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8 agosto 2003
8 agosto 2003
Art. 2. (Dotazioni organiche dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica). 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.
per l'insegnamento della religione cattolica). 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Giurisprudenza • 239
- 1. Trib. Trieste, sentenza 25/06/2024, n. 148Provvedimento: […] “ricostruzione della carriera” e hanno un trattamento economico di estremo favore, con un meccanismo automatico di adeguamento stipendiale previsto dalla Legge n. 312/80 all'art. 53 u.c.. Inoltre, si doveva considerare che in ragione dell'art. 2 legge 186/2003, l'organico di diritto per gli insegnanti di religione cattolica è pari al 70% dei posti necessari, ed il residuo 30% non può che essere organico c.d. di fatto, a fronte del quale sono conferiti incarichi temporanei e/o annuali.Leggi di più...
- Direttiva 1999/70/CE·
- abuso contratti a tempo determinato·
- insegnanti di religione cattolica·
- prescrizione quinquennale·
- concorso pubblico·
- danno comunitario·
- art. 28 D.Lgs. n. 81/2015·
- risarcimento danni·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 32 L. n. 183/2010