Versione
29 febbraio 1980
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Versione
4 agosto 1988
4 agosto 1988
Art. 5.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermita' indicate al precedente articolo 1 e' assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermita' indicate al precedente articolo 1 e' assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
Commentario • 1
- 1. Ricettazione - Cassazione Penale: il reato è commesso in Italia se si effettua l’ordinativo della merce sul territorio nazionale, anche se il contratto si è…Antonio Zama · https://www.filodiritto.com/ · 6 dicembre 2016 · 0.85943264
La Corte di Cassazione ha stabilito che affinché si possa ritenere che un reato è stato commesso in Italia è sufficiente che ivi sia stata commessa una parte dell'azione: in tema di ricettazione, affinché si possa applicare la legge italiana è sufficiente che l'ordinativo sia stato effettuato dal territorio nazionale, anche se il contratto è stato concluso all'estero. Il caso in esame A seguito dell'acquisto di quindici paia di scarpe contraffatte effettuato sul sito e-bay da un venditore malese, l'acquirente era tratto a giudizio per il reato di ricettazione e per il delitto di cui all'articolo 471 del Codice Penale (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) e …
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Giurisprudenza • 6
- 1. CGCE, Sentenza della Corte, 09/09/2004Provvedimento: […] Per contro, essa non può essere limitata mediante una combinazione di criteri di collegamento predefiniti, quali le condizioni cumulative relative alla residenza del consumatore e alla stipulazione del contratto contemplate dall'art. 5 della Convenzione 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.Leggi di più...
- interpretazione più favorevole al consumatore·
- legame stretto con territorio UE·
- art. 6 Direttiva 93/13·
- ravvicinamento delle legislazioni·
- clausole abusive·
- azioni inibitorie collettive·
- art. 5 Convenzione Roma 1980·
- Direttiva 93/13/CEE