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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17522 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37575/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to MENICUCCI Parte_1 C.F._1 GI ) e dell'avv. GRAZIOLI MARCO Email_1
) con elezione di domicilio in Roma via Ippolito Nievo Email_2 n.61 presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to MARINA Controparte_1 C.F._2 MARCONATO ( con elezione di domicilio in Roma, VIA Email_3 Vigliena n.2 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17.6.2021 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dalla coniuge, , con la quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Roma in data 27/07/2015, precisando che dalla detta unione era nato il figlio in data 4.8.2018, formulando domanda di Per_1 affidamento condiviso del minore con collocamento con la madre presso la casa famigliare, di regolamentazione della frequentazione tra il padre e il figlio oltre a stabilire l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento della somma mensile pari ad Euro 600,00 nei confronti di
. Controparte_1
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, ha sostenuto che il matrimonio era entrato in crisi a seguito della relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente, che si era allontanato da casa nel marzo 2021 contravvenendo ai doveri coniugali;
ha contestato le deduzioni inerenti ai rapporti patrimoniali svolte dalla controparte ed ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno di euro 2000 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole, e la previsione di un assegno di euro 1000,00 per il proprio mantenimento. All'udienza del 30.11.2021 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, prevedendo che lo stesso viva con la madre nella casa coniugale in Roma, via di Generosa n.120, che ha assegnato alla stessa, dando atto dell'avvenuto allontanamento dell'altro coniuge, ha stabilito le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 350,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed in € 700,00 l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro i primi cinque giorni di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2021 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria con lo svolgimento di una CTU, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Il ricorrente in sede di conclusioni ha chiesto:” Dichiarata la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Roma il 25 luglio 2015 in regime di separazione dei beni. Ordinato al competente ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni della pronuncia di separazione. Disporre, come suggerito dalla Ctp dott.ssa una suddivisone paritetica di presso entrambi i genitori (pag.38 Per_2 Per_1 Ctu definitiva) con mantenimento diretto del figlio nei rispettivi tempi di permanenza. Disporre espressamente la paritetica suddivisione fra i genitori di tutti i ponti, festività, vacanze e simili, disponendo l'alternanza per il Natale della settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio e per la Pasqua: alternanza negli anni dal Giovedì Santo alla domenica sera (ore 20.30) di Pasqua e dalla domenica sera di Pasqua al rientro a scuola del martedì. Ciascun genitore trascorrerà con il genitore che festeggia, la Festa della Mamma/Festa del Papà e il proprio compleanno, indipendentemente dall'alternanza. Il compleanno del bambino sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. I genitori potranno sentire una volta al giorno i figli quando pernottano presso l'altro genitore in una fascia oraria concordata. Revoca del mantenimento disposto a favore di nei provvedimenti Per_1 presidenziali e suddivisione al 50% fra i genitori delle sole spese di straordinaria amministrazione del minore. In via meramente subordinata, confermare i provvedimenti in essere relativi alle frequentazioni padre – figlio, disponendo esplicitamente, la suddivisione dei ponti non essendosi sul punto espressa la consulente. Determinare, comunque, una riduzione dell'attuale assegno di mantenimento per nella misura che il Giudice riterrà di giustizia tenuto Per_1 conto dell'ampliamento dei tempi di frequentazione disposti con il provvedimento dello scorso aprile 2025. Revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie attesa l'insussistenza dei presupposti di legge. Condannare la resistente a pagare le spese di lite del reclamo, presentato dalla dott.ssa e CP_1 rigettato dalla Corte d'Appello, così come stabilito dall'ordinanza di Cassazione depositata in atti (doc.128) Rigettare la richiesta di addebito formulata dalla Dott.ssa perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. La resistente invece ha chiesto:” l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e il sig. vedrà e terrà con sé il figlio per due pomeriggi a Pt_1 settimana - preferibilmente il martedì ed il giovedì - dall' uscita dalla scuola alle 16:30 fino alle 19:00 oltre due weekend alternati al mese in cui il padre potrà stare con dal sabato dalle 10:00 sino alla domenica seguente con Per_1 riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 19.00; - nelle settimane con il week-end di sua pertinenza, il padre trascorrerà un solo pomeriggio infrasettimanale con il bambino dall'uscita della scuola materna con riaccompagno presso la casa materna alle ore 19.00- il giorno del compleanno dei genitori e della festa del papà e della mamma il figlio potrà trascorrerlo con il rispettivo genitore;
- una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza così disposta: con un genitore il 24 sera con pernotto e con riaccompagno presso l'altro genitore entro le 10.30 del 25 dicembre con il quale trascorrerà, quindi, il pranzo di natale e con il quale permarrà fino al 31 e quindi dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'atro genitore con il quale ha trascorso la vigilia di Per_1 Natale (alternativamente negli anni) ; tre giorni durante le vacanze pasquali e, ad anni alterni con la madre, il figlio trascorrerà il lunedì dell'angelo con il genitore con il quale non avrà trascorso la pasqua;
durante le ferie estive si chiede che venga confermata l'interpretazione della ordinanza presidenziale e/o comunque venga disposto che possa trascorre trenta giorni di vacanze estive con Per_1 la madre e 15 giorni con il padre. Il compleanno del bambino sarà trascorso sino alle 19 con la madre gli anni pari e con il padre sino al mattino seguente ed il contrario gli anni dispari. Si chiede acquisizione della CTU D.ssa
[...] del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza. Si insiste per Persona_3
l'addebito della separazione coniugale al Sig. con condanna al Pt_1 risarcimento del danno, come in atti esplicitato, nella misura di € 70.000,00 o della somma ritenuta di giustizia e che, in vista della disparità di reddito tra i coniugi, che sia tenuto a versare a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1 della somma mensile di Euro 2000 mensili, oltre al 70% delle spese Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Roma e Euro 1000 in favore della Sig.ra
.” CP_1 La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti in data 3.12.2021 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente deve essere accolta. Ed invero risulta dalla complessiva istruttoria svolta che Parte_1 ha lasciato la casa familiare unitamente alla moglie ed al figlio allontanandosi dalla casa familiare nel marzo 2021, e che nel periodo immediatamente successivo intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna. Le risultanze della investigazione richiesta dalla alla suffragate CP_1 Controparte_2 dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste dimostrano che nel Testimone_1 maggio 2021 in diverse occasioni il ricorrente era solito trascorrere molte ore a casa di . Il teste ha riferito di avere svolto un Persona_4 Testimone_2 appostamento unitamente a sua figlia, odierna resistente, fuori dall'abitazione della , il 21.5.2021, fin tanto che il ricorrente non si decideva ad uscire Per_4 molte ore dopo essere stato avvistato in entrata dall'investigatore privato incaricato dalla La relazione non è stata contestata dal ricorrente. Le CP_1 argomentazioni svolte dal ricorrente secondo il quale il matrimonio era in crisi da molto tempo prima della primavera del 2021, in quanto la moglie aveva esasperato il rapporto ed il marito a causa delle sue ansie e delle sue ambizioni professionali non ha trovato alcun fondamento probatorio e soprattutto è smentito dalla messaggistica intercorsa tra i due coniugi (cfr. doc. da 2 a 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Dalla lettura delle conversazioni intercorse tra le parti si evince infatti che la coppia condivideva le reciproche problematiche di lavoro, si consultava condividendo le difficoltà relazionali incontrate in ambito lavorativo, che il ricorrente era coinvolto nella relazione e manifestava affetto al pari della resistente, che quest'ultima si occupava del menagè familiare più del marito per quanto relativo alla spesa e alla organizzazione dei pasti. Il rapporto risulta essere stato per la prima volta messo in discussione dalle parti solo a fine gennaio 2021, pochissimo tempo prima quindi che il ricorrente si allontanasse dalla casa familiare, decidendo quindi di porre fine alla convivenza coniugale in prossimità della frequentazione della casa della . Da tutto quanto esposto Per_4 deve ritenersi pertanto sussistente il nesso causale tra la crisi coniugale e la condotta tenuta dal ricorrente, il quale si è allontanato dalla casa familiare nel marzo 2021 e risulta avere frequentato assiduamente un'altra donna nel periodo immediatamente successivo. Il ricorrente non ha dato prova in atti che il rapporto fosse seriamente in crisi, come dal medesimo riferito nell'atto introduttivo, prima della primavera del 2021, di talchè poteva considerarsi giustificato il suo allontanamento. L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa (in tal senso cfr. Ord. Cass.n.25966/2016, nonché n.11792/2021). Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore di anni 7, disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del figlio minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. La consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio che integralmente si condivide in quanto scevra da vizi logici e di metodo ha consentito di accertare che :” Nonostante l'alta conflittualità la formula che meglio tutela e lo detriangoli da dinamiche di indebita ricerca Per_1 di “appropriazione”, si ritiene essere l'affidamento condiviso e non vi sono motivi per derogarvi”. Le parti hanno dimostrato di avere bisogno di un sostegno psicologico per contenere la grave disistima reciproca, derivante dalla fine della relazione e non già dalla inadeguatezza genitoriale di una delle parti, impattante sulla serenità del figlio che è stato da entrambi “trangolato”. Le argomentazioni sostenute dalla resistente secondo le quali il ricorrente avrebbe avuto nel corso del matrimonio condotte violente non sono risultate provate in atti, oltre che del tutto genericamente allegate, con la conseguenza che non può ritenersi che il ricorrente non sia in grado di occuparsi del figlio e di tenerlo con sè. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via di Generosa n.120, di proprietà della resistente deve essere assegnata alla medesima, quale genitore collocatario del figlio minore convivente con il figlio minore. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla resistente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento del figlio. Dalla documentazione in atti si evince che entrambe le parti sono medici e proprietari della casa in cui vivono a Roma. Il ricorrente ha percepito reddito mensile nel 2025 pari ad Euro 5000,00 al mese in media (cfr. buste paga), è onerato della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa nel 2021 per 15 anni per la somma mensile pari ad Euro 1430,00, ha consistenze patrimoniali attestate al 31.12.2024 pari ad Euro 420.000 circa ( cdr. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 4.4.2025). La resistente risulta avere percepito nei primi tre mesi del 2025 reddito netto mensile pari ad euro 3100,00 (cfr. buste paga in atti) e ha disponibilità patrimoniale pari ad Euro 200.000 Euro investiti in titoli azionari (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio priva di autenticazione del 23.4.2025). Sulla base di quanto sopra deve ritenersi che entrambe le parti siano economicamente autosufficienti. Il Tribunale ritiene equo quindi stabilire che ciascuno provvederà in via autonoma al proprio sostentamento con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. In ordine al mantenimento del figlio, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del minore, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 800,00 l'ammontare mensile del contributo paterno per il mantenimento del figlio;
il ricorrente dovrà dunque corrispondere alla l'importo mensile di euro 800,00, a far data dalla Parte_2 pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 70% il padre e nella misura pari al 30% la madre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. La domanda di risarcimento danni in questa sede formulata dalla ricorrente deve essere quindi dichiarata inammissibile Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 27/07/2015;
[...] dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto 00554, parte 2, serie A04); dichiara che la separazione è addebitabile ad;
Parte_1 affida il figlio minore nato il [...] ad [...] i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il figlio minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via di Generosa n.120; dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: - weekend alterni dal venerdì uscita di scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola;
nella settimana in cui la madre gode del weekend, da mercoledì uscita di scuola fino al venerdì mattina con accompagno a scuola;
nella settimana in cui il padre gode del weekend, da mercoledì uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagno a scuola;
Durante l'estate: ciascun genitore potrà godere di una settimana di vacanza nel mese di giugno dopo la fine della scuola (in caso di disaccordo i genitori alterneranno la 3° e la 4° settimana di giugno;
alternativamente i periodi dall'1 al 16 luglio e dal 16 al 31 luglio, nonché dall'1 al 16 agosto e dal 16 al 31 agosto;
tali periodi andranno concordati entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà la vigilia con la madre fino al giorno successivo alle ore 11, e trascorrerà la giornata di Natale con il padre fino al giorno successivo alle ore 21,00,ad anni alterni trascorrerà con la madre e con il padre il giorno dell'ultimo dell'anno fino alla mattina successiva. Durante le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà con il padre ad anni alterni con la madre dal giovedì santo alla domenica sera (ore 20.30), oppure dalla domenica sera di Pasqua al rientro a scuola del martedì; una settimana c.d. bianca alternativamente negli anni per ciascun genitore da trascorrere nei mesi di febbraio o marzo;
ciascun genitore trascorrerà con il genitore che festeggia, la festa della mamma/festa del papà e il compleanno dei genitori, indipendentemente dall'alternanza. Il compleanno del bambino sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore a pranzo o a cena. I genitori potranno sentire una volta al giorno i figli quando pernottano presso l'altro genitore in una fascia oraria concordata. determina in euro 800,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1 mantenimento del figlio minore, da corrispondere a presso il di Controparte_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 70% il padre e nella misura pari al 30% la madre alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
dispone che ciascuno provvederà al proprio mantenimento. compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to MENICUCCI Parte_1 C.F._1 GI ) e dell'avv. GRAZIOLI MARCO Email_1
) con elezione di domicilio in Roma via Ippolito Nievo Email_2 n.61 presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to MARINA Controparte_1 C.F._2 MARCONATO ( con elezione di domicilio in Roma, VIA Email_3 Vigliena n.2 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17.6.2021 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dalla coniuge, , con la quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Roma in data 27/07/2015, precisando che dalla detta unione era nato il figlio in data 4.8.2018, formulando domanda di Per_1 affidamento condiviso del minore con collocamento con la madre presso la casa famigliare, di regolamentazione della frequentazione tra il padre e il figlio oltre a stabilire l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento della somma mensile pari ad Euro 600,00 nei confronti di
. Controparte_1
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, ha sostenuto che il matrimonio era entrato in crisi a seguito della relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente, che si era allontanato da casa nel marzo 2021 contravvenendo ai doveri coniugali;
ha contestato le deduzioni inerenti ai rapporti patrimoniali svolte dalla controparte ed ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno di euro 2000 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole, e la previsione di un assegno di euro 1000,00 per il proprio mantenimento. All'udienza del 30.11.2021 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, prevedendo che lo stesso viva con la madre nella casa coniugale in Roma, via di Generosa n.120, che ha assegnato alla stessa, dando atto dell'avvenuto allontanamento dell'altro coniuge, ha stabilito le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 350,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed in € 700,00 l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro i primi cinque giorni di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2021 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria con lo svolgimento di una CTU, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Il ricorrente in sede di conclusioni ha chiesto:” Dichiarata la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Roma il 25 luglio 2015 in regime di separazione dei beni. Ordinato al competente ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni della pronuncia di separazione. Disporre, come suggerito dalla Ctp dott.ssa una suddivisone paritetica di presso entrambi i genitori (pag.38 Per_2 Per_1 Ctu definitiva) con mantenimento diretto del figlio nei rispettivi tempi di permanenza. Disporre espressamente la paritetica suddivisione fra i genitori di tutti i ponti, festività, vacanze e simili, disponendo l'alternanza per il Natale della settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio e per la Pasqua: alternanza negli anni dal Giovedì Santo alla domenica sera (ore 20.30) di Pasqua e dalla domenica sera di Pasqua al rientro a scuola del martedì. Ciascun genitore trascorrerà con il genitore che festeggia, la Festa della Mamma/Festa del Papà e il proprio compleanno, indipendentemente dall'alternanza. Il compleanno del bambino sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. I genitori potranno sentire una volta al giorno i figli quando pernottano presso l'altro genitore in una fascia oraria concordata. Revoca del mantenimento disposto a favore di nei provvedimenti Per_1 presidenziali e suddivisione al 50% fra i genitori delle sole spese di straordinaria amministrazione del minore. In via meramente subordinata, confermare i provvedimenti in essere relativi alle frequentazioni padre – figlio, disponendo esplicitamente, la suddivisione dei ponti non essendosi sul punto espressa la consulente. Determinare, comunque, una riduzione dell'attuale assegno di mantenimento per nella misura che il Giudice riterrà di giustizia tenuto Per_1 conto dell'ampliamento dei tempi di frequentazione disposti con il provvedimento dello scorso aprile 2025. Revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie attesa l'insussistenza dei presupposti di legge. Condannare la resistente a pagare le spese di lite del reclamo, presentato dalla dott.ssa e CP_1 rigettato dalla Corte d'Appello, così come stabilito dall'ordinanza di Cassazione depositata in atti (doc.128) Rigettare la richiesta di addebito formulata dalla Dott.ssa perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. La resistente invece ha chiesto:” l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e il sig. vedrà e terrà con sé il figlio per due pomeriggi a Pt_1 settimana - preferibilmente il martedì ed il giovedì - dall' uscita dalla scuola alle 16:30 fino alle 19:00 oltre due weekend alternati al mese in cui il padre potrà stare con dal sabato dalle 10:00 sino alla domenica seguente con Per_1 riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 19.00; - nelle settimane con il week-end di sua pertinenza, il padre trascorrerà un solo pomeriggio infrasettimanale con il bambino dall'uscita della scuola materna con riaccompagno presso la casa materna alle ore 19.00- il giorno del compleanno dei genitori e della festa del papà e della mamma il figlio potrà trascorrerlo con il rispettivo genitore;
- una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza così disposta: con un genitore il 24 sera con pernotto e con riaccompagno presso l'altro genitore entro le 10.30 del 25 dicembre con il quale trascorrerà, quindi, il pranzo di natale e con il quale permarrà fino al 31 e quindi dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'atro genitore con il quale ha trascorso la vigilia di Per_1 Natale (alternativamente negli anni) ; tre giorni durante le vacanze pasquali e, ad anni alterni con la madre, il figlio trascorrerà il lunedì dell'angelo con il genitore con il quale non avrà trascorso la pasqua;
durante le ferie estive si chiede che venga confermata l'interpretazione della ordinanza presidenziale e/o comunque venga disposto che possa trascorre trenta giorni di vacanze estive con Per_1 la madre e 15 giorni con il padre. Il compleanno del bambino sarà trascorso sino alle 19 con la madre gli anni pari e con il padre sino al mattino seguente ed il contrario gli anni dispari. Si chiede acquisizione della CTU D.ssa
[...] del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza. Si insiste per Persona_3
l'addebito della separazione coniugale al Sig. con condanna al Pt_1 risarcimento del danno, come in atti esplicitato, nella misura di € 70.000,00 o della somma ritenuta di giustizia e che, in vista della disparità di reddito tra i coniugi, che sia tenuto a versare a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1 della somma mensile di Euro 2000 mensili, oltre al 70% delle spese Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Roma e Euro 1000 in favore della Sig.ra
.” CP_1 La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti in data 3.12.2021 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente deve essere accolta. Ed invero risulta dalla complessiva istruttoria svolta che Parte_1 ha lasciato la casa familiare unitamente alla moglie ed al figlio allontanandosi dalla casa familiare nel marzo 2021, e che nel periodo immediatamente successivo intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna. Le risultanze della investigazione richiesta dalla alla suffragate CP_1 Controparte_2 dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste dimostrano che nel Testimone_1 maggio 2021 in diverse occasioni il ricorrente era solito trascorrere molte ore a casa di . Il teste ha riferito di avere svolto un Persona_4 Testimone_2 appostamento unitamente a sua figlia, odierna resistente, fuori dall'abitazione della , il 21.5.2021, fin tanto che il ricorrente non si decideva ad uscire Per_4 molte ore dopo essere stato avvistato in entrata dall'investigatore privato incaricato dalla La relazione non è stata contestata dal ricorrente. Le CP_1 argomentazioni svolte dal ricorrente secondo il quale il matrimonio era in crisi da molto tempo prima della primavera del 2021, in quanto la moglie aveva esasperato il rapporto ed il marito a causa delle sue ansie e delle sue ambizioni professionali non ha trovato alcun fondamento probatorio e soprattutto è smentito dalla messaggistica intercorsa tra i due coniugi (cfr. doc. da 2 a 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Dalla lettura delle conversazioni intercorse tra le parti si evince infatti che la coppia condivideva le reciproche problematiche di lavoro, si consultava condividendo le difficoltà relazionali incontrate in ambito lavorativo, che il ricorrente era coinvolto nella relazione e manifestava affetto al pari della resistente, che quest'ultima si occupava del menagè familiare più del marito per quanto relativo alla spesa e alla organizzazione dei pasti. Il rapporto risulta essere stato per la prima volta messo in discussione dalle parti solo a fine gennaio 2021, pochissimo tempo prima quindi che il ricorrente si allontanasse dalla casa familiare, decidendo quindi di porre fine alla convivenza coniugale in prossimità della frequentazione della casa della . Da tutto quanto esposto Per_4 deve ritenersi pertanto sussistente il nesso causale tra la crisi coniugale e la condotta tenuta dal ricorrente, il quale si è allontanato dalla casa familiare nel marzo 2021 e risulta avere frequentato assiduamente un'altra donna nel periodo immediatamente successivo. Il ricorrente non ha dato prova in atti che il rapporto fosse seriamente in crisi, come dal medesimo riferito nell'atto introduttivo, prima della primavera del 2021, di talchè poteva considerarsi giustificato il suo allontanamento. L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa (in tal senso cfr. Ord. Cass.n.25966/2016, nonché n.11792/2021). Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore di anni 7, disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del figlio minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. La consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio che integralmente si condivide in quanto scevra da vizi logici e di metodo ha consentito di accertare che :” Nonostante l'alta conflittualità la formula che meglio tutela e lo detriangoli da dinamiche di indebita ricerca Per_1 di “appropriazione”, si ritiene essere l'affidamento condiviso e non vi sono motivi per derogarvi”. Le parti hanno dimostrato di avere bisogno di un sostegno psicologico per contenere la grave disistima reciproca, derivante dalla fine della relazione e non già dalla inadeguatezza genitoriale di una delle parti, impattante sulla serenità del figlio che è stato da entrambi “trangolato”. Le argomentazioni sostenute dalla resistente secondo le quali il ricorrente avrebbe avuto nel corso del matrimonio condotte violente non sono risultate provate in atti, oltre che del tutto genericamente allegate, con la conseguenza che non può ritenersi che il ricorrente non sia in grado di occuparsi del figlio e di tenerlo con sè. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via di Generosa n.120, di proprietà della resistente deve essere assegnata alla medesima, quale genitore collocatario del figlio minore convivente con il figlio minore. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla resistente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento del figlio. Dalla documentazione in atti si evince che entrambe le parti sono medici e proprietari della casa in cui vivono a Roma. Il ricorrente ha percepito reddito mensile nel 2025 pari ad Euro 5000,00 al mese in media (cfr. buste paga), è onerato della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa nel 2021 per 15 anni per la somma mensile pari ad Euro 1430,00, ha consistenze patrimoniali attestate al 31.12.2024 pari ad Euro 420.000 circa ( cdr. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 4.4.2025). La resistente risulta avere percepito nei primi tre mesi del 2025 reddito netto mensile pari ad euro 3100,00 (cfr. buste paga in atti) e ha disponibilità patrimoniale pari ad Euro 200.000 Euro investiti in titoli azionari (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio priva di autenticazione del 23.4.2025). Sulla base di quanto sopra deve ritenersi che entrambe le parti siano economicamente autosufficienti. Il Tribunale ritiene equo quindi stabilire che ciascuno provvederà in via autonoma al proprio sostentamento con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. In ordine al mantenimento del figlio, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del minore, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 800,00 l'ammontare mensile del contributo paterno per il mantenimento del figlio;
il ricorrente dovrà dunque corrispondere alla l'importo mensile di euro 800,00, a far data dalla Parte_2 pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 70% il padre e nella misura pari al 30% la madre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. La domanda di risarcimento danni in questa sede formulata dalla ricorrente deve essere quindi dichiarata inammissibile Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 27/07/2015;
[...] dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto 00554, parte 2, serie A04); dichiara che la separazione è addebitabile ad;
Parte_1 affida il figlio minore nato il [...] ad [...] i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il figlio minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via di Generosa n.120; dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: - weekend alterni dal venerdì uscita di scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola;
nella settimana in cui la madre gode del weekend, da mercoledì uscita di scuola fino al venerdì mattina con accompagno a scuola;
nella settimana in cui il padre gode del weekend, da mercoledì uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagno a scuola;
Durante l'estate: ciascun genitore potrà godere di una settimana di vacanza nel mese di giugno dopo la fine della scuola (in caso di disaccordo i genitori alterneranno la 3° e la 4° settimana di giugno;
alternativamente i periodi dall'1 al 16 luglio e dal 16 al 31 luglio, nonché dall'1 al 16 agosto e dal 16 al 31 agosto;
tali periodi andranno concordati entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà la vigilia con la madre fino al giorno successivo alle ore 11, e trascorrerà la giornata di Natale con il padre fino al giorno successivo alle ore 21,00,ad anni alterni trascorrerà con la madre e con il padre il giorno dell'ultimo dell'anno fino alla mattina successiva. Durante le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà con il padre ad anni alterni con la madre dal giovedì santo alla domenica sera (ore 20.30), oppure dalla domenica sera di Pasqua al rientro a scuola del martedì; una settimana c.d. bianca alternativamente negli anni per ciascun genitore da trascorrere nei mesi di febbraio o marzo;
ciascun genitore trascorrerà con il genitore che festeggia, la festa della mamma/festa del papà e il compleanno dei genitori, indipendentemente dall'alternanza. Il compleanno del bambino sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore a pranzo o a cena. I genitori potranno sentire una volta al giorno i figli quando pernottano presso l'altro genitore in una fascia oraria concordata. determina in euro 800,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1 mantenimento del figlio minore, da corrispondere a presso il di Controparte_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 70% il padre e nella misura pari al 30% la madre alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
dispone che ciascuno provvederà al proprio mantenimento. compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi