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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magi- strati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel.ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2020 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Salvatore Caradonna e Lean- dra Dell'Oglio, presso il cui studio sito in Palermo, in Via della Libertà n.
203/B è elettivamente domiciliato appellante contro
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, organi-
[...] camente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, via Valerio Villareale n. 6 e ivi domiciliato per legge appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa in data 11.2.2020 il Tribunale di Palermo ha ri- gettato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da , con Parte_1 il quale questi chiedeva condannarsi il
[...]
al pagamento della som- Controparte_2 ma di euro 35.000,00 già riconosciutagli a titolo di risarcimento del danno pag. 1 di 7
Corte di Appello di Palermo da reato sia dal Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3589/2014, sia dal
G.U.P. del medesimo Tribunale, con la sentenza n. 736/2012, quest'ultima a titolo di provvisionale, compensando le spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto infatti legittimo il diniego di accesso al
Parte_2 di cui alle delibere nn. 777/2014 e 504/2016, dal momento che la richiesta d'accesso al predetto traeva origine da una pluralità di sentenze Pt_2 pronunciate in procedimenti penali diversi in ragione delle differenti scelte del rito, ma riguardanti lo stesso fatto criminoso commesso da più soggetti in concorso tra loro, nonché la medesima tipologia di danno. In particolare, ferma la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge n. 512/1999 per l'accesso al Fondo di Rotazione, il Tribunale ha os- servato che in tali ipotesi occorre riconoscere al soggetto che si sia costitui- to parte civile nei diversi procedimenti, e che abbia ottenuto la condanna degli imputati al risarcimento del danno, il diritto – effettivamente già ri- conosciuto al ricorrente nel caso di specie – di accedere al Fondo per otte- nere le somme oggetto della condanna di maggiore consistenza. Alla luce di tali considerazioni ha rilevato, dunque, l'infondatezza della tesi sostenu- ta dalla parte attrice, secondo cui i giudici avrebbero giudicato differenti fatti penalmente rilevanti commessi da soggetti diversi.
Avverso la menzionata ordinanza reiettiva ha interposto quindi gra- vame l'appellante, chiedendo, in riforma della stessa, condannarsi il
[...]
al pagamento in Controparte_3 suo favore della somma di euro 35.000,00. In particolare, evidenzia l'erroneità dell'ordinanza in ordine alla ritenuta sussistenza di una legitti- ma attività interpretativa della l. 512/1999 ad opera della P.A., sostenendo che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui la P.A. è priva di qualunque potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, sia con riferimento ai presupposti per la sua erogabilità. Aggiunge, poi, che nel caso di specie comunque non ricorre l'ipotesi di “uno stesso fatto criminoso”, né tanto- meno di una “medesima tipologia di danno” o di un “concorso tra imputa-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 ti”, sostenendo – al contrario – che la diversa quantificazione dei danni è stata determinata dalla diversità delle condotte e dei ruoli assunti dagli im- putati, nonché dalla diversità dei reati intesi come fatti criminosi. Chiede, inoltre, condannarsi l'appellato al pagamento delle spese processuali di en- trambi i gradi di giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito anche nel- la presente fase l'appellato, chiedendo anzitutto il rigetto dell'impugnazione dal momento che, a fronte dell'indiscussa unicità dei fatti lesivi da cui origina la pretesa del le impugnate delibere nn. Parte_1
777/2014 e 504/2016 – rispettivamente di accoglimento parziale e di riget- to della richiesta di accesso al Fondo di Rotazione – sarebbero state adotta- te legittimamente dal Comitato di solidarietà, poiché in linea con la ratio della legge n. 512/1999, che è quella di garantire una tutela alle vittime della criminalità organizzata. Evidenzia, dunque, l'irragionevolezza dell'eventuale scelta contraria, ossia quella di triplicare il risarcimento spettante al per i danni sofferti a causa di un unico evento crimi- Parte_1 noso, dal quale non può che essere derivato un pregiudizio unico, non arti- ficiosamente frazionabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'odierno appellante, imprenditore edile che lamentava essere stato vittima di richieste estorsive da parte della criminalità organizzata, ebbe a costituirsi parte civile dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento penale instaurato nei confronti di imputato di concorso in CP_4 tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione ma- fiosa. Il Tribunale, accertata la penale responsabilità del predetto imputato e la connessa esistenza di danni risarcibili, lo condannava quindi al paga- mento di una provvisionale di euro 15.000,00 in favore del (cfr. Parte_1 sentenza Tribunale di Palermo n. 2980/2012, agli atti). A seguito di detta condanna, l'odierno appellante depositava la prima istanza di accesso al
Fondo di Rotazione, alla quale seguiva la delibera di accoglimento n.
538/2014 (cfr. Controparte_5
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 me dei reati di tipo mafioso, delibera n. 538 del giorno 1.10.2014 con la quale è stata corrisposta in favore del la somma di euro Parte_1
21.978,00, di cui euro 15.000,00 liquidata a titolo di provvisionale).
Il poi, avviati altri due processi penali a carico degli altri Parte_1 correi rispetto al concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo ma- CP_ fioso e dall'agevolazione mafiosa già addebitato al procedeva anche qui a costituirsi parte civile. Il primo di questi, a carico di Parte_3
e celebrato con il rito abbreviato innanzi al
[...] Controparte_6
G.U.P. presso il Tribunale di Palermo, si concludeva con la sentenza n.
736/2012, che ne accertava la penale responsabilità e li condannava al pa- gamento di una provvisionale di euro 50.000,00 ciascuno (cfr. sentenza n.
736/2012 del 15 giugno 2012, pronunciata e pubblicata dal G.U.P. presso il
Tribunale di Palermo, depositata da parte attrice in primo grado). Con il se- condo il Tribunale di Palermo riconosceva altresì responsabili penalmente per l'occorso anche gli imputati , Controparte_7 Controparte_8
e , e condannava anch'essi al risarcimento dei danni
[...] Controparte_9 cagionati alla parte civile qui quantificati in euro 20.000,00 (cfr. Parte_1 sentenza Tribunale di Palermo n. 3589/2014 del 30.6.2014).
In seguito a tali pronunce l'odierno appellante provvedeva quindi a presentare una seconda e una terza istanza di accesso al Fondo di Rotazio- ne, di modo da ottenere un importo pari alla sommatoria di tutte le condan- ne ottenute, ossia l'erogazione della complessiva somma di euro
100.000,00.
Con la delibera n. 777/2014, successiva dunque alla suddetta n.
538, il solidarietà accoglieva tuttavia solo parzialmente la pri- CP_1 ma istanza per € 100.000,00, liquidando il minor importo di euro
85.000,00, ossia la sola differenza tra la somma richiesta e quella già liqui- data con la precedente delibera, in ragione del fatto che le due sentenze di condanna, pur essendo state pronunciate in procedimenti penali separati, aveano ad oggetto il medesimo fatto criminoso commesso da più soggetti che hanno agito in concorso tra loro (cfr. – Controparte_1 CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 di , delibera n. 777 del 3 Controparte_2 dicembre 2014, depositata dal in primo grado). Parte_1
Analoghe motivazioni sono state poi poste alla base del rigetto in- tegrale dell'ulteriore istanza di accesso al Fondo di Rotazione presentata dall'odierno appellante a seguito della sentenza n. 3589/2014, con la quale gli venivano riconosciuti euro 20.000,00 (cfr.
[...]
, delibera n. 504 Controparte_10 del 29 novembre 2016).
Ricostruito in questo modo l'iter che ha condotto alle delibere mini- steriali qui avversate, rispettivamente di parziale accoglimento e di rigetto,
è allora a rilevarsi la correttezza del pronunciato rigetto della domanda giudiziale.
Devesi infatti osservare che, ferma restando l'indiscussa sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Fondo previsti dalla legge 512/1999, nonché l'assenza di qualsivoglia preclusione tassativa- mente menzionata dalla predetta legge, le tre sentenze contenenti ognuna una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della stessa parte civile sono state pronunciate in procedimenti penali diversi solo in ragione delle differenti scelte difensive, sempre trattandosi però del medesimo fatto cri- minoso commesso da più autori in concorso, fatto che ha ingenerato il me- desimo danno, come del resto si evince agevolmente dai capi d'imputazione delle prodotte sentenze penali, ove risulta che il fatto ascrit- to agli imputati ha avuto per tutti ad oggetto il “delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. in relazione al n. 3 comma 3 dell'art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203”, per avere questi, allo scopo di ottenere il co- siddetto “pizzo”, avanzato al minacce, anche di far chiudere il Parte_1 cantiere “facendo volare gli operai giù dal ponteggio”, e plurime richieste di denaro, ove il e il risultavano Controparte_11 Controparte_9 mandanti, e gli esecutori, e Pt_3 CP_7 CP_6 Parte_4 pe colui che ha svolto il ruolo di anello di congiunzione con i latitanti, fatti commessi fino al novembre 2007 (cfr. capi d'imputazione trascritti nelle
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 sentenze nn. 2980/2012, 736/2012 e 3589/2014 depositate dall'attore nel primo grado del giudizio in all. 1-2-3, riguardanti, rispettivamente, gli im- putati e CP_4 Controparte_6 Controparte_12 [...]
, e ). CP_13 Controparte_9 Controparte_7
È evidente, dunque, che risulta priva di fondamento la tesi secondo la quale nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di “uno stesso fatto criminoso”, né tantomeno di una “medesima tipologia di danno” o di un
“concorso tra imputati”.
Parimenti infondata risulta, poi, l'affermazione secondo cui la di- versa quantificazione dei danni è stata determinata dalla diversità delle condotte e dei ruoli assunti dagli imputati: la presenza, infatti, di più re- sponsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055 c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, mentre il diverso apporto fornito da ciascu- na condotta (a differenza della dosimetria penale, che va invece tarata sull'intensità del contributo ai sensi dell'art. 133 c.p.) solo qui rileva ai fini dell'eventuale regresso interno che potrebbe esercitare il condebitore che ha provveduto da solo alla solutio dell'intero.
Anche l'art. 187 c.p., del resto, sancisce che l'unico presupposto per la solidarietà è da rinvenirsi nell'unicità del reato, e non evidentemente nell'unicità della condanna o nella celebrazione di un simultaneus proces- sus.
Correttamente, dunque, l'amministrazione ebbe ad attribuire esclu- sivo rilievo alla liquidazione di maggiore entità, la quale ricomprende quindi le altre due di importo minore riconosciute per lo stesso reato dagli altri due giudici.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite, è a rilevarsi che il consolidamento della giurisprudenza di segno negativo, rispetto all'ipotizzato cumulo di poste risarcitorie comunque ottenuto dal danneggiato, è di epoca successiva ri- spetto alla proposizione del presente appello del giugno 2020, con la con- seguenza che la novità della questione trattata, da valutarsi al momento della domanda, induce all'integrale compensazione delle stesse.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione Prima civile, definitivamente pro- nunciando,
1. Rigetta l'appello proposto da nei con- Parte_1 fronti del
[...]
Controparte_14
avverso l'ordinanza resa
[...] dal Tribunale di Palermo in data 11.2.2020.
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel.ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2020 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Salvatore Caradonna e Lean- dra Dell'Oglio, presso il cui studio sito in Palermo, in Via della Libertà n.
203/B è elettivamente domiciliato appellante contro
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, organi-
[...] camente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, via Valerio Villareale n. 6 e ivi domiciliato per legge appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa in data 11.2.2020 il Tribunale di Palermo ha ri- gettato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da , con Parte_1 il quale questi chiedeva condannarsi il
[...]
al pagamento della som- Controparte_2 ma di euro 35.000,00 già riconosciutagli a titolo di risarcimento del danno pag. 1 di 7
Corte di Appello di Palermo da reato sia dal Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3589/2014, sia dal
G.U.P. del medesimo Tribunale, con la sentenza n. 736/2012, quest'ultima a titolo di provvisionale, compensando le spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto infatti legittimo il diniego di accesso al
Parte_2 di cui alle delibere nn. 777/2014 e 504/2016, dal momento che la richiesta d'accesso al predetto traeva origine da una pluralità di sentenze Pt_2 pronunciate in procedimenti penali diversi in ragione delle differenti scelte del rito, ma riguardanti lo stesso fatto criminoso commesso da più soggetti in concorso tra loro, nonché la medesima tipologia di danno. In particolare, ferma la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge n. 512/1999 per l'accesso al Fondo di Rotazione, il Tribunale ha os- servato che in tali ipotesi occorre riconoscere al soggetto che si sia costitui- to parte civile nei diversi procedimenti, e che abbia ottenuto la condanna degli imputati al risarcimento del danno, il diritto – effettivamente già ri- conosciuto al ricorrente nel caso di specie – di accedere al Fondo per otte- nere le somme oggetto della condanna di maggiore consistenza. Alla luce di tali considerazioni ha rilevato, dunque, l'infondatezza della tesi sostenu- ta dalla parte attrice, secondo cui i giudici avrebbero giudicato differenti fatti penalmente rilevanti commessi da soggetti diversi.
Avverso la menzionata ordinanza reiettiva ha interposto quindi gra- vame l'appellante, chiedendo, in riforma della stessa, condannarsi il
[...]
al pagamento in Controparte_3 suo favore della somma di euro 35.000,00. In particolare, evidenzia l'erroneità dell'ordinanza in ordine alla ritenuta sussistenza di una legitti- ma attività interpretativa della l. 512/1999 ad opera della P.A., sostenendo che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui la P.A. è priva di qualunque potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, sia con riferimento ai presupposti per la sua erogabilità. Aggiunge, poi, che nel caso di specie comunque non ricorre l'ipotesi di “uno stesso fatto criminoso”, né tanto- meno di una “medesima tipologia di danno” o di un “concorso tra imputa-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 ti”, sostenendo – al contrario – che la diversa quantificazione dei danni è stata determinata dalla diversità delle condotte e dei ruoli assunti dagli im- putati, nonché dalla diversità dei reati intesi come fatti criminosi. Chiede, inoltre, condannarsi l'appellato al pagamento delle spese processuali di en- trambi i gradi di giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito anche nel- la presente fase l'appellato, chiedendo anzitutto il rigetto dell'impugnazione dal momento che, a fronte dell'indiscussa unicità dei fatti lesivi da cui origina la pretesa del le impugnate delibere nn. Parte_1
777/2014 e 504/2016 – rispettivamente di accoglimento parziale e di riget- to della richiesta di accesso al Fondo di Rotazione – sarebbero state adotta- te legittimamente dal Comitato di solidarietà, poiché in linea con la ratio della legge n. 512/1999, che è quella di garantire una tutela alle vittime della criminalità organizzata. Evidenzia, dunque, l'irragionevolezza dell'eventuale scelta contraria, ossia quella di triplicare il risarcimento spettante al per i danni sofferti a causa di un unico evento crimi- Parte_1 noso, dal quale non può che essere derivato un pregiudizio unico, non arti- ficiosamente frazionabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'odierno appellante, imprenditore edile che lamentava essere stato vittima di richieste estorsive da parte della criminalità organizzata, ebbe a costituirsi parte civile dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento penale instaurato nei confronti di imputato di concorso in CP_4 tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione ma- fiosa. Il Tribunale, accertata la penale responsabilità del predetto imputato e la connessa esistenza di danni risarcibili, lo condannava quindi al paga- mento di una provvisionale di euro 15.000,00 in favore del (cfr. Parte_1 sentenza Tribunale di Palermo n. 2980/2012, agli atti). A seguito di detta condanna, l'odierno appellante depositava la prima istanza di accesso al
Fondo di Rotazione, alla quale seguiva la delibera di accoglimento n.
538/2014 (cfr. Controparte_5
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 me dei reati di tipo mafioso, delibera n. 538 del giorno 1.10.2014 con la quale è stata corrisposta in favore del la somma di euro Parte_1
21.978,00, di cui euro 15.000,00 liquidata a titolo di provvisionale).
Il poi, avviati altri due processi penali a carico degli altri Parte_1 correi rispetto al concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo ma- CP_ fioso e dall'agevolazione mafiosa già addebitato al procedeva anche qui a costituirsi parte civile. Il primo di questi, a carico di Parte_3
e celebrato con il rito abbreviato innanzi al
[...] Controparte_6
G.U.P. presso il Tribunale di Palermo, si concludeva con la sentenza n.
736/2012, che ne accertava la penale responsabilità e li condannava al pa- gamento di una provvisionale di euro 50.000,00 ciascuno (cfr. sentenza n.
736/2012 del 15 giugno 2012, pronunciata e pubblicata dal G.U.P. presso il
Tribunale di Palermo, depositata da parte attrice in primo grado). Con il se- condo il Tribunale di Palermo riconosceva altresì responsabili penalmente per l'occorso anche gli imputati , Controparte_7 Controparte_8
e , e condannava anch'essi al risarcimento dei danni
[...] Controparte_9 cagionati alla parte civile qui quantificati in euro 20.000,00 (cfr. Parte_1 sentenza Tribunale di Palermo n. 3589/2014 del 30.6.2014).
In seguito a tali pronunce l'odierno appellante provvedeva quindi a presentare una seconda e una terza istanza di accesso al Fondo di Rotazio- ne, di modo da ottenere un importo pari alla sommatoria di tutte le condan- ne ottenute, ossia l'erogazione della complessiva somma di euro
100.000,00.
Con la delibera n. 777/2014, successiva dunque alla suddetta n.
538, il solidarietà accoglieva tuttavia solo parzialmente la pri- CP_1 ma istanza per € 100.000,00, liquidando il minor importo di euro
85.000,00, ossia la sola differenza tra la somma richiesta e quella già liqui- data con la precedente delibera, in ragione del fatto che le due sentenze di condanna, pur essendo state pronunciate in procedimenti penali separati, aveano ad oggetto il medesimo fatto criminoso commesso da più soggetti che hanno agito in concorso tra loro (cfr. – Controparte_1 CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 di , delibera n. 777 del 3 Controparte_2 dicembre 2014, depositata dal in primo grado). Parte_1
Analoghe motivazioni sono state poi poste alla base del rigetto in- tegrale dell'ulteriore istanza di accesso al Fondo di Rotazione presentata dall'odierno appellante a seguito della sentenza n. 3589/2014, con la quale gli venivano riconosciuti euro 20.000,00 (cfr.
[...]
, delibera n. 504 Controparte_10 del 29 novembre 2016).
Ricostruito in questo modo l'iter che ha condotto alle delibere mini- steriali qui avversate, rispettivamente di parziale accoglimento e di rigetto,
è allora a rilevarsi la correttezza del pronunciato rigetto della domanda giudiziale.
Devesi infatti osservare che, ferma restando l'indiscussa sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Fondo previsti dalla legge 512/1999, nonché l'assenza di qualsivoglia preclusione tassativa- mente menzionata dalla predetta legge, le tre sentenze contenenti ognuna una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della stessa parte civile sono state pronunciate in procedimenti penali diversi solo in ragione delle differenti scelte difensive, sempre trattandosi però del medesimo fatto cri- minoso commesso da più autori in concorso, fatto che ha ingenerato il me- desimo danno, come del resto si evince agevolmente dai capi d'imputazione delle prodotte sentenze penali, ove risulta che il fatto ascrit- to agli imputati ha avuto per tutti ad oggetto il “delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. in relazione al n. 3 comma 3 dell'art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203”, per avere questi, allo scopo di ottenere il co- siddetto “pizzo”, avanzato al minacce, anche di far chiudere il Parte_1 cantiere “facendo volare gli operai giù dal ponteggio”, e plurime richieste di denaro, ove il e il risultavano Controparte_11 Controparte_9 mandanti, e gli esecutori, e Pt_3 CP_7 CP_6 Parte_4 pe colui che ha svolto il ruolo di anello di congiunzione con i latitanti, fatti commessi fino al novembre 2007 (cfr. capi d'imputazione trascritti nelle
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 sentenze nn. 2980/2012, 736/2012 e 3589/2014 depositate dall'attore nel primo grado del giudizio in all. 1-2-3, riguardanti, rispettivamente, gli im- putati e CP_4 Controparte_6 Controparte_12 [...]
, e ). CP_13 Controparte_9 Controparte_7
È evidente, dunque, che risulta priva di fondamento la tesi secondo la quale nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di “uno stesso fatto criminoso”, né tantomeno di una “medesima tipologia di danno” o di un
“concorso tra imputati”.
Parimenti infondata risulta, poi, l'affermazione secondo cui la di- versa quantificazione dei danni è stata determinata dalla diversità delle condotte e dei ruoli assunti dagli imputati: la presenza, infatti, di più re- sponsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055 c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, mentre il diverso apporto fornito da ciascu- na condotta (a differenza della dosimetria penale, che va invece tarata sull'intensità del contributo ai sensi dell'art. 133 c.p.) solo qui rileva ai fini dell'eventuale regresso interno che potrebbe esercitare il condebitore che ha provveduto da solo alla solutio dell'intero.
Anche l'art. 187 c.p., del resto, sancisce che l'unico presupposto per la solidarietà è da rinvenirsi nell'unicità del reato, e non evidentemente nell'unicità della condanna o nella celebrazione di un simultaneus proces- sus.
Correttamente, dunque, l'amministrazione ebbe ad attribuire esclu- sivo rilievo alla liquidazione di maggiore entità, la quale ricomprende quindi le altre due di importo minore riconosciute per lo stesso reato dagli altri due giudici.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite, è a rilevarsi che il consolidamento della giurisprudenza di segno negativo, rispetto all'ipotizzato cumulo di poste risarcitorie comunque ottenuto dal danneggiato, è di epoca successiva ri- spetto alla proposizione del presente appello del giugno 2020, con la con- seguenza che la novità della questione trattata, da valutarsi al momento della domanda, induce all'integrale compensazione delle stesse.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione Prima civile, definitivamente pro- nunciando,
1. Rigetta l'appello proposto da nei con- Parte_1 fronti del
[...]
Controparte_14
avverso l'ordinanza resa
[...] dal Tribunale di Palermo in data 11.2.2020.
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7