Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12235 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08874/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8874 del 2021, proposto da NI IO, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Palatucci, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, al largo Amilcare Ponchielli n. 6 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e con domicilio fisico ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego di autorizzazione ex art. 21, co. 4, d.lgs. 42/2004, prot. n. 28581 del 21 giugno 2021 del Ministero della cultura-Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, Cl. 34.43.04, recante “ Rione S. Eustachio, piazza della Rotonda 7, piani primo e secondo. N.C.E.U.: Foglio 485, particella 354-357 Proprietà: IO NI Interventi: Lavori di manutenzione straordinaria con accorpamento e cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari. Accorpamento interni 4 e 5 del piano primo ed interni 10 e 11 del piano secondo mediante realizzazione scala a chiocciola interna. Cambio di destinazione d’uso da abitativo a commerciale. Procedimento: Autorizzazione art. 21 D. Lgs 42/2005 Immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004, D.R. 01.03.2021 (palazzo Giustiniani) Articolo 10 bis Legge 241/1990. Controdeduzioni ”, a firma del responsabile dell’istruttoria arch. Maria Cristina Lapenna e del Soprintendente speciale Dott.ssa Daniela Porro, inviato al ricorrente a mezzo posta elettronica in data 21 giugno 2021;
- ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso a quello impugnato, ivi compresa la nota del Ministero della cultura-Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma prot. n. 23210-P del 18 maggio 2021, di comunicazione ex art. 10- bis , l. 241/1990, di preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il gravame all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma ha rigettato la sua richiesta autorizzazione, ex art 21 d.lgs. n. 42/2004, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria presso l’immobile sito Roma, alla Piazza della Rotonda n. 7, consistenti nell’accorpamento degli interni 4 e 5 del piano primo e degli interni 10 e 11 del piano secondo, mediante realizzazione di una scala a chiocciola interna e nel cambio di destinazione d’uso da abitativo e commerciale degli stessi.
Deduce in particolare:
- la “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 ” per non avere, in tesi, il Ministero resistente puntualmente e specificatamente riportato in motivazione le controdeduzioni a tutte le osservazioni formulate in esito al preavviso di diniego che, secondo la prospettazione ricorsuale, non sarebbero state adeguatamente valutate;
- “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, incongruità e contraddittorietà della motivazione- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 21, comma 4, d.lgs n. 42/2004 ”. Il provvedimento gravato recherebbe vizi formali, per essere stato sovrascritto, in tesi, sul preavviso di rigetto, di cui riporterebbe la medesima data, nonché perché, al suo interno, sussisterebbero delle incongruenze nell’elenco puntato (che presenterebbe un salto dalla lettera a) alla c). L’Amministrazione avrebbe poi illegittimamente considerato il manufatto come unitario nella sua rilevanza storica, senza applicare una tutela differenziata alle diverse parti che lo compongono, in ragione della loro specifica e diversa funzione: gli interventi oggetto di diniego, dovendo realizzarsi sul c.d. “retro di servizio”, avrebbero, in tesi, dovuto essere considerati diversamente rispetto alle aree principali dell’immobile. Ed ancora, l’Amministrazione resistente non avrebbe considerato quanto chiarito dalla parte ricorrente in relazione alle anomalie riscontrate con riguardo al presunto accorpamento delle particelle 354 e 357, frutto, in tesi, di un mero refuso grafico. Infine il Ministero resistente avrebbe esorbitato dai confini della propria competenza, avendo, nel provvedimento gravato, rilevato alcune “criticità edilizie” rispetto alle quali ogni giudizio spetterebbe, invero, all’Amministrazione comunale.
Si duole in conclusione della “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della Legge 241/190” , denunciando la carenza di motivazione del provvedimento gravato per essere le argomentazioni in esso riportate “ asseritamente viziate per genericità e assenza di un contenuto specifico diverso da quello di negare comunque l’accorpamento richiesto dal privato”.
II. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
III. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
IV. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
IV.1. Preliminarmente, nel rispetto dell’ordine di esame delle questioni come sancito dall’Adunanza plenaria 7 aprile 2015 n. 5, va scrutinato il rilievo di incompetenza serbato dalla parte ricorrente in relazione alle “criticità edilizie” evidenziate dalla Soprintendenza nel provvedimento gravato.
Il vizio, che comunque attingerebbe il provvedimento solo in parte qua , non risulta sussistere con conseguente infondatezza della censura.
E ciò in quanto, stando all’inequivoco tenore letterale del provvedimento, la Soprintendenza, nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra Amministrazioni nella concorrente funzione di tutela del territorio, ha effettivamente solo evidenziato all’Amministrazione comunale alcune “criticità di tipo edilizio ”, rispetto all’art. 26, comma 3, delle NTA del PRG ed all’art. 24 comma 15 delle NTA del PRG, senza fare, di tali rilevate criticità, gli elementi fondanti il diniego, basato su motivazioni riconnesse alla tutela e conservazione del bene alla quale è, invece, effettivamente preposto il Ministero resistente.
IV.2. Tanto premesso, non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, non essendo ravvisabile nella specie la dedotta violazione dell’articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 sotto l’aspetto della asserita omessa adeguata valutazione delle osservazioni di parte ricorrente.
Invero, con riguardo agli obblighi motivazionali dell’Amministrazione rispetto alle osservazioni della parte privata al preavviso di rigetto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Nel procedimento amministrativo, l’onere di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite, essendo cioè sufficiente che dalla motivazione si evinca, come nel caso di specie, che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento. E invero non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise da obblighi ulteriori oltre quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all’istruttoria”. (T.a.r. per la Campania, sez. III, 12 dicembre 2023 n. 6890).
Tanto anche nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 10- bis della Legge n. 241 /1990, a norma del quale: “ Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ”.
Sicché, la circostanza che l’Amministrazione resistente, nel provvedimento impugnato prot. 344304 del 17 maggio 2021, abbia puntualmente controdedotto alle osservazioni di parte ricorrente, dando ragione della loro dichiarata insufficienza a determinare il superamento delle ragioni ostative e, pertanto, confermando l’esito negativo della istanza autorizzatoria solo a valle della disamina delle stesse, conduce ad un giudizio di sussistenza e completezza della motivazione del provvedimento gravato con riguardo alla adeguata valutazione delle osservazioni di parte ricorrente, con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo di censura.
IV.3. Quanto alle contestazioni mosse al contenuto del provvedimento, di cui al secondo ed al terzo motivo di doglianza, i rilievi formulati alla forma dello stesso sono manifestamente inammissibili: né il lapsus calami evidente nella omissione della lettera b) dell’elenco puntato né la data riportata sul provvedimento, manifestamente erronea in quanto nello stesso espressamente l’Amministrazione dichiara di controdedurre alle osservazioni (successive alla data indicata nel provvedimento) del 1° giugno 2021, incidono sul contenuto dello stesso che, pure a valle della correzione di tali errori materiali, rimarrebbe il medesimo, sicché alcuna utilità discenderebbe in capo al ricorrente dall’accoglimento della ridetta censura avente ad oggetto aspetti di mera correttezza formale privi di ricaduta sulla legittimità del provvedimento.
Con riguardo alle ragioni che la Soprintendenza ha posto alla base del proprio parere negativo, preliminarmente, va detto che tale giudizio rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, a fronte della quale il giudice amministrativo incontra il limite del sindacato giurisdizionale nei confronti delle valutazioni tecnico-scientifiche, le quali possono essere ritenute illegittime solo se incoerenti, irragionevoli o frutto di errore tecnico, non potendo, giammai, il sindacato divenire sostitutivo delle valutazioni spettanti alla P.A. con l’introduzione di una valutazione parimenti opinabile. Nel caso di specie, la Soprintendenza ha concluso per l’incompatibilità con l’edilizia tradizionale romana sia della scala a chiocciola –“ con funzione distributiva fra i piani ” e progettata al centro delle stanze- che della conseguente voluta frammentazione degli spazi: trattasi di interventi ritenuti contrari alla natura costruttiva dell’organismo architettonico, la cui realizzazione avrebbe portato un detrimento dei valori culturali espressi dal bene tutelato, anche nella stratifìcazione storica del palazzo.
La motivazione espressa nel provvedimento a supporto di tale conclusione, arricchita da richiami a studi pertinenti alla tipologia di intervento, risulta approfondita e specificamente riferita all’opera concreta ed al particolare contesto storico in cui essa si va ad inserire. Né si ravvisano elementi d’incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e come interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del bene culturale in questione: non è irragionevole, infatti, che la proposta progettuale denegata, avendo ad oggetto un intervento di addizione di un elemento come una scala a chiocciola per la congiunzione di due piani, collocata al centro della stanza e non già, secondo l’originario stile costruttivo, all’interno della parete perimetrale della stessa, impatti sulla conservazione del bene nella sua tradizionale configurazione.
In ogni caso, quanto concluso dalla competente Soprintendenza, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, circa l’incompatibilità delle opere proposte con l’edilizia tradizionale romana involge conoscenze e competenze di architettura storica che, comunque, la parte ricorrente non risulta aver confutato con altrettanti adeguati e qualificati apporti che consentano di ritenere l’intervento compatibile con la conservazione della originaria configurazione dell’immobile.
Né coglie nel segno la censura di parte ricorrente secondo la quale la Soprintendenza avrebbe dovuto tenere conto della specifica destinazione a servizio dei locali interessati dagli interventi, quasi che, tale destinazione, per quelle parti, determinasse un declassamento del valore storico del bene e, conseguentemente, un meno rigido regime di tutela.
Vero è che ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 “ (…) l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1” secondo il quale “beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”.
È evidente che il regime di tutela posto con riguardo ad un bene di interesse storico-culturale, qual è l’immobile di cui si controverte, imponga la preventiva autorizzazione del soprintendente per l’esecuzione di lavori sullo stesso, al dichiarato fine di assicurare che tali interventi non ne vulnerino il carattere storico ed artistico o ne pregiudichino la conservazione.
Tanto indipendentemente dalla porzione dell’immobile sul quale i lavori vanno eseguiti o dalla destinazione della stessa, non avendo il legislatore previsto alcuna tutela differenziata in tal senso.
E d’altronde il valore culturale è attribuito al bene nella sua interezza determinandone il relativo regime di tutela nella sua unitarietà.
IV.4. Da quanto innanzi concluso discende, pertanto, l’assorbimento delle doglianze formulate dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento di diniego, in relazione alla parte motiva di quest’ultimo riferita al riscontrato accorpamento delle particelle 354 e 347, siccome presente nella situazione di fatto rappresentata dal ricorrente e nell’ultimo titolo autorizzatorio, ma non nel decreto impositivo del vincolo sul bene (rilievo che, comunque, parte ricorrente ha cercato di confutare solo dichiarando la sussistenza di un mero refuso grafico negli elaborati, senza tuttavia sul punto fornire comprova della dichiarata circostanza).
Infatti, venendo, nella fattispecie, in considerazione un provvedimento sorretto da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, l’infondatezza delle censure avverso una soltanto di esse importa la conservazione dell’atto e la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle doglianze riferite agli altri aspetti dell’atto avversato.
Tanto deve concludersi in ossequio al consolidato insegnamento giurisprudenziale a tenore del quale “ per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze ” (Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964).
VII. In conclusione il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
VIII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per quanto in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta perché infondato.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO