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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 05/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47/2019 R.A.C.L., promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo Parte_3 C.F._3 studio dell'Avv. Marcella Lepori, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione, attori contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio CP C.F._4 dell'Avv. Davide Burchi, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
e contro i terzi chiamati
P.IV
(c.f./ p. iva ), in persona del suo legale COroparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Davide
Burchi, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata da
[...]
[...]
(c.f./ p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, COroparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Francesca Greco, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giammaria giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata da CP
pagina 1 di 38
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio COroparte_4 C.F._5 dell'Avv. Giorgio Virginio Murino, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Giorgio Vigo giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, terzo chiamato da
[...]
convenuti contumaci, CP_5 CP_6 CP_7
contumaci - terzi chiamati da
[...]
[...]
(p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ON P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Olbia, presso lo studio dell'Avv. Franca Caterina Della Camelia, rappresentata e difesa dall'Avv. Françoise Marie Plantade, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata da CP
e contro
ZU (p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_9 P.IVA_5 elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dell'Avv. Daniele Cattaneo, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata da P_
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice (comparsa conclusionale):
“piaccia all'ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti esposti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
1) Accertare e dichiarare che il decesso di è avvenuto per fatto e colpa del convenuto;
Persona_1
2) Per l'effetto, condannare il convenuto a risarcire agli attori tutti i danni sofferti in CP
conseguenza del decesso del loro congiunto , patrimoniali e non patrimoniali, jure Persona_1
proprio e jure hereditatis, nella misura accertanda in causa, detratti gli acconti già percepiti;
3) Condannare il convenuto a corrispondere agli attori, sulla somma liquidata come al capo 2) che precede, gli interessi e la rivalutazione monetaria nonché il maggior danno sofferto per il ritardato pagamento;
pagina 2 di 38 4) Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): CP
“nel merito, ove accertata la fondatezza della domanda, decurtato in ogni caso l'importo eventualmente stabilito come dovuto a seguito dell'istruttoria al ricorrente di quanto già al medesimo corrisposto anche dalle assicurazioni, accertare e dichiarare la corresponsabilità dei resistenti nella causazione del sinistro occorso al ricorrente, riconoscendo una maggiore responsabilità in capo ai funzionari/dipendenti della , e TR CP_5 CP_6
, in quanto responsabili della totale realizzazione dell'opera appaltata e titolari di specifici CP_7 poteri di ingerenza sull'organizzazione, direzione e controllo dell'attività lavorativa, e della per avere omesso di fornire alla come richiesto, dei lavoratori CP1 TR con specifiche competenze in relazione alla specificità dell'opera appaltata. Per l'effetto, riconoscere una eventuale responsabilità residuale di , in virtù della assenza di funzioni specifiche CP relative all'opera appaltata e dell'assenza di qualsivoglia ingerenza nell'organizzazione, direzione, gestione e controllo del lavoro svolto dalla nella misura ritenuta di giustizia ed in TR
proporzione alle attività svolte;
- condannare la in virtù della polizza n. 0001100921 stipulata dalla ON [...]
a manlevare l' nella qualità di Legale Rappresentante della COroparte_2 CP
e la medesima dagli effetti pregiudizievoli COroparte_2 COroparte_2
derivanti dalla emananda sentenza e condannare la stessa a corrispondere al ricorrente la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro per cui è causa, determinata in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta in capo ad
e comunque a manlevare l' da ogni condizione pregiudizievole come da ridetta CP CP
polizza.
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio ovvero con compensazione delle spese”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): ON
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via principale:
a) accertare e dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o infondata l'azione esercitata dal sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della nei CP COroparte_2
pagina 3 di 38 confronti della in considerazione dell'intervenuta estinzione CO dell'obbligazione della CO;
b) estromettere, per l'effetto, la dal presente giudizio. ON
2. In via subordinata:
a) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorsuale dei terzi chiamati in causa, per il danno causato, con obbligo degli stessi di manlevare e tenere indenne il sig. in proprio e nella CP
qualità da qualunque richiesta di risarcimento danni;
b) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, circoscrivere l'eventuale risarcimento dei danni a quelle conseguenze che dovessero essere poste in nesso causale con il comportamento tenuto dai suindicati soggetti terzi chiamati all'interno del cantiere teatro del sinistro e che dovessero risultare effettivamente dovute all'esito dei mezzi prova forniti da parte attrice, tenendo, altresì, conto del concorrente apporto causale del defunto e delle somme già versate agli eredi a _1 titolo di risarcimento dall'IL e dalla ZU NC LC;
c) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, accertare la graduazione di responsabilità tra i convenuti e/o terzi chiamati, ai sensi degli artt. 1298, 1299 e/o 2055 c.c. al fine di una eventuale azione di regresso che la dovesse intraprendere nei confronti ON
delle altre parti in causa;
3. In via di ulteriore subordine
a) nell'ipotesi di condanna solidale del sig. in proprio e nella qualità di legale CP
rappresentante della insieme ai terzi chiamati per il danno effettivamente COroparte_2
causato e provato, con pagamento totale e/o parziale effettuato in garanzia dalla ON
accertare e dichiarare il diritto di regresso della CO nei confronti degli altri
[...] condebitori solidali per il recupero dell'intero importo da quest'ultima eventualmente anticipato;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda principale e conseguentemente di quella di manleva e garanzia, accertare e dichiarare, in ogni caso, che la
è tenuta a manlevare il proprio assicurato nei limiti e nel rispetto delle CO
condizioni di polizza, conseguentemente:
a) entro il massimale di polizza;
b) senza vincolo di solidarietà con i suindicati soggetti;
c) senza riconoscere le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici non designati dalla
ON
pagina 4 di 38
4. In via ulteriormente gradata
a) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, nei confronti del sig. CP
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della accertare
[...] COroparte_2
e dichiarare, senza vincolo di solidarietà, l'obbligo della e dell'altra CO
CO , in persona del suo legale COroparte_13 rappresentante pro tempore, di manlevare e garantire quest'ultimo e ripartire, ai sensi dell'art. 1910
c.c., fra le medesime società l'importo della prestazione e/o del regresso in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti, detratte le somme già corrisposte ai danneggiati, e, in ipotesi di pagamento effettuato integralmente dalla dichiarare il diritto di CO
regresso della ex art. 1910 comma IV c.c., nei confronti della ZU CO
NC LC per la ripartizione proporzionale, in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
5. In via riconvenzionale
a) accertare e dichiarare il diritto della ad essere manlevata e garantita dalla ON
, in forza dell'atto di quietanza del COroparte_13
9.5.2016;
b) in caso di accoglimento delle richieste risarcitorie formulate dagli attori, dichiarare la
[...]
tenuta a manlevare e garantire la COroparte_13 [...]
di quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere a parte attrice;
P_
c) in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande tutte formulate dagli attori, dichiarare la tenuta a corrispondere l'indennizzo a parte attrice nei limiti della quota del ON
30%, come contrattualmente stabilito in forza dell'atto di quietanza del 9.5.2016”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): COroparte_2
“Nel merito, ove accertata la fondatezza della domanda, decurtato in ogni caso l'importo eventualmente stabilito come dovuto a seguito dell'istruttoria agli attori di quanto già ai medesimi corrisposto anche dalle assicurazioni, accertare e dichiarare la corresponsabilità dei resistenti nella causazione del sinistro occorso al , riconoscendo una maggiore responsabilità in capo Persona_1
alla ai responsabili della , e , in quanto COroparte_14 CP CP_5 CP_6 CP_7
responsabili della totale realizzazione dell'opera appaltata e titolari di specifici poteri di ingerenza sull'organizzazione, direzione e controllo dell'attività lavorativa, e della per avere CP1
omesso di fornire alla come richiesto, dei lavoratori con specifiche competenze in TR
pagina 5 di 38 relazione alla specificità dell'opera appaltata. Per l'effetto, riconoscere una eventuale responsabilità residuale dell' in virtù della assenza di funzioni COroparte_2 specifiche relative all'opera appaltata e dell'assenza di qualsivoglia ingerenza nell'organizzazione, direzione, gestione e controllo del lavoro svolto dalla nella misura ritenuta di giustizia TR
ed in proporzione alle attività svolte;
- condannare la a manlevare l' ON COroparte_2
oltrechè il proprio legale rappresentante dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla CP
emananda sentenza e condannare la stessa a corrispondere al ricorrente la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro per cui è causa, determinata in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta in capo alla scrivente e comunque a manlevarla da ogni condizione pregiudizievole come da ridetta polizza.
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): COroparte_3
“- in via preliminare, dichiarare inammissibile la chiamata in causa proposta dal Sig. CP
per difetto di legittimazione ad agire;
- in via pregiudiziale, estromettere dal presente giudizio la per le ragioni esposte;
COroparte_3
- nel merito, rigettare integralmente le domande tutte formulate nel presente giudizio perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornite di prova;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): COroparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda conclusione, respinta
e disattesa, così giudicare
- in via principale: accertare e dichiarare tenuta e/o l'obbligo e, per l'effetto condannare la
[...]
con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in COroparte_13
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento e/o risarcimento diretto ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o esborso e/o risarcimento che l'Ing. dovesse subire e/o COroparte_4
fosse tenuto a pagare a chicchessia per capitale, interessi, spese legali, tassa di registro e, comunque, ogni altro onere e/o costo e/o spesa, nei limiti dei massimali delle polizze n. 950M6618 e polizza n.
950M6058;
pagina 6 di 38 - in via subordinata: accertare e dichiarare tenuta e/o l'obbligo e, per l'effetto condannare la
[...]
con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in COroparte_13
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a garantire e manlevare e, comunque, tenere indenne l'Ing. da ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o esborso e/o risarcimento che lo COroparte_4
stesso dovesse subire e/o fosse tenuto a pagare in favore di chicchessia per capitale, interessi, spese legali, tassa di registro e, comunque, ogni altro onere e/o costo e/o spesa, nei limiti dei massimali delle polizze n. 950M6618 e polizza n. 950M6058.
- In via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva dell'Ing. a contraddire nell'odierno giudizio quale legale COroparte_4
rappresentante di ora fallimento in ordine a domande e/o pretese avversarie di cui deve TR
rispondere ora in fallimento. TR
- Nel merito: per i motivi esposti in narrativa
- disattendere e respingere le domande e le pretese proposte dal Signor e, comunque, da CP chicchessia nei confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, COroparte_4
comunque, in quanto non provate;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e pretese proposte dal Signor e, comunque, da chicchessia nei confronti dell'Ing. CP [...]
, quantificare e/o determinare e/o ridurre e/o limitare il quantum risarcitorio a carico di CP quest'ultimo per effetto dell'accertato corrispondente apporto e/o contributo causale e/o concorsuale dell'attore nella determinazione dell'evento e del danno dallo stesso lamentato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 Cod. Civ.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e pretese proposte dal Signor e, comunque, da chicchessia nei confronti dell'Ing. CP [...]
, accertare il grado di eventuale responsabilità concretamente imputabile all'Ing. CP [...]
, per quanto dedotto dall'attore e, per l'effetto graduare e/o limitare eventuali condanne al CP risarcimento di danni nei confronti dell'Ing. in favore del Signor e, COroparte_4 CP
comunque, di chicchessia, a tale accertato grado di responsabilità.
- nella denegata ipotesi accoglimento, totale e/o parziale delle domande proposte dal Signor CP
e, comunque, da chicchessia nei confronti dell'Ing. ,
[...] COroparte_4
- in via principale: accertare e dichiarare tenuta e/o l'obbligo e, per l'effetto condannare la
[...]
con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in COroparte_13
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento e/o risarcimento diretto ogni e
pagina 7 di 38 qualsivoglia pregiudizio e/o esborso e/o risarcimento che l'Ing. dovesse subire e/o COroparte_4
fosse tenuto a pagare in favore dal Signor e, comunque, da chicchessia per capitale, CP
interessi, spese legali, spese peritali, tassa di registro e, comunque, ogni altro onere e/o costo e/o spesa, nei limiti dei massimali delle polizze n. 950M6618 e polizza n. 950M6058;
- in via subordinata: accertare e dichiarare tenuta e/o l'obbligo e, per l'effetto condannare la
[...]
con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in COroparte_13
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a garantire e manlevare e, comunque, tenere indenne l'Ing. da ogni e qualsivoglia pagamento e/o pregiudizio e/o esborso e/o COroparte_4
risarcimento che lo stesso dovesse subire e/o fosse tenuto a pagare in favore dal Signor CP
e, comunque, da chicchessia per capitale, interessi, spese legali, spese peritali, tassa di registro e, comunque, ogni altro onere e/o costo e/o spesa, nei limiti dei massimali delle polizze n. 950M6618 e polizza n. 950M6058.
- Nel merito in via riconvenzionale: per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale delle domande proposte dal Signor e, comunque, da CP chicchessia nei confronti dell'Ing. dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare COroparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in CP1 COroparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e i Signori , , CP CP_5
e , in via tra loro solidale e/o alternativa, a rifondere all'Ing. COroparte_7 CP_6 [...]
quanto dallo stesso eventualmente pagato a chicchessia a qualsiasi titolo per i fati di causa e, CP comunque, a garantire, manlevare e tenere indenne anche in via di regresso condizionato l'Ing.
[...]
dal pagamento di qualsivoglia esborso risarcitorio e/o per spese legali e/o peritali liquidate a CP favore del Signor e, comunque, di chicchessia all'esito dell'odierno giudizio che siano CP
eccedenti la quota e/o il grado di responsabilità che verrà eventualmente e concretamente accertati a carico del medesimo Ing. . COroparte_4
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, spese di CTU e CTP, tassa di registro e ogni altro onere”.
Nell'interesse di ZU NC LC (note per l'udienza del 4 dicembre 2024):
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Lanusei, contrariis rejectis, preso e dato atto che, comunque,
[...]
non ha e non accetta contraddittorio con parti in causa diverse dai soggetti COroparte_15
chiamanti, separatamente intesi, così giudicare:
A) rispetto alla domanda proposta dall'ing. : CP
pagina 8 di 38 IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che l'ing. non è contraente della polizza COroparte_4
n. 950M6058, né soggetto assicurato, né beneficiario della stessa, non trattandosi di polizza per conto di chi spetta o per conto altrui, tale essendo soltanto ora fallita e non parte in causa, e, TR per l'effetto, attesa l'insussistenza di alcun titolo in capo all'ing. per proporre domanda di CP
manleva assicurativa nei confronti di , per tutte le ragioni esposte, COroparte_15 rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda di manleva proposta dall'ing. . CP
Vinte le spese.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di ogni gravame, in ogni sede, nella per il vero non creduta ipotesi in cui si ritenga essere assicurato o beneficiario di polizza l'ing. , ritenendo, perciò, CP
denegatamente operante la garanzia di ZU dallo stesso invocata, direttamente a suo favore, nella ipotesi in cui si ravvisi una corresponsabilità dell'ing. , quale legale rappresentante di CP [...]
comunque minoritaria soltanto, anche in solido, con altri soggetti, accertata e dichiarata, CP0
altresì, anche ai fini del riparto interno, del regresso e/o della relativa surroga, la quota di responsabilità personale e diretta dell'ing. , in percentuale, ove si ritenga sia stata data prova CP dell'operatività della polizza per l'evento in oggetto, dichiarare, per l'effetto, tenuta ZU alla manleva dell'ing. , in relazione alla domanda proposta dagli attori, per la sola responsabilità CP dell'ing. che sia derivata dal suo ruolo di legale CP
rappresentante di che non è parte in causa, con esclusione di ogni responsabilità che TR
sia derivata in capo allo stesso per gli ulteriori compiti svolti, in proprio ed al di fuori della società, anche quale R.S.P.P., non direttamente derivanti dal rapporto organico con che non è TR
parte in causa, considerato il versamento, da parte di ZU, complessivamente, per il sinistro in oggetto, per conto di ai vari danneggiati di € 1.736.000,00.=, recuperando € TR
520.000,00.=, per un saldo negativo di € 1.216.000,00.=, ed il versamento di di € ON
530.000,00.= per tutti i danneggiati, nei limiti del richiamato massimale globale RCO della polizza di
ZU di € 5.000.000,00.= e del sotto massimale per singolo infortunato di € 2.500.000,00.=, per quanto si riterrà ancora dovuto agli attori, per quanto gli stessi saranno stati in grado di provare compiutamente, in misura comunque inferiore al preteso, per il solo danno non patrimoniale riflesso da perdita del congiunto, inteso come unicum, adottando il criterio di cui alle Tabelle milanesi, per tutte le ragioni esposte, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali, dedotto quanto già versato dall'esponente, ex art. 1917 c.c., per conto di per € TR
524.000,00.=, da imputare sempre, per intero, al capitale, nulla liquidando, altresì, per danno biologico jure proprio per le asserite lesioni, in quanto non provato, né per danno jure hereditatis, non
pagina 9 di 38 essendo maturato, attesa la morte dopo un giorno in stato di incoscienza, di alcun Persona_1
danno in capo allo stesso deceduto e non essendo perciò transitato in capo agli eredi, nulla liquidando, altresì, per danno patrimoniale, in quanto insussistente e comunque non provato, ovvero in quanto azzerato in toto da quanto versato e versando da INAIL a titolo di rendita mensile.
Spese quanto meno compensate o proporzionate al liquidato.
Esclusa, in ogni caso, qualsiasi condanna diretta o ordine di sorta, a , di COroparte_15
pagare i Congiunti direttamente. _1
B) rispetto alla domanda proposta da rispetto alla pretesa di P_ CP
IN VIA PRINCIPALE, ACCERTATO e dichiarato che la domanda rivolta da a ON
è conoscibile soltanto ove sia accolta la domanda da COroparte_15 CP
verso ove sia dichiarata tenuta a manlevare ON ON CP accertati i limiti negoziali dell'accordo tra ZU e del 9 maggio 2016, rigettare, P_
comunque, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda di manleva formulata da P_
verso , non esistendo alcuna obbligazione di manleva di ZU, né
[...] COroparte_15
i presupposti giuridici relativi, rigettando, altresì, la domanda di fondata sull'art. ON
1910 c.c., non ricorrendo i presupposti per applicare detta norma, non trattandosi di unico assicurato.
Vinte le spese.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di immediato gravame, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere un'obbligazione di manleva in capo a ZU a favore di P_
accertato e dichiarato che le somme versate ante causam agli attori da ZU e da
[...] P_ rispettivamente per € 520.000,00.= (€ 236.000,00.= per ciascun genitore ed € 48.000,00.= per il fratello) e per € 30.000,00.=, considerata, altresì, la rendita mensile versata da INAIL, sono satisfattive del danno complessivo subito dagli attori, per tutte le ragioni esposte, rigettare tutte le domande proposte da e a qualsiasi titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3 formulate, nulla essendo loro ancora dovuto, dichiarando assorbita, per l'effetto, la domanda di manleva di Con vittoria di spese a carico degli effettivi soccombenti. ON
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere un'obbligazione di manleva in capo a ZU a favore di P_
e si accogliesse la domanda di manleva della stessa nei confronti di ZU, ove si ritenessero
[...]
insufficienti le somme versate ante causam da INAIL e dalle AG agli attori e si liquidassero altre somme, per i titoli dedotti, dichiarare tenuta ZU a manlevare soltanto per le P_
somme che stessa avesse versato per conto del proprio assicurato, che superino la quota P_
pagina 10 di 38 percentuale di responsabilità dello stesso, e ciò all'esito dell'accertamento del quantum complessivo, considerato il versamento, da parte di ZU, complessivamente, per il sinistro in oggetto, per conto di
ai vari danneggiati di € 1.736.000,00.=, recuperando € 520.000,00.=, per un saldo TR negativo di € 1.216.000,00.=, ed il versamento di di € 530.000,00.= per tutti i ON danneggiati, nei limiti del richiamato massimale globale RCO della polizza di ZU di €
5.000.000,00.= e del sotto massimale per singolo infortunato di € 2.500.000,00.=, per quanto si riterrà ancora dovuto agli attori, per quanto gli stessi saranno stati in grado di provare compiutamente, in misura comunque inferiore al preteso, per il solo danno non patrimoniale riflesso da perdita del congiunto, inteso come unicum, adottando i criteri di cui alle Tabelle milanesi, per tutte le ragioni esposte, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali, dedotto quanto già versato dall'esponente, ex art. 1917 c.c., per conto di allorché era in bonis, per € 524.000,00.=, da imputare sempre, per intero, TR al capitale, nulla liquidando, altresì, per danno biologico jure proprio per le asserite lesioni, in quanto non provato, né per danno jure hereditatis, non essendo maturato, attesa la morte dopo un giorno in stato di incoscienza, di alcun danno in capo allo stesso deceduto e non essendo perciò Persona_1
transitato in capo agli eredi, nulla liquidando, altresì, per danno patrimoniale, in quanto insussistente
e comunque non provato, ovvero in quanto azzerato in toto da quanto versato e versando da INAIL, a titolo di rendita mensile.
Spese quanto meno compensate o proporzionate al liquidato.
C) rispetto alla domanda di manleva proposta da rispetto alla pretesa di P_
CP_2
IN VIA PRINCIPALE, ACCERTATO e dichiarato che la stessa domanda rivolta da a ON
può, logicamente e processualmente, esser solo subordinata a quella COroparte_15
proposta verso ove sia dichiarata tenuta a manlevare COroparte_2 ON
rigettare, comunque, siccome infondata, la domanda di manleva COroparte_2
formulata in via riconvenzionale da verso , non ON COroparte_15
esistendo alcuna obbligazione in tal senso di ZU, né i presupposti giuridici relativi, rigettando, altresì, la domanda di fondata sull'art. 1910 c.c., non ricorrendo i ON
presupposti per applicare detta norma, non trattandosi di unico assicurato. Vinte le spese.
IN SUBORDINE, con riserva di gravame, ferme le conclusioni rese da ZU verso ON
rispetto alla domanda proposta da qui integralmente richiamate, anche nella denegata e non CP creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere un'obbligazione di manleva in capo a ZU a favore di
pagina 11 di 38 accertato e dichiarato che le somme versate ante causam agli attori da ZU e da ON
rispettivamente per € 520.000,00.= (€ 236.000,00.= per ciascun genitore ed € 48.000,00.= P_ per il fratello) e per € 30.000,00.=, considerata, altresì, la rendita mensile versata da INAIL, sono satisfattive del danno complessivo subito dagli attori, per tutte le ragioni esposte, rigettare tutte le domande proposte da e a qualsiasi titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3 formulate, nulla essendo loro ancora dovuto, dichiarando assorbita, per l'effetto, la domanda di manleva di ON
Con vittoria di spese a carico degli effettivi soccombenti.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere un'obbligazione di manleva in capo a ZU a favore di P_
e si accogliesse la domanda di manleva della stessa nei confronti di ZU, ove si ritenessero
[...]
insufficienti le somme versate ante causam da INAIL e dalle AG agli attori e si liquidassero altre somme, per i titoli dedotti, dichiarare tenuta ZU a manlevare soltanto per le P_
somme che stessa avesse versato per conto del suo assicurato che superino la quota P_ percentuale di responsabilità dello stesso, e ciò all'esito dell'accertamento del quantum complessivo, considerato il versamento, da parte di ZU, complessivamente, per il sinistro in oggetto, per conto di
ai vari danneggiati di € 1.736.000,00.=, recuperando € 520.000,00.=, per un saldo TR negativo di € 1.216.000,00.=, ed il versamento di di € 530.000,00.= per tutti i ON danneggiati, nei limiti del richiamato massimale globale RCO della polizza di ZU di €
5.000.000,00.= e del sotto massimale per singolo infortunato di € 2.500.000,00.=, per quanto si riterrà ancora dovuto agli attori, per quanto gli stessi saranno stati in grado di provare compiutamente, in misura comunque inferiore al preteso, per il solo danno non patrimoniale riflesso da perdita del congiunto, inteso come unicum, adottando i criteri di cui alle Tabelle milanesi, per tutte le ragioni esposte, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali, dedotto quanto già versato dall'esponente, ex art. 1917 c.c., per conto di allorché era in bonis, per € 524.000,00.=, da imputare sempre, per intero, TR
al capitale, nulla liquidando, altresì, per danno biologico jure proprio per le asserite lesioni, in quanto non provato, né per danno jure hereditatis, non essendo maturato, attesa la morte dopo un giorno in stato di incoscienza, di alcun danno in capo allo stesso deceduto e non essendo perciò Persona_1
transitato in capo agli eredi, nulla liquidando, altresì, per danno patrimoniale, in quanto insussistente
e comunque non provato, ovvero in quanto azzerato in toto da quanto versato e versando da INAIL a titolo di rendita mensile.
pagina 12 di 38 Spese quanto meno compensate o proporzionate al liquidato”.
***
FATTO E DIRITTO
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
accertare e dichiarare che la morte del proprio congiunto - avvenuta sul posto di lavoro - Persona_1
era da imputarsi a fatto e colpa del convenuto , quale amministratore unico e legale CP rappresentante della (d'orain poi ). Hanno domandato che lo COroparte_2 CP_2
stesso fosse condannato al risarcimento, in loro favore, dei danni patrimoniali e non CP
patrimoniali patiti, iure proprio e iure hereditatis, nella misura accertata in causa, detratti gli acconti già percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al maggior danno da ritardato pagamento.
Gli attori hanno dedotto che:
- la aveva commissionato alla società la progettazione, installazione e direzione CP_2 TR
dei lavori di un impianto fotovoltaico da collocarsi sulla copertura del capannone principale dello stabilimento della committente;
era stato allestito dalla un cantiere temporaneo per CP0
procedere;
- per eseguire i lavori la società si era avvalsa, in maniera quasi esclusiva, di lavoratori TR
assunti con contratto di somministrazione dalla società Man Power;
i lavoratori erano privi di competenza specifica e non gli erano stati forniti i dispositivi di sicurezza necessari a prestare l'attività con le garanzie necessarie al tipo di lavoro;
non era stata fatta nessuna formazione professionale e sulla sicurezza;
- i lavoratori dovevano procedere ad installare i pannelli solari sulla copertura del capannone camminando sulle coppelle di fibrocemento, assolutamente insufficienti a sopportare il peso degli addetti ai lavori. Il lavoro era prestato ad una altezza di 10-12 mt. Nell'area adibita a cantiere non erano state realizzate le opere di protezione collettiva (reti, impalcature, punti di ancoraggio delle imbracature, linee vita) come richiesto dal Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- - privo di esperienza nel settore e di qualsiasi formazione professionale specifica - Persona_1
prendeva servizio nel pomeriggio del 20 dicembre 2010;
- la mattina del giorno 21 dicembre 2010 intorno alle ore 10:30 (secondo giorno di lavoro), mentre attendeva di ritornare a terra tramite l'elevatore, precipitava dal tetto (oltre 10 mt di altezza) per _1
effetto del cedimento della coppella di fibrocemento sulla quale stava sostando con altri lavoratori
( , e;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
pagina 13 di 38 - a causa della caduta riportava lesioni gravissime;
veniva trasportato in elicottero presso l'ospedale
San Francesco di Nuoro dove decedeva il giorno 22 dicembre 2010;
- la Procura della Repubblica di Lanusei procedeva nei confronti di , per i reati di CP
omicidio colposo e lesioni colpose gravissime in concorso con (direttore dei lavori per CP_6
conto della , (capocantiere e rappresentante dei lavoratori per la TR COroparte_7
sicurezza), (legale rappresentante della progettista e responsabile del COroparte_4 TR
servizio prevenzione e protezione per la e (capocantiere e preposto TR CP_5
della ; TR
- il procedimento penale si definiva con la condanna di per i reati ascrittigli, che veniva CP
condannato anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile ed al pagamento, in favore degli attori, di una provvisionale pari a euro 10.000,00 ciascuno. La sentenza era successivamente confermata dalla Corte d'Appello di CA e dalla Corte di Cassazione.
Per le ragioni di cui sopra, doveva considerarsi causalmente responsabile della morte di CP
per avere omesso di adottare le necessarie misure antinfortunistiche, individuali e Persona_1 collettive, nell'ambiente di lavoro e di pretendere dall'appaltatore il rispetto delle necessarie misure di sicurezza.
Gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non sofferti dalla morte del loro prossimo congiunto, iure proprio e iure hereditatis; hanno dato atto della rendita vitalizia disposta in loro favore da IL - ritenuta non satisfattiva - nonché degli acconti versati in loro favore dalla (compagnia dell'appaltatrice) e dalla COroparte_16 ON
(compagnia della committente quale provvisionale).
Si è costituito in giudizio deducendo l'esistenza di una minima responsabilità per quanto CP
accaduto atteso che la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori era stata affidata interamente alla e al suo personale, che avevano agito in piena autonomia organizzativa e direzionale. Gli CP0
stessi erano stati opportunamente informati dalla committenza dei problemi della struttura, essendo stato fornito il Documento di Valutazione dei rischi redatto dalla nel 2009, in cui si CP_2
evidenziavano le precarie condizioni della copertura. non poteva, quindi, essere considerato responsabile del sinistro al pari dell'appaltatore ed in CP forza di una investitura soltanto “formale”, attesa la sua totale esclusione dall'organizzazione dei lavori.
Neppure poteva essergli contestata una culpa in eligendo, atteso che l'impresa appaltatrice era stata scelta per “comprovati requisiti di esperienza e professionalità”.
pagina 14 di 38 Ha dedotto di non essere mai stato presente nel cantiere in occasione dello svolgimento dei lavori, neppure il giorno del sinistro;
in assenza di competenze specifiche il suo ruolo era meramente formale.
La reale responsabilità del sinistro andava ricercata nelle omissioni della e dei suoi TR responsabili, , , , nonché della società COroparte_4 CP_5 CP_6 COroparte_7
che aveva fornito i lavoratori interinali. COroparte_3
ha contestato le voci di danno lamentate dagli attori, in quanto sfornite di prova. CP
Ha dedotto che, in caso di condanna al risarcimento del danno, lo stesso avrebbe dovuto essere manlevato dalla la quale compagnia assicurativa della ON COroparte_2
per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.
[...]
Ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi responsabili del sinistro, per come sopra individuati.
Si è costituita in giudizio la società , che ha contestato le COroparte_2
pretese di parte attrice e ha dichiarato di aderire alle difese di , escludendo ogni sua CP
responsabilità in merito al sinistro o, comunque, ritenendo preponderante la responsabilità degli altri soggetti a vario titolo coinvolti. La stessa ha ritenuto di dover essere manlevata dalla ON
in forza della polizza assicurativa stipulata.
[...]
Si è costituita in giudizio la società datore di lavoro di , che ha escluso COroparte_3 Persona_5
ogni sua responsabilità in merito al sinistro oggetto di causa, deducendo che il contratto di somministrazione a termine dei lavoratori, stipulato con la nel mese di dicembre 2010, TR prevedeva che gli obblighi di informazione e formazione sui rischi per la sicurezza e l'uso delle relative attrezzature fossero a carico della così come riportato anche nel contratto concluso con TR
. Persona_1
La ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta da nei suoi COroparte_3 CP
confronti per carenza di legittimazione ad agire, non essendo parte del contratto di CP
somministrazione di lavoro. Ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva assumendo solo formalmente la qualifica di datrice di lavoro di;
nella sostanza solo la Persona_1 società avrebbe potuto prevenire l'infortunio. La stessa ha ritenuto che i danni lamentati TR dagli attori fossero stati già risarciti da IL ed ha, comunque, contestato l'assenza di ogni prova in merito.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la domanda proposta nei suoi confronti COroparte_4
da . Ha contestato che profili di responsabilità a suo carico potessero essere tratti dalla CP
sentenza penale di condanna (n. 51/2013) che aveva riguardato rilevando di non essere stato CP
pagina 15 di 38 parte di quel giudizio. Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le domande rivoltegli quale legale rappresentante della atteso il fallimento della società e ha negato ogni TR responsabilità connessa al suo ruolo di progettista cofirmatario dell'opera e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per essersi occupato, in tale veste, solo degli aspetti tecnico funzionali dell'impianto. Lo stesso ha dedotto che sussistesse il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro e ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevato da da COroparte_3
da , da , da e da COroparte_2 CP CP_5 COroparte_7 CP_6
[...]
Si è costituita in giudizio la società la quale ha dedotto l'esistenza della ON
polizza assicurativa n. 1100921 sottoscritta dalla società per la responsabilità civile verso terzi. CP_2
Per effetto di un accordo transattivo del 9 maggio 2016 con la ZU NC LC - CO che assicurava la - la aveva versato a ZU la somma di euro 520.000,00: TR P_
ZU aveva riconosciuto in capo ai suoi assistiti una quota di responsabilità pari al 70% e aveva proceduto a risarcire i danneggiati, tra cui gli attori per euro 554.000,00. A fronte di detto accordo
ZU aveva assunto su di sé ogni ulteriore e diversa pretesa che qualsiasi terzo danneggiato dal sinistro di cui è causa potesse avanzare in futuro. Le pretese degli attori, quindi, dovevano essere posta a carico di ZU.
In forza di quanto sopra, la ha chiesto la chiamata in causa di ZU, anche ai sensi dell'art. P_
1910 c.c.; ha eccepito l'inammissibilità della domanda di manleva proposta da avendo lo CP
stesso ratificato il suddetto accordo.
Nel merito ha dedotto la responsabilità di , , e CP_6 COroparte_4 COroparte_7 CP_5
, della e della nella causazione del sinistro, nonché il contributo
[...] TR COroparte_3
causale arrecato dalla condotta negligente e imprudente dello stesso , in quanto contraria Persona_1
agli obblighi di tutela e cura della propria salute e sicurezza. Ha contestato il quantum richiesto dagli attori e le relative voci di danno;
ha eccepito che il danno lamentato dagli attori fosse già stato integralmente ristorato con le somme corrisposte da ZU NC LC e IL.
Si è costituita in giudizio la società ZU NC LC (d'ora inpoi ZU), che ha contestato in primis la richiesta di manleva avanzata nei suoi confronti dalla sostenendo ON
l'infondatezza giuridica e contrattuale di tale pretesa: l'accordo transattivo sottoscritto nel 2016, non conteneva alcuna clausola di assunzione da parte di ZU di un obbligo di manleva nei confronti di
P_
ZU ha rilevato inoltre che l'unica società assicurata dalla sua polizza era la fallita TR
pagina 16 di 38 nel 2015 e mai formalmente coinvolta nel giudizio in corso;
nessun'altro avrebbe potuto far valere i diritti di detta polizza. Inoltre, dalla non poteva essere invocato il disposto dell'art. 1910 P_
c.c., poiché le due AG assicuravano soggetti diversi, con rischi differenti.
L'importo erogato agli attori, sommato a quanto erogato da INAIL e copriva i valori medi P_
indicati nelle tabelle del Tribunale di Milano per casi analoghi. Ha da ultimo contestato i danni lamentato dagli attori;
il danno jure hereditatis non era configurabile trattandosi di un decesso avvenuto dopo uno stato di incoscienza permanente.
Nel corso del giudizio è stata dichiarata la contumacia di , e CP_5 CP_6 [...]
CP_7
La causa è stata istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
A) Sulle domande di parte attrice.
Sull'evento dannoso.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La pronuncia penale non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche relative agli effetti civili del comportamento illecito (risarcimento), che sono oggetto di autonoma valutazione del giudice civile, pur partendo dall'accertamento del fatto in ambito penale.
Nella diversa ipotesi in cui la decisione del giudice penale sia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
l'accertamento del fatto non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile promosso per il risarcimento del danno, ma assume un valore meramente indiziario, essendo pronunciata all'esito di valutazioni compiute dal giudice penale rebus sic stantibus.
Il Tribunale rileva che sono state prodotte in giudizio la sentenza penale di condanna emessa dal
Tribunale di Lanusei ai sensi dell'art. 438 c.p.p. (n. 51/2013) nei confronti di e della CP
società - confermata in appello dalla Corte di Appello di CA sent. n. COroparte_2
1253/2015 - e la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. emessa dal GUP del Tribunale di Lanusei, (n.
50/2013) nei confronti di , , e . COroparte_4 CP_5 CP_6 COroparte_7
In entrambe le pronunce il fatto dannoso è ricostruito univocamente: nella mattina del 21 dicembre
2010, in Tortolì, presso la - addetto ad installare pannelli COroparte_2 Persona_1
fotovoltaici sul tetto del capannone della per conto della società , appaltatrice - CP_2 CP0
pagina 17 di 38 precipitava da una altezza di circa 10 mt per il cedimento della copertura in coppelle. Il lavoratore cadeva al suolo attesa la mancanza di qualsiasi dispositivo di protezione individuale (non vi erano punti di ancoraggio per le imbracature) e collettiva (reti).
Il ragazzo riportava ferite gravissime, che ne causavano la morte il 22 dicembre 2010.
Al momento del sinistro era dipendente della (società di somministrazione di _1 COroparte_3
lavoratori interinali) e prestava la propria attività, quale lavoratore interinale, in favore della CP0
(appaltatore), cui era stato affidato dalla (committente) l'appalto per
[...] COroparte_2
l'installazione di un impianto fotovoltaico.
Al momento dei fatti era amministratore unico e legale rappresentante della CP [...]
rispetto all'appalto, svolgeva le mansioni di capo cantiere nonché COroparte_2 CP_5
preposto; rivestiva la qualifica di direttore dei lavori e direttore del cantiere con compiti CP_6
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
era legale rappresentante della COroparte_4
, oltre che coprogettista dell'impianto; era indicato come capo cantiere oltre CP0 COroparte_7
che rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I fatti come sopra riportati ed accertati nei procedimenti penali non sono stati contestati da alcuna delle parti costituite in giudizio, né è stato contestato che la morte di sia stata causata dalle gravissime _1
lesioni riportate dalla caduta.
Il fatto dannoso può, quindi, considerarsi accertato.
Sulla responsabilità di . CP
Gli attori hanno rivolto la propria domanda risarcitoria nei soli confronti di;
lo stesso CP all'epoca dei fatti era amministratore unico e legale rappresentante della società COroparte_2
committente delle opere. Non hanno esteso la domanda ai successivi chiamati in causa.
[...]
La responsabilità di per gli eventi occorsi è stata accertata dalla sentenza del Tribunale di CP
Lanusei n. 51/2013 e confermata dalla Corte di Appello di CA (sent. 1253/2015); responsabilità legata alla violazione di specifici obblighi in materia di sicurezza come committente (artt. 90 e 26
D.Lgs. 81/2008). Da ciò la responsabilità civile personale oggi invocata.
Nelle proprie difese non nega detta responsabilità rilevando, tuttavia, che la stessa sarebbe CP
marginale rispetto a quella della società appaltatrice , che unica ed in autonomia aveva CP0 predisposto l'organizzazione del cantiere.
Detta difesa non è condivisa dal Tribunale.
Si richiama all'uopo parte della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di CA:
“si deve osservare come dal complesso dell'imputazione emerge, come aspetto nodale degli addebiti
pagina 18 di 38 mossi all'imputato, proprio l'assoluta trascuratezza nel valutare, anche sul piano della scelta dell'appaltatore, la questione nodale dello svolgimento in sicurezza di un lavoro che presentava - persino agli occhi di un profano e dunque necessariamente agli occhi di un imprenditore - rischi elevatissimi per i lavoratori addetti: si trattava, infatti, di far lavorare diversi operai sul tetto di un capannone industriale a un'altezza di circa 10 mt dal suolo […] come ricorda correttamente anche il CO
lo stesso nelle sue dichiarazioni spontanee […] parlò di una scelta della come CP CP0
ditta appaltatrice, determinata soprattutto dalla buona impressione ricavata nel valutare analoghe installazioni eseguite presso altre imprese, nonché l'entità della forza lavoro disponibile che deponeva per una società “ben strutturata”: indica cioè elementi di valutazione incentrati sulla verifica CP
dell'efficienza operativa, senza fare alcun cenno alle garanzie che la poteva assicurare sul CP0 piano della tutela antinfortunistica. […] Viene in gioco il profilo della elaborazione da parte della
di un documento di valutazione dei rischi del tutto manchevole e inadeguato, che CP0 CP
accettò e sottoscrisse in qualità di committente, senza segnalarne l'assoluta vacuità e senza pretendere che fosse integrato con previsioni coerenti con gli specifici rischi dei lavoratori che dovevano essere svolti sul tetto. […] E' evidente che che aveva apprezzato l'efficienza della CP CP0
nell'installare i pannelli fotovoltaici verso altre imprese, aveva di mira soltanto il raggiungimento dello scopo finale della messa in funzione dell'impianto fotovoltaico […] non si curò in alcun modo né che la società appaltatrice compisse delle valutazioni specifiche dei rischi connessi al raggiungimento di quell'obiettivo finale, né di prospettare egli stesso alla la necessità di tenere conto della CP0 specifica e palese pericolosità di quei lavori” (pag. 16 e 17 sent. Corte d'Appello CA).
Da quanto sopra emerge chiaramente come il convenuto - a fronte della posizione di garanzia rivestita - effettuò una scelta consapevole nell'affidare l'appalto ad una società che aveva omesso, in maniera evidente, di operare la corretta valutazione dei rischi in itinere per i lavoratori e non aveva adottato idonee misure di protezione. L'attenzione di era puntata alla veloce ed efficiente esecuzione CP dell'opera anche a discapito della sicurezza del cantiere.
Per quanto sopra, la difesa del convenuto che mira a un riconoscimento di responsabilità solo residuale non può essere accolta e lo stesso deve essere considerato pienamente responsabile dell'evento accaduto e così rispondere della domanda proposta dagli attori nei suoi confronti.
Sul concorso causale di ex art. 1227 c.c. Persona_1
Le difese di alcuni chiamati in causa ( e hanno delineato un concorso del deceduto CP P_
nella causazione dell'evento ex art. 1227, comma 1 c.c. nonché ex art. 1227, comma 2 per i _1 danni che potevano essere evitati con l'ordinaria diligenza. Il suo comportamento sarebbe stato pagina 19 di 38 imprudente, negligente e colposamente idoneo a causare l'evento, in quanto avrebbe operato su _1
un tetto privo di protezione e con dispositivi di sicurezza inadeguati, ben consapevole del pericolo.
La difesa non può essere accolta.
L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro trova fondamento nell'art. 32 Cost. ed è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il Dlgs 81/2008) e attraverso la norma di chiusura dettata dall'art. 2087 c.c. .
Al datore di lavoro è imposto di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie ed opportune per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale.
Proprio la mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio occorso al lavoratore.
In tale cornice normativa, l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare la salute psicofisica dei lavoratori.
La Suprema Corte ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227
c.c. comma 1 (al di fuori dei casi cd. di “rischio elettivo”), quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione del quale si è verificato l'infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi. In tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio e, quindi, diviene giuridicamente irrilevante. Si è escluso poi il concorso di colpa del lavoratore quando l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (Cass. n. 8988/2020).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie il datore di lavoro abbia posto in essere tutte le violazioni di cui alle richiamate sentenze: ha omesso di adottare le misure di sicurezza non solo previste dalla legge, ma rese evidenti e opportune dalle modalità stesse di svolgimento dell'attività (sul tetto) e dalla precarietà della struttura su cui i pannelli dovevano essere installati;
dato ben noto sia al committente che all'appaltatore (documento di valutazione dei rischi del 2009).
Nei procedimenti penali è emerso che a e agli altri lavoratori interinali era stata fornita _1
pagina 20 di 38 l'imbracatura da indossare ma la stessa non poteva essere ancorata in assenza di punti fissi, per cui si rivelava del tutto inutile per la sua funzione;
l'imbracatura era stata fornita solo per l'ipotesi di controlli dell'Ispettorato al cantiere, ma non poteva costituire un reale sistema di sicurezza senza ancoraggio.
Non erano stati predisposti neppure sistemi di sicurezza generali, come reti o parapetti.
L'esecuzione del lavoro era proseguita senza misure di sicurezza per i lavoratori anche a fronte della segnalazione - nei giorni precedenti al sinistro - della rottura di alcune cupole e, quindi, del rischio di rottura del tetto (cfr Corte di Appello di CA sent. 1253/2015).
L'unico “accorgimento” suggerito era stato quello di camminare sulle travi, indicazione neppure percorribile atteso che proprio sulle travi dovevano essere agganciati i pannelli da installare.
Per quanto sopra, il Tribunale non ritiene che in capo a possa ravvisarsi alcun comportamento _1
colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. – estraneo alla fattispecie il comma 2 – atteso che lo stesso si è limitato a prestare l'attività lavorativa per cui era stato assunto, nel luogo indicato, con le modalità indicate. In alcun modo la mancanza di dispositivi di sicurezza – rispetto ad un rischio facilmente prevedibile – può essere posta in capo al lavoratore “reo” solo di aver prestato la propria opera, anche in condizioni di sicurezza inesistenti, pur di ottenere un salario.
Non sono assolutamente configurabili comportamenti abnormi in capo al lavoratore (“rischio elettivo”), tra l'altro mai neppure allegati.
La difesa deve essere respinta.
Sul risarcimento del danno
Sul danno patrimoniale.
Parte attrice ha chiesto che fosse riconosciuto il danno patrimoniale sopportato per la perdita del figlio.
A titolo di danno emergente ha indicato le spese funerarie sopportate, pari a euro 4.570,00, depositando in atti le fatture a nome di emesse dalla società, che si era occupata delle onoranze Parte_1
funebri di (doc. 22 e 23 attori). Persona_1
A titolo di lucro cessante, gli attori hanno dedotto la perdita del contributo economico che il figlio, in quanto convivente e futuro percettore di reddito, avrebbe destinato alla famiglia di origine, anche sulla base dell'art. 315-bis c.c. e del vincolo di solidarietà familiare.
Secondo la difesa degli attori, il danno patrimoniale non sarebbe ristorato dalla rendita vitalizia riconosciuta da IL, quali superstiti;
dovrebbe, invece, essere riconosciuto il maggior danno tenendo in considerazione quale parametro di reddito il criterio del triplo della pensione sociale, essendo il ragazzo sostanzialmente disoccupato all'epoca del sinistro. Detto importo dovrebbe tenere in considerazione la “riduzione corrispondente alla quota parte che la vittima avrebbe destinato a sé […]
pagina 21 di 38 per un arco temporale coincidente quantomeno con l'età media (28-30 anni) in cui i figli costituiscono un nucleo familiare a sé stante” (comparsa conclusionale).
La domanda non può essere accolta.
Questo Tribunale prende in esame la pronuncia della Corte di Cassazione indicata da parte attrice a sostegno della propria domanda. In detta sentenza la Corte ha affermato: “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova anche presuntiva dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (da ultimo Cass. n.
11353/10), per cui nel caso di richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante per morte da fatto illecito di un coniuge, il coniuge superstite, che richieda tale risarcimento se non è tenuto a fornire la prova rigorosa di uno stabile contributo economico apportato in vita da parte del defunto coniuge, tuttavia non è esonerato dall'indicare al giudice alcuni elementi da cui possa, con ragionevole presunzione dedursi che, a causa della morte del coniuge, il coniuge superstite abbia perso prestazioni
e vantaggi economici legati all'esistenza in vita della vittima” ( Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, ,
n.15385). La fattispecie esaminata dalla Corte era diversa da quella di cui è causa, trattandosi di coniuge deceduta che aveva una stabile occupazione, per cui era certa sia la percezione di un reddito sia la contribuzione ai bisogni della famiglia (marito).
Ora, secondo la Corte la prova del danno da mancata contribuzione può essere data anche in via presuntiva e, tuttavia, la parte richiedente deve allegare e provare in maniera verosimile che il defunto aveva ovvero avrebbe ragionevolmente trovato una occupazione e avrebbe poi contribuito – con parte del reddito – ai bisogni del nucleo familiare.
Questo Tribunale ritiene che dette circostanze non siano state sufficientemente allegate e provate da parte attrice.
Questi gli elementi considerati.
1) Dalla documentazione prodotta in causa emerge che aveva conseguito nel 2007 la Persona_1
qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione (settore cucina) con un punteggio minimo. Aveva svolto detta attività (per quanto indicato nel suo curriculum) solo nell'estate 2007. Il ragazzo non aveva lavorato nel settore neanche stagionalmente dopo il 2007, nonostante che l' Parte_4
offra opportunità stagionali nel settore delle strutture alberghiere.
I risultati conseguiti a scuola e il mancato avviamento a quella professione devono far ritenere ragionevolmente che non avrebbe trovato/voluto accettare un impiego nel settore della _1
ristorazione.
pagina 22 di 38 2) Tra il 2008 e il 2010 aveva prestato servizio come volontario in ferma nell'Esercito italiano e _1
tuttavia, pur avendo passato le prove attitudinali, non era stato (al momento del sinistro) richiamato in servizio. Il superamento del concorso pubblico per entrare nelle Forze Armate è elemento del tutto aleatorio che, in assenza di diverse indicazioni, fa ritenere l'assunzione solo meramente potenziale.
3) Dalla scarna documentazione in atti (doc. 47, 48 attori) si evince solo una breve attività lavorativa tra aprile e agosto 2008, quale addetto al carico e scarico merci. Non è indicato il quantum della retribuzione. Dagli elementi di cui sopra, la prospettiva lavorativa e di guadagno del ragazzo si configurava come una mera possibilità, non verosimilmente certa.
Lo stesso contratto di lavoro con la aveva la durata di soli 4 giorni (20-24 dicembre COroparte_3
2010).
4) Dalla produzione n. 50 emerge che il aveva ottenuto nel 2009 un fido per euro 4.000,00 di cui _1
stava restituendo rate per euro 300,00 al mese;
detto elemento fa propendere ancor più per la difficoltà, in caso di guadagni, di poter corrispondere un aiuto anche alla famiglia di origine, attesa l'obbligazione mensile cui dover far fronte.
5) Parte attrice ha dedotto in maniera del tutto generica che quanto corrisposto da IL non sarebbe sufficiente a compensare il lucro cessante costituito dal contributo ragionevolmente apportato dal figlio alla famiglia di origine. Da qui la domanda di danno differenziale.
La domanda, tuttavia, si presenta generica e priva di precise allegazioni sul quantum preteso e sui modi di calcolo del danno differenziale;
non è dato capire per quali dati e coefficienti spetterebbe alle parti – riconosciuto eventualmente l'an del diritto – un importo maggiore e ulteriore rispetto a quanto elargito da IL.
Ora, la rendita ai superstiti IL, in caso di morte del lavoratore per infortunio, è disciplinata nel Testo
Unico Infortuni (D.P.R. 1124/1965, art. 85 e segg) e si basa su una retribuzione annua di riferimento, determinata secondo criteri precisi.
Ai sensi del disposto dell'art. 116 la retribuzione annua presa in considerazione per il calcolo si basa sulla retribuzione effettiva percepita nei 12 mesi precedenti l'infortunio, se continuativa ovvero si ricostruisce una retribuzione convenzionale, pari a 300 volte la retribuzione giornaliera (calcolata sulla media oraria, anche presso datori diversi).
Nel caso di specie, IL ha utilizzato quale parametro di calcolo un reddito pari a euro 17.442,00 che non solo è superiore a quanto effettivamente percepito dal defunto ma anche al triplo della pensione sociale (parametro indicato da parte attrice). Tra l'altro, la rendita è vitalizia, mentre – come correttamente sostenuto da parte attrice – i genitori avrebbero potuto fare affidamento sull'aiuto del pagina 23 di 38 figlio (ragionevolmente) fino a quando lo stesso non si fosse reso autonomo e avesse costituito un proprio nucleo familiare (8-10 anni).
Per quanto sopra il Tribunale, ritenuto che la domanda difetti di allegazione precisa, prova e fondamento sia nell'an che nel quantum, rigetta la stessa.
A titolo di danno patrimoniale sono riconosciute solo le spese funerarie nella misura di cui sopra oltre interessi dal pagamento al saldo.
Sul danno non patriomoniale iure hereditatis.
Parte attrice chiede che sia riconosciuto il danno non patrimoniale “catastrofale” iure hereditatis.
E' bene precisare che la nozione di “danno catastrofale” riveste carattere meramente descrittivo e non ha rilevanza giuridica autonoma, in quanto non identifica alcuna peculiare entità ontologica distinta dal
“danno biologico”, come normativamente definito e dal “danno morale”, inteso quale componente del danno non patrimoniale risarcibile a seguito della lesione della integrità psicofisica del soggetto. La predetta nozione esprime soltanto una diversa dimensione del danno morale della quale il giudice deve tener conto nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, indicando gli specifici elementi circostanziali considerati ai fini della quantificazione e i parametri di stima applicati. II “danno catastrofale” è una forma lessicale descrittiva di un “danno morale” di estrema intensità, in quanto riflette il senso di disperazione vissuto dal soggetto in attesa consapevole della morte, evento avvertito come ineluttabile: presupposti indefettibili per il riconoscimento di tale voce di danno sono lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica e la non immediatezza del decesso seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile.
Ciò premesso, la domanda degli attori deve essere rigettata.
Dall'esame della cartella clinica dell'Ospedale San Francesco di Nuoro (doc. 84 attori), emergono elementi clinici chiari e univoci circa lo stato di coma profondo e irreversibile in cui versava _1
sin dal momento del suo arrivo in pronto soccorso. In particolare, viene riportato un punteggio
[...]
Glasgow pari a 3, indice della massima compromissione della coscienza, unitamente alla midriasi bilaterale fissa, all'assenza di risposta agli stimoli dolorosi e all'abolizione dei riflessi corneali e pupillari. Tali riscontri obiettivi indicano uno stato neurologico del tutto incompatibile con una condizione di coscienza vigile o parzialmente conservata.
Né la cartella clinica, né altra documentazione medica allegata al fascicolo attoreo forniscono prova che abbia mai riacquisito uno stato di coscienza, neppure transitorio, nel corso della sua Persona_1 degenza in rianimazione. L'eventuale registrazione di minima attività elettrica cerebrale, di natura pagina 24 di 38 esclusivamente tecnica e aspecifica, non può in alcun modo essere interpretata come segno di coscienza o consapevolezza della propria condizione, secondo la consolidata interpretazione clinica dei tracciati
EEG in coma profondo.
La domanda deve, quindi, essere rigettata.
Sul danno non patrimoniale iure proprio
Sulla perdita del rapporto parentale
La morte di ha determinato per i suoi familiari più stretti - i genitori e Persona_1 Parte_1
, nonché il fratello - un pregiudizio non patrimoniale rilevante, Parte_2 Parte_3 qualificabile come danno da “perdita del rapporto parentale”. Tale danno, di natura iure proprio, è riconosciuto dal nostro ordinamento in favore dei congiunti della vittima di un fatto illecito che abbia determinato la morte del loro caro, risarcendo la sofferenza morale e l'alterazione delle abitudini di vita derivanti dall'irreversibile venir meno del legame familiare.
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato i principi in materia, affermando che, in caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
In particolare, nell'ordinanza n. 26140 del 7 settembre 2023 la Corte Suprema ha ribadito che il danno da perdita del rapporto parentale può essere provato anche mediante presunzioni semplici e massime di comune esperienza, riconoscendo la possibilità di risarcimento per i genitori e i fratelli della vittima, anche in assenza di convivenza, salvo prova contraria che dimostri l'assenza di un legame affettivo significativo.
Non sono stati dedotti dai convenuti elementi idonei a superare la presunzione di cui sopra anzi, dalla consulenza medica disposta nei confronti dei genitori è emerso il grave lutto che li ha colpiti per il legame che avevano con il figlio;
circostanza assolutamente ragionevole considerando che era _1
appena ventenne.
Pertanto, si ritiene che gli attori abbiano diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e delle tabelle orientative adottate dai tribunali, che considerano il grado di parentela, l'età della vittima e dei superstiti, la convivenza e l'intensità del legame affettivo.
Per la liquidazione del danno, questo Tribunale ritiene di applicare i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2024 con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. “vittime secondarie o di riflesso” in ipotesi di morte di familiare, che sono in pagina 25 di 38 linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico.
Il sistema di liquidazione del Tribunale di Milano è un sistema a punti, in linea con quelle che sono le più recenti pronunce della Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno parentale (Cass.
33005/2021, Cass. 10579/2021), che ha abbandonato il sistema della “forbice” per preferirne uno meno soggetto alla valutazione del Giudicante e più ancorato ad elementi oggettivi. Ed infatti, il sistema prende in considerazione l'età della vittima, l'età del danneggiato, il grado di parentela, la convivenza, il legame affettivo tra le parti.
Si riconosce agli attori il massimo del risarcimento previsto per la perdita del rapporto parentale
(intensità della relazione), atteso che la vita familiare è stata profondamente e irrimediabilmente stravolta dalla morte di un figlio (fratello) appena ventenne, deceduto in circostanze irragionevoli e traumatiche, al secondo giorno di lavoro. In particolare, si evidenzia la giovane età dei genitori e del fratello (quasi coetaneo) al momento del fatto, elemento che rende verosimile non solo un legame affettivo intenso, ma anche una relazione di complicità e quotidiana condivisione con il figlio/fratello ben oltre la mera coabitazione. Tali circostanze, unitamente alla natura improvvisa e _1 inaccettabile dell'evento, giustificano l'attribuzione della quantificazione massima del danno da perdita del rapporto parentale.
Sulla base delle Tabelle (diverse per genitori e fratelli) a punti di cui sopra emerge:
- per il padre (età del congiunto o vittima secondaria 54 anni, punti 18; età del Parte_1
congiunto deceduto o vittima primaria 20 anni, punti 26; convivenza, punti 16; esistenza di altri parenti conviventi 12; qualità e intensità della relazione affettiva 30 punti: totale 102) il danno non patrimoniale liquidato per la perdita del figlio è pari a euro 398.922,00;
- per la madre (età del congiunto o vittima secondaria 52 anni, punti 18; età del Parte_2
congiunto deceduto o vittima primaria 20 anni, punti 26; convivenza, punti 16; esistenza di altri parenti conviventi 12; qualità e intensità della relazione affettiva 30 punti: totale 102) il danno non patrimoniale liquidato per la perdita del figlio è pari a euro 398.922,00;
- per il fratello (età della vittima secondaria 24 anni, punti 18; età del congiunto deceduto Parte_3
20 anni, punti 20; convivenza, punti 20; esistenza di altri parenti conviventi 12; qualità e intensità della relazione affettiva 30 punti: totale 100) il danno non patrimoniale liquidato per la perdita del fratello è pari a euro 169.800,00;
Detti importi devono essere devalutati alla data dell'evento di danno (22 dicembre 2010) e da qui rivalutati secondo gli indici ISTAT-FOI e comprensivi di interessi legali sul capitale via via pagina 26 di 38 annualmente rivalutato secondo i suddetti indici (Cass., Sez. un., 1712/1995) sino alla data in cui è stato disposto il pagamento della provvisionale da parte di (successivamente alla sentenza P_
GUP, non si ha la data certa, si considererà la stessa data del pagamento di ZU) e ancora le somme a titolo di acconto da parte di ZU (1 ottobre 2013, doc. 10 euro 248.000,00 per i genitori e P_ euro 58.000 per il fratello, doc. 10 attori), importo che deve essere detratto dal dovuto;
l'eventuale credito residuo in favore degli attori deve essere rivalutato con interessi sino alla data della presente sentenza.
Sulla base di detto calcolo a è oggi dovuta la somma di euro 136.053,41; Parte_1
è oggi dovuta la somma di euro 136.053,41; Parte_2
è oggi dovuta la somma di euro 122.675,64. Parte_3
Sul danno biologico di e Parte_2 Parte_1
Il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato unitariamente come danno non patrimoniale comprensivo tanto della sofferenza soggettiva immediata che la perdita comporta, quanto della sofferenza che accompagna la vita del superstite, contraddistinta dalla alterazione delle abitudini di vita che la morte del congiunto ha comportato;
tale danno è, tuttavia, da tenersi distinto e da liquidarsi separatamente e in aggiunta al danno biologico eventualmente riportato dalla vittima secondaria e medicalmente accertato, costituendo una ulteriore componente del danno che va a incidere sul diritto alla salute, compromettendolo in via definitiva.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia una sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia un danno biologico vero e proprio, con la precisazione che quest'ultimo sussiste solo in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9857).
Nel caso di specie gli attori e hanno dedotto di aver subito, a causa Parte_1 Parte_2
della perdita del figlio, anche un danno biologico avendo sviluppato una patologia depressiva permanente.
Sul punto è stata disposta ctu che, presa puntuale posizione sulle osservazioni delle parti, ha ritenuto sussistente per un disturbo di adattamento non complicato con sintomi Parte_1
prevalentemente depressivi con invalidità al 10% e per un disturbo da lutto Parte_2
persistente complicato con invalidità al 20%.
Deve quindi essere riconosciuto in favore degli attori genitori di l'ulteriore danno non Persona_1
patrimoniale iure proprio di cui sopra.
pagina 27 di 38 Utilizzando ancora una volta le tabelle del Tribunale di Milano, considerata l'età degli attori al momento dell'accertamento - in mancanza di dati precisi precedenti - si liquida in via equitativa in favore di la somma di euro 19.200,00 e in favore di la somma di Parte_1 Parte_2 euro 56.700,00. E' esclusa ogni componente morale del danno per la sofferenza atteso che la patologia costituisce la cronicizzazione nel tempo di una sofferenza protratta e costante per cui il riconoscimento del danno morale (quale sofferenza) porterebbe secondo questo Tribunale ad una duplicazione del danno.
Non essendo possibile stabilire la data di insorgenza della patologia – in assenza di ogni certificazione medica cui fare riferimento – e ritenuto che la stessa si sia sviluppata nel corso del tempo sino all'accertamento di cui al presente giudizio, la somma di ritiene già attualizzata.
B) Sulle domande proposte da CP ha chiamato in causa l'Ing. (legale rappresentante della CP COroparte_4 TR
progettista e responsabile del servizio prevenzione e protezione), (capocantiere e CP_5
preposto), (progettista, direttore dei lavori e responsabile di cantiere), CP_6 COroparte_7
(capo cantiere e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), la (impresa di CP1
somministrazione del lavoro), la (in qualità di committente persona COroparte_2
giuridica, sebbene ne fosse già rappresentante), la (compagnia CP CO
assicuratrice della ). CP_2
Ha proposto domanda di manleva nei confronti della società e di solo accertamento della P_
responsabilità nei confronti degli altri chiamati (vedi conclusioni sopra ripostate).
Sulla garanzia della CO
ha chiamato in causa la facendo valere nei suoi confronti CP CO
la polizza assicurativa n. 0001100921 volta alla tutela della e dello stesso COroparte_2
per i danni derivati a lavoratori, anche impiegati da ditte terze (appalti e subappalti), CP nell'attività della società . CP_2
Ha chiesto di essere manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole potesse derivargli dal presente giudizio.
La si è costituita in giudizio. Non ha contestato la operatività della polizza in sé ma ha P_
dedotto che nessuna ulteriore somma poteva esserle chiesta da o terzi atteso che la CP CP_2
stessa aveva già corrisposto quanto dovuto in forza di detta polizza e di un accordo con la ZU.
Ed infatti, all'epoca del sinistro, la era titolare della polizza assicurativa n. 950M6058 per CP0
la responsabilità civile con la ZU NC LC.
pagina 28 di 38 Durante la pendenza del giudizio penale, la ZU era arrivata ad una soluzione conciliativa con IL con il pagamento della somma di € 630.000 ed aveva provveduto a corrispondere determinati importi ai danneggiati, tra cui gli odierni attori.
La ZU aveva, quindi, formulato nei confronti di e della domanda di rimborso in CP CP_2
surroga; la era intervenuta quale CO di assicurazione di e con il P_ CP CP_2 versamento della somma di euro € 520.000,00 in favore della ZU.
Per effetto di detto versamento - disposto su espressa autorizzazione di - si era estinta ogni CP
obbligazione derivante dal citato contratto assicurativo anche nei confronti di e . CP CP_2
La difesa non è fondata.
Nell'atto di quietanza intervenuto tra e ZU in data 9 maggio 2016 si legge testualmente P_
“con il pagamento di cui sopra [euro 520.000,00] la ZU NC LC, per sé, per il suo assicurato e per tutti i terzi coinvolti direttamente e/o indirettamente nel sinistro de quo, si dichiarano interamente soddisfatti e di non aver più nulla da pretendere nei confronti della
[...]
, la società ed il signor in proprio e CO COroparte_2 CP
nella qualità, per i danni di qualsiasi natura e titolo, risarcitorio, extracontrattuale, contrattuale in relazione, connessione, dipendenza dell'evento del 21.12.2010.”
La transazione si spiega proprio in forza del riconoscimento da parte di ZU della responsabilità al
70% in capo alla sua assicurata per il sinistro di cui è causa. CP0
L'impegno è assunto solo da ZU nei confronti di e e resta nei limiti di P_ CP CP_2
un accordo sottoscritto tra le parti ZU e sole firmatarie. P_
Nelle righe precedenti si legge: “la ZU NC LC dichiara di ricevere, come in effetti riceve, dalla l'importo pari ad euro 520.000,00 omnicomprensivo, a titolo di CO
indennizzo come previsto dalla polizza n 432/1100921, a saldo, stralcio e transazione di ogni qualsivoglia richiesta formulata da terzi, in occasione del sinistro verificatosi in il 21.12.2010, CP_2 individuato con il numero 201104320054Z, tra cui gli eredi ..”. Persona_1
La dicitura non può in alcun modo essere letta – come suggerisce la difesa – quale titolo P_
liberatorio di verso i suoi assicurati e i terzi, atteso che si tratta di un impegno che riguarda P_ le sole parti che sottoscrivono l'accordo e che, ex art. 1372 c.c., non ha effetto nei confronti dei terzi che non vi hanno partecipato.
Neppure può ritenersi che con la dichiarazione del 30 maggio 2016 (doc. 12 P_ CP
abbia rinunciato a far valere le garanzie a lui spettanti nei confronti della in forza della P_
polizza assicurativa di cui sopra. Ed infatti, in detta dichiarazione chiede solo alla CO CP
pagina 29 di 38 di intervenire per manlevarlo, a fronte della richiesta di rimborso che era stata presentata da ZU;
non rinuncia in alcun modo ai diritti nascenti dal contratto di assicurazione. In nessuna parte della dichiarazione si legge detta rinuncia né la stessa può in alcun modo essere tratta in via interpretativa, mancando ogni dato letterale.
La CO ha eccepito l'intervenuta scadenza della polizza assicurativa n. 1100921 P_
stipulata con sostenendo pertanto la non operatività al momento del COroparte_2 sinistro. L'eccezione è infondata atteso che l'articolo 7 delle condizioni particolari della polizza, riportato a pagina 3 del contratto assicurativo (doc. 2 , prevede espressamente la clausola di CP
tacito rinnovo, salvo disdetta comunicata almeno due mesi prima della scadenza. Non risulta che tale disdetta sia mai stata inviata. Ed infatti, la stessa ha provveduto al pagamento della somma P_ di € 30.000,00 a titolo di provvisionale, riconosciuta in sede penale, implicitamente confermando la validità ed efficacia della copertura assicurativa. La stessa ha versato a ZU euro 520.000,00 in forza di detta polizza;
detto pagamento prova la consapevolezza di della piena efficacia della P_
polizza.
Con riferimento alle spese legali sostenute da - di cui esclude la ripetibilità, nelle CP P_
conclusioni rassegnate - il Tribunale rileva che nella polizza prodotta non vi è un articolo espressamente intitolato “Spese legali”, ma nella sezione sulle “Garanzie” si fa riferimento alla copertura della Responsabilità Civile (R.C.) nonché allo stesso art. 1917 c.c., che in linea generale include le spese sostenute dall'assicurato per resistere in giudizio, salva diversa pattuizione. Quindi, in assenza di specifiche esclusioni, si può presumere che esse siano comprese entro i limiti del massimale e secondo quanto previsto dal codice civile.
Tra l'altro, secondo costante giurisprudenza, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità aquilana, la quale stabilisca che l'assicurato - se citato dal danneggiato - non avrebbe diritto alla rifusione delle spese sborsate per tecnici o legali non indicati dall'assicuratore, sarebbe una clausola che deroga in pejus l' art. 1917 cod. civ., co. 3, e pertanto nulla ex art. 1932 cod. civ.
Per quanto sopra, le difese della società tese a neutralizzare la domanda di manleva P_ dell'assicurato devono essere respinte e la stessa deve essere condannata a tenere indenne lo CP
stesso da ogni somma sia condannato a versare agli attori per effetto del sinistro del 21 dicembre 2010.
Sulla responsabilità di , CP CP_7 CP_6 CP_5
ha chiamato in causa i terzi Ing. , nella sua veste di legale rappresentante della CP COroparte_4
progettista e responsabile del servizio prevenzione e protezione nell'appalto di cui è TR
causa; nella sua veste di capocantiere e preposto;
nella sua veste di CP_5 CP_6
pagina 30 di 38 progettista, direttore dei lavori e responsabile di cantiere;
nella sua veste di capo COroparte_7
cantiere e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ha proposto nelle conclusioni domanda di accertamento sulla “corresponsabilità dei resistenti nella causazione del sinistro occorso al ricorrente, riconoscendo una maggiore responsabilità in capo ai funzionari/dipendenti della ; nessuna domanda di condanna. TR
Non sono state dedotte prove specifiche sul punto.
Il Tribunale ritiene che non sia possibile procedere a un accertamento analitico della percentuale di responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nel sinistro – Ing. Ing. CP_6 COroparte_7
, e – atteso che tutti hanno concorso, con ruoli diversi COroparte_4 CP CP_5 ma complementari, alla realizzazione dell'evento lesivo. L'istruttoria svolta non ha fornito elementi concreti e sufficienti per distinguere e valutare con attendibilità il grado di incidenza causale delle rispettive condotte nella determinazione dell'infortunio mortale. A conferma della gravità e dell'intreccio delle condotte imputabili a ciascuno, si richiamano le sentenze penali emesse dal
Tribunale di Lanusei, che hanno mosso a carico di tutti precisi e puntuali addebiti per violazioni della normativa antinfortunistica.
Con specifico riferimento alla posizione di non può essere accolta la tesi difensiva CP
secondo cui il suo apporto causale sarebbe stato marginale o residuale per quanto si è ampiamento sopra argomentato. La sentenza penale di condanna del Tribunale di Lanusei – confermata dalla Corte
d'Appello di CA con sentenza n. 1253/2015 – evidenzia le sue gravi omissioni e l'atteggiamento improntato a superficialità e disinteresse verso l'incolumità dei lavoratori. Tali condotte, tutt'altro che occasionali o secondarie, hanno avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento.
Con riferimento alla posizione dell'ing. , la sua difesa ha negato un ruolo operativo COroparte_4
diretto nella gestione del cantiere di , sostenendo che le eventuali condotte rilevanti sarebbero CP_2
state poste in essere da altri soggetti (preposti, direttori di cantiere, progettisti esecutivi). La sua attività sarebbe stata limitata alla fase progettuale generale e alla formale funzione di SP, senza ingerenza quotidiana o diretta nella conduzione concreta delle lavorazioni.
Questo Tribunale rileva che l'ing. , all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, COroparte_4
rivestiva una pluralità di ruoli significativi: era infatti legale rappresentante della società CP0
co-progettista dell'impianto fotovoltaico da installarsi presso il capannone della
[...] COroparte_2
nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SP). Quest'ultimo
[...]
incarico, previsto dal D.Lgs. 81/2008, non si esauriva in una funzione meramente formale, ma comportava compiti specifici e sostanziali in materia di sicurezza del lavoro, tra cui l'individuazione pagina 31 di 38 dei rischi, la proposta di misure di prevenzione, la collaborazione all'elaborazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) e l'attività di informazione e formazione dei lavoratori. Si trattava, dunque, di un ruolo di garanzia sostanziale, il cui corretto adempimento incideva direttamente sull'incolumità fisica dei lavoratori. In relazione a tale funzione, non può ritenersi che l'ing. DI fosse un mero esecutore o un rappresentante passivo: l'assunzione del ruolo di SP comportava obblighi specifici che egli ha colpevolmente omesso di adempiere, come evidenziato dalle contestazioni penali mosse a suo carico e culminate nella sentenza di condanna (anche se di patteggiamento). Parlare di una responsabilità meramente “formale” significa disconoscere l'essenza stessa della funzione del SP, che ha natura attiva, operativa e preventiva, e che impone un coinvolgimento concreto nella gestione della sicurezza in cantiere.
A questa posizione si aggiunge, con ulteriore gravità, quella di legale rappresentante della CP0
da cui deriva una piena conoscenza del modus operandi della società, delle modalità di gestione
[...]
dei cantieri e degli oneri connessi alla sicurezza dei lavoratori. In tale veste, non poteva CP
ignorare né la complessiva organizzazione aziendale né le carenze sistemiche nella pianificazione e nel controllo delle misure di prevenzione, tanto più in un contesto operativo ad alto rischio come quello della posa in opera di impianti fotovoltaici su coperture industriali. Anche sotto questo profilo, l'inerzia e la superficialità nell'adempimento delle funzioni proprie del suo ruolo appaiono gravi e determinanti nella causazione dell'evento lesivo.
Alla luce di ciò, appare del tutto riduttivo sostenere che la responsabilità dell'ing. debba essere CP
considerata minore solo perché ha rivestito il ruolo di co-progettista. Non è infatti per tale funzione, di natura tecnica e limitata alla fase iniziale dell'opera, che gli vengono mossi addebiti – anche in sede penale – bensì per gli obblighi omessi nell'esercizio delle funzioni di SP e di legale rappresentante, figure chiave nell'organizzazione e gestione della sicurezza del cantiere. La sua responsabilità, pertanto, non è marginale né accessoria, ma piena e autonoma, fondata sul ruolo volontariamente assunto e sulle violazioni gravi e specifiche dei doveri che da esso derivavano.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che non sia possibile operare una graduazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione, affidamento, organizzazione, sicurezza del cantiere e che non possa essere accolta la domanda di e che vorrebbero nei loro confronti CP CP
l'accertamento e dichiarazione di una responsabilità minore. Le suddette parti devono considerarsi responsabili in pari misura insieme agli altri convenuti in giudizio, non costituitisi.
E' appena il caso di rilevare che la ripartizione convenzionale della responsabilità nella misura del 70% in capo ad contenuta nell'accordo transattivo stipulato tra ZU e in data 9 TR P_
pagina 32 di 38 maggio 2016, non può avere alcuna rilevanza nel presente giudizio rispetto alle domande proposte da soggetti terzi, quali lo stesso o l'Ing. , che non hanno preso parte a tale intesa e non CP CP
sono vincolati dai suoi effetti.
Trattandosi di un'intesa privata tra due compagnie, essa non può valere come accertamento giudiziale vincolante né come parametro di riferimento per la distribuzione della colpa tra soggetti estranei all'accordo.
Sulla responsabilità di CP_3
Parte attrice non ha proposto domanda di condanna nei confronti della ha proposto CP1 CP
solo domanda di accertamento della responsabilità della società somministratrice dei lavoratori. Ha contestato in particolare che detta società avrebbe omesso di fornire alla come richiesto, TR dei lavoratori con specifiche competenze in relazione alla peculiarità dell'opera appaltata.
Nel costituirsi in giudizio la ha dedotto in primis che nei suoi confronti non vi erano state CP1
pronunce penali essendo stata estromessa dal giudizio, con provvedimento del G.U.P. del Tribunale di
Lanusei all'udienza del 26 settembre 2013.
Ha dedotto poi che ai sensi dell'art. 23 comma 5 Dlgs 276/2003 aveva espressamente pattuito con la
(art. 18 condizioni generali di contratto) che gli obblighi di informazione sui rischi per la CP0
sicurezza e la salute, quelli di formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature necessarie, sarebbero stati adempiuti dalla società utilizzatrice. Dello spostamento degli obblighi di informazione e di formazione in capo alla società utilizzatrice era stato informato anche il lavoratore , Persona_1
come da art. 6 delle condizioni generali del contratto di lavoro sottoscritto. Nessun addebito poteva, quindi, esserle mosso.
La difesa è fondata.
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro una responsabilità articolata, complessa e piena a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, configurandosi come uno degli obblighi contrattuali essenziali al pari di quelli retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi. Tale obbligo permane anche in caso di somministrazione di lavoro, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 276/2003, il quale stabilisce che il somministratore è e resta il datore di lavoro del lavoratore somministrato anche per gli aspetti contrattuali.
Tuttavia rispetto al contratto di somministrazione, la separazione tra datore di lavoro formale
(somministratore) e utilizzatore ha portato il legislatore a modulare diversamente gli obblighi e le relative responsabilità. L'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 individua le condizioni generali della somministrazione di lavoro, mentre l'art. 23, comma 5, stabilisce che il contratto di somministrazione pagina 33 di 38 può prevedere, in deroga al principio generale, che gli obblighi di informazione, formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro vengano trasferiti all'utilizzatore, con previsione espressa nel contratto individuale di lavoro.
Tale impostazione è rafforzata dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che chiarisce che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione restano a carico dell'utilizzatore, confermando l'indirizzo legislativo che valorizza la effettività del rapporto e la concretezza del potere direttivo e organizzativo.
In questo quadro normativo, l'utilizzatore assume responsabilità diretta e piena per la sicurezza del lavoratore somministrato, poiché è colui che gestisce l'ambiente di lavoro, conosce i rischi specifici delle lavorazioni e dispone concretamente dei mezzi di prevenzione. Il somministratore, invece, resta titolare degli obblighi generali e iniziali di informazione e formazione, a meno che non li abbia validamente trasferiti all'utilizzatore ai sensi dell'art. 23, comma 5.
Tale traslazione è efficace e opponibile al lavoratore solo se viene espressamente indicata anche nel contratto individuale di lavoro. In mancanza di tale previsione, la responsabilità per la mancata formazione o informazione resta in capo al somministratore (Corte di Cassazione, 9 maggio 2018, sent.
n. 11170).
Diventa dunque necessario accertare se nel contratto individuale di lavoro tra il lavoratore somministrato e l'agenzia risulti espressamente richiamata la clausola di trasferimento degli obblighi di cui all'art. 23, comma 5.
Dall'esame del contratto di lavoro concluso tra la società la e il lavoratore CP1 CP0 _1
(doc. 3 , nella “nota sulla informativa sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro per il CP1 prestatore di lavoro in somministrazione” si legge espressamente che tutta la parte relativa all'informazione sui rischi connessi alle mansioni e alle condizioni ambientali, alla formazione, all'addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e al controllo del loro effettivo utilizzo erano rimessi a carico dell'utilizzatore. Il lavoratore era stato informato che sarebbe stata la società ad avere cura della sua informazione e formazione. CP0
Alla luce del rispetto della normativa ed operata validamente la traslazione dell'onere informativo e formativo, questo Tribunale ritiene che non possa essere ravvisata in capo alla società CP1
alcuna responsabilità per quanto occorso in data 21 dicembre 2010 e che ogni domanda nei suoi confronti debba essere rigettata.
C) Sui rapporti tra e ZU. P_
Sull'atto di quietanza del 9 maggio 2016.
In forza dell'atto di quietanza del 9 maggio 2016 ha chiesto che la CO ZU la P_
pagina 34 di 38 manlevasse da quanto potesse essere condannata a pagare per il sinistro di cui è causa.
La domanda non può essere accolta atteso che ZU non ha mai assunto tale impegno. Ed infatti,
l'atto di quietanza prevede che la società ZU “per sé e per il suo assicurato e per tutti i terzi coinvolti direttamente e/o indirettamente nel sinistro de quo, si dichiarano interamente soddisfatti e di non aver più nulla da pretendere nei confronti della . P_
L'accordo prevedeva, quindi, che la società ZU rinunciasse ad ogni possibile, futura ed ulteriore pretesa di regresso verso nel caso di ulteriori e successivi esborsi verso terzi. Dal dato P_
letterale non si trae una garanzia assunta da ZU verso per azioni di risarcimento P_
promosse direttamente verso questa ultima.
La domanda deve essere rigettata.
Sull'applicazione dell'art. 1910 c.c. ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di ZU CO deducendo l'esistenza di una coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c.; le due polizze ( per P_
e ZU per ) avrebbero coperto il medesimo rischio e pertanto ZU sarebbe CP_2 CP0 tenuta a contribuire al ristoro dei danni, in proporzione alle percentuali di responsabilità di cui all'atto di quietanza del 2016.
La difesa ZU ha contestato la domanda deducendo la inoperatività dell'art. 1910 c.c. atteso che il rischio assicurato dalle AG era diverso (per ZU, il patrimonio della società ). CP0
La domanda della è fondata. P_
Dall'esame della polizza ZU-Alter CO emerge che, nell'ambito dell'attività svolta da quest'ultima
(“installazione di impianti fotovoltaici, solari termici, condizionamento, compreso opere edili preparatorie/pertinenti/inerenti/conseguenti alle installazioni, anche presso terzi”), la CO assicurava la RCT per i danni derivanti a persone (anche decesso). Si prevedeva espressamente la garanzia per i sinistri accaduti ai prestatori di lavoro (RCO) e nelle “definizioni specifiche” si disponeva la copertura anche in favore di terzi “che prestino la loro opera per conto dell' Parte_5 nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro”.
Considerato che la assicurava il rischio di danni ai lavoratori dipendenti e parasubordinati P_ nell'esercizio dell'attività d'impresa della , è eviente la coincidenza del rischio assicurato dalle CP_2
due AG.
D'altronde, è provato documentalmente che entrambe abbiano già in larga parte risarcito i soggetti danneggiati e versato somme consistenti anche agli odierni attori, a riprova di quanto sopra.
Il richiamo all'art. 1910 c.c., comma 3, è quindi pertinente atteso che detta disposizione prevede un pagina 35 di 38 diritto proprio dell'assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che competerebbe al condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c..
Trattandosi di un diritto autonomo il diritto di regresso non presuppone l'avvenuto esperimento dell'azione dell'assicurato e, quindi, nel caso di specie della , oggi fallita. CP0
Per quanto sopra, la domanda di regresso di è fondata. P_
Il Tribunale ritiene che il regresso possa essere operato sulla base della percentuale del 30% - 70% di cui all'atto di quietanza del 9 maggio 2016 atteso che nelle premesse dell'atto si fa espresso riferimento al sinistro in causa e rispetto a quel sinistro le parti concordano su una ripartizione in tale percentuale degli esborsi necessari a risarcire il danno (art. 2735 c.c.).
Detto accordo deve considerarsi vincolante anche nei rapporti in divenire tra le due AG, che riguadino stesso petitum e causa petendi.
D) Sui rapporti tra l'ing. e la società ZU. COroparte_4
ha affermato la validità ed efficacia della polizza assicurativa stipulata con la ZU COroparte_4
anche rispetto al suo operato, avendo lo stesso agito quale soggetto incaricato dalla . Ha CP0
chiesto di essere manlevato da qualsiasi somma fosse condannato a versare per la posizione rivestita.
La società ZU ha escluso qualsiasi obbligo nei suoi confronti, sostenendo che la polizza fosse destinata a tutelare esclusivamente il patrimonio di e non avesse esteso la copertura ai singoli CP0 soggetti, come , che pertanto non avrebbe avuto alcun titolo per invocarne l'operatività. CP
La difesa non è condivisa da questo Tribunale.
L'ing. è stato chiamato in causa per rispondere delle attività/omissioni e conseguenti CP
responsabilità derivate dalla sua posizione sia di legale rappresentante della società che SP CP0
della società ; responsabilità di cui è ampiamente detto e che sono state riconosciute. CP0
Come sopra ampiamente argomentato il rischio assicurato dalla ZU in favore della società CP0
- e così del suo legale rappresentante - era (anche) costituito dai danni e lesioni che potessero derivare a lavoratori impiegati nell'attivitàimprenditoriale; rischio di cui pggi processo.
Per detta ragione, sebbene la polizza non possa essere invocata per “coprire” la responsabilità di come SP (non essendovi estensioni in tal senso), può essere invocata per garantirlo nella CP
sua veste di legale rappresentante della . Pt_6
Atteso che le sue responsabilità come SP non possono essere sostanzialemente scisse da quelle che assumeva come legale rappresentante della società, il Tribunale ritiene che la copertura assicurativa operi anche nei suoi confronti.
Sulle spese di causa.
pagina 36 di 38 Le spese di causa sono liquidate in favore degli attori e della società per la quale è stata CP1
esclusa ogni responsabilità per gli eventi di cui è causa.
Entrambe sono poste a carico di unico destinatario della domanda di condanna di parte CP
attrice e parte processuale che ha chiamato in causa la società CP1
Le stesse sono liquiadate ai sensi del DM 147/2022 con riferimento alle cause di valore entro lo scaglione di euro 520.000,00 (considerato il risarcimento oggi liquidato). Sono applicati valori medi per tutte le fasi di giudizio in favore di parte attrice;
per la parte Man Power valori medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la istruttoria alla luce del mancato deposito di memorie istruttorie;
minimi per la fase conclusionale considerando che sono state richiamate le difese già espletate negli atti introduttivi (nessuna attività istruttoria da esaminare rispetto alla sua posizione).
Si ritiene di compensare le spese di giudizio tra tutte le altre parti processuali attesa la posizione analoga di dette parti assunta nel giudizio e la reciproca soccombenza rispetto a difese e domande.
Spese di ctu a carico di CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa, eccezione e domanda respinta:
1. accerta e dichiara che il decesso di avvenuto il 22 dicembre 2010 per effetto Persona_1 dell'infortunio subito sul lavoro il 21 dicembre 2010 è da imputarsi a responsabilità di CP
2. per effetto accoglie la domanda degli attori proposta nei confronti di e lo condanna a CP
risarcire agli attori i danni patrimoniali e non derivati dalla morte di che si liquidano Persona_1
nella seguente misura:
a) in favore di Parte_1
per danno patrimoniale euro 4.570,00 oltre interessi dal pagamento al saldo;
per danno non patrimoniale complessivi euro 155.253,41 (euro 136.053,41 perdita rapporto parentale + euro 19.200,00 danno biologico) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
b) in favore di per danno non patrimoniale complessivi euro 192.753,41 (euro Parte_2
136.053,41 perdita del rapporto parentale + euro 56.700,00 danno biologico) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
c) in favore di per danno non patrimoniale euro 122.675,64 (danno da perdita del Parte_3
rapporto parentale) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3. condanna a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che liquida in euro CP
22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, spese di pagina 37 di 38 iscrizione a ruolo della causa e spese di ctu;
4. accerta la validità ed efficacia della polizza assicurativa n. 432/1100921 e per effetto condanna la società a manlevare in proprio e quale legale CO CP
rappresentante della da ogni somma sia condannato a pagare, a qualsiasi COroparte_2 titolo, per l'evento dannoso del 21 dicembre 2010 di cui è causa;
5. accerta e dichiara che , in proprio e in qualità di legale rappresentante della CP [...]
, , , hanno tutti COroparte_2 COroparte_4 CP_6 COroparte_7 CP_5
paritariamente concorso alla causazione del sinistro del 21 dicembre 2010 di cui è causa;
6. dichiara che nessuna responsabilità può essere addebitata alla società per il sinistro di cui CP1
è causa e per effetto rigetta ogni domanda contro la stessa proposta;
7. condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in CP CP1
euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
8. accoglie la domanda di regresso della società nei confronti della CO
ZU NC LC secondo una percentuale di responsabilità a carico di quest'ultima del 70%;
9. accoglie la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della ZU COroparte_4
NC LC;
10. spese compensate tra tutte le parti di giudizio, salvi i punti 3 e 7 riguardanti le spese liquidate in favore degli attori e della società CP1
Lanusei, 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47/2019 R.A.C.L., promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo Parte_3 C.F._3 studio dell'Avv. Marcella Lepori, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione, attori contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio CP C.F._4 dell'Avv. Davide Burchi, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
e contro i terzi chiamati
P.IV
(c.f./ p. iva ), in persona del suo legale COroparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Davide
Burchi, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata da
[...]
[...]
(c.f./ p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, COroparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Francesca Greco, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giammaria giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata da CP
pagina 1 di 38
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio COroparte_4 C.F._5 dell'Avv. Giorgio Virginio Murino, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Giorgio Vigo giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, terzo chiamato da
[...]
convenuti contumaci, CP_5 CP_6 CP_7
contumaci - terzi chiamati da
[...]
[...]
(p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ON P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Olbia, presso lo studio dell'Avv. Franca Caterina Della Camelia, rappresentata e difesa dall'Avv. Françoise Marie Plantade, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata da CP
e contro
ZU (p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_9 P.IVA_5 elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dell'Avv. Daniele Cattaneo, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata da P_
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice (comparsa conclusionale):
“piaccia all'ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti esposti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
1) Accertare e dichiarare che il decesso di è avvenuto per fatto e colpa del convenuto;
Persona_1
2) Per l'effetto, condannare il convenuto a risarcire agli attori tutti i danni sofferti in CP
conseguenza del decesso del loro congiunto , patrimoniali e non patrimoniali, jure Persona_1
proprio e jure hereditatis, nella misura accertanda in causa, detratti gli acconti già percepiti;
3) Condannare il convenuto a corrispondere agli attori, sulla somma liquidata come al capo 2) che precede, gli interessi e la rivalutazione monetaria nonché il maggior danno sofferto per il ritardato pagamento;
pagina 2 di 38 4) Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): CP
“nel merito, ove accertata la fondatezza della domanda, decurtato in ogni caso l'importo eventualmente stabilito come dovuto a seguito dell'istruttoria al ricorrente di quanto già al medesimo corrisposto anche dalle assicurazioni, accertare e dichiarare la corresponsabilità dei resistenti nella causazione del sinistro occorso al ricorrente, riconoscendo una maggiore responsabilità in capo ai funzionari/dipendenti della , e TR CP_5 CP_6
, in quanto responsabili della totale realizzazione dell'opera appaltata e titolari di specifici CP_7 poteri di ingerenza sull'organizzazione, direzione e controllo dell'attività lavorativa, e della per avere omesso di fornire alla come richiesto, dei lavoratori CP1 TR con specifiche competenze in relazione alla specificità dell'opera appaltata. Per l'effetto, riconoscere una eventuale responsabilità residuale di , in virtù della assenza di funzioni specifiche CP relative all'opera appaltata e dell'assenza di qualsivoglia ingerenza nell'organizzazione, direzione, gestione e controllo del lavoro svolto dalla nella misura ritenuta di giustizia ed in TR
proporzione alle attività svolte;
- condannare la in virtù della polizza n. 0001100921 stipulata dalla ON [...]
a manlevare l' nella qualità di Legale Rappresentante della COroparte_2 CP
e la medesima dagli effetti pregiudizievoli COroparte_2 COroparte_2
derivanti dalla emananda sentenza e condannare la stessa a corrispondere al ricorrente la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro per cui è causa, determinata in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta in capo ad
e comunque a manlevare l' da ogni condizione pregiudizievole come da ridetta CP CP
polizza.
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio ovvero con compensazione delle spese”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): ON
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via principale:
a) accertare e dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o infondata l'azione esercitata dal sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della nei CP COroparte_2
pagina 3 di 38 confronti della in considerazione dell'intervenuta estinzione CO dell'obbligazione della CO;
b) estromettere, per l'effetto, la dal presente giudizio. ON
2. In via subordinata:
a) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorsuale dei terzi chiamati in causa, per il danno causato, con obbligo degli stessi di manlevare e tenere indenne il sig. in proprio e nella CP
qualità da qualunque richiesta di risarcimento danni;
b) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, circoscrivere l'eventuale risarcimento dei danni a quelle conseguenze che dovessero essere poste in nesso causale con il comportamento tenuto dai suindicati soggetti terzi chiamati all'interno del cantiere teatro del sinistro e che dovessero risultare effettivamente dovute all'esito dei mezzi prova forniti da parte attrice, tenendo, altresì, conto del concorrente apporto causale del defunto e delle somme già versate agli eredi a _1 titolo di risarcimento dall'IL e dalla ZU NC LC;
c) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, accertare la graduazione di responsabilità tra i convenuti e/o terzi chiamati, ai sensi degli artt. 1298, 1299 e/o 2055 c.c. al fine di una eventuale azione di regresso che la dovesse intraprendere nei confronti ON
delle altre parti in causa;
3. In via di ulteriore subordine
a) nell'ipotesi di condanna solidale del sig. in proprio e nella qualità di legale CP
rappresentante della insieme ai terzi chiamati per il danno effettivamente COroparte_2
causato e provato, con pagamento totale e/o parziale effettuato in garanzia dalla ON
accertare e dichiarare il diritto di regresso della CO nei confronti degli altri
[...] condebitori solidali per il recupero dell'intero importo da quest'ultima eventualmente anticipato;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda principale e conseguentemente di quella di manleva e garanzia, accertare e dichiarare, in ogni caso, che la
è tenuta a manlevare il proprio assicurato nei limiti e nel rispetto delle CO
condizioni di polizza, conseguentemente:
a) entro il massimale di polizza;
b) senza vincolo di solidarietà con i suindicati soggetti;
c) senza riconoscere le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici non designati dalla
ON
pagina 4 di 38
4. In via ulteriormente gradata
a) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, nei confronti del sig. CP
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della accertare
[...] COroparte_2
e dichiarare, senza vincolo di solidarietà, l'obbligo della e dell'altra CO
CO , in persona del suo legale COroparte_13 rappresentante pro tempore, di manlevare e garantire quest'ultimo e ripartire, ai sensi dell'art. 1910
c.c., fra le medesime società l'importo della prestazione e/o del regresso in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti, detratte le somme già corrisposte ai danneggiati, e, in ipotesi di pagamento effettuato integralmente dalla dichiarare il diritto di CO
regresso della ex art. 1910 comma IV c.c., nei confronti della ZU CO
NC LC per la ripartizione proporzionale, in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
5. In via riconvenzionale
a) accertare e dichiarare il diritto della ad essere manlevata e garantita dalla ON
, in forza dell'atto di quietanza del COroparte_13
9.5.2016;
b) in caso di accoglimento delle richieste risarcitorie formulate dagli attori, dichiarare la
[...]
tenuta a manlevare e garantire la COroparte_13 [...]
di quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere a parte attrice;
P_
c) in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande tutte formulate dagli attori, dichiarare la tenuta a corrispondere l'indennizzo a parte attrice nei limiti della quota del ON
30%, come contrattualmente stabilito in forza dell'atto di quietanza del 9.5.2016”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): COroparte_2
“Nel merito, ove accertata la fondatezza della domanda, decurtato in ogni caso l'importo eventualmente stabilito come dovuto a seguito dell'istruttoria agli attori di quanto già ai medesimi corrisposto anche dalle assicurazioni, accertare e dichiarare la corresponsabilità dei resistenti nella causazione del sinistro occorso al , riconoscendo una maggiore responsabilità in capo Persona_1
alla ai responsabili della , e , in quanto COroparte_14 CP CP_5 CP_6 CP_7
responsabili della totale realizzazione dell'opera appaltata e titolari di specifici poteri di ingerenza sull'organizzazione, direzione e controllo dell'attività lavorativa, e della per avere CP1
omesso di fornire alla come richiesto, dei lavoratori con specifiche competenze in TR
pagina 5 di 38 relazione alla specificità dell'opera appaltata. Per l'effetto, riconoscere una eventuale responsabilità residuale dell' in virtù della assenza di funzioni COroparte_2 specifiche relative all'opera appaltata e dell'assenza di qualsivoglia ingerenza nell'organizzazione, direzione, gestione e controllo del lavoro svolto dalla nella misura ritenuta di giustizia TR
ed in proporzione alle attività svolte;
- condannare la a manlevare l' ON COroparte_2
oltrechè il proprio legale rappresentante dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla CP
emananda sentenza e condannare la stessa a corrispondere al ricorrente la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro per cui è causa, determinata in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta in capo alla scrivente e comunque a manlevarla da ogni condizione pregiudizievole come da ridetta polizza.
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): COroparte_3
“- in via preliminare, dichiarare inammissibile la chiamata in causa proposta dal Sig. CP
per difetto di legittimazione ad agire;
- in via pregiudiziale, estromettere dal presente giudizio la per le ragioni esposte;
COroparte_3
- nel merito, rigettare integralmente le domande tutte formulate nel presente giudizio perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornite di prova;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse di (note per l'udienza del 4 dicembre 2024): COroparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda conclusione, respinta
e disattesa, così giudicare
- in via principale: accertare e dichiarare tenuta e/o l'obbligo e, per l'effetto condannare la
[...]
con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in COroparte_13
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento e/o risarcimento diretto ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o esborso e/o risarcimento che l'Ing. dovesse subire e/o COroparte_4
fosse tenuto a pagare a chicchessia per capitale, interessi, spese legali, tassa di registro e, comunque, ogni altro onere e/o costo e/o spesa, nei limiti dei massimali delle polizze n. 950M6618 e polizza n.
950M6058;
pagina 6 di 38 - in via subordinata: accertare e dichiarare tenuta e/o l'obbligo e, per l'effetto condannare la
[...]
con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in COroparte_13
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a garantire e manlevare e, comunque, tenere indenne l'Ing. da ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o esborso e/o risarcimento che lo COroparte_4
stesso dovesse subire e/o fosse tenuto a pagare in favore di chicchessia per capitale, interessi, spese legali, tassa di registro e, comunque, ogni altro onere e/o costo e/o spesa, nei limiti dei massimali delle polizze n. 950M6618 e polizza n. 950M6058.
- In via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva dell'Ing. a contraddire nell'odierno giudizio quale legale COroparte_4
rappresentante di ora fallimento in ordine a domande e/o pretese avversarie di cui deve TR
rispondere ora in fallimento. TR
- Nel merito: per i motivi esposti in narrativa
- disattendere e respingere le domande e le pretese proposte dal Signor e, comunque, da CP chicchessia nei confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, COroparte_4
comunque, in quanto non provate;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e pretese proposte dal Signor e, comunque, da chicchessia nei confronti dell'Ing. CP [...]
, quantificare e/o determinare e/o ridurre e/o limitare il quantum risarcitorio a carico di CP quest'ultimo per effetto dell'accertato corrispondente apporto e/o contributo causale e/o concorsuale dell'attore nella determinazione dell'evento e del danno dallo stesso lamentato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 Cod. Civ.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e pretese proposte dal Signor e, comunque, da chicchessia nei confronti dell'Ing. CP [...]
, accertare il grado di eventuale responsabilità concretamente imputabile all'Ing. CP [...]
, per quanto dedotto dall'attore e, per l'effetto graduare e/o limitare eventuali condanne al CP risarcimento di danni nei confronti dell'Ing. in favore del Signor e, COroparte_4 CP
comunque, di chicchessia, a tale accertato grado di responsabilità.
- nella denegata ipotesi accoglimento, totale e/o parziale delle domande proposte dal Signor CP
e, comunque, da chicchessia nei confronti dell'Ing. ,
[...] COroparte_4
- in via principale: accertare e dichiarare tenuta e/o l'obbligo e, per l'effetto condannare la
[...]
con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in COroparte_13
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento e/o risarcimento diretto ogni e
pagina 7 di 38 qualsivoglia pregiudizio e/o esborso e/o risarcimento che l'Ing. dovesse subire e/o COroparte_4
fosse tenuto a pagare in favore dal Signor e, comunque, da chicchessia per capitale, CP
interessi, spese legali, spese peritali, tassa di registro e, comunque, ogni altro onere e/o costo e/o spesa, nei limiti dei massimali delle polizze n. 950M6618 e polizza n. 950M6058;
- in via subordinata: accertare e dichiarare tenuta e/o l'obbligo e, per l'effetto condannare la
[...]
con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in COroparte_13
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a garantire e manlevare e, comunque, tenere indenne l'Ing. da ogni e qualsivoglia pagamento e/o pregiudizio e/o esborso e/o COroparte_4
risarcimento che lo stesso dovesse subire e/o fosse tenuto a pagare in favore dal Signor CP
e, comunque, da chicchessia per capitale, interessi, spese legali, spese peritali, tassa di registro e, comunque, ogni altro onere e/o costo e/o spesa, nei limiti dei massimali delle polizze n. 950M6618 e polizza n. 950M6058.
- Nel merito in via riconvenzionale: per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale delle domande proposte dal Signor e, comunque, da CP chicchessia nei confronti dell'Ing. dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare COroparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in CP1 COroparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e i Signori , , CP CP_5
e , in via tra loro solidale e/o alternativa, a rifondere all'Ing. COroparte_7 CP_6 [...]
quanto dallo stesso eventualmente pagato a chicchessia a qualsiasi titolo per i fati di causa e, CP comunque, a garantire, manlevare e tenere indenne anche in via di regresso condizionato l'Ing.
[...]
dal pagamento di qualsivoglia esborso risarcitorio e/o per spese legali e/o peritali liquidate a CP favore del Signor e, comunque, di chicchessia all'esito dell'odierno giudizio che siano CP
eccedenti la quota e/o il grado di responsabilità che verrà eventualmente e concretamente accertati a carico del medesimo Ing. . COroparte_4
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, spese di CTU e CTP, tassa di registro e ogni altro onere”.
Nell'interesse di ZU NC LC (note per l'udienza del 4 dicembre 2024):
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Lanusei, contrariis rejectis, preso e dato atto che, comunque,
[...]
non ha e non accetta contraddittorio con parti in causa diverse dai soggetti COroparte_15
chiamanti, separatamente intesi, così giudicare:
A) rispetto alla domanda proposta dall'ing. : CP
pagina 8 di 38 IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che l'ing. non è contraente della polizza COroparte_4
n. 950M6058, né soggetto assicurato, né beneficiario della stessa, non trattandosi di polizza per conto di chi spetta o per conto altrui, tale essendo soltanto ora fallita e non parte in causa, e, TR per l'effetto, attesa l'insussistenza di alcun titolo in capo all'ing. per proporre domanda di CP
manleva assicurativa nei confronti di , per tutte le ragioni esposte, COroparte_15 rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda di manleva proposta dall'ing. . CP
Vinte le spese.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di ogni gravame, in ogni sede, nella per il vero non creduta ipotesi in cui si ritenga essere assicurato o beneficiario di polizza l'ing. , ritenendo, perciò, CP
denegatamente operante la garanzia di ZU dallo stesso invocata, direttamente a suo favore, nella ipotesi in cui si ravvisi una corresponsabilità dell'ing. , quale legale rappresentante di CP [...]
comunque minoritaria soltanto, anche in solido, con altri soggetti, accertata e dichiarata, CP0
altresì, anche ai fini del riparto interno, del regresso e/o della relativa surroga, la quota di responsabilità personale e diretta dell'ing. , in percentuale, ove si ritenga sia stata data prova CP dell'operatività della polizza per l'evento in oggetto, dichiarare, per l'effetto, tenuta ZU alla manleva dell'ing. , in relazione alla domanda proposta dagli attori, per la sola responsabilità CP dell'ing. che sia derivata dal suo ruolo di legale CP
rappresentante di che non è parte in causa, con esclusione di ogni responsabilità che TR
sia derivata in capo allo stesso per gli ulteriori compiti svolti, in proprio ed al di fuori della società, anche quale R.S.P.P., non direttamente derivanti dal rapporto organico con che non è TR
parte in causa, considerato il versamento, da parte di ZU, complessivamente, per il sinistro in oggetto, per conto di ai vari danneggiati di € 1.736.000,00.=, recuperando € TR
520.000,00.=, per un saldo negativo di € 1.216.000,00.=, ed il versamento di di € ON
530.000,00.= per tutti i danneggiati, nei limiti del richiamato massimale globale RCO della polizza di
ZU di € 5.000.000,00.= e del sotto massimale per singolo infortunato di € 2.500.000,00.=, per quanto si riterrà ancora dovuto agli attori, per quanto gli stessi saranno stati in grado di provare compiutamente, in misura comunque inferiore al preteso, per il solo danno non patrimoniale riflesso da perdita del congiunto, inteso come unicum, adottando il criterio di cui alle Tabelle milanesi, per tutte le ragioni esposte, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali, dedotto quanto già versato dall'esponente, ex art. 1917 c.c., per conto di per € TR
524.000,00.=, da imputare sempre, per intero, al capitale, nulla liquidando, altresì, per danno biologico jure proprio per le asserite lesioni, in quanto non provato, né per danno jure hereditatis, non
pagina 9 di 38 essendo maturato, attesa la morte dopo un giorno in stato di incoscienza, di alcun Persona_1
danno in capo allo stesso deceduto e non essendo perciò transitato in capo agli eredi, nulla liquidando, altresì, per danno patrimoniale, in quanto insussistente e comunque non provato, ovvero in quanto azzerato in toto da quanto versato e versando da INAIL a titolo di rendita mensile.
Spese quanto meno compensate o proporzionate al liquidato.
Esclusa, in ogni caso, qualsiasi condanna diretta o ordine di sorta, a , di COroparte_15
pagare i Congiunti direttamente. _1
B) rispetto alla domanda proposta da rispetto alla pretesa di P_ CP
IN VIA PRINCIPALE, ACCERTATO e dichiarato che la domanda rivolta da a ON
è conoscibile soltanto ove sia accolta la domanda da COroparte_15 CP
verso ove sia dichiarata tenuta a manlevare ON ON CP accertati i limiti negoziali dell'accordo tra ZU e del 9 maggio 2016, rigettare, P_
comunque, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda di manleva formulata da P_
verso , non esistendo alcuna obbligazione di manleva di ZU, né
[...] COroparte_15
i presupposti giuridici relativi, rigettando, altresì, la domanda di fondata sull'art. ON
1910 c.c., non ricorrendo i presupposti per applicare detta norma, non trattandosi di unico assicurato.
Vinte le spese.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di immediato gravame, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere un'obbligazione di manleva in capo a ZU a favore di P_
accertato e dichiarato che le somme versate ante causam agli attori da ZU e da
[...] P_ rispettivamente per € 520.000,00.= (€ 236.000,00.= per ciascun genitore ed € 48.000,00.= per il fratello) e per € 30.000,00.=, considerata, altresì, la rendita mensile versata da INAIL, sono satisfattive del danno complessivo subito dagli attori, per tutte le ragioni esposte, rigettare tutte le domande proposte da e a qualsiasi titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3 formulate, nulla essendo loro ancora dovuto, dichiarando assorbita, per l'effetto, la domanda di manleva di Con vittoria di spese a carico degli effettivi soccombenti. ON
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere un'obbligazione di manleva in capo a ZU a favore di P_
e si accogliesse la domanda di manleva della stessa nei confronti di ZU, ove si ritenessero
[...]
insufficienti le somme versate ante causam da INAIL e dalle AG agli attori e si liquidassero altre somme, per i titoli dedotti, dichiarare tenuta ZU a manlevare soltanto per le P_
somme che stessa avesse versato per conto del proprio assicurato, che superino la quota P_
pagina 10 di 38 percentuale di responsabilità dello stesso, e ciò all'esito dell'accertamento del quantum complessivo, considerato il versamento, da parte di ZU, complessivamente, per il sinistro in oggetto, per conto di
ai vari danneggiati di € 1.736.000,00.=, recuperando € 520.000,00.=, per un saldo TR negativo di € 1.216.000,00.=, ed il versamento di di € 530.000,00.= per tutti i ON danneggiati, nei limiti del richiamato massimale globale RCO della polizza di ZU di €
5.000.000,00.= e del sotto massimale per singolo infortunato di € 2.500.000,00.=, per quanto si riterrà ancora dovuto agli attori, per quanto gli stessi saranno stati in grado di provare compiutamente, in misura comunque inferiore al preteso, per il solo danno non patrimoniale riflesso da perdita del congiunto, inteso come unicum, adottando i criteri di cui alle Tabelle milanesi, per tutte le ragioni esposte, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali, dedotto quanto già versato dall'esponente, ex art. 1917 c.c., per conto di allorché era in bonis, per € 524.000,00.=, da imputare sempre, per intero, TR al capitale, nulla liquidando, altresì, per danno biologico jure proprio per le asserite lesioni, in quanto non provato, né per danno jure hereditatis, non essendo maturato, attesa la morte dopo un giorno in stato di incoscienza, di alcun danno in capo allo stesso deceduto e non essendo perciò Persona_1
transitato in capo agli eredi, nulla liquidando, altresì, per danno patrimoniale, in quanto insussistente
e comunque non provato, ovvero in quanto azzerato in toto da quanto versato e versando da INAIL, a titolo di rendita mensile.
Spese quanto meno compensate o proporzionate al liquidato.
C) rispetto alla domanda di manleva proposta da rispetto alla pretesa di P_
CP_2
IN VIA PRINCIPALE, ACCERTATO e dichiarato che la stessa domanda rivolta da a ON
può, logicamente e processualmente, esser solo subordinata a quella COroparte_15
proposta verso ove sia dichiarata tenuta a manlevare COroparte_2 ON
rigettare, comunque, siccome infondata, la domanda di manleva COroparte_2
formulata in via riconvenzionale da verso , non ON COroparte_15
esistendo alcuna obbligazione in tal senso di ZU, né i presupposti giuridici relativi, rigettando, altresì, la domanda di fondata sull'art. 1910 c.c., non ricorrendo i ON
presupposti per applicare detta norma, non trattandosi di unico assicurato. Vinte le spese.
IN SUBORDINE, con riserva di gravame, ferme le conclusioni rese da ZU verso ON
rispetto alla domanda proposta da qui integralmente richiamate, anche nella denegata e non CP creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere un'obbligazione di manleva in capo a ZU a favore di
pagina 11 di 38 accertato e dichiarato che le somme versate ante causam agli attori da ZU e da ON
rispettivamente per € 520.000,00.= (€ 236.000,00.= per ciascun genitore ed € 48.000,00.= P_ per il fratello) e per € 30.000,00.=, considerata, altresì, la rendita mensile versata da INAIL, sono satisfattive del danno complessivo subito dagli attori, per tutte le ragioni esposte, rigettare tutte le domande proposte da e a qualsiasi titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3 formulate, nulla essendo loro ancora dovuto, dichiarando assorbita, per l'effetto, la domanda di manleva di ON
Con vittoria di spese a carico degli effettivi soccombenti.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere un'obbligazione di manleva in capo a ZU a favore di P_
e si accogliesse la domanda di manleva della stessa nei confronti di ZU, ove si ritenessero
[...]
insufficienti le somme versate ante causam da INAIL e dalle AG agli attori e si liquidassero altre somme, per i titoli dedotti, dichiarare tenuta ZU a manlevare soltanto per le P_
somme che stessa avesse versato per conto del suo assicurato che superino la quota P_ percentuale di responsabilità dello stesso, e ciò all'esito dell'accertamento del quantum complessivo, considerato il versamento, da parte di ZU, complessivamente, per il sinistro in oggetto, per conto di
ai vari danneggiati di € 1.736.000,00.=, recuperando € 520.000,00.=, per un saldo TR negativo di € 1.216.000,00.=, ed il versamento di di € 530.000,00.= per tutti i ON danneggiati, nei limiti del richiamato massimale globale RCO della polizza di ZU di €
5.000.000,00.= e del sotto massimale per singolo infortunato di € 2.500.000,00.=, per quanto si riterrà ancora dovuto agli attori, per quanto gli stessi saranno stati in grado di provare compiutamente, in misura comunque inferiore al preteso, per il solo danno non patrimoniale riflesso da perdita del congiunto, inteso come unicum, adottando i criteri di cui alle Tabelle milanesi, per tutte le ragioni esposte, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali, dedotto quanto già versato dall'esponente, ex art. 1917 c.c., per conto di allorché era in bonis, per € 524.000,00.=, da imputare sempre, per intero, TR
al capitale, nulla liquidando, altresì, per danno biologico jure proprio per le asserite lesioni, in quanto non provato, né per danno jure hereditatis, non essendo maturato, attesa la morte dopo un giorno in stato di incoscienza, di alcun danno in capo allo stesso deceduto e non essendo perciò Persona_1
transitato in capo agli eredi, nulla liquidando, altresì, per danno patrimoniale, in quanto insussistente
e comunque non provato, ovvero in quanto azzerato in toto da quanto versato e versando da INAIL a titolo di rendita mensile.
pagina 12 di 38 Spese quanto meno compensate o proporzionate al liquidato”.
***
FATTO E DIRITTO
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
accertare e dichiarare che la morte del proprio congiunto - avvenuta sul posto di lavoro - Persona_1
era da imputarsi a fatto e colpa del convenuto , quale amministratore unico e legale CP rappresentante della (d'orain poi ). Hanno domandato che lo COroparte_2 CP_2
stesso fosse condannato al risarcimento, in loro favore, dei danni patrimoniali e non CP
patrimoniali patiti, iure proprio e iure hereditatis, nella misura accertata in causa, detratti gli acconti già percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al maggior danno da ritardato pagamento.
Gli attori hanno dedotto che:
- la aveva commissionato alla società la progettazione, installazione e direzione CP_2 TR
dei lavori di un impianto fotovoltaico da collocarsi sulla copertura del capannone principale dello stabilimento della committente;
era stato allestito dalla un cantiere temporaneo per CP0
procedere;
- per eseguire i lavori la società si era avvalsa, in maniera quasi esclusiva, di lavoratori TR
assunti con contratto di somministrazione dalla società Man Power;
i lavoratori erano privi di competenza specifica e non gli erano stati forniti i dispositivi di sicurezza necessari a prestare l'attività con le garanzie necessarie al tipo di lavoro;
non era stata fatta nessuna formazione professionale e sulla sicurezza;
- i lavoratori dovevano procedere ad installare i pannelli solari sulla copertura del capannone camminando sulle coppelle di fibrocemento, assolutamente insufficienti a sopportare il peso degli addetti ai lavori. Il lavoro era prestato ad una altezza di 10-12 mt. Nell'area adibita a cantiere non erano state realizzate le opere di protezione collettiva (reti, impalcature, punti di ancoraggio delle imbracature, linee vita) come richiesto dal Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- - privo di esperienza nel settore e di qualsiasi formazione professionale specifica - Persona_1
prendeva servizio nel pomeriggio del 20 dicembre 2010;
- la mattina del giorno 21 dicembre 2010 intorno alle ore 10:30 (secondo giorno di lavoro), mentre attendeva di ritornare a terra tramite l'elevatore, precipitava dal tetto (oltre 10 mt di altezza) per _1
effetto del cedimento della coppella di fibrocemento sulla quale stava sostando con altri lavoratori
( , e;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
pagina 13 di 38 - a causa della caduta riportava lesioni gravissime;
veniva trasportato in elicottero presso l'ospedale
San Francesco di Nuoro dove decedeva il giorno 22 dicembre 2010;
- la Procura della Repubblica di Lanusei procedeva nei confronti di , per i reati di CP
omicidio colposo e lesioni colpose gravissime in concorso con (direttore dei lavori per CP_6
conto della , (capocantiere e rappresentante dei lavoratori per la TR COroparte_7
sicurezza), (legale rappresentante della progettista e responsabile del COroparte_4 TR
servizio prevenzione e protezione per la e (capocantiere e preposto TR CP_5
della ; TR
- il procedimento penale si definiva con la condanna di per i reati ascrittigli, che veniva CP
condannato anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile ed al pagamento, in favore degli attori, di una provvisionale pari a euro 10.000,00 ciascuno. La sentenza era successivamente confermata dalla Corte d'Appello di CA e dalla Corte di Cassazione.
Per le ragioni di cui sopra, doveva considerarsi causalmente responsabile della morte di CP
per avere omesso di adottare le necessarie misure antinfortunistiche, individuali e Persona_1 collettive, nell'ambiente di lavoro e di pretendere dall'appaltatore il rispetto delle necessarie misure di sicurezza.
Gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non sofferti dalla morte del loro prossimo congiunto, iure proprio e iure hereditatis; hanno dato atto della rendita vitalizia disposta in loro favore da IL - ritenuta non satisfattiva - nonché degli acconti versati in loro favore dalla (compagnia dell'appaltatrice) e dalla COroparte_16 ON
(compagnia della committente quale provvisionale).
Si è costituito in giudizio deducendo l'esistenza di una minima responsabilità per quanto CP
accaduto atteso che la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori era stata affidata interamente alla e al suo personale, che avevano agito in piena autonomia organizzativa e direzionale. Gli CP0
stessi erano stati opportunamente informati dalla committenza dei problemi della struttura, essendo stato fornito il Documento di Valutazione dei rischi redatto dalla nel 2009, in cui si CP_2
evidenziavano le precarie condizioni della copertura. non poteva, quindi, essere considerato responsabile del sinistro al pari dell'appaltatore ed in CP forza di una investitura soltanto “formale”, attesa la sua totale esclusione dall'organizzazione dei lavori.
Neppure poteva essergli contestata una culpa in eligendo, atteso che l'impresa appaltatrice era stata scelta per “comprovati requisiti di esperienza e professionalità”.
pagina 14 di 38 Ha dedotto di non essere mai stato presente nel cantiere in occasione dello svolgimento dei lavori, neppure il giorno del sinistro;
in assenza di competenze specifiche il suo ruolo era meramente formale.
La reale responsabilità del sinistro andava ricercata nelle omissioni della e dei suoi TR responsabili, , , , nonché della società COroparte_4 CP_5 CP_6 COroparte_7
che aveva fornito i lavoratori interinali. COroparte_3
ha contestato le voci di danno lamentate dagli attori, in quanto sfornite di prova. CP
Ha dedotto che, in caso di condanna al risarcimento del danno, lo stesso avrebbe dovuto essere manlevato dalla la quale compagnia assicurativa della ON COroparte_2
per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.
[...]
Ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi responsabili del sinistro, per come sopra individuati.
Si è costituita in giudizio la società , che ha contestato le COroparte_2
pretese di parte attrice e ha dichiarato di aderire alle difese di , escludendo ogni sua CP
responsabilità in merito al sinistro o, comunque, ritenendo preponderante la responsabilità degli altri soggetti a vario titolo coinvolti. La stessa ha ritenuto di dover essere manlevata dalla ON
in forza della polizza assicurativa stipulata.
[...]
Si è costituita in giudizio la società datore di lavoro di , che ha escluso COroparte_3 Persona_5
ogni sua responsabilità in merito al sinistro oggetto di causa, deducendo che il contratto di somministrazione a termine dei lavoratori, stipulato con la nel mese di dicembre 2010, TR prevedeva che gli obblighi di informazione e formazione sui rischi per la sicurezza e l'uso delle relative attrezzature fossero a carico della così come riportato anche nel contratto concluso con TR
. Persona_1
La ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta da nei suoi COroparte_3 CP
confronti per carenza di legittimazione ad agire, non essendo parte del contratto di CP
somministrazione di lavoro. Ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva assumendo solo formalmente la qualifica di datrice di lavoro di;
nella sostanza solo la Persona_1 società avrebbe potuto prevenire l'infortunio. La stessa ha ritenuto che i danni lamentati TR dagli attori fossero stati già risarciti da IL ed ha, comunque, contestato l'assenza di ogni prova in merito.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la domanda proposta nei suoi confronti COroparte_4
da . Ha contestato che profili di responsabilità a suo carico potessero essere tratti dalla CP
sentenza penale di condanna (n. 51/2013) che aveva riguardato rilevando di non essere stato CP
pagina 15 di 38 parte di quel giudizio. Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le domande rivoltegli quale legale rappresentante della atteso il fallimento della società e ha negato ogni TR responsabilità connessa al suo ruolo di progettista cofirmatario dell'opera e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per essersi occupato, in tale veste, solo degli aspetti tecnico funzionali dell'impianto. Lo stesso ha dedotto che sussistesse il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro e ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevato da da COroparte_3
da , da , da e da COroparte_2 CP CP_5 COroparte_7 CP_6
[...]
Si è costituita in giudizio la società la quale ha dedotto l'esistenza della ON
polizza assicurativa n. 1100921 sottoscritta dalla società per la responsabilità civile verso terzi. CP_2
Per effetto di un accordo transattivo del 9 maggio 2016 con la ZU NC LC - CO che assicurava la - la aveva versato a ZU la somma di euro 520.000,00: TR P_
ZU aveva riconosciuto in capo ai suoi assistiti una quota di responsabilità pari al 70% e aveva proceduto a risarcire i danneggiati, tra cui gli attori per euro 554.000,00. A fronte di detto accordo
ZU aveva assunto su di sé ogni ulteriore e diversa pretesa che qualsiasi terzo danneggiato dal sinistro di cui è causa potesse avanzare in futuro. Le pretese degli attori, quindi, dovevano essere posta a carico di ZU.
In forza di quanto sopra, la ha chiesto la chiamata in causa di ZU, anche ai sensi dell'art. P_
1910 c.c.; ha eccepito l'inammissibilità della domanda di manleva proposta da avendo lo CP
stesso ratificato il suddetto accordo.
Nel merito ha dedotto la responsabilità di , , e CP_6 COroparte_4 COroparte_7 CP_5
, della e della nella causazione del sinistro, nonché il contributo
[...] TR COroparte_3
causale arrecato dalla condotta negligente e imprudente dello stesso , in quanto contraria Persona_1
agli obblighi di tutela e cura della propria salute e sicurezza. Ha contestato il quantum richiesto dagli attori e le relative voci di danno;
ha eccepito che il danno lamentato dagli attori fosse già stato integralmente ristorato con le somme corrisposte da ZU NC LC e IL.
Si è costituita in giudizio la società ZU NC LC (d'ora inpoi ZU), che ha contestato in primis la richiesta di manleva avanzata nei suoi confronti dalla sostenendo ON
l'infondatezza giuridica e contrattuale di tale pretesa: l'accordo transattivo sottoscritto nel 2016, non conteneva alcuna clausola di assunzione da parte di ZU di un obbligo di manleva nei confronti di
P_
ZU ha rilevato inoltre che l'unica società assicurata dalla sua polizza era la fallita TR
pagina 16 di 38 nel 2015 e mai formalmente coinvolta nel giudizio in corso;
nessun'altro avrebbe potuto far valere i diritti di detta polizza. Inoltre, dalla non poteva essere invocato il disposto dell'art. 1910 P_
c.c., poiché le due AG assicuravano soggetti diversi, con rischi differenti.
L'importo erogato agli attori, sommato a quanto erogato da INAIL e copriva i valori medi P_
indicati nelle tabelle del Tribunale di Milano per casi analoghi. Ha da ultimo contestato i danni lamentato dagli attori;
il danno jure hereditatis non era configurabile trattandosi di un decesso avvenuto dopo uno stato di incoscienza permanente.
Nel corso del giudizio è stata dichiarata la contumacia di , e CP_5 CP_6 [...]
CP_7
La causa è stata istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
A) Sulle domande di parte attrice.
Sull'evento dannoso.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La pronuncia penale non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche relative agli effetti civili del comportamento illecito (risarcimento), che sono oggetto di autonoma valutazione del giudice civile, pur partendo dall'accertamento del fatto in ambito penale.
Nella diversa ipotesi in cui la decisione del giudice penale sia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
l'accertamento del fatto non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile promosso per il risarcimento del danno, ma assume un valore meramente indiziario, essendo pronunciata all'esito di valutazioni compiute dal giudice penale rebus sic stantibus.
Il Tribunale rileva che sono state prodotte in giudizio la sentenza penale di condanna emessa dal
Tribunale di Lanusei ai sensi dell'art. 438 c.p.p. (n. 51/2013) nei confronti di e della CP
società - confermata in appello dalla Corte di Appello di CA sent. n. COroparte_2
1253/2015 - e la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. emessa dal GUP del Tribunale di Lanusei, (n.
50/2013) nei confronti di , , e . COroparte_4 CP_5 CP_6 COroparte_7
In entrambe le pronunce il fatto dannoso è ricostruito univocamente: nella mattina del 21 dicembre
2010, in Tortolì, presso la - addetto ad installare pannelli COroparte_2 Persona_1
fotovoltaici sul tetto del capannone della per conto della società , appaltatrice - CP_2 CP0
pagina 17 di 38 precipitava da una altezza di circa 10 mt per il cedimento della copertura in coppelle. Il lavoratore cadeva al suolo attesa la mancanza di qualsiasi dispositivo di protezione individuale (non vi erano punti di ancoraggio per le imbracature) e collettiva (reti).
Il ragazzo riportava ferite gravissime, che ne causavano la morte il 22 dicembre 2010.
Al momento del sinistro era dipendente della (società di somministrazione di _1 COroparte_3
lavoratori interinali) e prestava la propria attività, quale lavoratore interinale, in favore della CP0
(appaltatore), cui era stato affidato dalla (committente) l'appalto per
[...] COroparte_2
l'installazione di un impianto fotovoltaico.
Al momento dei fatti era amministratore unico e legale rappresentante della CP [...]
rispetto all'appalto, svolgeva le mansioni di capo cantiere nonché COroparte_2 CP_5
preposto; rivestiva la qualifica di direttore dei lavori e direttore del cantiere con compiti CP_6
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
era legale rappresentante della COroparte_4
, oltre che coprogettista dell'impianto; era indicato come capo cantiere oltre CP0 COroparte_7
che rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I fatti come sopra riportati ed accertati nei procedimenti penali non sono stati contestati da alcuna delle parti costituite in giudizio, né è stato contestato che la morte di sia stata causata dalle gravissime _1
lesioni riportate dalla caduta.
Il fatto dannoso può, quindi, considerarsi accertato.
Sulla responsabilità di . CP
Gli attori hanno rivolto la propria domanda risarcitoria nei soli confronti di;
lo stesso CP all'epoca dei fatti era amministratore unico e legale rappresentante della società COroparte_2
committente delle opere. Non hanno esteso la domanda ai successivi chiamati in causa.
[...]
La responsabilità di per gli eventi occorsi è stata accertata dalla sentenza del Tribunale di CP
Lanusei n. 51/2013 e confermata dalla Corte di Appello di CA (sent. 1253/2015); responsabilità legata alla violazione di specifici obblighi in materia di sicurezza come committente (artt. 90 e 26
D.Lgs. 81/2008). Da ciò la responsabilità civile personale oggi invocata.
Nelle proprie difese non nega detta responsabilità rilevando, tuttavia, che la stessa sarebbe CP
marginale rispetto a quella della società appaltatrice , che unica ed in autonomia aveva CP0 predisposto l'organizzazione del cantiere.
Detta difesa non è condivisa dal Tribunale.
Si richiama all'uopo parte della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di CA:
“si deve osservare come dal complesso dell'imputazione emerge, come aspetto nodale degli addebiti
pagina 18 di 38 mossi all'imputato, proprio l'assoluta trascuratezza nel valutare, anche sul piano della scelta dell'appaltatore, la questione nodale dello svolgimento in sicurezza di un lavoro che presentava - persino agli occhi di un profano e dunque necessariamente agli occhi di un imprenditore - rischi elevatissimi per i lavoratori addetti: si trattava, infatti, di far lavorare diversi operai sul tetto di un capannone industriale a un'altezza di circa 10 mt dal suolo […] come ricorda correttamente anche il CO
lo stesso nelle sue dichiarazioni spontanee […] parlò di una scelta della come CP CP0
ditta appaltatrice, determinata soprattutto dalla buona impressione ricavata nel valutare analoghe installazioni eseguite presso altre imprese, nonché l'entità della forza lavoro disponibile che deponeva per una società “ben strutturata”: indica cioè elementi di valutazione incentrati sulla verifica CP
dell'efficienza operativa, senza fare alcun cenno alle garanzie che la poteva assicurare sul CP0 piano della tutela antinfortunistica. […] Viene in gioco il profilo della elaborazione da parte della
di un documento di valutazione dei rischi del tutto manchevole e inadeguato, che CP0 CP
accettò e sottoscrisse in qualità di committente, senza segnalarne l'assoluta vacuità e senza pretendere che fosse integrato con previsioni coerenti con gli specifici rischi dei lavoratori che dovevano essere svolti sul tetto. […] E' evidente che che aveva apprezzato l'efficienza della CP CP0
nell'installare i pannelli fotovoltaici verso altre imprese, aveva di mira soltanto il raggiungimento dello scopo finale della messa in funzione dell'impianto fotovoltaico […] non si curò in alcun modo né che la società appaltatrice compisse delle valutazioni specifiche dei rischi connessi al raggiungimento di quell'obiettivo finale, né di prospettare egli stesso alla la necessità di tenere conto della CP0 specifica e palese pericolosità di quei lavori” (pag. 16 e 17 sent. Corte d'Appello CA).
Da quanto sopra emerge chiaramente come il convenuto - a fronte della posizione di garanzia rivestita - effettuò una scelta consapevole nell'affidare l'appalto ad una società che aveva omesso, in maniera evidente, di operare la corretta valutazione dei rischi in itinere per i lavoratori e non aveva adottato idonee misure di protezione. L'attenzione di era puntata alla veloce ed efficiente esecuzione CP dell'opera anche a discapito della sicurezza del cantiere.
Per quanto sopra, la difesa del convenuto che mira a un riconoscimento di responsabilità solo residuale non può essere accolta e lo stesso deve essere considerato pienamente responsabile dell'evento accaduto e così rispondere della domanda proposta dagli attori nei suoi confronti.
Sul concorso causale di ex art. 1227 c.c. Persona_1
Le difese di alcuni chiamati in causa ( e hanno delineato un concorso del deceduto CP P_
nella causazione dell'evento ex art. 1227, comma 1 c.c. nonché ex art. 1227, comma 2 per i _1 danni che potevano essere evitati con l'ordinaria diligenza. Il suo comportamento sarebbe stato pagina 19 di 38 imprudente, negligente e colposamente idoneo a causare l'evento, in quanto avrebbe operato su _1
un tetto privo di protezione e con dispositivi di sicurezza inadeguati, ben consapevole del pericolo.
La difesa non può essere accolta.
L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro trova fondamento nell'art. 32 Cost. ed è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il Dlgs 81/2008) e attraverso la norma di chiusura dettata dall'art. 2087 c.c. .
Al datore di lavoro è imposto di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie ed opportune per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale.
Proprio la mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio occorso al lavoratore.
In tale cornice normativa, l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare la salute psicofisica dei lavoratori.
La Suprema Corte ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227
c.c. comma 1 (al di fuori dei casi cd. di “rischio elettivo”), quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione del quale si è verificato l'infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi. In tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio e, quindi, diviene giuridicamente irrilevante. Si è escluso poi il concorso di colpa del lavoratore quando l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (Cass. n. 8988/2020).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie il datore di lavoro abbia posto in essere tutte le violazioni di cui alle richiamate sentenze: ha omesso di adottare le misure di sicurezza non solo previste dalla legge, ma rese evidenti e opportune dalle modalità stesse di svolgimento dell'attività (sul tetto) e dalla precarietà della struttura su cui i pannelli dovevano essere installati;
dato ben noto sia al committente che all'appaltatore (documento di valutazione dei rischi del 2009).
Nei procedimenti penali è emerso che a e agli altri lavoratori interinali era stata fornita _1
pagina 20 di 38 l'imbracatura da indossare ma la stessa non poteva essere ancorata in assenza di punti fissi, per cui si rivelava del tutto inutile per la sua funzione;
l'imbracatura era stata fornita solo per l'ipotesi di controlli dell'Ispettorato al cantiere, ma non poteva costituire un reale sistema di sicurezza senza ancoraggio.
Non erano stati predisposti neppure sistemi di sicurezza generali, come reti o parapetti.
L'esecuzione del lavoro era proseguita senza misure di sicurezza per i lavoratori anche a fronte della segnalazione - nei giorni precedenti al sinistro - della rottura di alcune cupole e, quindi, del rischio di rottura del tetto (cfr Corte di Appello di CA sent. 1253/2015).
L'unico “accorgimento” suggerito era stato quello di camminare sulle travi, indicazione neppure percorribile atteso che proprio sulle travi dovevano essere agganciati i pannelli da installare.
Per quanto sopra, il Tribunale non ritiene che in capo a possa ravvisarsi alcun comportamento _1
colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. – estraneo alla fattispecie il comma 2 – atteso che lo stesso si è limitato a prestare l'attività lavorativa per cui era stato assunto, nel luogo indicato, con le modalità indicate. In alcun modo la mancanza di dispositivi di sicurezza – rispetto ad un rischio facilmente prevedibile – può essere posta in capo al lavoratore “reo” solo di aver prestato la propria opera, anche in condizioni di sicurezza inesistenti, pur di ottenere un salario.
Non sono assolutamente configurabili comportamenti abnormi in capo al lavoratore (“rischio elettivo”), tra l'altro mai neppure allegati.
La difesa deve essere respinta.
Sul risarcimento del danno
Sul danno patrimoniale.
Parte attrice ha chiesto che fosse riconosciuto il danno patrimoniale sopportato per la perdita del figlio.
A titolo di danno emergente ha indicato le spese funerarie sopportate, pari a euro 4.570,00, depositando in atti le fatture a nome di emesse dalla società, che si era occupata delle onoranze Parte_1
funebri di (doc. 22 e 23 attori). Persona_1
A titolo di lucro cessante, gli attori hanno dedotto la perdita del contributo economico che il figlio, in quanto convivente e futuro percettore di reddito, avrebbe destinato alla famiglia di origine, anche sulla base dell'art. 315-bis c.c. e del vincolo di solidarietà familiare.
Secondo la difesa degli attori, il danno patrimoniale non sarebbe ristorato dalla rendita vitalizia riconosciuta da IL, quali superstiti;
dovrebbe, invece, essere riconosciuto il maggior danno tenendo in considerazione quale parametro di reddito il criterio del triplo della pensione sociale, essendo il ragazzo sostanzialmente disoccupato all'epoca del sinistro. Detto importo dovrebbe tenere in considerazione la “riduzione corrispondente alla quota parte che la vittima avrebbe destinato a sé […]
pagina 21 di 38 per un arco temporale coincidente quantomeno con l'età media (28-30 anni) in cui i figli costituiscono un nucleo familiare a sé stante” (comparsa conclusionale).
La domanda non può essere accolta.
Questo Tribunale prende in esame la pronuncia della Corte di Cassazione indicata da parte attrice a sostegno della propria domanda. In detta sentenza la Corte ha affermato: “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova anche presuntiva dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (da ultimo Cass. n.
11353/10), per cui nel caso di richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante per morte da fatto illecito di un coniuge, il coniuge superstite, che richieda tale risarcimento se non è tenuto a fornire la prova rigorosa di uno stabile contributo economico apportato in vita da parte del defunto coniuge, tuttavia non è esonerato dall'indicare al giudice alcuni elementi da cui possa, con ragionevole presunzione dedursi che, a causa della morte del coniuge, il coniuge superstite abbia perso prestazioni
e vantaggi economici legati all'esistenza in vita della vittima” ( Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, ,
n.15385). La fattispecie esaminata dalla Corte era diversa da quella di cui è causa, trattandosi di coniuge deceduta che aveva una stabile occupazione, per cui era certa sia la percezione di un reddito sia la contribuzione ai bisogni della famiglia (marito).
Ora, secondo la Corte la prova del danno da mancata contribuzione può essere data anche in via presuntiva e, tuttavia, la parte richiedente deve allegare e provare in maniera verosimile che il defunto aveva ovvero avrebbe ragionevolmente trovato una occupazione e avrebbe poi contribuito – con parte del reddito – ai bisogni del nucleo familiare.
Questo Tribunale ritiene che dette circostanze non siano state sufficientemente allegate e provate da parte attrice.
Questi gli elementi considerati.
1) Dalla documentazione prodotta in causa emerge che aveva conseguito nel 2007 la Persona_1
qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione (settore cucina) con un punteggio minimo. Aveva svolto detta attività (per quanto indicato nel suo curriculum) solo nell'estate 2007. Il ragazzo non aveva lavorato nel settore neanche stagionalmente dopo il 2007, nonostante che l' Parte_4
offra opportunità stagionali nel settore delle strutture alberghiere.
I risultati conseguiti a scuola e il mancato avviamento a quella professione devono far ritenere ragionevolmente che non avrebbe trovato/voluto accettare un impiego nel settore della _1
ristorazione.
pagina 22 di 38 2) Tra il 2008 e il 2010 aveva prestato servizio come volontario in ferma nell'Esercito italiano e _1
tuttavia, pur avendo passato le prove attitudinali, non era stato (al momento del sinistro) richiamato in servizio. Il superamento del concorso pubblico per entrare nelle Forze Armate è elemento del tutto aleatorio che, in assenza di diverse indicazioni, fa ritenere l'assunzione solo meramente potenziale.
3) Dalla scarna documentazione in atti (doc. 47, 48 attori) si evince solo una breve attività lavorativa tra aprile e agosto 2008, quale addetto al carico e scarico merci. Non è indicato il quantum della retribuzione. Dagli elementi di cui sopra, la prospettiva lavorativa e di guadagno del ragazzo si configurava come una mera possibilità, non verosimilmente certa.
Lo stesso contratto di lavoro con la aveva la durata di soli 4 giorni (20-24 dicembre COroparte_3
2010).
4) Dalla produzione n. 50 emerge che il aveva ottenuto nel 2009 un fido per euro 4.000,00 di cui _1
stava restituendo rate per euro 300,00 al mese;
detto elemento fa propendere ancor più per la difficoltà, in caso di guadagni, di poter corrispondere un aiuto anche alla famiglia di origine, attesa l'obbligazione mensile cui dover far fronte.
5) Parte attrice ha dedotto in maniera del tutto generica che quanto corrisposto da IL non sarebbe sufficiente a compensare il lucro cessante costituito dal contributo ragionevolmente apportato dal figlio alla famiglia di origine. Da qui la domanda di danno differenziale.
La domanda, tuttavia, si presenta generica e priva di precise allegazioni sul quantum preteso e sui modi di calcolo del danno differenziale;
non è dato capire per quali dati e coefficienti spetterebbe alle parti – riconosciuto eventualmente l'an del diritto – un importo maggiore e ulteriore rispetto a quanto elargito da IL.
Ora, la rendita ai superstiti IL, in caso di morte del lavoratore per infortunio, è disciplinata nel Testo
Unico Infortuni (D.P.R. 1124/1965, art. 85 e segg) e si basa su una retribuzione annua di riferimento, determinata secondo criteri precisi.
Ai sensi del disposto dell'art. 116 la retribuzione annua presa in considerazione per il calcolo si basa sulla retribuzione effettiva percepita nei 12 mesi precedenti l'infortunio, se continuativa ovvero si ricostruisce una retribuzione convenzionale, pari a 300 volte la retribuzione giornaliera (calcolata sulla media oraria, anche presso datori diversi).
Nel caso di specie, IL ha utilizzato quale parametro di calcolo un reddito pari a euro 17.442,00 che non solo è superiore a quanto effettivamente percepito dal defunto ma anche al triplo della pensione sociale (parametro indicato da parte attrice). Tra l'altro, la rendita è vitalizia, mentre – come correttamente sostenuto da parte attrice – i genitori avrebbero potuto fare affidamento sull'aiuto del pagina 23 di 38 figlio (ragionevolmente) fino a quando lo stesso non si fosse reso autonomo e avesse costituito un proprio nucleo familiare (8-10 anni).
Per quanto sopra il Tribunale, ritenuto che la domanda difetti di allegazione precisa, prova e fondamento sia nell'an che nel quantum, rigetta la stessa.
A titolo di danno patrimoniale sono riconosciute solo le spese funerarie nella misura di cui sopra oltre interessi dal pagamento al saldo.
Sul danno non patriomoniale iure hereditatis.
Parte attrice chiede che sia riconosciuto il danno non patrimoniale “catastrofale” iure hereditatis.
E' bene precisare che la nozione di “danno catastrofale” riveste carattere meramente descrittivo e non ha rilevanza giuridica autonoma, in quanto non identifica alcuna peculiare entità ontologica distinta dal
“danno biologico”, come normativamente definito e dal “danno morale”, inteso quale componente del danno non patrimoniale risarcibile a seguito della lesione della integrità psicofisica del soggetto. La predetta nozione esprime soltanto una diversa dimensione del danno morale della quale il giudice deve tener conto nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, indicando gli specifici elementi circostanziali considerati ai fini della quantificazione e i parametri di stima applicati. II “danno catastrofale” è una forma lessicale descrittiva di un “danno morale” di estrema intensità, in quanto riflette il senso di disperazione vissuto dal soggetto in attesa consapevole della morte, evento avvertito come ineluttabile: presupposti indefettibili per il riconoscimento di tale voce di danno sono lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica e la non immediatezza del decesso seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile.
Ciò premesso, la domanda degli attori deve essere rigettata.
Dall'esame della cartella clinica dell'Ospedale San Francesco di Nuoro (doc. 84 attori), emergono elementi clinici chiari e univoci circa lo stato di coma profondo e irreversibile in cui versava _1
sin dal momento del suo arrivo in pronto soccorso. In particolare, viene riportato un punteggio
[...]
Glasgow pari a 3, indice della massima compromissione della coscienza, unitamente alla midriasi bilaterale fissa, all'assenza di risposta agli stimoli dolorosi e all'abolizione dei riflessi corneali e pupillari. Tali riscontri obiettivi indicano uno stato neurologico del tutto incompatibile con una condizione di coscienza vigile o parzialmente conservata.
Né la cartella clinica, né altra documentazione medica allegata al fascicolo attoreo forniscono prova che abbia mai riacquisito uno stato di coscienza, neppure transitorio, nel corso della sua Persona_1 degenza in rianimazione. L'eventuale registrazione di minima attività elettrica cerebrale, di natura pagina 24 di 38 esclusivamente tecnica e aspecifica, non può in alcun modo essere interpretata come segno di coscienza o consapevolezza della propria condizione, secondo la consolidata interpretazione clinica dei tracciati
EEG in coma profondo.
La domanda deve, quindi, essere rigettata.
Sul danno non patrimoniale iure proprio
Sulla perdita del rapporto parentale
La morte di ha determinato per i suoi familiari più stretti - i genitori e Persona_1 Parte_1
, nonché il fratello - un pregiudizio non patrimoniale rilevante, Parte_2 Parte_3 qualificabile come danno da “perdita del rapporto parentale”. Tale danno, di natura iure proprio, è riconosciuto dal nostro ordinamento in favore dei congiunti della vittima di un fatto illecito che abbia determinato la morte del loro caro, risarcendo la sofferenza morale e l'alterazione delle abitudini di vita derivanti dall'irreversibile venir meno del legame familiare.
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato i principi in materia, affermando che, in caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
In particolare, nell'ordinanza n. 26140 del 7 settembre 2023 la Corte Suprema ha ribadito che il danno da perdita del rapporto parentale può essere provato anche mediante presunzioni semplici e massime di comune esperienza, riconoscendo la possibilità di risarcimento per i genitori e i fratelli della vittima, anche in assenza di convivenza, salvo prova contraria che dimostri l'assenza di un legame affettivo significativo.
Non sono stati dedotti dai convenuti elementi idonei a superare la presunzione di cui sopra anzi, dalla consulenza medica disposta nei confronti dei genitori è emerso il grave lutto che li ha colpiti per il legame che avevano con il figlio;
circostanza assolutamente ragionevole considerando che era _1
appena ventenne.
Pertanto, si ritiene che gli attori abbiano diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e delle tabelle orientative adottate dai tribunali, che considerano il grado di parentela, l'età della vittima e dei superstiti, la convivenza e l'intensità del legame affettivo.
Per la liquidazione del danno, questo Tribunale ritiene di applicare i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2024 con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. “vittime secondarie o di riflesso” in ipotesi di morte di familiare, che sono in pagina 25 di 38 linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico.
Il sistema di liquidazione del Tribunale di Milano è un sistema a punti, in linea con quelle che sono le più recenti pronunce della Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno parentale (Cass.
33005/2021, Cass. 10579/2021), che ha abbandonato il sistema della “forbice” per preferirne uno meno soggetto alla valutazione del Giudicante e più ancorato ad elementi oggettivi. Ed infatti, il sistema prende in considerazione l'età della vittima, l'età del danneggiato, il grado di parentela, la convivenza, il legame affettivo tra le parti.
Si riconosce agli attori il massimo del risarcimento previsto per la perdita del rapporto parentale
(intensità della relazione), atteso che la vita familiare è stata profondamente e irrimediabilmente stravolta dalla morte di un figlio (fratello) appena ventenne, deceduto in circostanze irragionevoli e traumatiche, al secondo giorno di lavoro. In particolare, si evidenzia la giovane età dei genitori e del fratello (quasi coetaneo) al momento del fatto, elemento che rende verosimile non solo un legame affettivo intenso, ma anche una relazione di complicità e quotidiana condivisione con il figlio/fratello ben oltre la mera coabitazione. Tali circostanze, unitamente alla natura improvvisa e _1 inaccettabile dell'evento, giustificano l'attribuzione della quantificazione massima del danno da perdita del rapporto parentale.
Sulla base delle Tabelle (diverse per genitori e fratelli) a punti di cui sopra emerge:
- per il padre (età del congiunto o vittima secondaria 54 anni, punti 18; età del Parte_1
congiunto deceduto o vittima primaria 20 anni, punti 26; convivenza, punti 16; esistenza di altri parenti conviventi 12; qualità e intensità della relazione affettiva 30 punti: totale 102) il danno non patrimoniale liquidato per la perdita del figlio è pari a euro 398.922,00;
- per la madre (età del congiunto o vittima secondaria 52 anni, punti 18; età del Parte_2
congiunto deceduto o vittima primaria 20 anni, punti 26; convivenza, punti 16; esistenza di altri parenti conviventi 12; qualità e intensità della relazione affettiva 30 punti: totale 102) il danno non patrimoniale liquidato per la perdita del figlio è pari a euro 398.922,00;
- per il fratello (età della vittima secondaria 24 anni, punti 18; età del congiunto deceduto Parte_3
20 anni, punti 20; convivenza, punti 20; esistenza di altri parenti conviventi 12; qualità e intensità della relazione affettiva 30 punti: totale 100) il danno non patrimoniale liquidato per la perdita del fratello è pari a euro 169.800,00;
Detti importi devono essere devalutati alla data dell'evento di danno (22 dicembre 2010) e da qui rivalutati secondo gli indici ISTAT-FOI e comprensivi di interessi legali sul capitale via via pagina 26 di 38 annualmente rivalutato secondo i suddetti indici (Cass., Sez. un., 1712/1995) sino alla data in cui è stato disposto il pagamento della provvisionale da parte di (successivamente alla sentenza P_
GUP, non si ha la data certa, si considererà la stessa data del pagamento di ZU) e ancora le somme a titolo di acconto da parte di ZU (1 ottobre 2013, doc. 10 euro 248.000,00 per i genitori e P_ euro 58.000 per il fratello, doc. 10 attori), importo che deve essere detratto dal dovuto;
l'eventuale credito residuo in favore degli attori deve essere rivalutato con interessi sino alla data della presente sentenza.
Sulla base di detto calcolo a è oggi dovuta la somma di euro 136.053,41; Parte_1
è oggi dovuta la somma di euro 136.053,41; Parte_2
è oggi dovuta la somma di euro 122.675,64. Parte_3
Sul danno biologico di e Parte_2 Parte_1
Il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato unitariamente come danno non patrimoniale comprensivo tanto della sofferenza soggettiva immediata che la perdita comporta, quanto della sofferenza che accompagna la vita del superstite, contraddistinta dalla alterazione delle abitudini di vita che la morte del congiunto ha comportato;
tale danno è, tuttavia, da tenersi distinto e da liquidarsi separatamente e in aggiunta al danno biologico eventualmente riportato dalla vittima secondaria e medicalmente accertato, costituendo una ulteriore componente del danno che va a incidere sul diritto alla salute, compromettendolo in via definitiva.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia una sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia un danno biologico vero e proprio, con la precisazione che quest'ultimo sussiste solo in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9857).
Nel caso di specie gli attori e hanno dedotto di aver subito, a causa Parte_1 Parte_2
della perdita del figlio, anche un danno biologico avendo sviluppato una patologia depressiva permanente.
Sul punto è stata disposta ctu che, presa puntuale posizione sulle osservazioni delle parti, ha ritenuto sussistente per un disturbo di adattamento non complicato con sintomi Parte_1
prevalentemente depressivi con invalidità al 10% e per un disturbo da lutto Parte_2
persistente complicato con invalidità al 20%.
Deve quindi essere riconosciuto in favore degli attori genitori di l'ulteriore danno non Persona_1
patrimoniale iure proprio di cui sopra.
pagina 27 di 38 Utilizzando ancora una volta le tabelle del Tribunale di Milano, considerata l'età degli attori al momento dell'accertamento - in mancanza di dati precisi precedenti - si liquida in via equitativa in favore di la somma di euro 19.200,00 e in favore di la somma di Parte_1 Parte_2 euro 56.700,00. E' esclusa ogni componente morale del danno per la sofferenza atteso che la patologia costituisce la cronicizzazione nel tempo di una sofferenza protratta e costante per cui il riconoscimento del danno morale (quale sofferenza) porterebbe secondo questo Tribunale ad una duplicazione del danno.
Non essendo possibile stabilire la data di insorgenza della patologia – in assenza di ogni certificazione medica cui fare riferimento – e ritenuto che la stessa si sia sviluppata nel corso del tempo sino all'accertamento di cui al presente giudizio, la somma di ritiene già attualizzata.
B) Sulle domande proposte da CP ha chiamato in causa l'Ing. (legale rappresentante della CP COroparte_4 TR
progettista e responsabile del servizio prevenzione e protezione), (capocantiere e CP_5
preposto), (progettista, direttore dei lavori e responsabile di cantiere), CP_6 COroparte_7
(capo cantiere e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), la (impresa di CP1
somministrazione del lavoro), la (in qualità di committente persona COroparte_2
giuridica, sebbene ne fosse già rappresentante), la (compagnia CP CO
assicuratrice della ). CP_2
Ha proposto domanda di manleva nei confronti della società e di solo accertamento della P_
responsabilità nei confronti degli altri chiamati (vedi conclusioni sopra ripostate).
Sulla garanzia della CO
ha chiamato in causa la facendo valere nei suoi confronti CP CO
la polizza assicurativa n. 0001100921 volta alla tutela della e dello stesso COroparte_2
per i danni derivati a lavoratori, anche impiegati da ditte terze (appalti e subappalti), CP nell'attività della società . CP_2
Ha chiesto di essere manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole potesse derivargli dal presente giudizio.
La si è costituita in giudizio. Non ha contestato la operatività della polizza in sé ma ha P_
dedotto che nessuna ulteriore somma poteva esserle chiesta da o terzi atteso che la CP CP_2
stessa aveva già corrisposto quanto dovuto in forza di detta polizza e di un accordo con la ZU.
Ed infatti, all'epoca del sinistro, la era titolare della polizza assicurativa n. 950M6058 per CP0
la responsabilità civile con la ZU NC LC.
pagina 28 di 38 Durante la pendenza del giudizio penale, la ZU era arrivata ad una soluzione conciliativa con IL con il pagamento della somma di € 630.000 ed aveva provveduto a corrispondere determinati importi ai danneggiati, tra cui gli odierni attori.
La ZU aveva, quindi, formulato nei confronti di e della domanda di rimborso in CP CP_2
surroga; la era intervenuta quale CO di assicurazione di e con il P_ CP CP_2 versamento della somma di euro € 520.000,00 in favore della ZU.
Per effetto di detto versamento - disposto su espressa autorizzazione di - si era estinta ogni CP
obbligazione derivante dal citato contratto assicurativo anche nei confronti di e . CP CP_2
La difesa non è fondata.
Nell'atto di quietanza intervenuto tra e ZU in data 9 maggio 2016 si legge testualmente P_
“con il pagamento di cui sopra [euro 520.000,00] la ZU NC LC, per sé, per il suo assicurato e per tutti i terzi coinvolti direttamente e/o indirettamente nel sinistro de quo, si dichiarano interamente soddisfatti e di non aver più nulla da pretendere nei confronti della
[...]
, la società ed il signor in proprio e CO COroparte_2 CP
nella qualità, per i danni di qualsiasi natura e titolo, risarcitorio, extracontrattuale, contrattuale in relazione, connessione, dipendenza dell'evento del 21.12.2010.”
La transazione si spiega proprio in forza del riconoscimento da parte di ZU della responsabilità al
70% in capo alla sua assicurata per il sinistro di cui è causa. CP0
L'impegno è assunto solo da ZU nei confronti di e e resta nei limiti di P_ CP CP_2
un accordo sottoscritto tra le parti ZU e sole firmatarie. P_
Nelle righe precedenti si legge: “la ZU NC LC dichiara di ricevere, come in effetti riceve, dalla l'importo pari ad euro 520.000,00 omnicomprensivo, a titolo di CO
indennizzo come previsto dalla polizza n 432/1100921, a saldo, stralcio e transazione di ogni qualsivoglia richiesta formulata da terzi, in occasione del sinistro verificatosi in il 21.12.2010, CP_2 individuato con il numero 201104320054Z, tra cui gli eredi ..”. Persona_1
La dicitura non può in alcun modo essere letta – come suggerisce la difesa – quale titolo P_
liberatorio di verso i suoi assicurati e i terzi, atteso che si tratta di un impegno che riguarda P_ le sole parti che sottoscrivono l'accordo e che, ex art. 1372 c.c., non ha effetto nei confronti dei terzi che non vi hanno partecipato.
Neppure può ritenersi che con la dichiarazione del 30 maggio 2016 (doc. 12 P_ CP
abbia rinunciato a far valere le garanzie a lui spettanti nei confronti della in forza della P_
polizza assicurativa di cui sopra. Ed infatti, in detta dichiarazione chiede solo alla CO CP
pagina 29 di 38 di intervenire per manlevarlo, a fronte della richiesta di rimborso che era stata presentata da ZU;
non rinuncia in alcun modo ai diritti nascenti dal contratto di assicurazione. In nessuna parte della dichiarazione si legge detta rinuncia né la stessa può in alcun modo essere tratta in via interpretativa, mancando ogni dato letterale.
La CO ha eccepito l'intervenuta scadenza della polizza assicurativa n. 1100921 P_
stipulata con sostenendo pertanto la non operatività al momento del COroparte_2 sinistro. L'eccezione è infondata atteso che l'articolo 7 delle condizioni particolari della polizza, riportato a pagina 3 del contratto assicurativo (doc. 2 , prevede espressamente la clausola di CP
tacito rinnovo, salvo disdetta comunicata almeno due mesi prima della scadenza. Non risulta che tale disdetta sia mai stata inviata. Ed infatti, la stessa ha provveduto al pagamento della somma P_ di € 30.000,00 a titolo di provvisionale, riconosciuta in sede penale, implicitamente confermando la validità ed efficacia della copertura assicurativa. La stessa ha versato a ZU euro 520.000,00 in forza di detta polizza;
detto pagamento prova la consapevolezza di della piena efficacia della P_
polizza.
Con riferimento alle spese legali sostenute da - di cui esclude la ripetibilità, nelle CP P_
conclusioni rassegnate - il Tribunale rileva che nella polizza prodotta non vi è un articolo espressamente intitolato “Spese legali”, ma nella sezione sulle “Garanzie” si fa riferimento alla copertura della Responsabilità Civile (R.C.) nonché allo stesso art. 1917 c.c., che in linea generale include le spese sostenute dall'assicurato per resistere in giudizio, salva diversa pattuizione. Quindi, in assenza di specifiche esclusioni, si può presumere che esse siano comprese entro i limiti del massimale e secondo quanto previsto dal codice civile.
Tra l'altro, secondo costante giurisprudenza, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità aquilana, la quale stabilisca che l'assicurato - se citato dal danneggiato - non avrebbe diritto alla rifusione delle spese sborsate per tecnici o legali non indicati dall'assicuratore, sarebbe una clausola che deroga in pejus l' art. 1917 cod. civ., co. 3, e pertanto nulla ex art. 1932 cod. civ.
Per quanto sopra, le difese della società tese a neutralizzare la domanda di manleva P_ dell'assicurato devono essere respinte e la stessa deve essere condannata a tenere indenne lo CP
stesso da ogni somma sia condannato a versare agli attori per effetto del sinistro del 21 dicembre 2010.
Sulla responsabilità di , CP CP_7 CP_6 CP_5
ha chiamato in causa i terzi Ing. , nella sua veste di legale rappresentante della CP COroparte_4
progettista e responsabile del servizio prevenzione e protezione nell'appalto di cui è TR
causa; nella sua veste di capocantiere e preposto;
nella sua veste di CP_5 CP_6
pagina 30 di 38 progettista, direttore dei lavori e responsabile di cantiere;
nella sua veste di capo COroparte_7
cantiere e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ha proposto nelle conclusioni domanda di accertamento sulla “corresponsabilità dei resistenti nella causazione del sinistro occorso al ricorrente, riconoscendo una maggiore responsabilità in capo ai funzionari/dipendenti della ; nessuna domanda di condanna. TR
Non sono state dedotte prove specifiche sul punto.
Il Tribunale ritiene che non sia possibile procedere a un accertamento analitico della percentuale di responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nel sinistro – Ing. Ing. CP_6 COroparte_7
, e – atteso che tutti hanno concorso, con ruoli diversi COroparte_4 CP CP_5 ma complementari, alla realizzazione dell'evento lesivo. L'istruttoria svolta non ha fornito elementi concreti e sufficienti per distinguere e valutare con attendibilità il grado di incidenza causale delle rispettive condotte nella determinazione dell'infortunio mortale. A conferma della gravità e dell'intreccio delle condotte imputabili a ciascuno, si richiamano le sentenze penali emesse dal
Tribunale di Lanusei, che hanno mosso a carico di tutti precisi e puntuali addebiti per violazioni della normativa antinfortunistica.
Con specifico riferimento alla posizione di non può essere accolta la tesi difensiva CP
secondo cui il suo apporto causale sarebbe stato marginale o residuale per quanto si è ampiamento sopra argomentato. La sentenza penale di condanna del Tribunale di Lanusei – confermata dalla Corte
d'Appello di CA con sentenza n. 1253/2015 – evidenzia le sue gravi omissioni e l'atteggiamento improntato a superficialità e disinteresse verso l'incolumità dei lavoratori. Tali condotte, tutt'altro che occasionali o secondarie, hanno avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento.
Con riferimento alla posizione dell'ing. , la sua difesa ha negato un ruolo operativo COroparte_4
diretto nella gestione del cantiere di , sostenendo che le eventuali condotte rilevanti sarebbero CP_2
state poste in essere da altri soggetti (preposti, direttori di cantiere, progettisti esecutivi). La sua attività sarebbe stata limitata alla fase progettuale generale e alla formale funzione di SP, senza ingerenza quotidiana o diretta nella conduzione concreta delle lavorazioni.
Questo Tribunale rileva che l'ing. , all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, COroparte_4
rivestiva una pluralità di ruoli significativi: era infatti legale rappresentante della società CP0
co-progettista dell'impianto fotovoltaico da installarsi presso il capannone della
[...] COroparte_2
nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SP). Quest'ultimo
[...]
incarico, previsto dal D.Lgs. 81/2008, non si esauriva in una funzione meramente formale, ma comportava compiti specifici e sostanziali in materia di sicurezza del lavoro, tra cui l'individuazione pagina 31 di 38 dei rischi, la proposta di misure di prevenzione, la collaborazione all'elaborazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) e l'attività di informazione e formazione dei lavoratori. Si trattava, dunque, di un ruolo di garanzia sostanziale, il cui corretto adempimento incideva direttamente sull'incolumità fisica dei lavoratori. In relazione a tale funzione, non può ritenersi che l'ing. DI fosse un mero esecutore o un rappresentante passivo: l'assunzione del ruolo di SP comportava obblighi specifici che egli ha colpevolmente omesso di adempiere, come evidenziato dalle contestazioni penali mosse a suo carico e culminate nella sentenza di condanna (anche se di patteggiamento). Parlare di una responsabilità meramente “formale” significa disconoscere l'essenza stessa della funzione del SP, che ha natura attiva, operativa e preventiva, e che impone un coinvolgimento concreto nella gestione della sicurezza in cantiere.
A questa posizione si aggiunge, con ulteriore gravità, quella di legale rappresentante della CP0
da cui deriva una piena conoscenza del modus operandi della società, delle modalità di gestione
[...]
dei cantieri e degli oneri connessi alla sicurezza dei lavoratori. In tale veste, non poteva CP
ignorare né la complessiva organizzazione aziendale né le carenze sistemiche nella pianificazione e nel controllo delle misure di prevenzione, tanto più in un contesto operativo ad alto rischio come quello della posa in opera di impianti fotovoltaici su coperture industriali. Anche sotto questo profilo, l'inerzia e la superficialità nell'adempimento delle funzioni proprie del suo ruolo appaiono gravi e determinanti nella causazione dell'evento lesivo.
Alla luce di ciò, appare del tutto riduttivo sostenere che la responsabilità dell'ing. debba essere CP
considerata minore solo perché ha rivestito il ruolo di co-progettista. Non è infatti per tale funzione, di natura tecnica e limitata alla fase iniziale dell'opera, che gli vengono mossi addebiti – anche in sede penale – bensì per gli obblighi omessi nell'esercizio delle funzioni di SP e di legale rappresentante, figure chiave nell'organizzazione e gestione della sicurezza del cantiere. La sua responsabilità, pertanto, non è marginale né accessoria, ma piena e autonoma, fondata sul ruolo volontariamente assunto e sulle violazioni gravi e specifiche dei doveri che da esso derivavano.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che non sia possibile operare una graduazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione, affidamento, organizzazione, sicurezza del cantiere e che non possa essere accolta la domanda di e che vorrebbero nei loro confronti CP CP
l'accertamento e dichiarazione di una responsabilità minore. Le suddette parti devono considerarsi responsabili in pari misura insieme agli altri convenuti in giudizio, non costituitisi.
E' appena il caso di rilevare che la ripartizione convenzionale della responsabilità nella misura del 70% in capo ad contenuta nell'accordo transattivo stipulato tra ZU e in data 9 TR P_
pagina 32 di 38 maggio 2016, non può avere alcuna rilevanza nel presente giudizio rispetto alle domande proposte da soggetti terzi, quali lo stesso o l'Ing. , che non hanno preso parte a tale intesa e non CP CP
sono vincolati dai suoi effetti.
Trattandosi di un'intesa privata tra due compagnie, essa non può valere come accertamento giudiziale vincolante né come parametro di riferimento per la distribuzione della colpa tra soggetti estranei all'accordo.
Sulla responsabilità di CP_3
Parte attrice non ha proposto domanda di condanna nei confronti della ha proposto CP1 CP
solo domanda di accertamento della responsabilità della società somministratrice dei lavoratori. Ha contestato in particolare che detta società avrebbe omesso di fornire alla come richiesto, TR dei lavoratori con specifiche competenze in relazione alla peculiarità dell'opera appaltata.
Nel costituirsi in giudizio la ha dedotto in primis che nei suoi confronti non vi erano state CP1
pronunce penali essendo stata estromessa dal giudizio, con provvedimento del G.U.P. del Tribunale di
Lanusei all'udienza del 26 settembre 2013.
Ha dedotto poi che ai sensi dell'art. 23 comma 5 Dlgs 276/2003 aveva espressamente pattuito con la
(art. 18 condizioni generali di contratto) che gli obblighi di informazione sui rischi per la CP0
sicurezza e la salute, quelli di formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature necessarie, sarebbero stati adempiuti dalla società utilizzatrice. Dello spostamento degli obblighi di informazione e di formazione in capo alla società utilizzatrice era stato informato anche il lavoratore , Persona_1
come da art. 6 delle condizioni generali del contratto di lavoro sottoscritto. Nessun addebito poteva, quindi, esserle mosso.
La difesa è fondata.
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro una responsabilità articolata, complessa e piena a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, configurandosi come uno degli obblighi contrattuali essenziali al pari di quelli retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi. Tale obbligo permane anche in caso di somministrazione di lavoro, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 276/2003, il quale stabilisce che il somministratore è e resta il datore di lavoro del lavoratore somministrato anche per gli aspetti contrattuali.
Tuttavia rispetto al contratto di somministrazione, la separazione tra datore di lavoro formale
(somministratore) e utilizzatore ha portato il legislatore a modulare diversamente gli obblighi e le relative responsabilità. L'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 individua le condizioni generali della somministrazione di lavoro, mentre l'art. 23, comma 5, stabilisce che il contratto di somministrazione pagina 33 di 38 può prevedere, in deroga al principio generale, che gli obblighi di informazione, formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro vengano trasferiti all'utilizzatore, con previsione espressa nel contratto individuale di lavoro.
Tale impostazione è rafforzata dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che chiarisce che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione restano a carico dell'utilizzatore, confermando l'indirizzo legislativo che valorizza la effettività del rapporto e la concretezza del potere direttivo e organizzativo.
In questo quadro normativo, l'utilizzatore assume responsabilità diretta e piena per la sicurezza del lavoratore somministrato, poiché è colui che gestisce l'ambiente di lavoro, conosce i rischi specifici delle lavorazioni e dispone concretamente dei mezzi di prevenzione. Il somministratore, invece, resta titolare degli obblighi generali e iniziali di informazione e formazione, a meno che non li abbia validamente trasferiti all'utilizzatore ai sensi dell'art. 23, comma 5.
Tale traslazione è efficace e opponibile al lavoratore solo se viene espressamente indicata anche nel contratto individuale di lavoro. In mancanza di tale previsione, la responsabilità per la mancata formazione o informazione resta in capo al somministratore (Corte di Cassazione, 9 maggio 2018, sent.
n. 11170).
Diventa dunque necessario accertare se nel contratto individuale di lavoro tra il lavoratore somministrato e l'agenzia risulti espressamente richiamata la clausola di trasferimento degli obblighi di cui all'art. 23, comma 5.
Dall'esame del contratto di lavoro concluso tra la società la e il lavoratore CP1 CP0 _1
(doc. 3 , nella “nota sulla informativa sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro per il CP1 prestatore di lavoro in somministrazione” si legge espressamente che tutta la parte relativa all'informazione sui rischi connessi alle mansioni e alle condizioni ambientali, alla formazione, all'addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e al controllo del loro effettivo utilizzo erano rimessi a carico dell'utilizzatore. Il lavoratore era stato informato che sarebbe stata la società ad avere cura della sua informazione e formazione. CP0
Alla luce del rispetto della normativa ed operata validamente la traslazione dell'onere informativo e formativo, questo Tribunale ritiene che non possa essere ravvisata in capo alla società CP1
alcuna responsabilità per quanto occorso in data 21 dicembre 2010 e che ogni domanda nei suoi confronti debba essere rigettata.
C) Sui rapporti tra e ZU. P_
Sull'atto di quietanza del 9 maggio 2016.
In forza dell'atto di quietanza del 9 maggio 2016 ha chiesto che la CO ZU la P_
pagina 34 di 38 manlevasse da quanto potesse essere condannata a pagare per il sinistro di cui è causa.
La domanda non può essere accolta atteso che ZU non ha mai assunto tale impegno. Ed infatti,
l'atto di quietanza prevede che la società ZU “per sé e per il suo assicurato e per tutti i terzi coinvolti direttamente e/o indirettamente nel sinistro de quo, si dichiarano interamente soddisfatti e di non aver più nulla da pretendere nei confronti della . P_
L'accordo prevedeva, quindi, che la società ZU rinunciasse ad ogni possibile, futura ed ulteriore pretesa di regresso verso nel caso di ulteriori e successivi esborsi verso terzi. Dal dato P_
letterale non si trae una garanzia assunta da ZU verso per azioni di risarcimento P_
promosse direttamente verso questa ultima.
La domanda deve essere rigettata.
Sull'applicazione dell'art. 1910 c.c. ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di ZU CO deducendo l'esistenza di una coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c.; le due polizze ( per P_
e ZU per ) avrebbero coperto il medesimo rischio e pertanto ZU sarebbe CP_2 CP0 tenuta a contribuire al ristoro dei danni, in proporzione alle percentuali di responsabilità di cui all'atto di quietanza del 2016.
La difesa ZU ha contestato la domanda deducendo la inoperatività dell'art. 1910 c.c. atteso che il rischio assicurato dalle AG era diverso (per ZU, il patrimonio della società ). CP0
La domanda della è fondata. P_
Dall'esame della polizza ZU-Alter CO emerge che, nell'ambito dell'attività svolta da quest'ultima
(“installazione di impianti fotovoltaici, solari termici, condizionamento, compreso opere edili preparatorie/pertinenti/inerenti/conseguenti alle installazioni, anche presso terzi”), la CO assicurava la RCT per i danni derivanti a persone (anche decesso). Si prevedeva espressamente la garanzia per i sinistri accaduti ai prestatori di lavoro (RCO) e nelle “definizioni specifiche” si disponeva la copertura anche in favore di terzi “che prestino la loro opera per conto dell' Parte_5 nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro”.
Considerato che la assicurava il rischio di danni ai lavoratori dipendenti e parasubordinati P_ nell'esercizio dell'attività d'impresa della , è eviente la coincidenza del rischio assicurato dalle CP_2
due AG.
D'altronde, è provato documentalmente che entrambe abbiano già in larga parte risarcito i soggetti danneggiati e versato somme consistenti anche agli odierni attori, a riprova di quanto sopra.
Il richiamo all'art. 1910 c.c., comma 3, è quindi pertinente atteso che detta disposizione prevede un pagina 35 di 38 diritto proprio dell'assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che competerebbe al condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c..
Trattandosi di un diritto autonomo il diritto di regresso non presuppone l'avvenuto esperimento dell'azione dell'assicurato e, quindi, nel caso di specie della , oggi fallita. CP0
Per quanto sopra, la domanda di regresso di è fondata. P_
Il Tribunale ritiene che il regresso possa essere operato sulla base della percentuale del 30% - 70% di cui all'atto di quietanza del 9 maggio 2016 atteso che nelle premesse dell'atto si fa espresso riferimento al sinistro in causa e rispetto a quel sinistro le parti concordano su una ripartizione in tale percentuale degli esborsi necessari a risarcire il danno (art. 2735 c.c.).
Detto accordo deve considerarsi vincolante anche nei rapporti in divenire tra le due AG, che riguadino stesso petitum e causa petendi.
D) Sui rapporti tra l'ing. e la società ZU. COroparte_4
ha affermato la validità ed efficacia della polizza assicurativa stipulata con la ZU COroparte_4
anche rispetto al suo operato, avendo lo stesso agito quale soggetto incaricato dalla . Ha CP0
chiesto di essere manlevato da qualsiasi somma fosse condannato a versare per la posizione rivestita.
La società ZU ha escluso qualsiasi obbligo nei suoi confronti, sostenendo che la polizza fosse destinata a tutelare esclusivamente il patrimonio di e non avesse esteso la copertura ai singoli CP0 soggetti, come , che pertanto non avrebbe avuto alcun titolo per invocarne l'operatività. CP
La difesa non è condivisa da questo Tribunale.
L'ing. è stato chiamato in causa per rispondere delle attività/omissioni e conseguenti CP
responsabilità derivate dalla sua posizione sia di legale rappresentante della società che SP CP0
della società ; responsabilità di cui è ampiamente detto e che sono state riconosciute. CP0
Come sopra ampiamente argomentato il rischio assicurato dalla ZU in favore della società CP0
- e così del suo legale rappresentante - era (anche) costituito dai danni e lesioni che potessero derivare a lavoratori impiegati nell'attivitàimprenditoriale; rischio di cui pggi processo.
Per detta ragione, sebbene la polizza non possa essere invocata per “coprire” la responsabilità di come SP (non essendovi estensioni in tal senso), può essere invocata per garantirlo nella CP
sua veste di legale rappresentante della . Pt_6
Atteso che le sue responsabilità come SP non possono essere sostanzialemente scisse da quelle che assumeva come legale rappresentante della società, il Tribunale ritiene che la copertura assicurativa operi anche nei suoi confronti.
Sulle spese di causa.
pagina 36 di 38 Le spese di causa sono liquidate in favore degli attori e della società per la quale è stata CP1
esclusa ogni responsabilità per gli eventi di cui è causa.
Entrambe sono poste a carico di unico destinatario della domanda di condanna di parte CP
attrice e parte processuale che ha chiamato in causa la società CP1
Le stesse sono liquiadate ai sensi del DM 147/2022 con riferimento alle cause di valore entro lo scaglione di euro 520.000,00 (considerato il risarcimento oggi liquidato). Sono applicati valori medi per tutte le fasi di giudizio in favore di parte attrice;
per la parte Man Power valori medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la istruttoria alla luce del mancato deposito di memorie istruttorie;
minimi per la fase conclusionale considerando che sono state richiamate le difese già espletate negli atti introduttivi (nessuna attività istruttoria da esaminare rispetto alla sua posizione).
Si ritiene di compensare le spese di giudizio tra tutte le altre parti processuali attesa la posizione analoga di dette parti assunta nel giudizio e la reciproca soccombenza rispetto a difese e domande.
Spese di ctu a carico di CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa, eccezione e domanda respinta:
1. accerta e dichiara che il decesso di avvenuto il 22 dicembre 2010 per effetto Persona_1 dell'infortunio subito sul lavoro il 21 dicembre 2010 è da imputarsi a responsabilità di CP
2. per effetto accoglie la domanda degli attori proposta nei confronti di e lo condanna a CP
risarcire agli attori i danni patrimoniali e non derivati dalla morte di che si liquidano Persona_1
nella seguente misura:
a) in favore di Parte_1
per danno patrimoniale euro 4.570,00 oltre interessi dal pagamento al saldo;
per danno non patrimoniale complessivi euro 155.253,41 (euro 136.053,41 perdita rapporto parentale + euro 19.200,00 danno biologico) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
b) in favore di per danno non patrimoniale complessivi euro 192.753,41 (euro Parte_2
136.053,41 perdita del rapporto parentale + euro 56.700,00 danno biologico) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
c) in favore di per danno non patrimoniale euro 122.675,64 (danno da perdita del Parte_3
rapporto parentale) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3. condanna a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che liquida in euro CP
22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, spese di pagina 37 di 38 iscrizione a ruolo della causa e spese di ctu;
4. accerta la validità ed efficacia della polizza assicurativa n. 432/1100921 e per effetto condanna la società a manlevare in proprio e quale legale CO CP
rappresentante della da ogni somma sia condannato a pagare, a qualsiasi COroparte_2 titolo, per l'evento dannoso del 21 dicembre 2010 di cui è causa;
5. accerta e dichiara che , in proprio e in qualità di legale rappresentante della CP [...]
, , , hanno tutti COroparte_2 COroparte_4 CP_6 COroparte_7 CP_5
paritariamente concorso alla causazione del sinistro del 21 dicembre 2010 di cui è causa;
6. dichiara che nessuna responsabilità può essere addebitata alla società per il sinistro di cui CP1
è causa e per effetto rigetta ogni domanda contro la stessa proposta;
7. condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in CP CP1
euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
8. accoglie la domanda di regresso della società nei confronti della CO
ZU NC LC secondo una percentuale di responsabilità a carico di quest'ultima del 70%;
9. accoglie la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della ZU COroparte_4
NC LC;
10. spese compensate tra tutte le parti di giudizio, salvi i punti 3 e 7 riguardanti le spese liquidate in favore degli attori e della società CP1
Lanusei, 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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