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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1252/2023 R.G., promossa da:
(C.F. , residente in [...] al ARte_1 C.F._1
Lungomare Cristoforo Colombo n.18, rappresentato e difeso dall'Avv. Remo Pratesi.
APPELLANTE
Contro avente sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63, partita IVA, codice CP_1 fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , P.IVA_1
REA VE – 454211, e per essa P.Iva , con sede legale Controparte_2 P.IVA_2 in Milano (MI), via Caldera 21, nella sua espressa qualità di procuratrice della prima, in persona dei suoi procuratori speciali, e , rappresentata e ARte_2 ARte_3 difesa dall'Avv. Antonio Labate.
APPELLATA
E Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._2 Controparte_4
), entrambe rappresentate e difese in primo grado dall'Avv. Giulio De C.F._3
Carolis. APPELLATE CONTUMACI per la riforma della sentenza n. 629/2023 resa dal Tribunale di Pescara in data 02.05.2023 pubblicata in data 03.05.2023.
All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento della Corte, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 629/2023 pubblicata in data 03 maggio 2023 il Tribunale di Pescara decideva in merito alla domanda presentata da quale cessionaria in forza di Controparte_2 cessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. 58 T.U.B., 1 e 4 Legge n. 130/1999 n. 130, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 20-5-2017, del credito vantato dalla cedente, Unicredit
Leasing S.p.a., nei confronti di , nella sua qualità di fideiussore della ARte_1 CP_5
e fondato sul titolo rappresentato dal decreto ARte_4 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 20574/2014 per la somma di € 65.453,09, oltre le spese di procedura;
con la domanda avanzata in primo grado la proponeva la Controparte_2 revocatoria ex art. 2901 c.c. con la conseguente dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto con il quale il aveva trasferito per atto del Notaio di ARte_1 Persona_1
Manoppello del 14.10.17, Rep. n. 4848, Racc. n. 3254, alla figlia, la nuda Controparte_4 proprietà e all'ex coniuge, , l'usufrutto vitalizio e fino al raggiungimento della CP_3 CP_ maggiore età della figlia , degli immobili di sua proprietà ubicati in C.da Coderuto di
Francavilla al Mare, in quanto atto pregiudizievole del suo credito perché lesivo della consistenza patrimoniale dell'obbligato.
1.1 A sostegno della domanda parte attrice rilevava:
• di agire in qualità di cessionaria di Unicredit Leasing S.p.a. dalla quale in forza di cessione dei crediti in blocco aveva acquistato una serie di crediti vantati dalla cedente e descritti nell'avviso pubblicato nella G.U. n. 59 del 20.05.2017;
• di essere creditrice nei confronti del convenuto principale, , della ARte_1 somma di €. 64.453,09, oltre spese, in forza di decreto ingiuntivo n. 20574/2014 emesso dal Tribunale di Roma su istanza della cedente, Unicredit Leasing S.p.a. nei confronti di AR
, incluso fra i crediti della citata cessione in blocco;
ARte_1
pag. 2/13 • che il con atto di cessione dei diritti stipulato in data 04.10.2017 per ARte_1
Notaio di Manoppello, Rep. n.4848, Racc. n.3254, pubblicato Persona_1 nell'Ufficio del Territorio di Chieti in data 06.10.2017 e avente come oggetto la porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito al civico n. 30, costituita da un appartamento e appezzamento di terreno, meglio in atti indentificato e descritto, eseguito nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in esecuzione di accordi a tacitazione degli obblighi di mantenimento a carico dello stesso , in favore della figlia, , cui aveva ceduto la nuda ARte_1 CP_6 proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio in favore della moglie, ; CP_3
• che tale cessione rappresentava un illegittimo atto di compromissione della consistenza patrimoniale del debitore – fideiussore, , con effetti pregiudizievoli ARte_1 della garanzia del credito.
• Agiva pertanto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. chiedendo che di tale atto fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3 Si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva il difetto di ARte_1 legittimazione attiva e di legittimazione ad agire della per l'assenza Controparte_2 di prova circa la effettiva titolarità del rapporto in capo all'attrice, per la mancata dimostrazione della cessione e della inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
In relazione al merito dell'azione revocatoria eccepiva la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione, non risultando provate né la consapevolezza e la volontà di attuare con l'atto contestato la diminuzione della consistenza patrimoniale né tantomeno la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito, né la lesione della consistenza patrimoniale.
1.4 Si costituiva, altresì, in proprio e nella qualità di esercente il potere di CP_3 genitore sulla figlia minore, , la quale si riportava nella sostanza alle medesime Controparte_4 difese svolte dal , concludendo per il rigetto della domanda. ARte_1
1.3 Acquisite le memorie istruttorie, istruita la causa mediante le sole produzioni documentali, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda per i motivi che seguono.
2.1 Il primo giudice, quanto all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e di legittimazione ad agire riteneva come sussistente in capo all'attrice sia la legittimazione attiva,
pag. 3/13 in quanto adeguata alla prospettazione dei fatti introdotti con la domanda, sia la legittimazione ad agire in quanto la cessionaria aveva provato la titolarità del rapporto e aveva dimostrato l'inclusione della posizione debitoria oggetto di causa tra quelle oggetto del contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco datato 10.05.17, come risultante dalla pubblicazione dall'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ARte Seconda, n. 59 del 20-5-
2017.
Inoltre, proseguiva il primo giudice, parte attrice con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva anche provato che il codice che contraddistingueva il rapporto intrattenuto dalla creditrice cedente con la debitrice principale, e Controparte_7 [...]
a favore della quale aveva prestato fideiussione il convenuto, ARte_4 ARte_1
, era proprio quello che si legge a pag. 32, “1269105” e tale è in effetti il codice
[...]
(“VP1269105”) con il quale si indica il contratto di leasing / finanziamento intercorso tra le parti, per il quale il ebbe a rilasciare la fideiussione in data 31-3-2010, come da ARte_1 doc. 8 del fascicolo di parte attrice, specificazione a cui non faceva seguito apposita contestazione circa la rilevanza del predetto codice ai fini della dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco dei crediti di cui all'avviso nella G.U.
2.2. Nel merito dell'azione ex art. 2901 c.c. in primo luogo il primo giudice in linea con l'orientamento e i principi sanciti dalla Suprema Corte nella materia in oggetto rilevava l'assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria anche dei trasferimenti e cessioni di diritti su immobili effettuati da un genitore nei confronti della prole o del coniuge pure se adottati in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione personale o di divorzio, specie se, come nel caso oggetto di lite, si tratta di atti di disposizione a titolo oneroso con finalità solutorio - compensativa dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole e a prescindere dallo scopo etico del patto.
Ciò in quanto l'azione revocatoria ordinaria ha la sola funzione di ricostituire la garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore che risulti lesa, ridotta o diminuita dall'atto di disposizione eseguito dal debitore.
2.3. Il primo giudice, inoltre, premessa l'operatività della disciplina di cui all'art. 2901 c.c. non solo nei confronti del debitore ma anche del suo fideiussore, la cui posizione deve essere valutata al momento della nascita del debito principale, rilevava la sussistenza delle condizioni specifiche previste dall'art. 2901 c.c. al fine dell'esperibilità della relativa azione e consistenti: nell'effettività del danno, da intendere come lesione, anche solo potenziale, della garanzia patrimoniale del debitore;
in ipotesi di atti di disposizioni a titolo oneroso, come nel caso pag. 4/13 oggetto di causa, nella consapevolezza da parte del debitore e del terzo della diminuzione arrecata alla consistenza delle garanzie spettanti al creditore che, solo in caso di anteriorità dell'atto rispetto all'esistenza del credito leso, deve assumere la forma della preordinazione dolosa.
Al riguardo della consapevolezza si precisava altresì che in caso di credito sorto anteriormente rispetto all'atto di disposizione patrimoniale è da ritenere condizione sufficiente l'insorgere stesso del credito a prescindere dalla sua certezza e esigibilità, condizione che secondo il primo giudice si era concretamente verificata, sul rilevo che il debito doveva essere ritenuto esistente quanto meno alla data del 07.03.12, ovvero la data della raccomandata a.r. inviata dalla
UniCredit Management Bank al che, dunque, si era perfezionata in epoca ARte_1 anteriore sia rispetto all'atto di disposizione impugnato che allo stesso ricorso per separazione personale nel cui ambito le parti convenute avevano inteso disciplinare e prevedere l'atto di trasferimento dei beni del debitore.
Rilevava ancora il primo giudice che al fine della sussistenza della condizione dell'eventus damni, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non è necessaria la compromissione effettiva della lesione, risultando sufficiente anche la potenzialità dannosa dell'atto di disposizione, tale essendo anche l'atto che abbia l'effetto di rendere più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito, essendo inoltre irrilevante il fatto che i beni, come nel caso in esame, fossero già gravati da ipoteca volontaria a favore di terzi creditori, in quanto l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore o fideiussore e non già quella specifica.
Al riguardo il primo giudice osservava che non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale, bensì l'esecuzione di un atto tale rendere più difficile o incerto il soddisfacimento del credito e con la mera consapevolezza di arrecare un pregiudizio, gravava sui convenuti l'onere di dimostrare la persistenza della solidità patrimoniale e delle garanzie assicurate in ragione di ampie e ulteriori residualità patrimoniali, onere che invece non è stato rispettato.
E ancora, poiché si tratta di atto di disposizione successivo all'insorgere del credito, secondo il primo giudice la condizione della scientia damni si concretizzava nella semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero nella semplice conoscenza o conoscibilità da parte del debitore e del terso del pregiudizio arrecato, un elemento soggettivo che a differenza del consilium fraudis, che costituisce un fattore più
pag. 5/13 rigoroso non applicabile alla fattispecie in esame, può essere accertato anche mediante il ricorso alle presunzioni semplici.
E sotto tale profilo, accertata la evidente consapevolezza da parte dell'appellante, ben consapevole della sua esposizione debitoria, il primo giudice riteneva altamente presumibile la conoscibilità anche da parte della , in quanto ex coniuge, attesi gli stretti rapporti CP_3 familiari fra le parti.
Ragione per cui il primo giudice riteneva ragionevolmente come molto probabile che la
, quale coniuge del , quest'ultimo non solo fideiussore ma CP_3 ARte_1 anche socio della società garantita, poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pescara del 22-10-2013, fosse a conoscenza delle difficoltà economiche della predetta società e, quindi, anche del coniuge con la conseguente consapevolezza circa lo stato d'insolvenza della società e del rischio dell'assoggettamento delle proprietà immobiliari del marito alle garanzie della società creditrice.
Per tali motivi accoglieva integralmente la domanda, dichiarando l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di cessione dei diritti immobiliari stipulato dai convenuti, con condanna degli stessi in solido fra loro alla refusione delle spese e competenze di lite.
3 Appello: avverso la sentenza proponeva appello , rilevando l'erroneità ARte_1 della decisione sotto due diversi profili.
3.1 Violazione e falsa applicazione degli artt.81 e 100 cpc, nonché violazione dell'art.1264 cod. civ. nel richiamo dell'art.58 T.U.B., per la mancata prova della titolarità del credito e del rapporto in capo alla odierna Cessionaria e per la mancanza della prova della cessione del credito.
Con il primo motivo l'appellante contesta il fatto che a fronte della specifica eccezione sollevata in primo grado non sarebbe stata fornita dalla cessionaria, odierna appellata,, un'adeguata e idonea prova del fatto che il preteso credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 20574/14 del
Tribunale di Roma emesso in favore della Unicredit Leasing Spa era stato oggetto di cessione in favore della odierna appellata e che lo stesso fosse compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco richiamata con la pubblicazione nella G.U, insistendo dunque circa il difetto sia della legittimazione attiva che della legittimazione ad agire della appellata.
Precisava l'appellante come, nel titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo n. 20574/2014 del
Tribunale di Roma, si faceva riferimento a due distinti contratti, segnatamente quello contrassegnato con il n. VP1269105 del 31.03.2010 e quello con il n. VP1278214 del
01.04.2010. Ciò posto, l'appellata a fronte della precisa eccezione dell'odierno appellante solo pag. 6/13 con la seconda memoria istruttoria aveva provveduto a precisare che il rapporto ceduto sarebbe quello contrassegnato dal n. VP1269105 e non anche il contratto con n. VP1278214 del
01.04.2020, il cui credito quindi non sarebbe stato ceduto alla odierna appellata che, pertanto, non avrebbe titolo per agire in via coattiva.
E ancora nell'unica raccomandata a/r di messa in mora datata 07.03.2012 a firma di Unicredit
Spa con sollecito di pagamento nei confronti dell'appellante, richiamata dal primo giudice nella sentenza, si fa espresso riferimento solo al contratto n. VP1278214 che invece non risulta nell'avviso di pubblicazione in G.U. e non anche al contratto n. VP1269105 che è invece indicato nel predetto avviso. Pertanto si insisteva nel difetto di legittimazione della cessionaria appellata contestando inoltre il fatto che la sigla VP1269105, precisata tardivamente nella memoria ex art. 183 cpc, potesse riferirsi proprio alla posizione debitoria oggetto di causa.
3.2 Violazione ovvero falsa applicazione dell'art.2901 c.c., comma 1, n.2, nonchè degli artt.112
e 115 cpc e degli artt.2697 c.c. e ss. nella parte in cui il Tribunale non ha posto a fondamento della sua decisione le prove fornite dal creditore (e, in particolare, la prova della scientia damni del terzo). Assenza dei requisiti per l'applicazione dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c.
Con il secondo motivo l'appellante censura la parte della sentenza in cui il primo giudice ha rilevato la ricorrenza di tutti i presupposti e delle condizioni richiesti dall'art. 2901 c.c. per la legittima proposizione dell'azione revocatoria, rilevando che tali presupposti devono sussistere tutti per l'accoglimento dell'azione revocatoria e che nel caso di specie mancava sicuramente la consapevolezza da parte del terzo di arrecare pregiudizio ai creditori, in quanto la cessione dei beni sarebbe avvenuta nell'ambito di accordi intervenuti fra i coniugi a definizione del procedimento di divorzio allo scopo di sanare l'inadempimento in tema di obbligo di alimenti non versati da parte dell'appellato, senza alcuna finalità di pregiudicare le ragioni della creditrice e soprattutto senza alcuna consapevolezza rinvenibile a carico della moglie e della figlia.
Al riguardo si osservava come la esposizione debitoria della società, quindi del fideiussore
[...]
così come la natura pregiudizievole dell'atto di cessione dei beni immobili, non Pt_1 potevano essere a conoscenza della e quindi della figlia minore, atteso che sin dal CP_3
2012 l'appellante aveva abbandonato la residenza coniugale, trasferendosi in altra località.
Inoltre, deduce l'appellante, l'atto di cessione impugnato non avrebbe potuto produrre alcun pregiudizio o lesione della garanzia patrimoniale in quanto i beni immobili de quo al momento dell'atto dispositivo erano già gravati da ipoteca volontaria iscritta a favore di terzi in data pag. 7/13 10.12.2012 per l'importo di €. 181.311,00, superiore rispetto al credito vantato dalla cessionaria, ragione che escluderebbe ab origine la proponibilità dell'azione revocatoria.
3.3. Si costituiva in grado di appello nella sua spiegata qualità, Controparte_2 resistendo alle avverse difese, insistendo circa la sua legittimazione attiva e di agire e la fondatezza dell'azione revocatoria, chiedendo nel merito il rigetto integrale dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze di lite.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare, stante la regolarità della notifica dell'appello e la mancata costituzione di e , ne va dichiarata la contumacia. CP_3 Controparte_4
4.2 Nel merito l'appello proposto è da ritenere infondato e deve essere pertanto rigettato in applicazione della disciplina e della giurisprudenza in materia.
4.3 Privo di fondamento appare il primo motivo con il quale l'appellante eccepisce la carenza di legittimazione attiva della appellata, stante la prospettazione della stessa relativamente ai fatti posti a fondamento della domanda, nonché la documentazione depositata a supporto della legittimazione ad agire e della titolarità del credito oggetto di cessione in blocco, ai sensi della l.
130/1999, ivi compresa l'inclusione dello stesso tra quelli oggetto di cessione.
In ordine ai principi regolatori della materia della cessione in blocco dei crediti ed in ordine alla prova dell'avvenuta cessione e della inclusione tra i crediti ceduti di quello oggetto di contestazione, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, quale principio generale, che al fine di fornire la prova della cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi sufficiente il semplice avviso di pubblicazione effettuato ai sensi dell'art. 58 TUB, in quanto l'avviso della cessione, pur rappresentando un presupposto dell'efficacia della cessione, quanto alla conoscenza della stessa, non costituisce la prova della esistenza stessa della cessione e del suo contenuto (Cass. Civ. 22151/2019), principio che viene ribadito anche in una recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e quindi la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB”. Peraltro, si è altresì precisato e specificato che detto “avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cass. Civ. 17944/2023). Tale principio è stato ribadito anche nella più recente sentenza della Suprema Corte n. 5478/2024.
pag. 8/13 Nella fattispecie in esame, parte appellata, quale cessionaria del credito, ha prodotto l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ARte Seconda, n. 59 del 20.05.2017, nel quale sono indicati per categoria i crediti ceduti, ovvero i crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria: (i) erogati da Unicredit Leasing S.p.A. quale unico lessor (e con esclusione pertanto di locazioni finanziarie erogate in pool), (ii) gia' risolti, e (iii) in relazione ai quali il bene dato in leasing fosse stato alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria ovvero radiato, tra i quali sono da includere i contratti di locazione finanziaria erogati da Unicredit Leasing
S.p.a., ovvero il creditore cedente, in favore della debitrice originaria garantita dall'odierno appellante.
Nel caso di specie, il credito vantato originariamente da Unicredit Leasing S.p.a. e incorporato nel decreto ingiuntivo n. 20574/2014 è costituito da due contratti di leasing stipulati dalla debitrice originaria, con la successiva fideiussione prestata a garanzia dall'odierno appellante.
Inoltre, nel predetto avviso sono indicati anche i singoli crediti ceduti, derivanti dai rapporti contraddistinti da specifici codici numerici di contratto.
In detto elenco risultano i codici dei contratti, rispettivamente n. 126905 (a pag. 32), cui si riferisce esplicitamente la fideiussione prestata da con contratto in data 31 ARte_1 marzo 2010 e n. 1278214 (a pag. 33), che sono quelli posti a fondamento del citato decreto ingiuntivo n. 20574/2014 del Tribunale di Roma che rappresenta il titolo del credito che sarebbe stato leso dall'atto di disposizione immobiliare dell'appellante.
In riferimento al codice del contratto con n. 126905, inserito e precisato dalla odierna appellata solo in sede di seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. nel corso del primo grado di giudizio, non appare condivisibile la tesi proposta dall'appellante secondo cui detta specificazione del numero di contratto a sofferenza sarebbe da ritenere inammissibile sul presupposto della sua tardività sul rilievo che parte appellata avrebbe operato una estensione o una modifica del thema decidendum che, invero, risultava proponibile entro non oltre la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
L'eccezione appare del tutto infondata.
Con la detta specificazione non è stata eseguita alcuna modifica o estensione vietata del thema decidendum, atteso che non è stato allargato o modificato l'oggetto del giudizio ma, al contrario,
è stata operata una specificazione di un fatto già introdotto nell'oggetto della causa e tra l'altro introdotta al fine di contrastare l'avversa eccezione sollevata dallo stesso odierno appellante.
pag. 9/13 Peraltro la questione della legittimazione processuale della è Controparte_8 questione rilevabile d'ufficio, non rilevando quindi a tal fine alcuna preclusione in ordine a precisazioni difensive.
In ogni caso, gli estremi dei contratti ceduti nell'operazione di cessione in blocco, individuati attraverso codici numerici, erano rilevabili nell'estratto di avviso nella G.U. introdotto in allegato all'atto di citazione, ragione per cui l'eccezione dell'appellato oltre che infondata in punto di diritto appare infondata anche in punto di fatto.
Inoltre, l'appellata a supporto della domanda e della sua legittimazione ad agire ha anche prodotto il decreto ingiuntivo n. 20574/2014 del Tribunale di Roma, ovvero il titolo esecutivo vantato nei confronti dell'appellante dalla cedente, i contratti di leasing nonché le fideiussioni prestate dall'appellato a garanzia dell'esposizione debitoria verso la creditrice originaria.
Peraltro giova aggiungere che, ritenuto e ribadito che per la validità della cessione dei crediti, anche quelli derivanti da operazioni di cessione in blocco, non sono richieste particolari formalità, non essendo necessaria neppure la forma scritta, il fatto che la cessionaria, odierna appellata, risulta in possesso sia del titolo giustificativo delle ragioni di credito sul quale è stata fondata l'azione revocatoria, ovvero il decreto ingiuntivo, che dei documenti relativi alla posizione creditoria ceduta (contratti di leasing e fideiussioni), può rappresentare e costituire un elemento probatorio valorizzabile, unitamente alle altre risultanze, al fine di dimostrare l'intervenuta cessione del credito in suo favore (Cass. Civ. 10200/2021, Corte App. Milano n.
220/2024, Corte App. Perugia n. 386/2024).
Tali elementi, quindi complessivamente valutati, possono ritenersi quali indicazioni sufficientemente gravi e precise tali da individuare con un presumibile grado di certezza sia la posizione ceduta che la sua inclusione nell'operazione di cessione in blocco dei crediti.
Pertanto, questa Corte ritiene provata la legittimazione attiva della appellata in quanto legittima titolare della pretesa creditoria e l'infondatezza del relativo motivo di gravame che, dunque, deve essere rigettato.
4.4 Anche il secondo motivo non appare fondato e deve essere rigettato.
Con tale doglianza l'appellante ritiene insussistente il presupposto dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 comma 1 n. 2 c.p.c. e cioè la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie con l'atto dispositivo da parte del terzo, nello specifico da parte della ex coniuge e quindi della figlia minore all'epoca da quest'ultima CP_3 Controparte_4 rappresentata.
pag. 10/13 L'assunto di parte appellante si basa sostanzialmente sul fatto che la situazione debitoria del
[...] quale fideiussore si fosse verificata dopo la separazione con la coniuge avvenuta il 5 Pt_1 dicembre 2012 quando il si era ormai allontanato dalla casa familiare sita in ARte_1
Francavilla al Mare, spostando la propria residenza in Pescara e rendendo indimostrata da legami di convivenza la conoscenza da parte della ex moglie della sua situazione economica.
In particolare solo in data 22 ottobre 2013 era intervenuto il fallimento della società di cui il
[...] era fideiussore e socio ed il 5 settembre 2014 era stata emesso il decreto ingiuntivo il Pt_1 cui credito era stato ceduto all'attuale appellato, decreto ingiuntivo notificato al nel ARte_1 nuovo domicilio di Pescara.
Questa Corte ritiene l'assunto di parte appellante infondato.
Al riguardo deve infatti osservarsi come la consapevolezza della terza CP_3 beneficiaria dell'atto dispositivo, unitamente alla figlia all'epoca minore e dalla stessa rappresentata, possa ritenersi dimostrata sulla base di molteplici indici rilevatori diretti in tal senso:
• il credito vantato dall'attore di primo grado deve ritenersi sorto con il contratto di fideiussione stipulato dal in data 31 marzo 2010, quindi durante il ARte_1 periodo di convivenza con la;
CP_3
• la situazione di inadempimento, la risoluzione contrattuale e quindi di insolvenza della società beneficiaria del contratto di leasing veniva comunicata dalla Unicredit con missiva del 7 marzo 2012 al all'indirizzo di Francavilla, cosicchè ARte_1 anche tale notizia perveniva al prima dell'allontanamento di questi ARte_1 dall'abitazione familiare, a nulla rilevando che il riferimento sia stato solo al contratto di leasing diverso da quello garantito da fideiussione, in quanto l'insolvenza e la difficoltà finanziaria della società garantita non poteva comunque che comportare una prevedibile e tangibile situazione debitoria del fideiussore, anche se la fideiussione era stata rilasciata per altro contratto;
• la dichiarazione di fallimento della società garantita e di cui il , oltre ARte_1
che fideiussore era anche socio interveniva in data 22 ottobre 2013, quindi a pochi mesi di distanza dalla separazione dalla moglie e dall'allontanamento dalla casa familiare dell'appellante.
Alla luce degli elementi di fatto sopra indicati deve ritenersi dimostrato presuntivamente la consapevolezza da parte anche del terzo , per sé e la figlia minore, che con l'atto CP_3 dispositivo oggetto di revocatoria si andava a ledere la garanzia del creditore, considerata lo pag. 11/13 stretto legame familiare con il la convivenza già all'epoca del sorgere del debito e ARte_1 della situazione di insolvenza della società garantita, che lascia ragionevolmente presumere la conoscenza della situazione finanziaria di difficoltà che di lì a qualche mese avrebbe portato al fallimento della società e nel 2014 all'emissione del decreto ingiuntivo citato in atti.
Né può avere alcun rilievo il fatto che i beni oggetto di disposizione fossero oggetto di garanzia ipotecaria volontaria, sia perché l'azione revocatoria è posta a tutela della garanzia generica del credito e non solo specifica, sia perchè il pregiudizio è dato anche solo dal rendere il soddisfacimento delle pretese creditorie maggiormente difficoltose, elementi sicuramente non elisi dall'esistenza di ipoteca volontaria su singoli beni.
4.5. Alla luce di quanto esposto e motivato, ritenuta l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del proposto gravame, l'appello deve essere quindi rigettato integralmente e le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante rimasto integralmente soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Risultano inoltre sussistenti i motivi ed i presupposti per l'applicazione nel caso in esame della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, come nel caso in esame, di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto, l'appellante, rimasto integralmente soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la ARte_1 sentenza n. 623/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 03 maggio 2023, nei confronti di e per essa, in persona del CP_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, e , così Controparte_9 Controparte_4 provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellata, ARte_1 CP_1
e per essa delle spese del presente grado di giudizio liquidate
[...] Controparte_2 in €. 9.991,00, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
pag. 12/13 • Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 4 aprile 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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