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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 7989 dell'anno 2020 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
, C.F. in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, elegge domicilio, opponente
CONTRO
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Maria
Lombardo, giusta procura in atti opposta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 27 gennaio
2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 30.6.2020, investe l'opposizione dell' Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2773/20 emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo il 20.05.2020 per il pagamento, in favore di , di € Controparte_1 47.468,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, pari all'ammontare del primo acconto (del 50%) relativo al progetto formativo di cui al C.I.P.
, codice di sistema informativo 72, a valere CodiceFiscale_1 sull'Avviso 1/18 FSE 2014-2020 “per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale A.S. 2017-2018”. A fondamento dell'opposizione si eccepisce l'inesigibilità del credito, considerata l'esistenza di molteplici DURC negativi (pari, da CP_ ultimo, a complessivi € 72.265,53 verso l' , elemento notoriamente impeditivo dell'erogazione di «[…] qualsiasi somma in favore dell'Ente, stante il fatto che l'art. 31, commi 3 e 8 bis, L. n. 98/2013 prescrive che in presenza di un DURC irregolare qualsiasi Ente pubblico può legittimamente trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza»
(cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), per versarlo poi direttamente (ex art. 4, comma 2,
D.P.R. n. 207 del 2010) all'ente previdenziale.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha dato atto dell'avvenuto Controparte_1 pagamento della sorte ingiunta, insistendo per il recupero degli interessi al saggio legale sull'importo di € 47.468,40, dal 22.01.2019 al pagamento (avvenuto il 12.10.2020), con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'Assessorato, con memoria ex art. 186, co. 6, n. 1 c.p.c. depositata il 10.03.2021, ha confermato l'avvenuta corresponsione delle somme oggetto della pretesa, nonché l'accantonamento di quelle provenienti dai pignoramenti notificati quale terzo pignorato. Ha chiesto, quindi, la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e compensi.
3. La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così sinteticamente delineata la contesa, non v'è contestazione in ordine alla debenza delle somme ingiunte, né è contestato che on fosse in regola con la CP_1 contribuzione al momento della richiesta di erogazione del primo acconto del finanziamento su specificato.
Sul tema, si ricorderà che l'art. 31, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto l'istituto dell'intervento sostitutivo
(applicabile al giudizio de quo per espressa previsione del successivo comma 8-bis), in forza del quale l'Amministrazione è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva del soggetto avente titolo a percepire somme, versandolo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Dalla documentazione in atti emerge ictu oculi che l'Amministrazione, ricevuta la richiesta di erogazione del primo acconto in oggetto (del 21.01.2019), ha riscontrato l'irregolarità
DURC nelle date del 12.02.2019, 29.05.2019, 12.08.2019 e 27.07.2020, sì che, atteggiandosi l'esistenza di un DURC irregolare, a requisito di esigibilità del credito,
l'eccezione dell'Assessorato si appalesa in astratto fondata, non avendo titolo l'opposta, creditrice non adempiente sotto l'aspetto della contribuzione, ad esigere per sé il pagamento richiesto. Essa pare aver titolo, tuttavia, a che l'intervento sostitutivo avvenga tempestivamente e non rimanga sospeso per un tempo indefinito, apparendo pretestuosa, altrimenti, l'allegazione dell'Assessorato circa la persistenza di DURC irregolari. Nella specie, risulta per tabulas che l'Amministrazione ha eseguito la procedura sostitutiva solo in data 13.08.2020 (con l'approvazione del DDS n. 124/20), allorché ha autorizzato, in favore di la liquidazione dell'anticipazione per la CP_1 realizzazione di diversi percorsi formativi (tra cui quello di cui al n.
2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/I-0010), destinando l'ammontare delle somme complessivamente dovute a tale titolo (pari ad € 474.632,20), in parte, alla regolarizzazione dell'esposizione contributiva, in parte, nell'ambito di talune procedure esecutive in cui l'Assessorato figurava quale terzo pignorato, liquidando poi la differenza in favore di CP_1
L'attivazione di un tale intervento sostitutivo, evidentemente intempestiva rispetto al sollecito della controparte, configura un inadempimento contrattuale suscettibile di censura in difetto di valide ragioni giustificative, non integrate da eventuali ritardi degli enti previdenziali nel rispondere alla corrispondenza, trattandosi di circostanze del tutto irrilevanti per l'odierna opposta, il cui interesse a veder azzerata o ridotta l'esposizione contributiva viene leso ove l'intervento sostitutivo non venga operato tempestivamente, il che va certamente predicato nella vicenda di lite, dal momento che l'Amministrazione ha provveduto a versare l'acconto relativo al finanziamento pubblico di cui si tratta solo nel 2020, dunque diversi mesi dopo, non solo la richiesta del primo acconto originariamente trasmessa il 21.01.2019 (essendo ad essa seguiti diversi DURC irregolari), ma anche il sollecito di pagamento del 29.11.2019.
In conclusione, rilevato che il pagamento della sorte capitale ingiunta è avvenuto nelle more del giudizio, l'opponente, previa revoca del decreto opposto, va condannato a corrispondere all'opposta gli interessi al saggio legale sull'importo di € 47.468,40, a far data dal sollecito del 29.11.2019 (ritenendosi adeguata l'attesa di un semestre dal primo sollecito), e fino all'effettivo versamento del dovuto.
Non sussiste un abusivo frazionamento del credito nell'iniziativa dell'opposta, che ha origine da fatti costitutivi facenti capo a distinti progetti formativi e, dunque, a distinte domande di finanziamento.
Assorbito ogni altro profilo.
2. L'esito della lite – connotato dalla fondatezza virtuale delle ragioni di opposizione e della domanda dell'opposta volta agli interessi – giustifica la compensazione delle spese di lite, da liquidare in ossequio ai parametri minimi in rapporto allo scaglione sino ad € 52.000,00 (tutte le fasi).
Non v'è luogo alla condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n°15629.2010; Cass.
n°19976.2005); ciò che, come visto, non può dirsi, né emerge ex actis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in rapporto alla sorte capitale e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2773/20 emesso dal Tribunale di Palermo il
20.05.2020 e condanna l' Parte_3
a corrispondere, in favore di
[...] CP_1
, gli interessi al saggio legale sull'importo di € 47.468,40 a far data dal
[...]
29.11.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 12 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi