Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 422/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VALENTINI BARBARA
AR TI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BOMPANI MONIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
04/02/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 12
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12/01/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 5157/2021, poi omologata;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Le Parti si impegnano e si obbligano ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. a comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, l'eventuale variazione di residenza o domicilio onde garantire i rapporti con i figli minori.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MI E MA. Per_1
I figli minori (di anni 15) e RT (di anni 13) rimangono affidati in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le pagina 2 di 12 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute dei minori, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé i figli,
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) CASA CONIUGALE DI MODENA STRADA GRANDE 140.
Nella casa coniugale, sita in Modena (MO), Strada Grande n. 140, continuerà ad abitare assieme ai figli e RT, la Sig.ra TI, alla quale la stessa rimane Per_1
assegnata in godimento.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, così come previsto al punto 11) del Verbale di separazione omologato, con atto a ministero Notaio in Modena dott. in Persona_2
data 30/06/2022 Rep. n. 5517, a titolo di mantenimento, il Sig a ceduto ai CP_1
figli e RT - quanto al diritto di nuda proprietà - ed alla Sig.ra TI - Per_1
quanto al diritto di usufrutto vitalizio -, la consistenza immobiliare di cui il medesimo era proprietario esclusivo, sita in Modena, Strada Grande n. 140, già Controparte_1
prima di allora adibita a casa coniugale.
In conseguenza di ciò, la Sig.ra TI continuerà a sostenere integralmente tutte le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative all'alloggio assegnatole e di cui è
divenuta usufruttuaria, mentre, a parziale deroga di quanto indicato al punto 5) del
Verbale di separazione omologato, le spese di manutenzione straordinaria e quelle ordinarie non continuative relative all'immobile, alle pertinenze ed al giardino verranno da ora in poi, sino alla vendita dell'immobile come indicato al punto 5) del presente ricorso,
sostenute al 50% tra le Parti previa comunicazione e salvo espresso e motivato diniego pagina 3 di 12 In conformità a quanto previsto al punto 12) del Verbale di separazione, tutte le spese relative alla nuda proprietà dei figli (come ad esempio le eventuali imposte, le spese di riparazione straordinaria di cui all'art. 1005 c.c., le spese di assicurazione, etc.)
continueranno ad essere a carico di entrambi i genitori nella misura di una metà ciascuno fino a quando i figli non saranno maggiorenni ed autosufficienti economicamente, mentre resta inteso che le imposte dovute dalla Sig.ra TI relative al suo diritto di usufrutto vitalizio (quali ad esempio IMU, etc.) rimarranno a carico esclusivo della medesima.
Ciò ad eccezione della TARI che verrà corrisposta dal Sig. nella misura di CP_1
1/3.
Tali spese verranno preventivamente inviate dalla Sig.ra TI al Sig. CP_1
che provvederà entro dieci giorni al pagamento o entro tale termine a fornire preventivi più vantaggiosi o economici. Le Parti danno atto che, come indicato al punto 13) lett. a del
Verbale di separazione omologato, tutti gli arredi e corredi della suddetta abitazione di
Modena (MO), Strada Grande n. 140, sono divenuti di proprietà esclusiva della Sig.ra
TI, ogni eccezione da parte del Sig in da ora rinunciata e rimossa. CP_1
4) TEMPI DI PERMANENZA D E MA PRESSO I GENITORI. Per_1
I figli e RT continueranno a rimanere collocati prevalentemente e Per_1
manterranno la residenza anche ai fini anagrafici presso la madre.
I genitori danno atto che le attuali abitudini di vita e modalità di gestione dei figli minori sono le seguenti.
frequenta il 2° (secondo) anno dell'Istituto superiore “F. Corni Liceo” di Modena, Per_1
dal lunedì al venerdì; pratica lo sport dell'atletica leggera presso la società “La Fratellanza”
di Modena, con allenamenti per 4 (quattro) giorni a settimana;
pagina 4 di 12 Per_ RT frequenta la classe 3^ (terza) delle scuole medie “G ” di Modena, dal lunedì
al sabato con orario 8/13; pratica lo sport della pallavolo presso la società Polivalente San
Damaso per 3 (tre) volte a settimana.
A) A parziale modifica di quanto stabilito al punto 6) del Verbale di separazione omologato, le Parti danno atto che i minori rimarranno presso il padre con le seguenti modalità individuate sulla base di un calendario quindicinale.
Prima settimana:
- Nel giorno infrasettimanale del martedì, dall'orario di uscita dal lavoro del padre
(indicativamente ore 18/19) con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva (o presso l'abitazione materna in caso di assenza di lezioni).
- Nel week end, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola la mattina successiva (o presso l'abitazione materna in caso di assenza di lezioni).
Seconda settimana:
- Per due giorni infrasettimanali, dal mercoledì dall'orario di uscita da scuola fino al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna in caso di assenza di lezioni).
I genitori si garantiscono reciprocamente la più ampia collaborazione nella gestione degli impegni scolastici, ludici, ricreativi e sportivi dei figli e stabiliscono che il Sig.
si farà carico di accompagnare la figlia RT a scuola tutte le mattine e CP_1
quindi anche nei giorni di competenza della madre, prelevandola dall'abitazione materna durante il periodo scolastico.
Sempre a parziale deroga di quanto stabilito, e sulla base delle difficoltà riscontrate a causa dei divergenti orari scolastici di quest'anno dei ragazzi, il Sig i impegna, sia CP_1
pagina 5 di 12 al mattino sia al rientro da scuola, a lasciare provvisoriamente la figlia presso la propria abitazione di San Damaso nell'attesa di prelevarla successivamente ed accompagnarla a scuola o presso la propria abitazione aspettando il fratello e nel rispetto delle sue esigenze.
Sarà premura del Sig ornire direttamente il pranzo alla figlia nelle giornate CP_1
di sua pertinenza, che la stessa consumerà presso la propria abitazione.
Alla stessa maniera anche per le attività sportive dei ragazzi, in caso di orari concomitanti i genitori dovranno accordarsi il prima possibile e rendersi disponibili indipendentemente dal giorno di affidamento affinché nessuno dei due stia ad aspettare incustodito l'arrivo del genitore.
Quando avverrà il cambio di abitazione, e comunque già a partire dal mese di settembre
2025 (coincidente con l'inizio delle scuole superiori e le nuove esigenze scolastiche), le
Parti si impegnano a concordare eventuali nuove modalità di visita che siano, ai fini organizzativi, maggiormente rispondenti alle diverse necessità dei figli. Saranno fatti salvi comunque metà degli accompagnamenti tra scuola ed attività ludiche e sportive che i genitori concorderanno in parti uguali per ogni settimana a fronte dei nuovi meccanismi familiari che si instaureranno.
B) Durante le festività natalizie e pasquali, secondo il seguente calendario:
- per tre giorni continuativi nel periodo natalizio;
per tre giorni continuativi nel periodo di fine anno;
per due giorni nel periodo pasquale (sabato e domenica di Pasqua oppure
Lunedì dell'angelo e martedì), con alternanza annuale per il giorno di Capodanno e
Pasqua, mentre il Natale verrà trascorso sempre con la madre.
C) Durante le vacanze estive:
- per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi possibilmente entro il 30
aprile di ogni anno (o comunque non appena verrà fornito il calendario ferie da parte del pagina 6 di 12 datore di lavoro entro e non oltre comunque il 31.05), prevedendo che la madre per parte sua trascorrerà con i minori due settimane continuative nel mese di luglio e, ove possibile,
una settimana nel mese di agosto.
Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con RT Per_1
Le Parti di comune accordo stabiliscono che i viaggi all'estero e/o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto quali imbarcazioni, aerei, etc., dovranno sempre essere preventivamente autorizzati da entrambi i genitori.
D) Per le altre ricorrenze e festività del calendario varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Ad eventuali feste di compleanno organizzate da e RT con amici nel giorno Per_1
del loro compleanno o per festeggiarlo potranno partecipare entrambi i genitori.
I genitori potranno sempre, di comune accordo, modificare i periodi di permanenza presso l'uno e presso l'altro nel rispetto delle esigenze e delle aspettative dei minori,
avendo sempre cura di garantire un'adeguata frequentazione con entrambi i genitori.
5) MANTENIMENTO D E MA. Per_1
In considerazione delle mutate condizioni economiche e reddituali del Sig CP_1
a parziale deroga di quanto previsto al punto 7) del Verbale di separazione omologato, il medesimo Sig rovvederà: CP_1
- al mantenimento diretto d e RT, facendosi carico di ogni esigenza ordinaria Per_1
di vita degli stessi per i tempi in cui avrà con sé i minori;
- a versare alla Sig.ra TI, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di:
pagina 7 di 12 a) €. 800,00=/mese (€uroottocento/00), ovvero €. 400,00= €uroquattrocentoo/00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario, per 12 (dodici) mensilità, oltre rivalutazione
ISTAT, importo comprensivo di ogni esigenza ordinaria di vita dei minori entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
b) €. 40,00 per l'assicurazione quota parte della casa che viene addebitata mensilmente con rid sul c/c della Sig.ra NI.
- Poiché la Sig.ra TI si è vista costretta, a fronte del peggioramento delle condizioni economiche del Sig e della conseguente riduzione dell'importo CP_1
da quest'ultimo versato a titolo di mantenimento, a porre in vendita l'abitazione di
Modena, Strada Grande n. 140, previa autorizzazione dei Giudice Tutelare, le Parti di comune accordo stabiliscono che fino a quando non avverrà l'effettivo trasferimento della medesima Sig.ra TI e dei figli e RT in altra abitazione, il Sig. Per_1
verserà in pari data l'ulteriore importo di €. 200,00=/ mese CP_1
(€uroduento/mese) quale contributo al pagamento delle spese e bollette di casa.
Si precisa che tutte le spese inerenti alla vendita dell'immobile saranno a carico ed anticipate dalla Sig.ra TI la quale potrà recuperarle sul prezzo di vendita o in caso contrario (se la vendita non avverrà entro il 31.12.2029) saranno divise al 50% tra le parti.
In ogni caso le Parti si impegnano e si obbligano a rendersi edotte dei reciproci redditi patrimoniali e non, propri e dei figli, impegnandosi altresì a ridefinire concordemente tra loro il mantenimento di e RT di cui alla presente clausola a seguito di quelli Per_1
che saranno i nuovi tempi di permanenza dei figli presso i genitori.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Sig. a causa delle difficoltà CP_1
economiche e delle mutate condizioni lavorative ha versato parzialmente, per il periodo pagina 8 di 12 dall'ottobre 2022 sino al dicembre 2024, il mantenimento dovuto per i figli e Per_1
RT.
In conseguenza di ciò, le Parti sono addivenute ad un accordo per cui il Sig CP_1
ha versato la somma di €. 8.000,00= (€uroottomila/00) omnia, di cui €. 4.000,00= in data
03.02.2025 ed €. 4.000,00= in data 04.02.2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra NI, importo che la stessa investirà direttamente per l'interesse esclusivo dei minori.
6) SPESE STRAORDINARIE.I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario per i figli secondo il seguente Protocollo
in uso presso il Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 9 di 12 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le Parti provvederanno a ripartirsi al 50% le spese di abbigliamento per i cambi stagionali concordando preventivamente il budget da utilizzare e tenendo conto dei desiderata di e RT. Per_1
Le Parti convengono altresì che in ipotesi di rilevanti problematiche sanitarie dei genitori
(ad esempio ricoveri ospedalieri, terapie mediche prolungate, fratture, etc.), qualora l'altro genitore non possa occuparsi personalmente della cura dei figli, gli stessi potranno fare ricorso ad una baby sitter in via continuativa, senza necessità di preventivo accordo e che la spesa sarà ripartita al 50%.
In relazione alle spese straordinarie che devono essere concordate preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro che ha sostenuto la spesa (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.), qualora contrario, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso della spesa sostenuta dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta,
previa esibizione di idonea documentazione giustificativa opportunamente intestata ai minori ai fine della detraibilità fiscale (qualora non possibile le fatture dovranno essere intestate in parti uguali ad entrambi i genitori).
pagina 10 di 12 Resta inteso che la spesa comunque effettuata nonostante il parere contrario dell'altro genitore, in caso sia richiesto il preventivo accordo, rimarrà a carico esclusivo del genitore che l'avrà sostenuta.
7) Il Sig. presta fin d'ora il suo consenso affinché l'Assegno Unico CP_1
Universale venga corrisposto interamente alla Sig.ra TI, mentre tutte le detrazioni per spese ed oneri riguardanti i figli, non ricomprese all'interno del predetto Assegno
Unico, verranno suddivise in misura proporzionale alla partecipazione alla spesa.
8) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di essere in grado di mantenersi con i propri redditi rinunciando, pertanto, a richiedersi un contributo al mantenimento. In particolare la Sig.ra TI, a modifica di quanto previsto al punto
10) del Verbale di separazione omologato, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia,
a far tempo dal mese di ottobre 2024, ad ogni richiesta di mantenimento per sé e di assegno divorzile.
9) I coniugi si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i figli e RT, dichiarandosi sin da ora disponibili a presentarsi presso gli uffici Per_1
competenti per il disbrigo delle relative formalità.
10) Per tutto quanto qui non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi collaborazione nell'interesse prioritario dei minori.
11) I coniugi danno atto e dichiarano di avere regolamentato fra loro con le pattuizioni, -
anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione, di avere definito ogni pendenza in relazione agli arretrati dovuti dal Sig. a titolo di CP_1
mantenimento per i figli, e dichiarano, pertanto, di nulla più avere a pretendere l'uno pagina 11 di 12 dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso. Ciò ad eccezione delle somme ancora dovute a titolo di arretrati di mantenimento della Sig.ra TI, non corrisposti parzialmente dal Sig.
come da scrittura privata sottoscritta contestualmente al presente ricorso. CP_1
12) Spese legali compensate ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
20/09/2014 fra nato a [...] il [...] e TI Controparte_1
AR nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 144 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 12 di 12