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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2162 del 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Di Chiara Patrizia, presso cui Parte_1
elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Pezzullo, presso Controparte_1
il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, - premesso di aver intrattenuto con Parte_1 [...]
una relazione more uxorio da cui era nata una figlia, n. 28.5.2009 - chiedeva al CP_1 Per_1
Tribunale di disciplinare i loro rapporti ex art. 337 ter c.p.c. In particolare chiedeva l'affidamento pagina 1 di 3 condiviso della figlia, con collocamento presso di sé, la disciplina del diritto di visita e un contributo mensile a titolo di mantenimento per la minore di euro 350,00.
Costituitosi in giudizio, il si associava alle conclusioni della ricorrente, ad eccezione CP_1 dell'importo per il mantenimento, manifestando la propria disponibilità al versamento della minore somma di euro 280,00, stanta la propria situazione di difficoltà economica.
Fallito il tentativo di conciliazione anche in ordine all'importo del contributo economico e disposte indagini in ordine alla sussistenza di un eventuale rapporto di lavoro del o di CP_1
eventauli posizioni INPS in suo favore, con atto del 13 marzo 2025 il PM nulla opponeva.
Ciò premesso, nella specie, posto che le condizioni condivise da entrambe le parti, meglio indicate nel ricorso introduttivo e fatte proprie dal resistente, non sono contrarie a norme imperative e non sono in contrasto con gli interessi della minore, ritiene il Tribunale di poterle porre a base della presente decisione.
Quanto invece all'importo relativo al contributo per il mantenimento della minore, unico punto su cui è sorto contrasto, deve precisarci quanto segue.
E' noto che l'entità del mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori, nonchè dei compiti anche domestici dei genitori.
E' stato precisato che la quantificazione dell'assegno per il mantenimento della prole può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
Ciò posto, nella specie, pur avendo l'INPS comunicato l'assenza di rapporti di lavoro o di erogazioni in capo al alla luce dei principi innanzi esposti, appare equo disporre a carico del resistente, in CP_1
considerazione delle esigenze attuali della minore (di anni 16) e della capacità lavorativa del padre, un importo di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
a tale importo va aggiunto quello relativo alle spese straordinarie, per le quali va richiamato il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, che determina il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, nella misura del 50%.
pagina 2 di 3 Spese giudiziali da compensare, anche alla luce del contegno processuale tenuto dal resistente.
P.Q.M.
letto l'art. 337 ter cpc
--affida la minore ad entrambi i genitori disponendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi, con collocamento prevalente presso la madre;
che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
che, in caso di disaccordo, la decisione sia rimessa al Giudice;
che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
-- dispone che il padre e i nonni paterni possano incontrare la minore tutte le volte che la stessa ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e previa disponibilità del genitore non convivente e/o dei nonni;
che la minore trascorrerà con il padre e con la madre, a settimane Per_1
alterne, dalle ore 15,00 del sabato pomeriggio fino alle ore 20:00 della domenica, con onere per il padre a seconda dei turni, di prelevarla presso la dimora abituale di convivenza con la madre e di riaccompagnarla al termine della visita;
il padre, nei giorni in cui terrà la figlia con sé, andrà a prenderla, previo avviso telefonico, presso la dimora di convivenza con la madre o nel luogo in cui si trovi la minore, con facoltà per i genitori di adottare, concordemente, all'occorrenza, in base alle loro esigenze lavorative e nell'esclusivo interesse della figlia, una diversa regolamentazione;
la figlia trascorrerà, alternativamente con il padre o la madre i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno nonché, ad anni alterni, i giorni di sabato santo, Pasqua e lunedì in albis; la figlia, trascorrerà, ogni anno, un periodo estivo di almeno due settimane, anche non consecutive, con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai genitori di comune accordo e deciso con largo anticipo, entro il 15 maggio di ogni anno, per consentire un adeguato assetto organizzativo ad entrambi i genitori;
---- pone a carico di un assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento della Controparte_1
minore, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare in favore di entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con decorrenza dalla domanda, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
--spese compensate.
Benevento, 5 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2162 del 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Di Chiara Patrizia, presso cui Parte_1
elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Pezzullo, presso Controparte_1
il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, - premesso di aver intrattenuto con Parte_1 [...]
una relazione more uxorio da cui era nata una figlia, n. 28.5.2009 - chiedeva al CP_1 Per_1
Tribunale di disciplinare i loro rapporti ex art. 337 ter c.p.c. In particolare chiedeva l'affidamento pagina 1 di 3 condiviso della figlia, con collocamento presso di sé, la disciplina del diritto di visita e un contributo mensile a titolo di mantenimento per la minore di euro 350,00.
Costituitosi in giudizio, il si associava alle conclusioni della ricorrente, ad eccezione CP_1 dell'importo per il mantenimento, manifestando la propria disponibilità al versamento della minore somma di euro 280,00, stanta la propria situazione di difficoltà economica.
Fallito il tentativo di conciliazione anche in ordine all'importo del contributo economico e disposte indagini in ordine alla sussistenza di un eventuale rapporto di lavoro del o di CP_1
eventauli posizioni INPS in suo favore, con atto del 13 marzo 2025 il PM nulla opponeva.
Ciò premesso, nella specie, posto che le condizioni condivise da entrambe le parti, meglio indicate nel ricorso introduttivo e fatte proprie dal resistente, non sono contrarie a norme imperative e non sono in contrasto con gli interessi della minore, ritiene il Tribunale di poterle porre a base della presente decisione.
Quanto invece all'importo relativo al contributo per il mantenimento della minore, unico punto su cui è sorto contrasto, deve precisarci quanto segue.
E' noto che l'entità del mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori, nonchè dei compiti anche domestici dei genitori.
E' stato precisato che la quantificazione dell'assegno per il mantenimento della prole può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
Ciò posto, nella specie, pur avendo l'INPS comunicato l'assenza di rapporti di lavoro o di erogazioni in capo al alla luce dei principi innanzi esposti, appare equo disporre a carico del resistente, in CP_1
considerazione delle esigenze attuali della minore (di anni 16) e della capacità lavorativa del padre, un importo di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
a tale importo va aggiunto quello relativo alle spese straordinarie, per le quali va richiamato il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, che determina il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, nella misura del 50%.
pagina 2 di 3 Spese giudiziali da compensare, anche alla luce del contegno processuale tenuto dal resistente.
P.Q.M.
letto l'art. 337 ter cpc
--affida la minore ad entrambi i genitori disponendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi, con collocamento prevalente presso la madre;
che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
che, in caso di disaccordo, la decisione sia rimessa al Giudice;
che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
-- dispone che il padre e i nonni paterni possano incontrare la minore tutte le volte che la stessa ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e previa disponibilità del genitore non convivente e/o dei nonni;
che la minore trascorrerà con il padre e con la madre, a settimane Per_1
alterne, dalle ore 15,00 del sabato pomeriggio fino alle ore 20:00 della domenica, con onere per il padre a seconda dei turni, di prelevarla presso la dimora abituale di convivenza con la madre e di riaccompagnarla al termine della visita;
il padre, nei giorni in cui terrà la figlia con sé, andrà a prenderla, previo avviso telefonico, presso la dimora di convivenza con la madre o nel luogo in cui si trovi la minore, con facoltà per i genitori di adottare, concordemente, all'occorrenza, in base alle loro esigenze lavorative e nell'esclusivo interesse della figlia, una diversa regolamentazione;
la figlia trascorrerà, alternativamente con il padre o la madre i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno nonché, ad anni alterni, i giorni di sabato santo, Pasqua e lunedì in albis; la figlia, trascorrerà, ogni anno, un periodo estivo di almeno due settimane, anche non consecutive, con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai genitori di comune accordo e deciso con largo anticipo, entro il 15 maggio di ogni anno, per consentire un adeguato assetto organizzativo ad entrambi i genitori;
---- pone a carico di un assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento della Controparte_1
minore, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare in favore di entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con decorrenza dalla domanda, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
--spese compensate.
Benevento, 5 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
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