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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1480/2024 tra le parti:
RICORRENTE cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. LALLI SERGIO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
VE
, cf , contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: “Il sottoscritto procuratore insiste affinchè l'Illo Collegio del Tribunale accolga le seguenti conclusioni
= disporre l'affidamento esclusivo del minore a favore della madre Persona_1 CP_1
[...]
= autorizzare la ricorrente ad effettuare il prelievo sul conto intestato al minore di una somma fissa mensile di €.300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento del minore Persona_1
= autorizzare la ricorrente ad effettuare in ogni caso il prelievo della somma di €. 6.000,00 al fine di poter affrontare le spese dentistiche.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 6.5.2005”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/7/2024 e ritualmente notificato,
[...]
a chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo del CP_1 figlio minore, , nato il [...] dalla relazione sentimentale con Per_1 CP_2
[...]
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto (1) che la convivenza si è interrotta da molto tempo e che il padre del minore risiede a Prato, via della Casa Comunale 629, indirizzo relativo al registro delle persone senza fissa dimora;
(2) che il padre del minore ha sempre mostrato aperto disinteresse nei confronti del figlio delegando ogni attività di cura alla ricorrente;
(3) che, una volta terminata la convivenza, si è di fatto reso irreperibile;
(4) che l'affidamento condiviso del minore appare pregiudizievole per
; (5) che il minore ha ottenuto il pagamento di arretrati relativi ad una Per_1 domanda riguardante l'indennità di frequenza INPS causa riconoscimento invalidità civile.
Pertanto, ha chiesto che il Tribunale di Prato disponesse Controparte_1
l'affidamento esclusivo del minore alla madre con autorizzazione di quest'ultima ad effettuare prelievi dal conto intestato al figlio sul quale sono state erogate le somme da parte dell'INPS.
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Sentita la ricorrente alla prima udienza fissata dal giudice delegato, con ordinanza del
20.1.2025, in via provvisoria ed urgente è stato disposto l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore alla madre, il diritto di visita del padre solo previi contatti con i
Servizi Sociali territorialmente competenti, sono state poste a carico di entrambi i
Pagina 2 di 7 genitori le spese straordinarie in egual misura e sono state richieste informazioni alle
Pubbliche Amministrazioni circa i redditi del convenuto.
Esaminata la documentazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di parte ricorrente così come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Affidamento collocamento del minore e diritto di visita del genitore non affidatario -
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per il medesimo. Invero, la regola dettata dal legislatore dell'affidamento condiviso dei figli può essere derogata qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione in positivo – sulla idoneità del genitore affidatario – e da una in negativo – sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535/2019).
Infatti, il criterio da prediligere nella scelta del regime di affidamento maggiormente idoneo nel caso in esame è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale del minore (ex art. 337quater c.c.), da intendersi riferito alle sue fondamentali esigenze di cura, educazione, istruzione e benessere psico-fisico, e ciò induce il giudicante a compiere un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di educare il figlio, desumibile dall'analisi di elementi concreti, quali la sua capacità relazionale ed affettiva e le modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il suo ruolo, nonché mediante apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n.
28244/2019).
Nel caso in esame si osserva che la ricorrente ha dichiarato che il padre del minore si è limitato a riconoscere formalmente il figlio senza mai occuparsene né sotto il profilo educativo né sotto il profilo affettivo ed economico, dimostrando un completo disinteresse per il medesimo. Tale disinteresse è confermato dal comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace.
Dunque, questo Collegio ritiene necessario disporre l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, con collocamento prevalente presso di essa, con la quale già convive e risiede anagraficamente. La madre dovrà essere altresì autorizzata ad assumere autonomamente, anche senza il consenso del padre, le decisioni sulle
Pagina 3 di 7 questioni di maggior interesse relative alla vita del figlio, alla luce della totale assenza di controparte.
Alla luce di tale quadro il Tribunale ha ritenuto di non dover disporre l'audizione del minore ritenendola, da un lato, manifestamente superflua e dall'altro contraria al superiore interesse del ragazzo, il quale non ha alcun rapporto con il padre sin dall'infanzia.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non affidatario ed alle modalità di frequentazione del figlio si ritiene che, qualora il padre, voglia allacciare un rapporto con , dovrà rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente secondo Per_1 il luogo di residenza del minore, il quale individuerà le migliori modalità per le visite padre/figlio che comunque dovranno avvenire tenendo prioritariamente in considerazione i desideri e le volontà del ragazzo.
Mantenimento della prole – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che, valutata la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti, deve essere posto a carico del padre un contributo al mantenimento della prole nella misura di complessivi € 200,00 mensili, da corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa n. 468/2019 applicato nelle cause in materia di famiglia promosse innanzi a questo Tribunale.
In particolare, si osserva che la madre vive del reddito di inclusione erogato dallo Stato
e dalle informazioni assunte il padre risulta non avere presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni.
Pagina 4 di 7 L'assegno unico, tenuto conto del regime di affidamento, dovrà essere versato integralmente alla ricorrente, la quale è, altresì, autorizzata a prelevare le somme dal conto corrente intestato al figlio percepite a titolo di indennità di frequenza.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi,) e della complessità della causa (valore indeterminabile, complessità bassa).
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, con collocazione e Per_1 residenza anagrafica presso di lei, autorizzando la stessa ad assumere autonomamente, anche senza il consenso del padre, le decisioni sulle questioni di maggior interesse relative alla vita del figlio (istruzione, salute, educazione, residenza, etc.);
2) dispone che il padre, qualora voglia avere una frequentazione con il figlio, si rivolga al Servizio Sociale territorialmente competente (Prato) affinchè individui le migliori modalità di frequentazione, previa scrupolosa e attenta indagine circa la volontà del minore;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_2 prole versando alla ricorrente un assegno di € 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quando indicato nel
Protocollo stipulato da questo Tribunale. A tale riguardo, tenuto conto di tale
Protocollo, si precisa che: a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione
Pagina 5 di 7 organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici
(se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
4) dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS venga versato integralmente alla madre, Controparte_1
5) dà atto che la madre può spendere l'indennità di frequenza per le spese relative al figlio;
6) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente
Pagina 6 di 7 Dr. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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