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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 234/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. STRAPPELLI ETTORE presso il CP_1 P.IVA_1
cui studio è elettivamente domiciliato in giusta procura in atti;
opponente contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. PAOLUCCI Controparte_2 C.F._1
PATRIZIA giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. l'odierna opponente spiegava di aver ricevuto, in data 8.1.2023, la notifica del precetto con il quale era intimato il pagamento della complessiva somma di €. 8.389,00 oltre iva e cap oltre alle spese di precetto.
Il precetto era fondato sull'ordinanza di assegnazione somme del 24.10.2023, notificata il 26.10.23, con la quale il giudice dell'esecuzione di Teramo, nell'ambito della procedura iscritta al R.G.E. n. 481/2023
- promossa con atto di pignoramento presso terzi - assegnava “in pagamento a , ed Controparte_2
Cont a carico del terzo pignorato, in virtù del rapporto di lavoro provato come esistente ed CP_4 attuale, l'importo pari ad un quinto mensile dello stipendio corrisposto al sig. Parte_1
in base alla documentazione prodotta, al netto delle sole trattenute fiscali e
[...]
previdenziali, con esclusione di quelle volontarie e salvo esazione, nonché un quinto del T.F.R., allorché esigibile, fino alla concorrenza dell'importo di € 6484,94 di cui all'atto di precetto notificato il 24.02.2023, oltre agli interessi maturati e maturandi da calcolarsi ai tassi e dalle scadenze come da titoli esecutivi ed alle spese di procedura come sopra liquidate, e quelle successive occorrenti,
pagina 1 di 5 ponendone il pagamento a carico del terzo pignorato con le somme accertate disponibili, in continuità in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, poiché la , odierna opponente (e terza debitrice nella citata procedura esecutiva 481/23 CP_1
pendente avanti al Tribunale di Teramo), saldava solo parzialmente il debito nei confronti di
[...]
era notificato il precetto oggi opposto per il pagamento delle somme portate dall'ordinanza CP_2
di assegnazione e non ancora versate.
Con A fondamento dell'opposizione che ci occupa, la ra affermava che, diversamente da quanto dichiarato dal procuratore del creditore in sede di udienza ex art. 548 c.p.c., il terzo aveva rilasciato la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc in data 12.10.2023, comunicandola a mezzo pec alla cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Teramo e all'avvocato Paolini tramite mail ordinaria in quanto la sua casella pec non accettava corrispondenza.
Affermava, in particolare, che con la citata comunicazione FE. dichiarava testualmente “visto CP_4
l'atto di pignoramento presso terzi dichiara che è in corso un rapporto di lavoro con il debitore con contratto a tempo determinato dal giorno 01.05.2023 con scadenza 10/10/2023”, depositando la busta paga del lavoratore relativa al mese di Maggio 2023.
Pertanto, poiché il procuratore della creditrice all'udienza del 548 c.p.c. non Controparte_2 dichiarava di aver ricevuto la citata comunicazione, l'ordinanza di assegnazione, in base alla ricostruzione dell'odierna opponente, doveva intendersi limitata alle somme di cui la era CP_1 effettivamente debitor debitoris, così come riportate nella dichiarazione posto che “per il lavoro prestato dal debitore il terzo pignorato FE. è obbligato al pagamento Parte_1 CP_4 della somma di €. 2.209,02 quale somma calcolata sulla base dell'ordinanza del G.E .in luogo di quella maggiore precettata alla , somma che era stata già corrisposta in due rate “la CP_1
prima con pagamento di 302,00 euro come riferisce la stessa in atto di precetto la seconda con CP_2
Co bonifico di €. 1923,60, ( cfr. allegata ricevuta di bonifico) pertanto nulla deve in forza CP_4 dell'estinzione del rapporto di lavoro a ” (così si legge nell'atto di opposizione a Parte_1
pag. 2).
Alla luce di quanto sopra, il precetto oggi opposto era ritenuto illegittimo. Concludeva, dunque, chiedendo "Voglia l'On.le Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, 1) dichiarare, previo accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesattezza dell'atto di precetto notificato il
08.01.2023, l'inesistenza del diritto della ditta opposta a procedere ad esecuzione forzata per le somme intimate;
2) condannare convenuta-opposta a rimborsare all'attore le spese del Controparte_2
presente giudizio.".
pagina 2 di 5 Si costituiva nel presente giudizio di opposizione , contestando in fatto ed in diritto Controparte_2 quanto affermato dalla parte opponente, eccependo – in sintesi - l'intervenuta preclusione, per la CP_1
ad impugnare, con la presente opposizione, l'ordinanza di assegnazione resa all'esito di altra procedura esecutiva, ormai divenuta definitiva. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il presente procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 28 marzo
2025 per la discussione – udienza poi sostituta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Pertanto, all'esito della lettura delle note conclusionali autorizzate e delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era emessa la presente pronuncia.
Va innanzitutto correttamente ricostruita la vicenda che ci occupa.
Nell'alveo della procedura esecutiva instaurata da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
avanti al Tribunale di Teramo era notificato alla datrice di lavoro del primo, pignoramento CP_1
presso terzi (doc.1). A seguito dell'iscrizione a ruolo della procedura (doc. 2) che prendeva il numero
481/23, l'avviso di iscrizione a ruolo e l'avviso dell'udienza di comparizione del terzo era notificato al terzo in data 2.5.2023 (doc. 3). All'udienza fissata del 25.7.2023 il terzo – nonostante la ritualità CP_1
della notifica – non compariva e non rendeva la dovuta dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Pertanto il GE, alla citata udienza, fissava la nuova udienza al 24.10.23 per la comparizione del terzo (cfr. doc. 4).
L'avviso della citata udienza era ritualmente notificato al terzo (cfr. doc. 5) che, tuttavia, non compariva e non rendeva la dichiarazione con la conseguenza che il GE del Tribunale di Teramo - conformemente a quanto disposto dall'art. 548 - “rilevato che il creditore ha verbalizzato di non avere Co ricevuto alcuna dichiarazione e che il terzo pignorato non è comparso alla presente CP_4 udienza… assegna in pagamento a e a carico del terzo pignorato Controparte_2 Parte_2 alla concorrenza della somma di 6.484,94” oltre spese legali liquidate (doc. 6).
[...]
La citata ordinanza di assegnazione, in assenza di opposizione, diveniva definitiva ed era posta a fondamento del precetto oggi opposto.
Sostiene l'opponente di aver reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. depositandola presso la cancelleria del Tribunale di Teramo e inviandola via mail al procuratore della creditrice in quanto la pec di quest'ultimo era indisponibile.
Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sono infondate con la conseguenza che la stessa andrà rigettata.
Va innanzitutto chiarito che il debitor debitoris, che non ha reso la dichiarazione e non è comparso all'udienza ex art. 547 c.p.c., era onerato a comparire alla seconda udienza del 24.10.2023 fissata dal giudice delle esecuzioni ex art. 548 c.p.c., così come era stato allo stesso intimato con la notifica del provvedimento del giudice delle esecuzioni del 25.7.2023 ritualmente ricevuta in data 20.9.2023 (cfr.
pagina 3 di 5 doc. 5) ove si informava il debitor debitoris che, non comparendo all'udienza del 24.10.2023 “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, qualora l'allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”.
È ovvio che la mancata dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, seguita dalla mancata comparizione del terzo debitor debitoris – oltre alla prima udienza
– alla successiva udienza ex art. 548 c. II c.p.c. non potrebbe in alcun modo essere sanata dalla tardiva ed irrituale dichiarazione depositata presso la cancelleria del Tribunale ovvero inviata via mail al procuratore della parte creditrice. Ed infatti, innanzitutto, la dichiarazione del terzo, ex art. 547 c.p.c. va fatta entro 10 giorni dal pignoramento e, in secondo luogo, lo stesso art. 547 c.p.c. prevede che la citata dichiarazione va inviata a mezzo di raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. Sarebbe stato onere del creditore, dunque, accertare la ragione per cui la casella PEC del procuratore del creditore non era disponibile.
In ogni caso, in disparte le precedenti considerazioni, ciò che nel caso di specie risulta del tutto assorbente ai fini del rigetto della presente opposizione è la circostanza per cui l'ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura esecutiva 481/23, ritualmente notificata alla in data CP_1
26.10.2023 (cfr. all. 6 fascicolo opposta), come pure dalla stessa ammesso, andava correttamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ed infatti, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è l'unico rimedio esperibile dal terzo avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., ove viziata da errore di interpretazione sul contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Pertanto, la citata ordinanza di assegnazione, una volta pronunciata ed in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 617 c. II c.p.c., diviene la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato verso il creditore pignorante e, in difetto di revoca o impugnativa,
è irretrattabile. Ne discende che, trattandosi di un titolo di formazione giudiziale, avverso un precetto fondato su un'ordinanza di assegnazione è possibile muovere, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, solo contestazioni formali avverso il precetto ovvero contestazioni relative a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (l'ordinanza di assegnazione).
In applicazione di quanto detto, dunque, non avendo la tempestivamente proposto opposizione CP_1 ex art. 617 c. II c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione per le ragioni oggi spiegate in questa sede,
l'odierna opposizione non potrà che essere respinta.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 234 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1696,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 17 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 234/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. STRAPPELLI ETTORE presso il CP_1 P.IVA_1
cui studio è elettivamente domiciliato in giusta procura in atti;
opponente contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. PAOLUCCI Controparte_2 C.F._1
PATRIZIA giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. l'odierna opponente spiegava di aver ricevuto, in data 8.1.2023, la notifica del precetto con il quale era intimato il pagamento della complessiva somma di €. 8.389,00 oltre iva e cap oltre alle spese di precetto.
Il precetto era fondato sull'ordinanza di assegnazione somme del 24.10.2023, notificata il 26.10.23, con la quale il giudice dell'esecuzione di Teramo, nell'ambito della procedura iscritta al R.G.E. n. 481/2023
- promossa con atto di pignoramento presso terzi - assegnava “in pagamento a , ed Controparte_2
Cont a carico del terzo pignorato, in virtù del rapporto di lavoro provato come esistente ed CP_4 attuale, l'importo pari ad un quinto mensile dello stipendio corrisposto al sig. Parte_1
in base alla documentazione prodotta, al netto delle sole trattenute fiscali e
[...]
previdenziali, con esclusione di quelle volontarie e salvo esazione, nonché un quinto del T.F.R., allorché esigibile, fino alla concorrenza dell'importo di € 6484,94 di cui all'atto di precetto notificato il 24.02.2023, oltre agli interessi maturati e maturandi da calcolarsi ai tassi e dalle scadenze come da titoli esecutivi ed alle spese di procedura come sopra liquidate, e quelle successive occorrenti,
pagina 1 di 5 ponendone il pagamento a carico del terzo pignorato con le somme accertate disponibili, in continuità in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, poiché la , odierna opponente (e terza debitrice nella citata procedura esecutiva 481/23 CP_1
pendente avanti al Tribunale di Teramo), saldava solo parzialmente il debito nei confronti di
[...]
era notificato il precetto oggi opposto per il pagamento delle somme portate dall'ordinanza CP_2
di assegnazione e non ancora versate.
Con A fondamento dell'opposizione che ci occupa, la ra affermava che, diversamente da quanto dichiarato dal procuratore del creditore in sede di udienza ex art. 548 c.p.c., il terzo aveva rilasciato la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc in data 12.10.2023, comunicandola a mezzo pec alla cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Teramo e all'avvocato Paolini tramite mail ordinaria in quanto la sua casella pec non accettava corrispondenza.
Affermava, in particolare, che con la citata comunicazione FE. dichiarava testualmente “visto CP_4
l'atto di pignoramento presso terzi dichiara che è in corso un rapporto di lavoro con il debitore con contratto a tempo determinato dal giorno 01.05.2023 con scadenza 10/10/2023”, depositando la busta paga del lavoratore relativa al mese di Maggio 2023.
Pertanto, poiché il procuratore della creditrice all'udienza del 548 c.p.c. non Controparte_2 dichiarava di aver ricevuto la citata comunicazione, l'ordinanza di assegnazione, in base alla ricostruzione dell'odierna opponente, doveva intendersi limitata alle somme di cui la era CP_1 effettivamente debitor debitoris, così come riportate nella dichiarazione posto che “per il lavoro prestato dal debitore il terzo pignorato FE. è obbligato al pagamento Parte_1 CP_4 della somma di €. 2.209,02 quale somma calcolata sulla base dell'ordinanza del G.E .in luogo di quella maggiore precettata alla , somma che era stata già corrisposta in due rate “la CP_1
prima con pagamento di 302,00 euro come riferisce la stessa in atto di precetto la seconda con CP_2
Co bonifico di €. 1923,60, ( cfr. allegata ricevuta di bonifico) pertanto nulla deve in forza CP_4 dell'estinzione del rapporto di lavoro a ” (così si legge nell'atto di opposizione a Parte_1
pag. 2).
Alla luce di quanto sopra, il precetto oggi opposto era ritenuto illegittimo. Concludeva, dunque, chiedendo "Voglia l'On.le Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, 1) dichiarare, previo accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesattezza dell'atto di precetto notificato il
08.01.2023, l'inesistenza del diritto della ditta opposta a procedere ad esecuzione forzata per le somme intimate;
2) condannare convenuta-opposta a rimborsare all'attore le spese del Controparte_2
presente giudizio.".
pagina 2 di 5 Si costituiva nel presente giudizio di opposizione , contestando in fatto ed in diritto Controparte_2 quanto affermato dalla parte opponente, eccependo – in sintesi - l'intervenuta preclusione, per la CP_1
ad impugnare, con la presente opposizione, l'ordinanza di assegnazione resa all'esito di altra procedura esecutiva, ormai divenuta definitiva. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il presente procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 28 marzo
2025 per la discussione – udienza poi sostituta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Pertanto, all'esito della lettura delle note conclusionali autorizzate e delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era emessa la presente pronuncia.
Va innanzitutto correttamente ricostruita la vicenda che ci occupa.
Nell'alveo della procedura esecutiva instaurata da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
avanti al Tribunale di Teramo era notificato alla datrice di lavoro del primo, pignoramento CP_1
presso terzi (doc.1). A seguito dell'iscrizione a ruolo della procedura (doc. 2) che prendeva il numero
481/23, l'avviso di iscrizione a ruolo e l'avviso dell'udienza di comparizione del terzo era notificato al terzo in data 2.5.2023 (doc. 3). All'udienza fissata del 25.7.2023 il terzo – nonostante la ritualità CP_1
della notifica – non compariva e non rendeva la dovuta dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Pertanto il GE, alla citata udienza, fissava la nuova udienza al 24.10.23 per la comparizione del terzo (cfr. doc. 4).
L'avviso della citata udienza era ritualmente notificato al terzo (cfr. doc. 5) che, tuttavia, non compariva e non rendeva la dichiarazione con la conseguenza che il GE del Tribunale di Teramo - conformemente a quanto disposto dall'art. 548 - “rilevato che il creditore ha verbalizzato di non avere Co ricevuto alcuna dichiarazione e che il terzo pignorato non è comparso alla presente CP_4 udienza… assegna in pagamento a e a carico del terzo pignorato Controparte_2 Parte_2 alla concorrenza della somma di 6.484,94” oltre spese legali liquidate (doc. 6).
[...]
La citata ordinanza di assegnazione, in assenza di opposizione, diveniva definitiva ed era posta a fondamento del precetto oggi opposto.
Sostiene l'opponente di aver reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. depositandola presso la cancelleria del Tribunale di Teramo e inviandola via mail al procuratore della creditrice in quanto la pec di quest'ultimo era indisponibile.
Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sono infondate con la conseguenza che la stessa andrà rigettata.
Va innanzitutto chiarito che il debitor debitoris, che non ha reso la dichiarazione e non è comparso all'udienza ex art. 547 c.p.c., era onerato a comparire alla seconda udienza del 24.10.2023 fissata dal giudice delle esecuzioni ex art. 548 c.p.c., così come era stato allo stesso intimato con la notifica del provvedimento del giudice delle esecuzioni del 25.7.2023 ritualmente ricevuta in data 20.9.2023 (cfr.
pagina 3 di 5 doc. 5) ove si informava il debitor debitoris che, non comparendo all'udienza del 24.10.2023 “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, qualora l'allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”.
È ovvio che la mancata dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, seguita dalla mancata comparizione del terzo debitor debitoris – oltre alla prima udienza
– alla successiva udienza ex art. 548 c. II c.p.c. non potrebbe in alcun modo essere sanata dalla tardiva ed irrituale dichiarazione depositata presso la cancelleria del Tribunale ovvero inviata via mail al procuratore della parte creditrice. Ed infatti, innanzitutto, la dichiarazione del terzo, ex art. 547 c.p.c. va fatta entro 10 giorni dal pignoramento e, in secondo luogo, lo stesso art. 547 c.p.c. prevede che la citata dichiarazione va inviata a mezzo di raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. Sarebbe stato onere del creditore, dunque, accertare la ragione per cui la casella PEC del procuratore del creditore non era disponibile.
In ogni caso, in disparte le precedenti considerazioni, ciò che nel caso di specie risulta del tutto assorbente ai fini del rigetto della presente opposizione è la circostanza per cui l'ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura esecutiva 481/23, ritualmente notificata alla in data CP_1
26.10.2023 (cfr. all. 6 fascicolo opposta), come pure dalla stessa ammesso, andava correttamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ed infatti, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è l'unico rimedio esperibile dal terzo avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., ove viziata da errore di interpretazione sul contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Pertanto, la citata ordinanza di assegnazione, una volta pronunciata ed in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 617 c. II c.p.c., diviene la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato verso il creditore pignorante e, in difetto di revoca o impugnativa,
è irretrattabile. Ne discende che, trattandosi di un titolo di formazione giudiziale, avverso un precetto fondato su un'ordinanza di assegnazione è possibile muovere, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, solo contestazioni formali avverso il precetto ovvero contestazioni relative a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (l'ordinanza di assegnazione).
In applicazione di quanto detto, dunque, non avendo la tempestivamente proposto opposizione CP_1 ex art. 617 c. II c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione per le ragioni oggi spiegate in questa sede,
l'odierna opposizione non potrà che essere respinta.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 234 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1696,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 17 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
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