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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28654 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17/10/2024 vertente
TRA
di , (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 C.F._1 dagli avv.ti prof. Giuseppe Fauceglia (c.f. ) e Daniele D'Aiuto C.F._2
( ) del Foro di Salerno con studio in Salerno al C.V. Emanuele n. 127 C.F._3
ATTORE
E
RA PI di BE RA di AO IA, ( ) C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fiorillo ( ) con studio in Salerno C.F._5
alla Via Ss. Martiri Salernitani n. 31,
CONVENUTA NONCHE'
1 Controparte_1
( ), C.F._6 Controparte_2
( )
[...] C.F._7
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'attore come da note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. depositate in data
16.10.2024 che di seguito si riportano:
“Si richiamano le conclusioni come già rassegnate in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, insistendo per il loro accoglimento”
e, quindi, come da conclusioni di cui all'atto di citazione
a) accertare per i motivi sopra dedotti il grave inadempimento imputabile alle convenute sig.re RA e di agli obblighi assunti con il contratto parasociale CP_2 Pt_2 firmato il 14.06.21 e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del predetto accordo parasociale, con condanna delle paciscenti al risarcimento dei danni patiti dall'attore che saranno in corso di causa quantificati;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato in Pagani (SA) in data 14 giugno 2021, per notar , rep. n. 161799 e racc. n. 45402 (che qui, per economia Persona_1
espositiva si intende integralmente trascritto e ripetuto), per difetto assoluto dell'animus donandi, con conseguente restituzione in capo all'attore della partecipazione della quota pari al 60% del capitale della società “ , con sede legale in Napoli alla Piazza Bovio n. 22, codice Controparte_3
fiscale e numero di iscrizione registro imprese P.IVA_1
c) in via subordinata, qualora il giudice dovesse qualificare l'atto censurato come donazione, dichiararne, comunque, per le ragioni suindicate, la sua inefficacia per l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent stante lo stretto collegamento negoziale voluto tra l'atto donativo e il contratto parasociale risolto, con conseguente restituzione in capo all'attore della partecipazione della quota pari al 60% del capitale della società “ , con sede legale in Napoli alla Controparte_3
Piazza Bovio n. 22, codice fiscale e numero di iscrizione registro imprese;
P.IVA_1
d) ordinare al Conservatore del registro delle imprese di Napoli l'iscrizione dell'emananda sentenza;
e) vittoria di spese e compensi di causa
2 Per la convenuta RA PI di BE RA di AO IA come da note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. depositate in data 16.10.2024 che di seguito si riportano: in via istruttoria si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore, e la prova testimoniale della sig.ra da TA IA di AB e del dott. Testimone_1 [...]
già consulente della società, sulle seguenti circostanze di fatto: Tes_2
1. vero è che, sin dal 2014 ed a tutt'oggi il di tiene a sua Controparte_4 Pt_2 disposizione, impedendone l'utilizzo alla società alcune stanze site nel cd. Palazzo Controparte_3
BE ed identificati al catasto fabbricati di AB foglio 20 p.lla 67: 1) subalterno n. 37 sito al piano secondo;
2) subalterno n. 42 sito al piano secondo (occupato dalla compagna dell'attore sig.ra ); 3) subalterno n. 40 sito al piano primo;
4) subalterno n. 10 sito al CP_5
piano primo;
5) subalterno n. 11 sito al piano primo.
2) vero è che il ristorante della struttura gestita dalla società È restato chiuso Controparte_3 dall'anno 2018 fino al 05\08\2021.
3) vero è che, durante le stagioni di apertura del Palazzo BE negli anni dal 2018 fino al 05\08\2021, il tasso medio di riempimento delle camere è stato non superiore al 40% di quelle disponibili.
Si chiede poi l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore, e la prova testimoniale della sig.ra da TA IA di AB e della sig.ra da TA Testimone_1 Tes_3
IA di AB, sulle seguenti circostanze di fatto:
4) vero è che l'attore ha avviato in data 15\07\2022 l'attività stagionale della struttura gestita dalla società senza assumere un bagnino per la piscina. Controparte_3
5) vero è che la sig.ra , nell'estate 2021 ha svolto il suo lavoro quotidiano Testimone_4 per 4 ore la mattina presso la villa in Punta Licosa di proprietà personale dell'attore, e di pomeriggio per 4 ore presso la struttura della Controparte_3
Nel merito si chiede il rigetto di tutte le domande attoree e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze processuali, ivi comprese quelle generali, da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con atto di citazione notificato a e Controparte_1 Controparte_2
di in Gran Bretagna ai sensi del d.lgs n. 71 del 2011, così come
[...] Pt_2 attestato dalle relate predisposte dall'Autorità Consolare rispettivamente in data 9.12.2021 e
3.12.2021, e a RA di AO IA RA PI di a mezzo posta, Pt_2 Pt_2
3 di citava in giudizio la prima, moglie separata, e le altre due, figlie, Parte_1 Pt_2
premettendo che:
• nel mese di giugno 2021 presso il Tribunale di Vallo della Lucania era pendente procedura esecutiva immobiliare introdotta da un istituto di credito nei confronti suoi e della società
[...]
(d'ora in poi anche o la società), di cui egli era titolare del 99,85% Controparte_3 CP_3 del capitale sociale, per debiti non onorati per l'ammontare di euro 4.461.940,16;
• in detta procedura i beni immobili costituenti il patrimonio immobiliare della società ed altri beni immobili di proprietà personale di lui attore, erano già stati posti in vendita, ma egli era riuscito a raggiungere un'intesa transattiva con il creditore procedente al fine di definire l'esposizione debitoria con il pagamento dilazionato a transazione, saldo e stralcio, di euro
3.500.000,00, con conseguente rinunzia, previa sospensione, ai giudizi in corso ed in particolare di quello esecutivo innanzi detto;
• allo scopo di acquisire con celerità la liquidità necessaria per far fronte alla suddetta intesa egli aveva sottoscritto in data 14.6.2021 un accordo (cosiddetto Accordo Quadro) con la moglie separata e le due figlie, tutte beneficiarie del “Trust Maresca” (d'ora in poi Trust), mediante il quale, con una complessa operazione negoziale, le figlie avrebbero fatto ingresso con quote significative di capitale nella compagine sociale della società , a CP_3 condizione della eliminazione dell'esposizione debitoria della società e dello stesso
[...]
di a tanto obbligandosi le convenute a mezzo del predetto Controparte_6 Pt_2
Trust;
• in particolare, nel predetto accordo quadro era dichiarato che il Trust si era detto in grado di anticipare le somme necessarie a tacitare la procedente, al fine di conseguire CP_7
dapprima la sospensione e, quindi, con il pagamento di quanto dovuto, l'estinzione della procedura esecutiva in corso, purché fossero poste in essere talune operazioni negoziali, vale a dire l'ingresso nella compagine sociale de di RA RA PI di CP_3
e di il trasferimento Pt_2 Controparte_2 Pt_2 dell'intero compendio immobiliare, compreso il rinomato Palazzo BE, del parco, e di altri immobili da destinare allo svolgimento dell'attività alberghiera, trasferimenti cui l'attore si obbligava;
• per la parte riferita alle disposizioni incidenti sui futuri rapporti societari, l'accordo quadro conteneva, inoltre, uno specifico contratto parasociale tra l'attore e le future socie in cui si conveniva espressamente all'articolo 2: 1) trasferimento con donazione in favore delle due figlie della quota di maggioranza detenuta nella società, segnatamente una “quota di partecipazione al capitale sociale per un valore complessivo pari al 60% e ciò con effetto
4 decorrente dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.20 e comunque, al più tardi, dal
26 luglio 2021”; 2) obbligo delle figlie RA e di deliberare, una volta CP_2 assunta la qualità di socio, “la modificazione dell'atto costitutivo mediante l'introduzione nello stesso di norme di tutela del socio detentore di una partecipazione di minoranza qualificata e, in particolare, la previsione del solo sistema di amministrazione consistente in un C.d.a. composto di tre membri e previsione del voto di lista per l'elezione del C.d.A. secondo un sistema tale da consentire la presentazione di sole due liste e di garantire alla lista minoritaria la nomina di un amministratore, con il ruolo di Presidente del C.d.A., ferma l'attribuzione della rappresentanza legale della società disgiuntamente ai consiglieri di amministrazione espressione della maggioranza”; 3) “una volta attuato l'ingresso delle nuove socie nella compagine della società le parti utilizzeranno le proprie Controparte_3
prerogative sociali affinché siano attuati i seguenti indirizzi, comunque garantiti dalle parti anche promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ.: - individuazione di un direttore
/manager della struttura in una figura terza dotata di comprovati profili di professionalità nel settore alberghiero;
- nell'ambito della gestione collegiale, alla quale riservare tutte le scelte concernenti l'ordinaria gestione, attribuzione ad di Controparte_6
di una apposita delega limitata alla ricerca e negoziazione di contratti relativi Pt_2 all'affitto (o comunque alla concessione in godimento e gestione) a lungo termine dell'intera azienda a primari operatori turistici, implicanti lo sviluppo imprenditoriale dell'attività ricettiva, restando intesto che analogo potere resterà attribuito e sarà esercitato anche dagli altri componenti del C.d.A.” (art. 3 del predetto contratto);
• in esecuzione degli obblighi assunti, in pari data, con distinti atti pubblici era stato perfezionato l'atto donativo del compendio immobiliare ed era stato sottoscritto l'atto di donazione con cui trasferiva in favore delle sue due figlie, in parti uguali e Parte_2
pro indiviso, la titolarità del 60% del capitale sociale de , con effetti traslativi a CP_3 decorrere dall'approvazione del bilancio al 31.12.20 e, comunque, dal 26 luglio 2021;
• una volta perfezionato detto trasferimento, tuttavia, le socie RA e di CP_2
avevano designato RA di BE rappresentante comune ex art. 2468, Pt_2
comma 5, c.c. e in data 27.07.21, quest'ultima aveva convocato ex art 2479, comma 1, c.c., per il giorno 05.08.21, l'assemblea ordinaria della società per deliberare la revoca dell'amministratore unico di per giusta causa e la nomina del CP_6 Pt_2
nuovo organo amministrativo come effettivamente veniva deliberato in detta assemblea con nomina di RA di BE quale nuovo amministratore unico.
5 Pertanto, lamentando che con l'ingresso in società le figlie non solo non avessero mai proceduto alla modifica formale dell'atto costitutivo, affinché fossero introdotte le norme relative al sistema di governance scelto e quelle previste a tutela della posizione del socio di minoranza
“qualificata”, ma avessero piuttosto confermato la struttura rigorosamente monocratica dell'organo di gestione, l'attore invocava la risoluzione del patto parasociale per grave inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni a lui occorsi da quantificarsi in corso di causa.
Inoltre parte attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'atto di donazione del
14/06/2021 avente ad oggetto il 60% delle quote della società per assenza dell'animus CP_3
donandi ovvero, in via gradata, che ne fosse dichiarata la inefficacia per l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent per effetto dell'accoglimento della domanda di risoluzione del patto parasociale del 14\06\2021 il tutto con restituzione della partecipazione della quota in precedenza indicata.
2 – Con memoria depositata in data 7.6.2022 si costituiva in giudizio RA di AO
IA RA PI di contestando quanto sostenuto dal padre. Pt_2
Ella sosteneva che il padre oramai ultraottantenne, nella prospettiva di un passaggio generazionale, aveva da tempo deciso di donare a loro figlie parte del proprio patrimonio, e, in particolare, sia la maggioranza delle quote della società titolare di un'azienda CP_3
alberghiera esercitata nello storico Palazzo BE in TA IA di AB e proprietaria di una porzione del medesimo Palazzo, sia la proprietà della restante porzione del medesimo complesso immobiliare del Palazzo BE, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio sui 1400 mq siti al piano secondo.
Tuttavia, posto che detti beni erano stati già posti all'asta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare di cui si è detto in precedenza, allo scopo di preservare l'integrità del patrimonio familiare, come già avvenuto in passato, la di lei madre ed esse stesse figlie si erano decise ad intervenire nella vicenda, addivenendo alla stipula dell'accordo quadro del 14.6.2021 con il quale in primo luogo erano state stabilite le modalità per estinguere i debiti della società
[...]
e quelli personali dell'attore al fine, tra l'altro, di conseguire la libertà da pesi dei beni che CP_3
sarebbero stati donati a loro figlie e, quindi, convenire i futuri assetti gestionali della società.
Si era convenuto, quindi, l'intervento del Trust per procedere all'estinzione di taluni di detti debiti, pattuendo poi la vendita in favore di loro figlie di alcune unità immobiliari, il cui prezzo avrebbe dovuto essere pagato, eventualmente compensandolo, al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento, con i crediti che, al momento della sottoscrizione dei contratti definitivi, fossero vantati dalla di loro madre nei confronti dell'attore. Si era convenuto, infine, che l'efficacia
6 di tutti i patti contenuti nell'accordo quadro era sospensivamente condizionata al perfezionamento delle donazioni che l'attore aveva già in animo di compiere.
Perfezionata la donazione, resesi conto dello spreco di risorse e della approssimazione della gestione della società che il padre aveva avuto, constatato che l'attore aveva iniziato ad assumere una serie di comportamenti contrastanti con gli obblighi da lui assunti con l'accordo quadro ed apertamente in danno dell'attività societaria ella, quale rappresentante comune, onde evitare ulteriori danni alla società, ed in attesa di conferire ai professionisti incarico per le modifiche statutarie ( a cui avrebbe dovuto seguire la nomina del nuovo CDA) pattuite nell'accordo quadro era stata costretta a convocare di urgenza un'assemblea societaria, allo scopo di revocare per giusta causa il padre dalla carica di amministratore unico. Sicché nell'assemblea del 05/08/2021 ella aveva assunto la carica di amministratore unico al fine di svolgere l'attività di ordinaria amministrazione della società (considerando che si tratta di un'attività alberghiera di natura prevalentemente stagionale, e che la stagione estiva era pienamente in corso ), in attesa di incaricare i professionisti per predisporre le modifiche statutarie convenute nell'accordo quadro, convocare l'assemblea per approvarle e successivamente nominare il CDA.
Invero, finita il 30/09/2021 la stagione estiva, la convenuta aveva conferito incarico al notaio di Salerno di predisporre le modifiche statutarie de quibus, ed in data 23/10/2021, Persona_2 aveva spedito le convocazioni dell'assemblea per approvarle. Di contro, l'attore, pur avendo ricevuto in data 15/11/2021 detta convocazione, non solo non aveva partecipato all'assemblea, ma aveva avviava il presente processo.
Infine, all'assemblea del 25/11/2021 erano state approvate le modifiche statutarie necessarie per consentire la governance prospettata nel patto parasociale contenuto nell'accordo quadro e nella successiva assemblea del 12/01/2022 era stato nominato il CDA secondo gli accordi contenuti nel contratto quadro. L'attore, pur essendo stato nominato Presidente del CDA quale espressione della lista di minoranza, aveva ritenuto di non accettare la carica.
Pertanto, non solo nessun inadempimento del patto parasociale poteva dirsi integrato, patto di cui, peraltro, si contestava la risolubilità, ma dalla lettera tanto dell'accordo quadro quanto dell'atto di donazione delle quote sociali emergeva, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, che la scelta di donare le quote societarie (così come alcuni immobili ) alle figlie era frutto di una esclusiva volontà liberale, senza che vi fosse alcun vincolo giuridico o morale, ponendosi la donazione quale mera condizione sospensiva della efficacia dell'accordo quadro medesimo.
Comunque, in via subordinata, anche per l'ipotesi che la donazione fosse da considerarsi nulla perché priva della causa donandi . essa avrebbe potuto essere convertita, come si chiedeva, in un valido negozio di trasferimento patrimoniale, non essendo in discussione sia che le parti avessero
7 effettivamente voluto che si realizzasse il trasferimento in favore delle figlie, sia che ciò sia stato realizzato con la forma idonea per qualunque tipo di trasferimento.
3. Restavano, invece, contumaci le altre due convenute.
4. Indi, concessi i termini di cui all'art 183 comma Vi c.p.c., dopo alcuni rinvii per verificare la possibilità di una definizione bonaria della vicenda, rigettate le richieste istruttorie, la causa sulle conclusioni in epigrafe indicate all'udienza cartolare del 17.10.2024 era assegnata ala decisione del
Collegio previo conferimento dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e memorie di replica.
5. Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia delle convenute
[...]
e di raggiunte in Gran CP_1 Controparte_2 Parte_1 Pt_2
Bretagna dalle notifiche effettuate ai sensi del d.lgs n. 71 del 2011.
6. Sempre in via preliminare dal momento che oggetto del presente giudizio risulta unicamente la risoluzione del patto parasociale contenuto nell'accordo quadro del 14.6.2021, patto convenuto dall'attore e dalle di lui figlie, nonché la donazione alle stesse da parte dell'attore delle quote del capitale sociale della società va dichiarato il difetto di legittimazione passiva CP_3 di di moglie separata dell'attore. Controparte_1 Pt_2
7. Ciò posto, quanto alla risoluzione del patto parasociale di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo quadro più volte citato, di ha lamentato, in primo luogo, il Controparte_6 Pt_2 grave inadempimento consistito nell'avere le figlie confermato con le decisioni assunte nell'assemblea sociale del 3.8.2021 la struttura monocratica del sistema di gestione della società e nell'aver omesso di introdurre all'interno dello statuto “quelle norme specifiche che avrebbero dovuto garantire la posizione di socio di minoranza qualificata (voto di lista del presidente del cda), rivestita dall'attore a seguito della donazione della quota di partecipazione maggioritaria”
(cfr. in citazione).
7.1. E' emerso, tuttavia, dagli atti che prima ancora dell'invio della citazione per la notifica,
l'attore ha ricevuto in data 15/11/2021 la convocazione per la assemblea sociale avente ad oggetto la delibera delle modifiche statutarie propedeutiche alla nomina del nuovo CDA.
Di poi, è documentato che con l'assemblea del 25/11/2021 sono state approvate le modifiche statutarie necessarie per consentire la governance prospettata nel patto parasociale e che nella successiva assemblea del 12/01/2022 è stato nominato il CDA secondo gli accordi contenuti nel contratto quadro.
L'attore, pur essendo stato nominato Presidente del CDA quale espressione della lista di minoranza, non ha accettato, tuttavia, la carica.
8 Parte attrice ha, quindi, eccepito nella memoria n 1 ex art 183 comma VI c.p.c. la tardività della condotta posta in essere dalle figlie e il venire meno del suo interesse all'esecuzione del patto parasociale a fronte della gravità dell'inadempimento delle figlie come già concretizzatosi con la volontà espressa nell'assemblea del 3.8.2021.
Inoltre, ha eccepito che nello statuto adottato, al di là del sistema di amministrazione collegiale, non siano state previste norme di tutela della minoranza qualificata, e che l'introduzione della possibilità che il CDA di delegare il potere di gestione ad alcuno degli amministratori rappresentasse, altresì, un inadempimento del patto parasociale nella parte in cui lo stesso all'art 3 impone l'applicazione rigorosa del principio di collegialità.
Parte convenuta ha, di contro, chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità delle contestazioni relative al nuovo statuto adottato in quanto rispetto all'inadempimento allegato in citazione (omessa esecuzione del patto parasociale), la contestazione relativa alle modalità con cui lo stesso patto era stato eseguito avrebbe costituito diversa e nuova causa petendi.
Nel merito ha poi contestato la fondatezza degli assunti attorei.
Ebbene, ritiene il Collegio che risultano rispettate le condizioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono la modificazione/integrazione della domanda ex art. 183 cit. (con riguardo agli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo, petitum e causa petendi): quella della connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e quella dell'assenza di compromissione delle potenzialità difensive della controparte e di allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. S.U. n. 12310/2015 e n. 22404/2018).
Rileva, infatti, che alla luce delle deduzioni della convenuta in ordine alla sopravvenuta modifica dello statuto societario, l'attore ha insistito per la risoluzione del patto parasociale affermando che non vi fosse adempimento, nemmeno tardivo, ed eccependo comunque che lo stesso sarebbe giunto in un momento in cui egli aveva ormai irrimediabilmente perso interesse all'adempimento del patto.
Ricorrono, quindi, le condizioni per l'ammissibilità della domanda proposta in ordine alla quale nemmeno è configurabile un pregiudizio al diritto di difesa della convenuta e alla durata del processo.
7.2. Ciò posto, non vi è dubbio che alla luce di quanto sostenuto dallo stesso attore l'interesse sotteso al patto parasociale sottoscritto il 14.6.2021 sia stato quello di garantire un sistema di governance ed un assetto amministrativo della società cristallizzato su un modello di gestione con composizione pluripersonale dell'organo amministrativo (CDA con tre componenti) e l'attribuzione di una posizione di tutela rafforzata per il socio di minoranza qualificata (
[...]
di attraverso il riconoscimento del diritto di far eleggere un membro Controparte_6 Pt_2
9 all'interno del consiglio di amministrazione con funzioni di presidente (a mezzo il meccanismo del voto di lista).
Inoltre, dalla lettura dell'art 3 citato emerge che padre e figlie si sono impegnati all'utilizzo delle prerogative sociali per l'attuazione di alcuni indirizzi, comunque garantiti dalle parti anche promettendo il fatto del terzo ex art 1381 c.c., tra i quali nell'ambito della gestione collegiale, alla quale riservare le scelte della gestione ordinaria, l'attribuzione all'attore di una apposita delega limitata alla ricerca e negoziazione di contratti relativi all'affitto o, comunque, alla concessione in godimento e gestione a lungo termine dell'intera azienda.
Ebbene, è pacifico che il nuovo statuto adottato con le modifiche statutarie approvate ha previsto un sistema di amministrazione con CDA composto da tre membri ed un sistema di voto per addivenire alla indicazione dei membri del CDA secondo le previsioni di cui al patto parasociale con assicurazione, quindi, del Presidente del CDA alla lista di minoranza e che la nomina del CDA sia avvenuta nei suddetti termini.
L'attore, tuttavia, ha contestato che l'aver previsto nel nuovo statuto la possibilità per il
CDA di delegare i propri poteri ad uno o più membri integri una violazione dell'art 3 dell'accordo quadro e quindi del patto parasociale. Ritiene però il Collegio che una previsione di carattere generale come quella in commento, non integra di per sé alcuna violazione dell'art 3 sopra citato.
Invero, in detto articolo è previsto solo l'impegno dei paciscienti a garantire, anche promettendo il fatto del terzo, che la gestione ordinaria fosse collegialmente svolta. In sostanza, la previsione di clausola che consente di garantire, ad esempio, la gestione della società senza uno stallo anche in caso impossibilità forzata della collegialità dell'amministrazione, non sta a significare che tale sistema sarà di norma adottato, né del resto, è stato allegato dall'attore che la delega in questione sia stata effettivamente rilasciata ad uno o più dei membri del CDA.
Assolutamente generica risulta, poi, la contestazione relativa alla mancata previsione in statuto di ulteriori norme di tutela per la minoranza qualificata: invero, tale contestazione sconta inevitabilmente la formulazione del patto parasociale che rispetto al contenuto dell'obbligo di previsione di strumenti di tutela della minoranza risulta specifico evidentemente per volontà dei paciscienti solo con riferimento alla composizione del CDA che è stata come detto rispettata. A fronte quindi di una clausola assolutamente generica come in quella in commento non può considerarsi integrato alcun inadempimento rilevante.
In linea generale, inoltre, va osservato che non trova riscontro quanto sostenuto dall'attore e cioè che una volta diventate socie le figlie, e solo esse, avrebbero dovuto immediatamente predisporre il nuovo statuto, sottoporlo alla votazione dell'assemblea per addivenire alla nomina del
CDA.
10 In primo luogo, l'obbligo assunto nel patto da parte tanto dell'attore quanto delle figlie era quello di votare in assemblea le modifiche statutarie più volte richiamate. Nessuna pattuizione, invece, su chi avesse dovuto assumere l'iniziativa e sui tempi entro i quali il nuovo statuto avrebbe dovuto essere approntato e votato per giungere poi al cambio del modulo di governance. Nulla poi era previsto con riferimento alle sorti dell'amministrazione nel periodo di tempo necessario ad approntare le modifiche statutarie e votare il nuovo CDA sicché deve ritenersi che le parti avessero inteso che la società avrebbe continuato ad essere gestita da un amministratore unico.
Pertanto, anche l'attore avrebbe potuto assumere l'iniziativa per predisporre un testo del nuovo statuto da sottoporre al voto dell'assemblea, e ciò anche dopo la propria revoca da amministratore, soprattutto per tutelare la propria posizione nell'ambito della società da quello definito dalla difesa del RA di lo “strapotere della maggioranza”. Invero, quanto alle CP_6 modifiche statutarie non risulta condivisibile quanto sostenuto dall'attore e, cioè, la necessità di una specifica attività preventiva dell'amministratore nella predisposizione: le modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci e possono essere proposte anche dagli stessi, avendo l'amministratore solo il dovere di garantire che la modifica sia poi eseguita.
Pertanto, l'attore (fintantoché è stato amministratore) ben avrebbe potuto convocare un'assemblea che avesse all'ordine del giorno la modifica statutaria senza attendere l'iniziativa altrui e successivamente (quale socio di minoranza) avrebbe potuto sollecitare la convocazione di tale assemblea (prima di iniziare il presente giudizio). Piuttosto, l'affermazione del
[...]
di secondo cui la propria revoca da amministratore unico con nomina della Parte_1 Pt_2 figlia RA effettuata dall'assemblea in data 3.8.2021 prima che si predisponesse la modifica statutaria integrasse di per sé un gravissimo inadempimento di quanto convenuto nel patto parasociale tale da determinare anche la perdita di interesse ad un adempimento tardivo del patto, in realtà, appare volta a far ritenere l'esistenza di una pattuizione avente ad oggetto la garanzia della permanenza dell'attore nella carica di amministratore unico fino all'approvazione delle modifiche statutarie che, tuttavia, non ha riscontro in atti.
Né può ritenersi che, essendo note le traversie della gestione della società, la nuova maggioranza non avrebbe dovuto procedere alla sua revoca dall'incarico per giusta causa, revoca peraltro non impugnata: invero, pur non potendosi negare che all'indomani della acquisizione del
60% delle quote sociali sia stata a stretto giro convocata l'assemblea per la revoca dell'amministratore unico , non può non evidenziarsi che appare verosimile quanto sostenuto da parte convenuta in ordine alla necessità di assicurare quanto prima alla società, in un delicato momento per una struttura alberghiera costiera, quale la stagione estiva, una gestione diversa rispetto a quella che aveva determinato l'indebitamento rilevantissimo con gli istituti di credito e
11 l'avvio di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto i beni immobili del patrimonio sociale, non escludendo tale misura l'avvio successivo delle procedure per la predisposizione del nuovo statuto come effettivamente avvenuto.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non si ritiene integrato alcun inadempimento di rilevanza tale da comportare la risoluzione del patto parasociale.
7.3 Le suddette argomentazioni consentono, quindi, di non indugiare sulla eccezione sollevata da parte convenuta sulla non applicabilità al caso di specie della risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. o ex art 1459 c.c. per assenza di corrispettività nel patto parasociale in questione ovvero della sua non riconducibilità alla categoria dei contratti plurilaterale con comunione di scopo per la presenza di soli due centri di imputazione (l'attore e le figlie in comunione pro indiviso delle quote donate) in quanto ciò non determinerebbe una diversa decisione da parte del Collegio.
8. Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, peraltro mai compiutamente anche solo allegati, il rigetto della domanda risolutoria ne comporta l'assorbimento.
9. Venendo alla domanda formulata dall'attore di nullità della donazione per difetto di animus donandi con conseguente restituzione delle quote oggetto di trasferimento anch'essa va rigettata.
9.1. Occorre in primo luogo sottolineare che in tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Tale spontaneità dell'attribuzione patrimoniale non è incompatibile anche con un'esasperata conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né un'ipotesi di costrizione morale, salva l'eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8018 del 21/05/2012). Nel caso di specie occorre ricordare che vi erano già vari contenziosi tra l'attore e la moglie separata e che la stessa era intervenuta nella procedura esecutiva per far valere i propri crediti tanto nei confronti del marito quanto della società alla quale nel tempo aveva elargito finanziamenti considerevoli. A tali crediti di Controparte_1
avrebbe rinunciato a fronte del trasferimento alle figlie, anche sotto forma di donazione, Pt_2 degli immobili indicati nell'accordo quadro al punto 5.
Pertanto, irrilevanti risultano i motivi per cui la donazione delle quote sociali alle figlie è stata realizzata.
9.2. Tuttavia, anche a voler ritenere sussistente un obbligo a trasferire quanto richiesto dall'attore non può trovare accoglimento.
12 E' noto che qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
L'attore ha sostenuto che lo scopo dell'accordo quadro sottoscritto era il ripianamento dell'esposizione debitoria maturata da lui e dalla società, ottenendo dapprima la sospensione e poi l'estinzione dei procedimenti esecutivi promossi ai danni del patrimonio sociale e personale e ciò attraverso l'anticipazione da parte del “Trust Maresca”, di cui la ex moglie e figlie sono le dirette beneficiarie, della somma necessaria alla soddisfazione del creditore procedente.
E' stato sempre l'attore a sostenere che a fronte di ciò egli si era obbligato a far entrare nella compagine sociale de le due figlie, oltre a trasferire l'intero compendio immobiliare, CP_3
compreso il rinomato Palazzo BE, il parco, ed altri immobili da destinare allo svolgimento dell'attività alberghiera.
E', quindi, evidente in primo luogo che il trasferimento delle quote sociali è stato effettivamente voluto dalle parti (del resto, l'attore non ne ha mai invocato la simulazione assoluta) tanto che agli artt art. 2 e 3 dell'accordo quadro come detto in precedenza si sono dettati accordi sui futuri assetti gestionali della società . CP_3
E', altresì, chiara in tale ricostruzione la sussistenza di un nesso di oggettiva corrispettività tra detto trasferimento e l'intervento del Trust, in forza del quale si spiegherebbe anche la previsione di cui all'art 4 dell'accordo quadro del diritto di riacquisto delle medesime quote in favore dell'attore, da esercitare dopo il terzo anno dalla donazione ed entro il settimo anno, ad un prezzo corrispondente alla maggior somma tra il valore delle medesime quote calcolato in virtù del patrimonio netto della società, e l'importo versato dal Trust per estinguere i debiti sopra indicati.
Pertanto, quand'anche carente l'animus donandi, la restituzione delle quote della società non sarebbe un effetto conseguibile in quanto detto trasferimento non sarebbe indebito, trovando piuttosto giustificazione nell'attribuzione patrimoniale ricevuta dal Trust per l'eliminazione dei debiti della società e personali dell'attore.
10. Venendo al governo delle spese esse attesa la contumacia di di Parte_1
e di nulla Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
va disposto nei loro confronti;
l'attore va, invece, condannato per il principio della soccombenza al pagamento delle spese di lite nei confronti di RA PI di BE RA di AO
IA, spese liquidate come da dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55
(e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) e liquidando
13 valori tra i medi e i massimi con attribuzione al procuratore avv. Vincenzo Fiorillo dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) conferma la dichiarazione di contumacia di di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
;
[...]
3) rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
4) condanna di al pagamento delle spese di Controparte_6 Pt_2 lite in favore di di BE RA di AO IA, che liquida in € Parte_1
12.00,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA con attribuzione all'avv Vincenzo Fiorillo dichiaratosi antistatario.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28654 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17/10/2024 vertente
TRA
di , (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 C.F._1 dagli avv.ti prof. Giuseppe Fauceglia (c.f. ) e Daniele D'Aiuto C.F._2
( ) del Foro di Salerno con studio in Salerno al C.V. Emanuele n. 127 C.F._3
ATTORE
E
RA PI di BE RA di AO IA, ( ) C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fiorillo ( ) con studio in Salerno C.F._5
alla Via Ss. Martiri Salernitani n. 31,
CONVENUTA NONCHE'
1 Controparte_1
( ), C.F._6 Controparte_2
( )
[...] C.F._7
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'attore come da note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. depositate in data
16.10.2024 che di seguito si riportano:
“Si richiamano le conclusioni come già rassegnate in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, insistendo per il loro accoglimento”
e, quindi, come da conclusioni di cui all'atto di citazione
a) accertare per i motivi sopra dedotti il grave inadempimento imputabile alle convenute sig.re RA e di agli obblighi assunti con il contratto parasociale CP_2 Pt_2 firmato il 14.06.21 e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del predetto accordo parasociale, con condanna delle paciscenti al risarcimento dei danni patiti dall'attore che saranno in corso di causa quantificati;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato in Pagani (SA) in data 14 giugno 2021, per notar , rep. n. 161799 e racc. n. 45402 (che qui, per economia Persona_1
espositiva si intende integralmente trascritto e ripetuto), per difetto assoluto dell'animus donandi, con conseguente restituzione in capo all'attore della partecipazione della quota pari al 60% del capitale della società “ , con sede legale in Napoli alla Piazza Bovio n. 22, codice Controparte_3
fiscale e numero di iscrizione registro imprese P.IVA_1
c) in via subordinata, qualora il giudice dovesse qualificare l'atto censurato come donazione, dichiararne, comunque, per le ragioni suindicate, la sua inefficacia per l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent stante lo stretto collegamento negoziale voluto tra l'atto donativo e il contratto parasociale risolto, con conseguente restituzione in capo all'attore della partecipazione della quota pari al 60% del capitale della società “ , con sede legale in Napoli alla Controparte_3
Piazza Bovio n. 22, codice fiscale e numero di iscrizione registro imprese;
P.IVA_1
d) ordinare al Conservatore del registro delle imprese di Napoli l'iscrizione dell'emananda sentenza;
e) vittoria di spese e compensi di causa
2 Per la convenuta RA PI di BE RA di AO IA come da note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. depositate in data 16.10.2024 che di seguito si riportano: in via istruttoria si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore, e la prova testimoniale della sig.ra da TA IA di AB e del dott. Testimone_1 [...]
già consulente della società, sulle seguenti circostanze di fatto: Tes_2
1. vero è che, sin dal 2014 ed a tutt'oggi il di tiene a sua Controparte_4 Pt_2 disposizione, impedendone l'utilizzo alla società alcune stanze site nel cd. Palazzo Controparte_3
BE ed identificati al catasto fabbricati di AB foglio 20 p.lla 67: 1) subalterno n. 37 sito al piano secondo;
2) subalterno n. 42 sito al piano secondo (occupato dalla compagna dell'attore sig.ra ); 3) subalterno n. 40 sito al piano primo;
4) subalterno n. 10 sito al CP_5
piano primo;
5) subalterno n. 11 sito al piano primo.
2) vero è che il ristorante della struttura gestita dalla società È restato chiuso Controparte_3 dall'anno 2018 fino al 05\08\2021.
3) vero è che, durante le stagioni di apertura del Palazzo BE negli anni dal 2018 fino al 05\08\2021, il tasso medio di riempimento delle camere è stato non superiore al 40% di quelle disponibili.
Si chiede poi l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore, e la prova testimoniale della sig.ra da TA IA di AB e della sig.ra da TA Testimone_1 Tes_3
IA di AB, sulle seguenti circostanze di fatto:
4) vero è che l'attore ha avviato in data 15\07\2022 l'attività stagionale della struttura gestita dalla società senza assumere un bagnino per la piscina. Controparte_3
5) vero è che la sig.ra , nell'estate 2021 ha svolto il suo lavoro quotidiano Testimone_4 per 4 ore la mattina presso la villa in Punta Licosa di proprietà personale dell'attore, e di pomeriggio per 4 ore presso la struttura della Controparte_3
Nel merito si chiede il rigetto di tutte le domande attoree e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze processuali, ivi comprese quelle generali, da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con atto di citazione notificato a e Controparte_1 Controparte_2
di in Gran Bretagna ai sensi del d.lgs n. 71 del 2011, così come
[...] Pt_2 attestato dalle relate predisposte dall'Autorità Consolare rispettivamente in data 9.12.2021 e
3.12.2021, e a RA di AO IA RA PI di a mezzo posta, Pt_2 Pt_2
3 di citava in giudizio la prima, moglie separata, e le altre due, figlie, Parte_1 Pt_2
premettendo che:
• nel mese di giugno 2021 presso il Tribunale di Vallo della Lucania era pendente procedura esecutiva immobiliare introdotta da un istituto di credito nei confronti suoi e della società
[...]
(d'ora in poi anche o la società), di cui egli era titolare del 99,85% Controparte_3 CP_3 del capitale sociale, per debiti non onorati per l'ammontare di euro 4.461.940,16;
• in detta procedura i beni immobili costituenti il patrimonio immobiliare della società ed altri beni immobili di proprietà personale di lui attore, erano già stati posti in vendita, ma egli era riuscito a raggiungere un'intesa transattiva con il creditore procedente al fine di definire l'esposizione debitoria con il pagamento dilazionato a transazione, saldo e stralcio, di euro
3.500.000,00, con conseguente rinunzia, previa sospensione, ai giudizi in corso ed in particolare di quello esecutivo innanzi detto;
• allo scopo di acquisire con celerità la liquidità necessaria per far fronte alla suddetta intesa egli aveva sottoscritto in data 14.6.2021 un accordo (cosiddetto Accordo Quadro) con la moglie separata e le due figlie, tutte beneficiarie del “Trust Maresca” (d'ora in poi Trust), mediante il quale, con una complessa operazione negoziale, le figlie avrebbero fatto ingresso con quote significative di capitale nella compagine sociale della società , a CP_3 condizione della eliminazione dell'esposizione debitoria della società e dello stesso
[...]
di a tanto obbligandosi le convenute a mezzo del predetto Controparte_6 Pt_2
Trust;
• in particolare, nel predetto accordo quadro era dichiarato che il Trust si era detto in grado di anticipare le somme necessarie a tacitare la procedente, al fine di conseguire CP_7
dapprima la sospensione e, quindi, con il pagamento di quanto dovuto, l'estinzione della procedura esecutiva in corso, purché fossero poste in essere talune operazioni negoziali, vale a dire l'ingresso nella compagine sociale de di RA RA PI di CP_3
e di il trasferimento Pt_2 Controparte_2 Pt_2 dell'intero compendio immobiliare, compreso il rinomato Palazzo BE, del parco, e di altri immobili da destinare allo svolgimento dell'attività alberghiera, trasferimenti cui l'attore si obbligava;
• per la parte riferita alle disposizioni incidenti sui futuri rapporti societari, l'accordo quadro conteneva, inoltre, uno specifico contratto parasociale tra l'attore e le future socie in cui si conveniva espressamente all'articolo 2: 1) trasferimento con donazione in favore delle due figlie della quota di maggioranza detenuta nella società, segnatamente una “quota di partecipazione al capitale sociale per un valore complessivo pari al 60% e ciò con effetto
4 decorrente dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.20 e comunque, al più tardi, dal
26 luglio 2021”; 2) obbligo delle figlie RA e di deliberare, una volta CP_2 assunta la qualità di socio, “la modificazione dell'atto costitutivo mediante l'introduzione nello stesso di norme di tutela del socio detentore di una partecipazione di minoranza qualificata e, in particolare, la previsione del solo sistema di amministrazione consistente in un C.d.a. composto di tre membri e previsione del voto di lista per l'elezione del C.d.A. secondo un sistema tale da consentire la presentazione di sole due liste e di garantire alla lista minoritaria la nomina di un amministratore, con il ruolo di Presidente del C.d.A., ferma l'attribuzione della rappresentanza legale della società disgiuntamente ai consiglieri di amministrazione espressione della maggioranza”; 3) “una volta attuato l'ingresso delle nuove socie nella compagine della società le parti utilizzeranno le proprie Controparte_3
prerogative sociali affinché siano attuati i seguenti indirizzi, comunque garantiti dalle parti anche promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ.: - individuazione di un direttore
/manager della struttura in una figura terza dotata di comprovati profili di professionalità nel settore alberghiero;
- nell'ambito della gestione collegiale, alla quale riservare tutte le scelte concernenti l'ordinaria gestione, attribuzione ad di Controparte_6
di una apposita delega limitata alla ricerca e negoziazione di contratti relativi Pt_2 all'affitto (o comunque alla concessione in godimento e gestione) a lungo termine dell'intera azienda a primari operatori turistici, implicanti lo sviluppo imprenditoriale dell'attività ricettiva, restando intesto che analogo potere resterà attribuito e sarà esercitato anche dagli altri componenti del C.d.A.” (art. 3 del predetto contratto);
• in esecuzione degli obblighi assunti, in pari data, con distinti atti pubblici era stato perfezionato l'atto donativo del compendio immobiliare ed era stato sottoscritto l'atto di donazione con cui trasferiva in favore delle sue due figlie, in parti uguali e Parte_2
pro indiviso, la titolarità del 60% del capitale sociale de , con effetti traslativi a CP_3 decorrere dall'approvazione del bilancio al 31.12.20 e, comunque, dal 26 luglio 2021;
• una volta perfezionato detto trasferimento, tuttavia, le socie RA e di CP_2
avevano designato RA di BE rappresentante comune ex art. 2468, Pt_2
comma 5, c.c. e in data 27.07.21, quest'ultima aveva convocato ex art 2479, comma 1, c.c., per il giorno 05.08.21, l'assemblea ordinaria della società per deliberare la revoca dell'amministratore unico di per giusta causa e la nomina del CP_6 Pt_2
nuovo organo amministrativo come effettivamente veniva deliberato in detta assemblea con nomina di RA di BE quale nuovo amministratore unico.
5 Pertanto, lamentando che con l'ingresso in società le figlie non solo non avessero mai proceduto alla modifica formale dell'atto costitutivo, affinché fossero introdotte le norme relative al sistema di governance scelto e quelle previste a tutela della posizione del socio di minoranza
“qualificata”, ma avessero piuttosto confermato la struttura rigorosamente monocratica dell'organo di gestione, l'attore invocava la risoluzione del patto parasociale per grave inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni a lui occorsi da quantificarsi in corso di causa.
Inoltre parte attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'atto di donazione del
14/06/2021 avente ad oggetto il 60% delle quote della società per assenza dell'animus CP_3
donandi ovvero, in via gradata, che ne fosse dichiarata la inefficacia per l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent per effetto dell'accoglimento della domanda di risoluzione del patto parasociale del 14\06\2021 il tutto con restituzione della partecipazione della quota in precedenza indicata.
2 – Con memoria depositata in data 7.6.2022 si costituiva in giudizio RA di AO
IA RA PI di contestando quanto sostenuto dal padre. Pt_2
Ella sosteneva che il padre oramai ultraottantenne, nella prospettiva di un passaggio generazionale, aveva da tempo deciso di donare a loro figlie parte del proprio patrimonio, e, in particolare, sia la maggioranza delle quote della società titolare di un'azienda CP_3
alberghiera esercitata nello storico Palazzo BE in TA IA di AB e proprietaria di una porzione del medesimo Palazzo, sia la proprietà della restante porzione del medesimo complesso immobiliare del Palazzo BE, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio sui 1400 mq siti al piano secondo.
Tuttavia, posto che detti beni erano stati già posti all'asta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare di cui si è detto in precedenza, allo scopo di preservare l'integrità del patrimonio familiare, come già avvenuto in passato, la di lei madre ed esse stesse figlie si erano decise ad intervenire nella vicenda, addivenendo alla stipula dell'accordo quadro del 14.6.2021 con il quale in primo luogo erano state stabilite le modalità per estinguere i debiti della società
[...]
e quelli personali dell'attore al fine, tra l'altro, di conseguire la libertà da pesi dei beni che CP_3
sarebbero stati donati a loro figlie e, quindi, convenire i futuri assetti gestionali della società.
Si era convenuto, quindi, l'intervento del Trust per procedere all'estinzione di taluni di detti debiti, pattuendo poi la vendita in favore di loro figlie di alcune unità immobiliari, il cui prezzo avrebbe dovuto essere pagato, eventualmente compensandolo, al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento, con i crediti che, al momento della sottoscrizione dei contratti definitivi, fossero vantati dalla di loro madre nei confronti dell'attore. Si era convenuto, infine, che l'efficacia
6 di tutti i patti contenuti nell'accordo quadro era sospensivamente condizionata al perfezionamento delle donazioni che l'attore aveva già in animo di compiere.
Perfezionata la donazione, resesi conto dello spreco di risorse e della approssimazione della gestione della società che il padre aveva avuto, constatato che l'attore aveva iniziato ad assumere una serie di comportamenti contrastanti con gli obblighi da lui assunti con l'accordo quadro ed apertamente in danno dell'attività societaria ella, quale rappresentante comune, onde evitare ulteriori danni alla società, ed in attesa di conferire ai professionisti incarico per le modifiche statutarie ( a cui avrebbe dovuto seguire la nomina del nuovo CDA) pattuite nell'accordo quadro era stata costretta a convocare di urgenza un'assemblea societaria, allo scopo di revocare per giusta causa il padre dalla carica di amministratore unico. Sicché nell'assemblea del 05/08/2021 ella aveva assunto la carica di amministratore unico al fine di svolgere l'attività di ordinaria amministrazione della società (considerando che si tratta di un'attività alberghiera di natura prevalentemente stagionale, e che la stagione estiva era pienamente in corso ), in attesa di incaricare i professionisti per predisporre le modifiche statutarie convenute nell'accordo quadro, convocare l'assemblea per approvarle e successivamente nominare il CDA.
Invero, finita il 30/09/2021 la stagione estiva, la convenuta aveva conferito incarico al notaio di Salerno di predisporre le modifiche statutarie de quibus, ed in data 23/10/2021, Persona_2 aveva spedito le convocazioni dell'assemblea per approvarle. Di contro, l'attore, pur avendo ricevuto in data 15/11/2021 detta convocazione, non solo non aveva partecipato all'assemblea, ma aveva avviava il presente processo.
Infine, all'assemblea del 25/11/2021 erano state approvate le modifiche statutarie necessarie per consentire la governance prospettata nel patto parasociale contenuto nell'accordo quadro e nella successiva assemblea del 12/01/2022 era stato nominato il CDA secondo gli accordi contenuti nel contratto quadro. L'attore, pur essendo stato nominato Presidente del CDA quale espressione della lista di minoranza, aveva ritenuto di non accettare la carica.
Pertanto, non solo nessun inadempimento del patto parasociale poteva dirsi integrato, patto di cui, peraltro, si contestava la risolubilità, ma dalla lettera tanto dell'accordo quadro quanto dell'atto di donazione delle quote sociali emergeva, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, che la scelta di donare le quote societarie (così come alcuni immobili ) alle figlie era frutto di una esclusiva volontà liberale, senza che vi fosse alcun vincolo giuridico o morale, ponendosi la donazione quale mera condizione sospensiva della efficacia dell'accordo quadro medesimo.
Comunque, in via subordinata, anche per l'ipotesi che la donazione fosse da considerarsi nulla perché priva della causa donandi . essa avrebbe potuto essere convertita, come si chiedeva, in un valido negozio di trasferimento patrimoniale, non essendo in discussione sia che le parti avessero
7 effettivamente voluto che si realizzasse il trasferimento in favore delle figlie, sia che ciò sia stato realizzato con la forma idonea per qualunque tipo di trasferimento.
3. Restavano, invece, contumaci le altre due convenute.
4. Indi, concessi i termini di cui all'art 183 comma Vi c.p.c., dopo alcuni rinvii per verificare la possibilità di una definizione bonaria della vicenda, rigettate le richieste istruttorie, la causa sulle conclusioni in epigrafe indicate all'udienza cartolare del 17.10.2024 era assegnata ala decisione del
Collegio previo conferimento dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e memorie di replica.
5. Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia delle convenute
[...]
e di raggiunte in Gran CP_1 Controparte_2 Parte_1 Pt_2
Bretagna dalle notifiche effettuate ai sensi del d.lgs n. 71 del 2011.
6. Sempre in via preliminare dal momento che oggetto del presente giudizio risulta unicamente la risoluzione del patto parasociale contenuto nell'accordo quadro del 14.6.2021, patto convenuto dall'attore e dalle di lui figlie, nonché la donazione alle stesse da parte dell'attore delle quote del capitale sociale della società va dichiarato il difetto di legittimazione passiva CP_3 di di moglie separata dell'attore. Controparte_1 Pt_2
7. Ciò posto, quanto alla risoluzione del patto parasociale di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo quadro più volte citato, di ha lamentato, in primo luogo, il Controparte_6 Pt_2 grave inadempimento consistito nell'avere le figlie confermato con le decisioni assunte nell'assemblea sociale del 3.8.2021 la struttura monocratica del sistema di gestione della società e nell'aver omesso di introdurre all'interno dello statuto “quelle norme specifiche che avrebbero dovuto garantire la posizione di socio di minoranza qualificata (voto di lista del presidente del cda), rivestita dall'attore a seguito della donazione della quota di partecipazione maggioritaria”
(cfr. in citazione).
7.1. E' emerso, tuttavia, dagli atti che prima ancora dell'invio della citazione per la notifica,
l'attore ha ricevuto in data 15/11/2021 la convocazione per la assemblea sociale avente ad oggetto la delibera delle modifiche statutarie propedeutiche alla nomina del nuovo CDA.
Di poi, è documentato che con l'assemblea del 25/11/2021 sono state approvate le modifiche statutarie necessarie per consentire la governance prospettata nel patto parasociale e che nella successiva assemblea del 12/01/2022 è stato nominato il CDA secondo gli accordi contenuti nel contratto quadro.
L'attore, pur essendo stato nominato Presidente del CDA quale espressione della lista di minoranza, non ha accettato, tuttavia, la carica.
8 Parte attrice ha, quindi, eccepito nella memoria n 1 ex art 183 comma VI c.p.c. la tardività della condotta posta in essere dalle figlie e il venire meno del suo interesse all'esecuzione del patto parasociale a fronte della gravità dell'inadempimento delle figlie come già concretizzatosi con la volontà espressa nell'assemblea del 3.8.2021.
Inoltre, ha eccepito che nello statuto adottato, al di là del sistema di amministrazione collegiale, non siano state previste norme di tutela della minoranza qualificata, e che l'introduzione della possibilità che il CDA di delegare il potere di gestione ad alcuno degli amministratori rappresentasse, altresì, un inadempimento del patto parasociale nella parte in cui lo stesso all'art 3 impone l'applicazione rigorosa del principio di collegialità.
Parte convenuta ha, di contro, chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità delle contestazioni relative al nuovo statuto adottato in quanto rispetto all'inadempimento allegato in citazione (omessa esecuzione del patto parasociale), la contestazione relativa alle modalità con cui lo stesso patto era stato eseguito avrebbe costituito diversa e nuova causa petendi.
Nel merito ha poi contestato la fondatezza degli assunti attorei.
Ebbene, ritiene il Collegio che risultano rispettate le condizioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono la modificazione/integrazione della domanda ex art. 183 cit. (con riguardo agli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo, petitum e causa petendi): quella della connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e quella dell'assenza di compromissione delle potenzialità difensive della controparte e di allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. S.U. n. 12310/2015 e n. 22404/2018).
Rileva, infatti, che alla luce delle deduzioni della convenuta in ordine alla sopravvenuta modifica dello statuto societario, l'attore ha insistito per la risoluzione del patto parasociale affermando che non vi fosse adempimento, nemmeno tardivo, ed eccependo comunque che lo stesso sarebbe giunto in un momento in cui egli aveva ormai irrimediabilmente perso interesse all'adempimento del patto.
Ricorrono, quindi, le condizioni per l'ammissibilità della domanda proposta in ordine alla quale nemmeno è configurabile un pregiudizio al diritto di difesa della convenuta e alla durata del processo.
7.2. Ciò posto, non vi è dubbio che alla luce di quanto sostenuto dallo stesso attore l'interesse sotteso al patto parasociale sottoscritto il 14.6.2021 sia stato quello di garantire un sistema di governance ed un assetto amministrativo della società cristallizzato su un modello di gestione con composizione pluripersonale dell'organo amministrativo (CDA con tre componenti) e l'attribuzione di una posizione di tutela rafforzata per il socio di minoranza qualificata (
[...]
di attraverso il riconoscimento del diritto di far eleggere un membro Controparte_6 Pt_2
9 all'interno del consiglio di amministrazione con funzioni di presidente (a mezzo il meccanismo del voto di lista).
Inoltre, dalla lettura dell'art 3 citato emerge che padre e figlie si sono impegnati all'utilizzo delle prerogative sociali per l'attuazione di alcuni indirizzi, comunque garantiti dalle parti anche promettendo il fatto del terzo ex art 1381 c.c., tra i quali nell'ambito della gestione collegiale, alla quale riservare le scelte della gestione ordinaria, l'attribuzione all'attore di una apposita delega limitata alla ricerca e negoziazione di contratti relativi all'affitto o, comunque, alla concessione in godimento e gestione a lungo termine dell'intera azienda.
Ebbene, è pacifico che il nuovo statuto adottato con le modifiche statutarie approvate ha previsto un sistema di amministrazione con CDA composto da tre membri ed un sistema di voto per addivenire alla indicazione dei membri del CDA secondo le previsioni di cui al patto parasociale con assicurazione, quindi, del Presidente del CDA alla lista di minoranza e che la nomina del CDA sia avvenuta nei suddetti termini.
L'attore, tuttavia, ha contestato che l'aver previsto nel nuovo statuto la possibilità per il
CDA di delegare i propri poteri ad uno o più membri integri una violazione dell'art 3 dell'accordo quadro e quindi del patto parasociale. Ritiene però il Collegio che una previsione di carattere generale come quella in commento, non integra di per sé alcuna violazione dell'art 3 sopra citato.
Invero, in detto articolo è previsto solo l'impegno dei paciscienti a garantire, anche promettendo il fatto del terzo, che la gestione ordinaria fosse collegialmente svolta. In sostanza, la previsione di clausola che consente di garantire, ad esempio, la gestione della società senza uno stallo anche in caso impossibilità forzata della collegialità dell'amministrazione, non sta a significare che tale sistema sarà di norma adottato, né del resto, è stato allegato dall'attore che la delega in questione sia stata effettivamente rilasciata ad uno o più dei membri del CDA.
Assolutamente generica risulta, poi, la contestazione relativa alla mancata previsione in statuto di ulteriori norme di tutela per la minoranza qualificata: invero, tale contestazione sconta inevitabilmente la formulazione del patto parasociale che rispetto al contenuto dell'obbligo di previsione di strumenti di tutela della minoranza risulta specifico evidentemente per volontà dei paciscienti solo con riferimento alla composizione del CDA che è stata come detto rispettata. A fronte quindi di una clausola assolutamente generica come in quella in commento non può considerarsi integrato alcun inadempimento rilevante.
In linea generale, inoltre, va osservato che non trova riscontro quanto sostenuto dall'attore e cioè che una volta diventate socie le figlie, e solo esse, avrebbero dovuto immediatamente predisporre il nuovo statuto, sottoporlo alla votazione dell'assemblea per addivenire alla nomina del
CDA.
10 In primo luogo, l'obbligo assunto nel patto da parte tanto dell'attore quanto delle figlie era quello di votare in assemblea le modifiche statutarie più volte richiamate. Nessuna pattuizione, invece, su chi avesse dovuto assumere l'iniziativa e sui tempi entro i quali il nuovo statuto avrebbe dovuto essere approntato e votato per giungere poi al cambio del modulo di governance. Nulla poi era previsto con riferimento alle sorti dell'amministrazione nel periodo di tempo necessario ad approntare le modifiche statutarie e votare il nuovo CDA sicché deve ritenersi che le parti avessero inteso che la società avrebbe continuato ad essere gestita da un amministratore unico.
Pertanto, anche l'attore avrebbe potuto assumere l'iniziativa per predisporre un testo del nuovo statuto da sottoporre al voto dell'assemblea, e ciò anche dopo la propria revoca da amministratore, soprattutto per tutelare la propria posizione nell'ambito della società da quello definito dalla difesa del RA di lo “strapotere della maggioranza”. Invero, quanto alle CP_6 modifiche statutarie non risulta condivisibile quanto sostenuto dall'attore e, cioè, la necessità di una specifica attività preventiva dell'amministratore nella predisposizione: le modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci e possono essere proposte anche dagli stessi, avendo l'amministratore solo il dovere di garantire che la modifica sia poi eseguita.
Pertanto, l'attore (fintantoché è stato amministratore) ben avrebbe potuto convocare un'assemblea che avesse all'ordine del giorno la modifica statutaria senza attendere l'iniziativa altrui e successivamente (quale socio di minoranza) avrebbe potuto sollecitare la convocazione di tale assemblea (prima di iniziare il presente giudizio). Piuttosto, l'affermazione del
[...]
di secondo cui la propria revoca da amministratore unico con nomina della Parte_1 Pt_2 figlia RA effettuata dall'assemblea in data 3.8.2021 prima che si predisponesse la modifica statutaria integrasse di per sé un gravissimo inadempimento di quanto convenuto nel patto parasociale tale da determinare anche la perdita di interesse ad un adempimento tardivo del patto, in realtà, appare volta a far ritenere l'esistenza di una pattuizione avente ad oggetto la garanzia della permanenza dell'attore nella carica di amministratore unico fino all'approvazione delle modifiche statutarie che, tuttavia, non ha riscontro in atti.
Né può ritenersi che, essendo note le traversie della gestione della società, la nuova maggioranza non avrebbe dovuto procedere alla sua revoca dall'incarico per giusta causa, revoca peraltro non impugnata: invero, pur non potendosi negare che all'indomani della acquisizione del
60% delle quote sociali sia stata a stretto giro convocata l'assemblea per la revoca dell'amministratore unico , non può non evidenziarsi che appare verosimile quanto sostenuto da parte convenuta in ordine alla necessità di assicurare quanto prima alla società, in un delicato momento per una struttura alberghiera costiera, quale la stagione estiva, una gestione diversa rispetto a quella che aveva determinato l'indebitamento rilevantissimo con gli istituti di credito e
11 l'avvio di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto i beni immobili del patrimonio sociale, non escludendo tale misura l'avvio successivo delle procedure per la predisposizione del nuovo statuto come effettivamente avvenuto.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non si ritiene integrato alcun inadempimento di rilevanza tale da comportare la risoluzione del patto parasociale.
7.3 Le suddette argomentazioni consentono, quindi, di non indugiare sulla eccezione sollevata da parte convenuta sulla non applicabilità al caso di specie della risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. o ex art 1459 c.c. per assenza di corrispettività nel patto parasociale in questione ovvero della sua non riconducibilità alla categoria dei contratti plurilaterale con comunione di scopo per la presenza di soli due centri di imputazione (l'attore e le figlie in comunione pro indiviso delle quote donate) in quanto ciò non determinerebbe una diversa decisione da parte del Collegio.
8. Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, peraltro mai compiutamente anche solo allegati, il rigetto della domanda risolutoria ne comporta l'assorbimento.
9. Venendo alla domanda formulata dall'attore di nullità della donazione per difetto di animus donandi con conseguente restituzione delle quote oggetto di trasferimento anch'essa va rigettata.
9.1. Occorre in primo luogo sottolineare che in tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Tale spontaneità dell'attribuzione patrimoniale non è incompatibile anche con un'esasperata conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né un'ipotesi di costrizione morale, salva l'eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8018 del 21/05/2012). Nel caso di specie occorre ricordare che vi erano già vari contenziosi tra l'attore e la moglie separata e che la stessa era intervenuta nella procedura esecutiva per far valere i propri crediti tanto nei confronti del marito quanto della società alla quale nel tempo aveva elargito finanziamenti considerevoli. A tali crediti di Controparte_1
avrebbe rinunciato a fronte del trasferimento alle figlie, anche sotto forma di donazione, Pt_2 degli immobili indicati nell'accordo quadro al punto 5.
Pertanto, irrilevanti risultano i motivi per cui la donazione delle quote sociali alle figlie è stata realizzata.
9.2. Tuttavia, anche a voler ritenere sussistente un obbligo a trasferire quanto richiesto dall'attore non può trovare accoglimento.
12 E' noto che qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
L'attore ha sostenuto che lo scopo dell'accordo quadro sottoscritto era il ripianamento dell'esposizione debitoria maturata da lui e dalla società, ottenendo dapprima la sospensione e poi l'estinzione dei procedimenti esecutivi promossi ai danni del patrimonio sociale e personale e ciò attraverso l'anticipazione da parte del “Trust Maresca”, di cui la ex moglie e figlie sono le dirette beneficiarie, della somma necessaria alla soddisfazione del creditore procedente.
E' stato sempre l'attore a sostenere che a fronte di ciò egli si era obbligato a far entrare nella compagine sociale de le due figlie, oltre a trasferire l'intero compendio immobiliare, CP_3
compreso il rinomato Palazzo BE, il parco, ed altri immobili da destinare allo svolgimento dell'attività alberghiera.
E', quindi, evidente in primo luogo che il trasferimento delle quote sociali è stato effettivamente voluto dalle parti (del resto, l'attore non ne ha mai invocato la simulazione assoluta) tanto che agli artt art. 2 e 3 dell'accordo quadro come detto in precedenza si sono dettati accordi sui futuri assetti gestionali della società . CP_3
E', altresì, chiara in tale ricostruzione la sussistenza di un nesso di oggettiva corrispettività tra detto trasferimento e l'intervento del Trust, in forza del quale si spiegherebbe anche la previsione di cui all'art 4 dell'accordo quadro del diritto di riacquisto delle medesime quote in favore dell'attore, da esercitare dopo il terzo anno dalla donazione ed entro il settimo anno, ad un prezzo corrispondente alla maggior somma tra il valore delle medesime quote calcolato in virtù del patrimonio netto della società, e l'importo versato dal Trust per estinguere i debiti sopra indicati.
Pertanto, quand'anche carente l'animus donandi, la restituzione delle quote della società non sarebbe un effetto conseguibile in quanto detto trasferimento non sarebbe indebito, trovando piuttosto giustificazione nell'attribuzione patrimoniale ricevuta dal Trust per l'eliminazione dei debiti della società e personali dell'attore.
10. Venendo al governo delle spese esse attesa la contumacia di di Parte_1
e di nulla Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
va disposto nei loro confronti;
l'attore va, invece, condannato per il principio della soccombenza al pagamento delle spese di lite nei confronti di RA PI di BE RA di AO
IA, spese liquidate come da dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55
(e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) e liquidando
13 valori tra i medi e i massimi con attribuzione al procuratore avv. Vincenzo Fiorillo dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) conferma la dichiarazione di contumacia di di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
;
[...]
3) rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
4) condanna di al pagamento delle spese di Controparte_6 Pt_2 lite in favore di di BE RA di AO IA, che liquida in € Parte_1
12.00,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA con attribuzione all'avv Vincenzo Fiorillo dichiaratosi antistatario.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
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