Articolo 3 della Legge 6 agosto 1967, n. 698
Articolo 2Articolo 4
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19 agosto 1967
Art. 3. Personale a contratto tipo dell'ex M.A.I.

Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni, che abbia optato per la conservazione di tale rapporto di impiego ai sensi delle leggi 29 aprile 1953, n. 430, e 9 luglio 1954, n. 431 , e che sia stato trasferito alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, puo', entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.
Detto personale prendera' posto nelle qualifiche dei ruoli organici corrispondenti a quelle nelle quali risulta inquadrato nel contratto tipo e verra' collocato secondo l'anzianita' posseduta nella qualifica di provenienza, dopo l'ultimo impiegato del ruolo ordinario di pari anzianita' o qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' posseduta.
L'inquadramento nei ruoli organici di detto personale deve avere luogo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ove occorra, anche in soprannumero.
Entrata in vigore il 19 agosto 1967