Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 500/2023
Promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
CF , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Bulgaria) il 18/06/1971, CF , entrambi residenti C.F._2 in Agugliano alla Contrada Colonne n.11/B, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Alessi
Appellanti
Contro
, Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro-tempore in Controparte_2 persona del Legale Rappresentante sig. , con sede a CP_3
Falconara Marittima (AN), via L. Manara n. 5, (P.I.: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Discepolo.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 521/2023 emessa in data
15.05.2023 dal Tribunale di Ancona.
CONCLUSIONI:
PER GLI APPELLANTI:
“…nel merito,
- in via principale: dichiarare nulla la delibera impugnata, assunta dal condominio di Agugliano in data 21 giugno Controparte_1
2018, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.769/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 13 maggio 2019 qui opposto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la delibera del 21 giugno 2018 non venisse dichiarata nulla, revocare il decreto ingiuntivo n.769/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 13 maggio 2019 in quanto il credito allo stesso sotteso non risulta essere liquido né esigibile per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con condanna del convenuto al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del giudizio.”
PER L'APPELLATO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona rigettare l'appello proposto dai signori e , in quanto infondato in fatto e Pt_1 Pt_2 in diritto, confermando la sentenza n. 521/2023 emessa in data
15.05.2023 dal Tribunale di Ancona.
Con vittoria di spese ed onorari del primo e secondo grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con delibera del 01.12.2017, ratificata con decisione assembleare del
18.4.2018, il di Agugliano ha Controparte_1 deliberato la sottoscrizione di un contratto di appalto con la ditta
[...] per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'impianto Parte_3 di smaltimento dei reflui civili e con successiva delibera 21.06.2018, oggetto del presente giudizio, il Condominio ha approvato la spesa consuntiva straordinaria relativa all'attività eseguita dalla ditta appaltatrice di complessivi € 44.701,40, provvedendo al riparto della stessa.
A fronte del mancato pagamento della quota di spettanza da parte degli odierni appellanti pari ad € 11.629,36, il Condominio chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 769/2019 avverso il quale i sig.ri Pt_1
e proponevano opposizione, che veniva
[...] Parte_2 rigettata con la sentenza indicata in epigrafe.
Hanno proposto appello e per i motivi Parte_1 Parte_2 di seguito illustrati, contestando, nel merito, la decisione del Tribunale: hanno, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande proposte nel procedimento di primo grado, di dichiarare la nullità della delibera condominiale del 21 giugno
2018, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il appellato che chiedeva il rigetto dell'appello CP_1 con conferma della sentenza di primo grado.
Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui si dichiara che la mancata costituzione del fondo speciale ex art. 1135 c.c. non può costituire una causa di nullità della delibera bensì una causa di mera annullabilità, con conseguente rigetto dell'eccezione proposta da essi appellanti perché tardivamente sollevata.
Detto motivo di doglianza è infondato e va rigettato.
Invero, se è vero che, a parere della Corte la violazione del disposto di cui all'art 1135, comma 1, n. 4 c.c., integra una nullità della delibera condominiale, nel caso in esame, detta nullità comunque non sussiste.
Invero, la norma de qua, volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale "di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.: una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla. (Cass. n. 9388/2023; Cass. N. 16953/22,)
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il fondo de quo è stato regolarmente costituito, atteso che, nella delibera del 01.12.2017, al punto 2, è espressamente previsto che “l' assemblea approva il contratto ed autorizza la firma dei lavori a fondo speciale costituito per l' intero importo del preventivo” e dal verbale di assemblea del 18.04.2018 emerge che, dato il provvedimento di sospensione dell' efficacia degli atti impugnati emesso dal Tribunale di
Ancona il 04.04.2018 limitatamente agli effetti economici nei confronti dei signori e , l'assemblea ha deliberato di costituire Pt_1 Pt_2 una provvista provvisoria da ripartirsi tra i restanti condomini per far fronte agli impegni economici con la ditta appaltatrice.
A ciò deve aggiungersi che, nell'assemblea di condominio del
21.06.2018, l'assemblea autorizzava l'amministratore a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta che aveva effettuato i lavori con quanto già versato dai condomini, ovvero con l'importo, risultante dal bilancio consuntivo, pari a 37.500,00 euro.
Detti elementi che, univocamente, comprovano la costituzione del fondo vengono avvalorati anche da quanto emerge dalla sentenza irrevocabile n. 1651/2023 della Corte di Appello di Ancona, che ha deciso in merito alla impugnazioni proposte dagli odierni appellanti avverso le delibere condominiali del 1.12.2017 e del 18.4.2018: invero, proprio dalla lettura di detta sentenza (e dallo stesso atto di citazione in opposizione alla delibera del 18.4.2018 prodotto nel primo grado di giudizio dagli appellanti sub 7) emerge che gli appellanti contestavano la delibera tra l'altro “per aver previsto la creazione di un fondo privo di una destinazione determinata o determinabile”, implicitamente confermando ed ammettendo la costituzione del fondo di cui trattasi.
Ne discende che alcuna nullità della delibera impugnata è ravvisabile nel caso in esame.
Con il secondo motivo di doglianza, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto la nullità del decisum assembleare per violazione dell'art 1120 cc. In particolare, deducono che il ha ottenuto il decreto CP_1 ingiuntivo impugnato per il pagamento di lavori potenzialmente pericolosi per l'edificio, atteso che, avendo deciso la sostituzione dell'impianto di depurazione originariamente costituito da vasche in plastica con uno formato da vasche in cemento, come tale, avente un peso maggiore, ha creato il concreto rischio che il sovraccarico comportasse il cedimento del muro che sostiene detto impianto, dando vita, quindi, ad un'innovazione che può recare pregiudizio alla stabilità
o alla sicurezza statica dell'edificio.
Sul punto, la già richiamata sentenza n. 1651/2023 emessa dalla Corte di Appello di Ancona ormai passata in giudicato espressamente ha qualificato le lavorazioni eseguite (deliberate nel corso delle assemblee del 1.12.2017 e del 18.4.2018) come opere di manutenzione straordinaria, escludendo peraltro che vi sia la prova che le stesse possano pregiudicare la stabilità dell'immobile nonché la presenza di qualsivoglia vizio del deliberato, circostanza che implica che neppure l'assemblea del 21.6.2018, oggetto della presente impugnativa, che si
è limitata a ripartire le spese per i lavori de quibus, può ritenersi affetta da nullità, con conseguente rigetto del motivo di appello.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam va rilevato che anche nella presente sede, gli appellanti non hanno fornito la prova del pregiudizio allo stabile, dal momento che è pacifico tra le parti che sono decorsi ormai vari anni dall' installazione dell'impianto e lo stato dei luoghi è rimasto immutato, ragion per cui la ctu, nuovamente sollecitata nel corso del presente giudizio, è, come ritenuto correttamente dal giudice di primo grado, inammissibile perché del tutto esplorativa, con conseguente rigetto del motivo di impugnazione sul punto proposto.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inesistenza ed inesigibilità del credito fatto valere con il ricorso monitorio: in particolare, sostengono gli appellanti che gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto non possono essere pretesi, in quanto il CP_1 non ha fornito prova dell'avvenuta conclusione dei lavori, non fornendo il certificato di collaudo delle opere realizzate e, inoltre, le lavorazioni risultanti dalla fattura dell'impresa appaltatrice, in base alla quale è stato approvato il consuntivo dei lavori, non sono state tutte effettivamente realizzate, non risultando essere state asportate le terre ammalorate dalle perdite del vecchio impianto fognario, poste esternamente allo scatolone cementizio ove sono collegate le vasche dello stesso.
Detta doglianza è del tutto priva di fondamento.
Deve, infatti, ritenersi che la deliberazione dell'assemblea condominiale costituisce prova dell'obbligazione esistente in capo ai condomini riguardo le spese di ordinaria e di straordinaria amministrazione approvate ed essendo un atto collegiale vincolante, risulta essere un titolo sufficiente ad ottenere la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso
La doglianza circa la non debenza all'appaltatore di alcune somme deliberate dall'assemblea, oltre a non comportare la mancanza di liquidità ed esigibilità del credito ed essere, quindi, irrilevante nella presente sede, deve, semmai, farsi valere in separato giudizio.
Ne discende l'infondatezza dell'appello, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza solidale degli appellanti.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la reiezione del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 500/2023, così provvede:
respinge l'appello.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che determina in euro 3750.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 18.6.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico