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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. MARIA G. DI MARCO Presidente
2) dott. CINZIA ALCAMO Consigliere
3) dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 309/2023 R.G.L. promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sciacca Parte_1
Appellante CONTRO
, in persona del Controparte_1 cato Antonino Rizzo Appellato
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 31.05.2022 presso la cancelleria del Tribunale di Marsala, - già titolare, come da domande accolte del 20.05.2019 e del Parte_1
2.12.202 o di cittadinanza - riferiva di avere ricevuto comunicazioni del 6.5.2021 e del 16.11.2021, con le quali l' le aveva chiesto la restituzione CP_2 dell'importo di €1.499,07 illegittimamente percepito a tale titolo da gennaio 2021 a marzo 2021, in quanto la “domanda era stata presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7 co 11, della legge n.26 del 2019”. Esponeva in proposito che:
- in data 31.03.2021 l' aveva adottato un provvedimento di revoca del CP_2 beneficio economico a ca lla disponibilità da parte della ricorrente di autoveicoli non dichiarati al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
- aveva acquistato un'autovettura Volkswagen Lupo, poi sostituito, per motivi di sicurezza, dalla casa madre con altra vettura di pari caratteristiche nell'anno 2018; - l'intestazione nell'anno 2018 era, quindi, relativa ad altra vettura nuova sostituita della precedente acquistata nel 2013;
- “non c'è chi non veda come la vettura” intestata ricorrente non era il frutto di “di un acquisto ma di una sostituzione in garanzia di precedente veicolo, tra l'altro, acquistato con agevolazione I.V.A. L.97/86”;
- la , nel caso di specie, non versava in alcuna condizione prevista dalla Pt_1
Legge 28 2019 n.26, art.2 co 1 lett.c) punto 1;
- in data 16.02.2022, aveva ricevuto dall' una seconda comunicazione CP_2 della revoca/decadenza del beneficio, emessa c ovvedimento del 31.3.2021 e contestuale intimazione alla restituzione della somma pari ad euro 9.000,00 con riferimento al periodo Giugno 2019 – Novembre 2020 per i seguenti motivi:
“presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 2 co 1, c),1) L. 26 del 2019”;
- nella fattispecie “la revoca del R.D.C. non è imputabile alla ricorrente né ad una sua omissione rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dal D. L. 4/2019, il quale prevede l'obbligo del beneficiario di comunicare all' ogni variazione di CP_2 carattere patrimoniale e personale che possa far venire meno i requisiti di legge ai fini della permanenza del beneficio”, in quanto, la vettura intestata alla ricorrente non era frutto di un acquisto ma di una sostituzione in garanzia di precedente veicolo.
- “l'Ente erogatore non ha provveduto ad effettuare le dovute verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio”, omettendo altresì di esaminare la “documentazione inoltrata dalla ricorrente per dimostrare la sua assoluta buona fede e l'insussistenza del motivo di revoca”. Tanto premesso chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo “diritto alla percezione del beneficio senza soluzione di continuità fino alla naturale scadenza del beneficio stesso” e la condanna di controparte al pagamento “dei ratei maturati e non corrisposti a far data dall'interruzione dell'erogazione del beneficio ossia dal mese di Aprile 2021 senza soluzione di continuità fino alla naturale scadenza del beneficio stesso”. L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1072/2022, pubblicata il 9.11.2022, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite. In particolare, il decidente, ripreso il disposto dell'art.2 comma 1 lett. c) della L.26/2019, rilevava che:
- “dalla documentazione prodotta da parte ricorrente non emerge la prova di quanto sostenuto”, avendo la stessa allegato “esclusivamente n. 2 note di credito emesse nel 2016 e relative ad un veicolo immatricolato nel 2013, una lettera (con data illeggibile) inviatale dalla Volkswagen Group Italia s.p.a. ed il libretto di circolazione del veicolo in contestazione, immatricolato in data 20.11.2018”;
- “Da tali documenti risulta innanzitutto che la ricorrente è intestataria di un veicolo immatricolato nel 2018 e da nessun documento risulta che per lo stesso sia stata prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”. - “ciò che conta è la titolarità del bene e non certamente le modalità di acquisto”, mentre “Per quanto riguarda poi le sostenute agevolazioni di cui avrebbe usufruito la ricorrente, non vi è traccia alcuna che il suddetto autoveicolo ne abbia fruito né vi è prova alcuna che lo stesso sia stato frutto della sostenuta sostituzione”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 12.04.2023, lamentando l'inapplicabilità alla vicenda del dettato dell'art.2, lett. C) del D.L. 28.01.2019 n.4 in quanto l'autovettura immatricolata per la prima volta il 20.11.2018 “è frutto di una sostituzione per effetto della clausola di garanzia di un veicolo già acquistato (come usato) nel 2016, peraltro con agevolazione fiscale per persone con disabilità”, sostituzione alla quale la ricorrente è “stata obbligata” per “ragioni di sicurezza”. Deduce ancora di avere provato, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, di avere beneficiato per l'acquisto dell'autovettura poi sostituita usufruendo delle agevolazioni fiscali (aliquota al 4% ai sensi della L. 97/1986) “per soggetti con disabilità”. Ha resistito in giudizio l' giusta memoria del 26.03.2025, variamente CP_2 contestando la fondatezza dell se doglianze e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti. 2) L'appello non può trovare accoglimento. È al tal fine opportuno riprendere la normativa, applicabile ratione temporis, in tema di reddito di cittadinanza. Come noto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.c) del d.l. 28 gennaio 2019, al fine di conseguire il Rdc “nessun componente il nucleo familiare” del richiedente, “deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc
o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”. La disposizione di legge, nell'indicare quale circostanza preclusiva al conseguimento del beneficio in parola la titolarità o la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, non prevede alcuna ipotesi derogatoria per l'ipotesi in cui il mezzo meccanico sia pervenuto al richiedente all'esito di sostituzione ad opera della “casa madre”. Operazione che, fra l'altro, risulta indimostrata nell'attuale vicenda processuale laddove l'istante non ha prodotto certificazione relativa all'atto traslativo (trasferimento a costa zero o compravendita) della Volkswagen polo, targata FT485DS, immatricolata il 20.11.2018, né alcuna specificazione circa la causale del trasferimento è evincibile dalla carta di circolazione in atti, così da impedire anche di verificare se effettivamente anche per la nuova vettura l'appellante ha usufruito dell'agevolazione fiscale ex lege L.97/1985. Anzi nella missiva del 13.07.2018 inviata dalla Volkswagen Group Itali s.p.a. alla , con la quale quest'ultima era resa edotta dell'esistenza di alcune Pt_1 componenti difettose della propria autovettura (all'epoca una Volkswagen Up, targata ES810RW) e dell'opportunità di ritirarla dalla circolazione, si legge: “A fronte del ritiro della sua autovettura, e per incontrare la sua massima soddisfazione siamo lieti di offrirle presso il concessionario un auto nuova di pari livello o, in alternativa, il valore della sua vettura da quotazione Eurotax (giallo) con la maggiorazione del 25%”. Il testuale riferimento ad una “auto nuova”, tale da intendersi quella di nuova immatricolazione, non lascia margini di dubbio circa l'operatività dell'art.2 cit.. Inoltre, a fronte della specifica contestazione sul punto dell' in ordine alla CP_2 mancanza negli atti processuali di qualsiasi traccia in merito all'effettiva riconsegna della (“posto che presso l'ACI – PRA risulta solo l'immatricolazione CP_3 del n nulla ha dedotto o prodotto l'istante. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve trovare integrale conferma. 3) Nonostante la soccombenza parte appellante non può essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio ostandovi la dichiarata sussistenza delle condizioni di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1072/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 9 novembre 2022. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore
AU AN
Il Presidente
RI G. Di CO