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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/07/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 592/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ERCOLI GABRIELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PICCINELLI ANDREA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/07/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: concordano nella rinuncia alla domanda di addebito, con mantenimento separativo nella misura di € 250,00 per la moglie, rinuncia al mantenimento del figlio, spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.1.2025, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a JE (Tunisia) in data 21.8.1987, regolarmente trascritto in Italia, dalla cui CP_1
Per_ unione era nato il figlio il 19.8.1998, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 1 di 3 Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.7.2025 le parti e i rispettivi procuratori raggiungevano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Tunisia), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in [...]).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera b, essendo decorso meno di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
Nel merito, la domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piancogno (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2024, parte II, serie C, n. 24; pagina 2 di 3 3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 592/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ERCOLI GABRIELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PICCINELLI ANDREA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/07/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: concordano nella rinuncia alla domanda di addebito, con mantenimento separativo nella misura di € 250,00 per la moglie, rinuncia al mantenimento del figlio, spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.1.2025, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a JE (Tunisia) in data 21.8.1987, regolarmente trascritto in Italia, dalla cui CP_1
Per_ unione era nato il figlio il 19.8.1998, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 1 di 3 Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.7.2025 le parti e i rispettivi procuratori raggiungevano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Tunisia), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in [...]).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera b, essendo decorso meno di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
Nel merito, la domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piancogno (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2024, parte II, serie C, n. 24; pagina 2 di 3 3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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