Art. 5.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermita' indicate al precedente articolo 1 e' assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermita' indicate al precedente articolo 1 e' assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".