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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17715 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21049/2024
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Marciano, giusta delega in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EF Iadevaia, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 21.5.2024, chiedeva la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in Roma il 4.9.1999, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
[...]
Si costituiva in giudizio il quale si associava alla domanda divorzile, Controparte_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 9.7.2025, il Giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione,
confermava le condizioni della separazione.
Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo: confermarsi la vigente
assegnazione della casa coniugale, in Roma, via Oppido Mamertina n. 14, al Sig. CP_1
Per_
ove continuerà ad abitare con i figli , ed;
confermarsi la vigente modalità
[...] Per_1 Per_2
Per_ di mantenimento di , ed , per cui ciascuno dei genitori, per il tempo di Per_1 Per_2
permanenza dei figli presso di sé, è tenuto al mantenimento diretto degli stessi;
confermarsi la vigente
modalità di concorso nelle spese straordinarie - così come specificate nel protocollo d'intesa del
Tribunale di Roma del 17.12.2014 - che restano a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%
per ciascuno;
spese di giudizio compensate.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza del Tribunale di Roma n.
3740/2022 pubbl. il 9.3.2022 divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Roma il 4.9.1999;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00888 parte
2 serie A02);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
TA MO TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21049/2024
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Marciano, giusta delega in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EF Iadevaia, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 21.5.2024, chiedeva la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in Roma il 4.9.1999, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
[...]
Si costituiva in giudizio il quale si associava alla domanda divorzile, Controparte_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 9.7.2025, il Giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione,
confermava le condizioni della separazione.
Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo: confermarsi la vigente
assegnazione della casa coniugale, in Roma, via Oppido Mamertina n. 14, al Sig. CP_1
Per_
ove continuerà ad abitare con i figli , ed;
confermarsi la vigente modalità
[...] Per_1 Per_2
Per_ di mantenimento di , ed , per cui ciascuno dei genitori, per il tempo di Per_1 Per_2
permanenza dei figli presso di sé, è tenuto al mantenimento diretto degli stessi;
confermarsi la vigente
modalità di concorso nelle spese straordinarie - così come specificate nel protocollo d'intesa del
Tribunale di Roma del 17.12.2014 - che restano a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%
per ciascuno;
spese di giudizio compensate.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza del Tribunale di Roma n.
3740/2022 pubbl. il 9.3.2022 divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Roma il 4.9.1999;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00888 parte
2 serie A02);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
TA MO TA IE