinica che deriva dall'analisi degli atti e dall'esame obbiettivo, risulta che il sig. obeso è affetto da “Sindrome psicorganica in soggetto etilista, tabagista con encefalopatia vascolare cronica. Depressione involutiva. Esiti di maninectomia L5- S1 a sn con monoparesi crurale sn, limitazione del rachide in tono per discopatie multiple. BPCO”
Il quadro clinico descritto è testimone di una importante limitazione funzionale per una serie di menomazioni che gravano principalmente sul medesimo apparato.
Sindrome psicorganica encefalopatia vascolare cronica: cod.1120
30%
Depressione involutiva: cod 2209 50%
Monoparesi arto inferiore sn: cod. 7339: 30%
Limitazione funzionale del rachide: cod 7010 – 40%.
Il valore finale che deriva dal calcolo salomonico per le due patologie e riduzionistico per tutte le altre porta ad un risultato di 87
CONCLUSIONI
Il sig. è affetto da “Sindrome psicorganica in Parte_1 soggetto etilista, tabagista con encefalopatia vascolare cronica.
Depressione involutiva. Esiti di maninectomia L5- S1 a sn con monoparesi crurale sn, limitazione del rachide in tono per discopatie multiple. BPCO”.
Può quindi concludersi per l'accertamento del seguente quesito sanitario che è riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario quale invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 90% con decorrenza dalla data della domanda del
29/12/2023.
3 (…)
Successivamente con PEC del 27/8/2024 l'avv. Di Natale invia al sottoscritto le seguenti osservazioni:
“Egregio dott. , in relazione alla bozza di elaborato Per_1 peritale emarginata in oggetto sono a rappresentarle quanto segue: unitamente al CTP, riteniamo che lei abbia realizzato nella sua perizia il vero abitus delle malattie del ricorrente,; tuttavia l'unica osservazione che questa difesa intende esprimerle consiste nella valutazione della patologia dell'apparato respiratorio: la BPCO che sia lei che la commissione giustamente avete diagnosticato”.
Preso atto di quanto rilevato dal legale rappresentante del ricorrente, si precisa che la valutazione della BPCO, riportata in diagnosi, allo stato attuale non è quantificabile in quanto non documentata da visite specialistiche che certifichino la malattia con il suo grado di incidenza funzionale.
Pertanto nella valutazione del grado di invalidità tale patologia non può essere calcolata.
Pertanto si conferma la riduzione della capacità lavorativa pari al 90% con decorrenza dalla data della domanda del 29/12/2023».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni della difesa di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
4 Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione della pensione d'inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento deve essere rigettata;
mentre nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile può trovare accoglimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, se ne ritiene equa la compensazione nella misura della metà, con condanna dell' convenuto alla rifusione della quota residua – CP_2 liquidata ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5200-26000), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP (Euro 1.170,00 : 2) sia della presente fase di merito (Euro 2.697,00 : 2) – con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1 tenuto conto della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare sia della pensione d'inabilità civile sia dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare solo dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
29/12/2023;
5 -compensa le spese processuali per la quota della metà, condannando la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida in complessivi
Euro 1.933,50 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
6