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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/09/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 660/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(P.VA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.VA_1 dall'Avv. Stefania Di Stefani
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Alfredo Bonanni
APPELLATO
E
pagina 1 di 14 (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.VA_2 CP_3 pro tempore
APPELLATO CONTUMACE nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.VA_3 del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
371/2023 pubblicata il 14.06.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…In accoglimento del proposto appello ed in riforma integrale della sentenza n. 371/2023, resa dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno, Dott.
Cassisi RG 1008/2022, depositata in data 14.06.2023 e notificata a mezzo pec in data 19.06.2023: - dichiarare la piena legittimità della cartella di pagamento n.
06820210055528124, stante la correttezza formale della stessa e la piena legittimità del procedimento di quantificazione delle somme avvenuto nel rispetto degli artt. 227-bis e ss. del DPR n. 115/2002; - con espressa riforma del capo sulle spese di primo grado e con condanna del sig. al pagamento Controparte_1 delle spese del doppio grado di giustizia ed alla restituzione di quelle pagate da
in esecuzione della sentenza di primo grado.” Parte_1
Dell'appellato “…ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i Controparte_1 motivi di cui in premessa, che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, rigettare l'atto di appello proposto da perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare l'impugnata sentenza
n.371/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data14 giugno 2023 nell'ambito del procedimento RG 1008/2022, con condanna alle spese legali in favore del sottoscritto procuratore antistatario del presente giudizio.”
pagina 2 di 14 FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha annullato la cartella Controparte_1 esattoriale n. 068 2021 00555281 24 00 – condannando i convenuti
[...]
e , in Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 solido, al pagamento delle spese di lite – ritenendo integrata la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla pretesa creditoria avanzata atteso che la cartella impugnata era stata preceduta da altre due cartelle – tutte per il recupero delle spese relative ad un procedimento penale a carico, tra gli altri, del - rispetto alle quali erano già stati decisi, per entrambe, altri giudizi di CP_1 opposizione.
II) ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati Parte_1 chiedendo, in riforma della pronuncia, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, la declaratoria della piena legittimità della cartella esattoriale opposta - stante la sua correttezza formale e la piena legittimità del procedimento di quantificazione delle somme indicate - e la condanna del al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonché alla CP_1 restituzione di quanto versato in esecuzione della gravata sentenza.
III) L'appellato, nel costituirsi, ha integralmente contestato il gravame concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della pronuncia del
Tribunale di Ascoli Piceno.
IV) Nonostante regolare notifica, non si sono costituiti il Controparte_2
e l' che, pertanto, sono stati dichiarati
[...] Controparte_5 contumaci;
assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e delle note di replica, invitate poi le parti a prendere posizione in ordine alla rilevanza e agli effetti della ordinanza n.
30112/2024 della Suprema Corte (con cui era stato definito un altro procedimento tra le stesse parti - avente ad oggetto l'opposizione avverso una diversa cartella di pagamento - al quale era stato fatto riferimento nell'atto di appello) allegata dalla parte appellata alla comparsa conclusionale, e preso atto pagina 3 di 14 degli scritti difensivi dell'appellante e dell'appellato, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con l'atto di appello ha impugnato la pronuncia del Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno contestandola sotto tre diversi profili.
1.1) Con il primo motivo ha lamentato la “Violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., 324 c.p.c., 25 d.p.r. 602/1973 e 223 d.p.r. 115/2002 per aver il Tribunale di Ascoli Piceno erroneamente interpretato il giudicato della sentenza
4754/2018 del Tribunale di Milano resa nel giudizio RG 32933/2017, che ha annullato la cartella di pagamento 06820170032837412000, relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di spese di giustizia” deducendo che il Tribunale di Ascoli
Piceno ha erroneamente ritenuto che il giudicato formatosi nel giudizio promosso da innanzi al Tribunale di Milano avverso la prima cartella al Controparte_1 medesimo notificata avesse annullato la pretesa dello Stato al pagamento delle spese processuali relative alla condanna pronunciata nei suoi confronti all'esito di un procedimento penale, definito dal GUP del Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 257/2015.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente considerato la suddetta pronuncia quale fatto estintivo della obbligazione mentre il Tribunale di Milano ha in realtà annullato la sola cartella di pagamento (n. 068 2017
00328374 12), opposta in quella sede, e non la pretesa creditoria dello Stato in sé.
Dunque, con la pronuncia impugnata, è stato confuso l'atto amministrativo con il potere impositivo di cui quello stesso atto era espressione, addivenendo alla errata conclusione secondo cui l'annullamento dell'atto determina per ciò solo l'esaurimento del potere.
Al contrario, secondo l'appellante, l'annullamento giudiziale dell'atto, se, da un lato, impedisce la prosecuzione dell'attività esecutiva, dall'altro, non vieta un nuovo esercizio di quel potere tramite un atto non viziato;
diversamente pagina 4 di 14 opinando, si finirebbe infatti per elidere il potere di imposizione e riscossione dello
Stato anche per meri vizi formali o procedimentali, ovvero – come nel caso di specie – a seguito dell'aggiornamento del credito sulla base di circostanze sopravvenute;
pertanto, ha osservato , in assenza di Parte_1 qualunque causa di prescrizione o decadenza, è facoltà dell'ente riformulare correttamente la pretesa creditoria eliminando i vizi lamentati nella precedente cartella o aggiornando il credito, tenuto conto di fatti sopravvenuti.
1.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia assumendo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. – omesso esame/omessa valutazione dei documenti di causa – Erroneità della sentenza di primo grado”.
L'appellante a tale riguardo ha evidenziato che:
- le somme erano state correttamente iscritte a ruolo a seguito della definizione del procedimento penale a carico del condannato con sentenza del CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno n. 257/2015 divenuta irrevocabile il 22.12.2015;
- aveva, dunque, aperto la partita di credito n. 136/2019 Parte_1 per il recupero della somma di € 52.088,19 a titolo di spese di giustizia;
- con nota B n. 690/2020, il Tribunale di Ascoli Piceno, in esecuzione del provvedimento del Presidente del Tribunale del 26.06.2020, aveva chiesto il recupero a carico di e delle spese processuali Controparte_1 Controparte_6 relative ai coimputati assolti , e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3
- pertanto, aveva proceduto all'apertura a carico del della Parte_1 CP_1 partita di credito suppletiva n. 51/2021, alla quale era seguita la notifica della cartella di pagamento opposta.
Secondo l'appellante, la cartella opposta fa quindi riferimento all'addebito della differenza in ragione dell'assoluzione degli altri coimputati e non costituisce la duplicazione delle due cartelle precedentemente notificate e opposte, essendo solo il risultato di un riconteggio imposto da circolari e note ministeriali a seguito della definizione della posizione dei coimputati del CP_1
1.3) Con il terzo ed ultimo motivo di appello, ha Parte_1 avanzato “Richiesta di riforma del capo sulle spese in corretta applicazione
pagina 5 di 14 dell'art. 91 c.p.c. Legittimità del comportamento tenuto da Parte_1
– legittimità della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie illegittimità della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese di lite” chiedendo la integrale riforma anche del capo che prevede la condanna alle spese di lite avendo l'Ente operato correttamente, nel pieno rispetto della normativa di settore ed in attuazione delle specifiche direttive impartite dall'ufficio giudiziario, con la conseguenza che alcuna condanna alle spese avrebbe dovuto essere pronunciata nei suoi confronti, non essendo configurabile la soccombenza in relazione alla posizione di
[...]
Parte_1
3.1) Prima di esaminare i motivi di gravame è opportuno evidenziare, in fatto, che dalla documentazione prodotta dalle parti emergono le seguenti circostanze:
- con sentenza n. 257/15 - depositata il 6.11.2015 e divenuta irrevocabile il
22.12.2015 – il GUP presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato, ex art. 444
c.p.p., a la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per diversi fatti Controparte_1 di bancarotta, allo stesso contestati, e ha condannato il medesimo al pagamento delle spese processuali fino al mese di gennaio 2010 (v. allegato B, fascicolo di primo grado del;
CP_1
- a seguito della suddetta sentenza, Equitalia Servizi Riscossione Spa ha emesso una prima cartella di pagamento (n. 068 2017 00328374 12000), notificata il 9.6.2017, per € 607.250,71 per spese processuali, opposta dal innanzi al Tribunale di Milano ove egli, all'epoca, risiedeva;
CP_1
- con la sentenza n. 4754/2018, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione alla esecuzione accertando la “….inesistenza del debito di con riferimento alle somme portate dall'opposta cartella di Controparte_1 pagamento” (v. allegato Z1, fascicolo di primo grado del;
CP_1
- in data 18.09.2019, Equitalia Servizi Riscossione Spa ha notificato una seconda cartella di pagamento (n. 068 2019 005539 26 000) per € 105.223,95, opposta dal innanzi al Tribunale di Milano che ha rigettato l'opposizione CP_1 con sentenza n. 2836/2021 poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Milano
pagina 6 di 14 che, con la pronuncia n. 2493/22, ha accolto il gravame, ravvisando la violazione del principio del ne bis in idem;
- avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione respinto con l'ordinanza n. 30112/2024, pubblicata il 21.11.2024;
- in data 17.06.2022, Equitalia Servizi Riscossione Spa ha notificato una terza cartella di pagamento (n. 068 2021 00555281 24 000) per €. 52.614,92, impugnata innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno che ha definito il procedimento con la sentenza la n. 371/2023, appellata in questa sede, con cui è stata accolta l'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem.
3.2) L'odierna appellante - - ha impugnato quest'ultima Parte_1 pronuncia lamentando l'errata interpretazione della sentenza del Tribunale di
Milano n. 4754/2018, sopra indicata, oltreché il mancato esame della documentazione sulla base della quale è stato rideterminato l'importo indicato nella (terza) cartella opposta ed ha, infine, chiesto una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
4) L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
4.1) In merito ai primi due motivi di gravame – che per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminati congiuntamente - si osserva anzitutto che il titolo in base al quale sono state notificate al le tre CP_1 cartelle di pagamento di cui si è detto in precedenza - compresa quella oggetto del presente giudizio di opposizione definito con la sentenza impugnata - è il medesimo ed è rappresentato dalla sentenza n. 257/15 emessa dal GUP del
Tribunale di Ascoli Piceno pronunciata il 28.10.2015 con cui il per quanto CP_1 rileva in questa sede, è stato condannato al pagamento delle spese processuali fino al gennaio 2010.
4.2) In sede di opposizione alla prima cartella esattoriale era emersa l'impossibilità di accertare, sulla base del foglio notizie ex art. 280 DPR
115/2002, se le somme esposte si riferissero ad attività processuali svolte prima del mese di gennaio 2010; né le parti opposte ( , Controparte_4
e ) avevano fornito elementi idonei Parte_1 Controparte_2
a colmare la lacuna;
per tali ragioni il Tribunale di Milano, con la sentenza n.
pagina 7 di 14 4754/2018, poi passata in giudicato, in accoglimento della opposizione all'esecuzione ha accertato l'inesistenza del debito di con Controparte_1 riferimento alle somme portate dalla opposta cartella di pagamento.
4.3) A seguito della notifica della seconda cartella e della conseguente opposizione, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del giudice di primo grado (con cui era stata respinta la opposizione del ha affermato CP_1 che “L'appello è fondato, per essersi già formato il giudicato sulla medesima pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Il credito qui azionato è infatti il medesimo portato dalla precedente cartella emessa nei confronti del
in ordine alla quale il Tribunale di Milano, con sentenza passata in CP_1 giudicato avente l'efficacia di cui all'art.2909 c.c., ha accertato l'inesistenza del diritto delle appellate a procedere ad esecuzione forzata. Certamente è ammessa la possibilità per l'Erario di emettere una nuova cartella esattoriale eliminando i vizi della precedente cartella annullata (trattandosi di operazione in autotutela sullo strumento di formazione unilaterale attraverso il quale lo Stato può riscuotere i propri crediti), ma solo ove sulla pretesa non si sia già formato – come nella specie – il giudicato, escludendone la sussistenza. Irrilevante resta a quel punto il fatto che la diversa quantificazione delle somme sia stata possibile solo a fronte di una nota della Procura della Repubblica di Ascoli che avrebbe trasmesso l'elenco delle spese processuali con l'indicazione dei relativi importi e tipologie: va escluso, infatti, che si tratti di “circostanze sopravvenute”, come qualificate dagli appellati, ma di mere informazioni che avrebbero dovuto essere acquisite in occasione del precedente giudizio di opposizione al fine di giustificare il diritto di procedere ad esecuzione e che non possono valere a rimettere in discussione quanto già accertato in via definitiva.” (v. sentenza Corte di Appello di
Milano n. 2493/2022).
4.4) La sentenza in questione è stata successivamente impugnata innanzi alla
Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 30112/2024, pubblicata il
21.11.2024, contestualmente al giudizio di inammissibilità del ricorso proposto dal e dalla e di inefficacia di quello Controparte_2 Controparte_5 incidentale presentato da ha esaminato, anche nel Parte_1
pagina 8 di 14 merito, la questione prospettata dai ricorrenti con l'unico motivo articolato affermando che “[…], anche a voler superare il profilo di inammissibilità del motivo sopra rilevato, in base al chiaro tenore della decisione, la censura sarebbe comunque infondata;
- la sentenza passata in giudicato, infatti, accoglie
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal e, quindi, accerta CP_1
l'insussistenza del diritto di agire in executivis in relazione ai crediti fatti valere con la cartella, la quale – pacificamente – mira alla riscossione delle spese di giustizia originate dalla condanna penale pronunciata dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 28/10/2015; in via definitiva, dunque, la sentenza n. 4754 del
24/4/2018 ha affermato che non vi è ragione di credito che consenta la riscossione coattiva e poco importa che ciò sia derivato da un difetto di prova
(costituita dalla tardiva trasmissione di dettagliate indicazioni da parte dei competenti ufficio giudiziari) colmato con la successiva cartella, perché la res iudicata non può essere rimessa in discussione;
né vale sostenere – come fanno i ricorrenti – che la sentenza n. 4754/2018 si riferisce esclusivamente ai crediti portati dalla prima cartella e non a quelli dettagliati nella seconda e che rientra nelle prerogative erariali la facoltà di emendare le precedenti lacune e di riprendere la riscossione sino a prescrizione del credito, perché la statuizione contenuta nella succitata sentenza, se non altro per come viene frammentariamente riportata in ricorso, non si limita ad annullare l'atto della riscossione per vizi formali senza incidere sulla pretesa sostanziale, ma accerta proprio l'insussistenza di quest'ultima, di talché la riedizione della medesima pretesa è preclusa dal giudicato.” (v. ordinanza cit. della Corte di cassazione).
4.5) Gli elementi desumibili dalle sentenze sopra indicate inducono a ritenere che sia precluso in questa sede l'esame delle questioni prospettate da
[...]
essendo intervenuto, sulle medesime questioni, il giudicato, con Parte_1 la sentenza del Tribunale di Milano n. 4754/2018 con cui, come evidenziato dai giudici di legittimità, è stato affermato che “non vi è ragione di credito che consenta la riscossione coattiva” (v. ordinanza della Suprema Corte cit.) ed è stata quindi accertata la insussistenza del diritto di agire in via esecutiva in relazione ai crediti fatti valere con una cartella che – come quella che costituisce pagina 9 di 14 oggetto del presente giudizio - è diretta alla riscossione delle spese processuali in base alla pronuncia del GUP del Tribunale di Ascoli Piceno n. 257 del
28.10.2015.
In altri termini in questo giudizio, come nei due precedenti (quello definito con la sentenza del Tribunale n. 4754/2018 e quello definito con la ordinanza della
Cassazione), si discute delle spese processuali che traggono origine dal medesimo titolo, costituito dalla sentenza del GUP sopra indicata, sicché la pretesa creditoria già esaminata non poteva essere riformulata con una terza cartella, stante il formarsi del giudicato.
Se da un lato è vero che è ammessa la possibilità per l'erario di emettere, in autotutela, una nuova cartella eliminando i vizi di una precedente cartella, è pur vero che ciò è possibile qualora sulla ragione di credito non si sia già formato il giudicato escludendone la sussistenza, come avvenuto nel caso in esame in cui il
Tribunale di Milano - come chiarito anche dalla Suprema Corte con la ordinanza n.
n. 30112/2024 - ha accertato la inesistenza del debito del con riferimento CP_1 alla (prima) cartella, all'epoca opposta, notificata ai fini della riscossione delle spese processuali in base alla sentenza del GUP più volte citata e quindi per il medesimo titolo (spese di giustizia in base a detta sentenza) di cui si discute in questa sede.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione degli elementi valorizzati dall'appellante secondo cui i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria non sono coperti dal giudicato perché la cartella oggetto del presente giudizio ha “un titolo autonomo e successivo rispetto a quello oggetto della sentenza n. 4754/2018 poiché è stata emessa a seguito di provvedimenti sopravvenuti tra cui:
-il provvedimento presenziale del 26.6.2020, emesso a seguito della definizione con sentenza assolutoria dei coimputati;
-la conseguente apertura della partita supplettiva n. 51/2021 a carico del sig. per l'addebito pro quota delle spese di giudizio già sostenute e CP_1 definitivamente non attribuibili ai soggetti assolti” (v. memoria del 6.5.2025).
pagina 10 di 14 Si ritiene infatti che gli elementi evidenziati non rappresentino circostanze di fatto sopravvenute tali da escludere la efficacia del giudicato.
Invero il credito che ha costituito oggetto dell'ultima cartella (quella impugnata in questo procedimento) non è diverso da quello che aveva costituito oggetto della prima cartella di pagamento opposta innanzi al Tribunale di Milano che ha definito il giudizio con la sentenza n. 4754/2018: con la prima cartella, infatti, era stata posta a carico del la somma di €.607.250,71, ai fini del CP_1 recupero delle spese processuali, in base alla sentenza del GUP del Tribunale di
Ascoli Piceno n. 257 del 28.10.2015 e la somma richiesta con la cartella impugnata in questa sede tra origine, come si è detto, dal medesimo titolo.
Ne consegue che la documentazione indicata dall'appellante (provvedimento del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno del 20.6.2020 emesso dopo la pronuncia di assoluzione di altri tre soggetti, imputati nel medesimo procedimento definito nei confronti del con la sentenza del GUP n. 217/2015; la partita CP_1 supplettiva n. 51/2021 per l'addebito pro quota delle spese di giudizio non attribuibili ai soggetti assolti) non rappresenta un titolo autonomo e successivo rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4754/2018, perché riguarda, anche essa, le spese processuali del medesimo procedimento penale che, quanto al è stato definito con la sentenza del GUP n. 257/2015 e quindi CP_1 la stessa ragione di credito – che trae origine dall'unico titolo, già posto a fondamento della prima cartella, costituito dalla citata sentenza del GUP di condanna al pagamento delle spese processuali - esclusa nei confronti del con sentenza passata in giudicato. CP_1
La documentazione valorizzata non giustifica quindi una ulteriore azione esecutiva, perché evidenzia solo mere indicazioni fornite dall'Ufficio Giudiziario per la ripartizione delle spese processuali ed il recupero delle somme a carico del
(dapprima individuate in €. 607.250,71, poi in €. 105.223,95 e, infine, in CP_1
€.52.614,92) che avrebbero dovuto essere dedotte, specificate e dimostrate nel
(primo) giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Milano n. 4754/2018: all'epoca infatti il procedimento penale a carico del si era già concluso e, CP_1 dunque, le parti interessate erano o avrebbero già dovuto essere in condizione di pagina 11 di 14 fornire gli elementi idonei a definire l'importo complessivamente dovuto a titolo di spese processuali ricollegabili alla citata sentenza del GUP, da recuperare poi in base all'esito del medesimo procedimento penale nei confronti degli altri imputati.
Nel caso concreto la somma che ha costituito oggetto della cartella impugnata, richiesta quale “addebito differenza 1/6 spese per intero rispetto quelle addebitate, in quanto 3 imputati risultano assolti (quota totale per condannato:
156.264,47)” (v. partita di credito n. 51/2021), risulta determinata ponendo a base del calcolo l'importo di €. 937.046,80: infatti tale importo, suddiviso per sei imputati - esclusi i tre i assolti, atteso che gli imputati erano originariamente nove, v. provvedimento del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno del
22.2.2019) – è pari ad €. 156.174,47, sostanzialmente coincidente con quello indicato nella citata cartella.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, gli elementi di fatto posti a fondamento della ragione di credito concernente la somma asseritamente dovuta dal riferibile ai tre imputati nel medesimo procedimento, poi assolti, sono CP_1 gli stessi che sono stati posti a fondamento della pretesa creditoria dedotta con le precedenti cartelle, già esclusa con sentenza passata in giudicato.
Si ritiene pertanto che gli elementi valorizzati dall'appellante, compresa la intervenuta pronuncia assolutoria nei confronti di tre imputati, non rappresentano circostanze di fatto sopravvenute tali da giustificare un nuovo esame della stessa pretesa creditoria - avente ad oggetto il pagamento delle spese processuali in base alla sentenza del GUP n. 257/2015 - perché questa è stata ritenuta insussistente dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4754/2018 passata in giudicato.
4.6) Per le considerazioni svolte, i primi due motivi di gravame vanno quindi respinti.
5.) Il terzo motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, è infondato.
Invero nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, l'agente della riscossione risponde in solido con l'ente impositore, entrambi opposti, delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità,
pagina 12 di 14 mentre la circostanza che la lite tragga origine da un atto dovuto, compiuto dall'agente della riscossione nell'ambito del servizio di riscossione, rileva nei soli rapporti interni (Cass. civ. n. 24678/2018): si ritiene pertanto che le argomentazioni difensive svolte dall'appellante, basate sul fatto che l'attività è stata posta in essere da nel pieno rispetto delle Parte_1 disposizioni che regolano la procedura di riscossione delle spese processuali, tenendo in considerazione gli elementi alla stessa forniti, non evidenzino elementi idonei e sufficienti per derogare al principio generale della soccombenza, applicato dal primo giudice.
6.) Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif. (tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria in mancanza della relativa attività processuale), seguono la soccombenza – con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario - non essendo ravvisabile, neanche in questa sede, ragioni tali da giustificare la compensazione, integrale o parziale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , del , e di
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. Controparte_4
371/2023, pubblicata il 14.06.2023; condanna a rifondere alla controparte costituita, Parte_1
le spese di lite del grado che si liquidano in €. 1.500,00 per fase di CP_1 studio, €.1.000,00 per fase introduttiva, €. 2.600,00 per fase decisionale, oltre pagina 13 di 14 spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratori antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(P.VA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.VA_1 dall'Avv. Stefania Di Stefani
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Alfredo Bonanni
APPELLATO
E
pagina 1 di 14 (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.VA_2 CP_3 pro tempore
APPELLATO CONTUMACE nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.VA_3 del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
371/2023 pubblicata il 14.06.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…In accoglimento del proposto appello ed in riforma integrale della sentenza n. 371/2023, resa dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno, Dott.
Cassisi RG 1008/2022, depositata in data 14.06.2023 e notificata a mezzo pec in data 19.06.2023: - dichiarare la piena legittimità della cartella di pagamento n.
06820210055528124, stante la correttezza formale della stessa e la piena legittimità del procedimento di quantificazione delle somme avvenuto nel rispetto degli artt. 227-bis e ss. del DPR n. 115/2002; - con espressa riforma del capo sulle spese di primo grado e con condanna del sig. al pagamento Controparte_1 delle spese del doppio grado di giustizia ed alla restituzione di quelle pagate da
in esecuzione della sentenza di primo grado.” Parte_1
Dell'appellato “…ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i Controparte_1 motivi di cui in premessa, che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, rigettare l'atto di appello proposto da perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare l'impugnata sentenza
n.371/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data14 giugno 2023 nell'ambito del procedimento RG 1008/2022, con condanna alle spese legali in favore del sottoscritto procuratore antistatario del presente giudizio.”
pagina 2 di 14 FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha annullato la cartella Controparte_1 esattoriale n. 068 2021 00555281 24 00 – condannando i convenuti
[...]
e , in Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 solido, al pagamento delle spese di lite – ritenendo integrata la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla pretesa creditoria avanzata atteso che la cartella impugnata era stata preceduta da altre due cartelle – tutte per il recupero delle spese relative ad un procedimento penale a carico, tra gli altri, del - rispetto alle quali erano già stati decisi, per entrambe, altri giudizi di CP_1 opposizione.
II) ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati Parte_1 chiedendo, in riforma della pronuncia, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, la declaratoria della piena legittimità della cartella esattoriale opposta - stante la sua correttezza formale e la piena legittimità del procedimento di quantificazione delle somme indicate - e la condanna del al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonché alla CP_1 restituzione di quanto versato in esecuzione della gravata sentenza.
III) L'appellato, nel costituirsi, ha integralmente contestato il gravame concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della pronuncia del
Tribunale di Ascoli Piceno.
IV) Nonostante regolare notifica, non si sono costituiti il Controparte_2
e l' che, pertanto, sono stati dichiarati
[...] Controparte_5 contumaci;
assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e delle note di replica, invitate poi le parti a prendere posizione in ordine alla rilevanza e agli effetti della ordinanza n.
30112/2024 della Suprema Corte (con cui era stato definito un altro procedimento tra le stesse parti - avente ad oggetto l'opposizione avverso una diversa cartella di pagamento - al quale era stato fatto riferimento nell'atto di appello) allegata dalla parte appellata alla comparsa conclusionale, e preso atto pagina 3 di 14 degli scritti difensivi dell'appellante e dell'appellato, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con l'atto di appello ha impugnato la pronuncia del Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno contestandola sotto tre diversi profili.
1.1) Con il primo motivo ha lamentato la “Violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., 324 c.p.c., 25 d.p.r. 602/1973 e 223 d.p.r. 115/2002 per aver il Tribunale di Ascoli Piceno erroneamente interpretato il giudicato della sentenza
4754/2018 del Tribunale di Milano resa nel giudizio RG 32933/2017, che ha annullato la cartella di pagamento 06820170032837412000, relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di spese di giustizia” deducendo che il Tribunale di Ascoli
Piceno ha erroneamente ritenuto che il giudicato formatosi nel giudizio promosso da innanzi al Tribunale di Milano avverso la prima cartella al Controparte_1 medesimo notificata avesse annullato la pretesa dello Stato al pagamento delle spese processuali relative alla condanna pronunciata nei suoi confronti all'esito di un procedimento penale, definito dal GUP del Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 257/2015.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente considerato la suddetta pronuncia quale fatto estintivo della obbligazione mentre il Tribunale di Milano ha in realtà annullato la sola cartella di pagamento (n. 068 2017
00328374 12), opposta in quella sede, e non la pretesa creditoria dello Stato in sé.
Dunque, con la pronuncia impugnata, è stato confuso l'atto amministrativo con il potere impositivo di cui quello stesso atto era espressione, addivenendo alla errata conclusione secondo cui l'annullamento dell'atto determina per ciò solo l'esaurimento del potere.
Al contrario, secondo l'appellante, l'annullamento giudiziale dell'atto, se, da un lato, impedisce la prosecuzione dell'attività esecutiva, dall'altro, non vieta un nuovo esercizio di quel potere tramite un atto non viziato;
diversamente pagina 4 di 14 opinando, si finirebbe infatti per elidere il potere di imposizione e riscossione dello
Stato anche per meri vizi formali o procedimentali, ovvero – come nel caso di specie – a seguito dell'aggiornamento del credito sulla base di circostanze sopravvenute;
pertanto, ha osservato , in assenza di Parte_1 qualunque causa di prescrizione o decadenza, è facoltà dell'ente riformulare correttamente la pretesa creditoria eliminando i vizi lamentati nella precedente cartella o aggiornando il credito, tenuto conto di fatti sopravvenuti.
1.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia assumendo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. – omesso esame/omessa valutazione dei documenti di causa – Erroneità della sentenza di primo grado”.
L'appellante a tale riguardo ha evidenziato che:
- le somme erano state correttamente iscritte a ruolo a seguito della definizione del procedimento penale a carico del condannato con sentenza del CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno n. 257/2015 divenuta irrevocabile il 22.12.2015;
- aveva, dunque, aperto la partita di credito n. 136/2019 Parte_1 per il recupero della somma di € 52.088,19 a titolo di spese di giustizia;
- con nota B n. 690/2020, il Tribunale di Ascoli Piceno, in esecuzione del provvedimento del Presidente del Tribunale del 26.06.2020, aveva chiesto il recupero a carico di e delle spese processuali Controparte_1 Controparte_6 relative ai coimputati assolti , e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3
- pertanto, aveva proceduto all'apertura a carico del della Parte_1 CP_1 partita di credito suppletiva n. 51/2021, alla quale era seguita la notifica della cartella di pagamento opposta.
Secondo l'appellante, la cartella opposta fa quindi riferimento all'addebito della differenza in ragione dell'assoluzione degli altri coimputati e non costituisce la duplicazione delle due cartelle precedentemente notificate e opposte, essendo solo il risultato di un riconteggio imposto da circolari e note ministeriali a seguito della definizione della posizione dei coimputati del CP_1
1.3) Con il terzo ed ultimo motivo di appello, ha Parte_1 avanzato “Richiesta di riforma del capo sulle spese in corretta applicazione
pagina 5 di 14 dell'art. 91 c.p.c. Legittimità del comportamento tenuto da Parte_1
– legittimità della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie illegittimità della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese di lite” chiedendo la integrale riforma anche del capo che prevede la condanna alle spese di lite avendo l'Ente operato correttamente, nel pieno rispetto della normativa di settore ed in attuazione delle specifiche direttive impartite dall'ufficio giudiziario, con la conseguenza che alcuna condanna alle spese avrebbe dovuto essere pronunciata nei suoi confronti, non essendo configurabile la soccombenza in relazione alla posizione di
[...]
Parte_1
3.1) Prima di esaminare i motivi di gravame è opportuno evidenziare, in fatto, che dalla documentazione prodotta dalle parti emergono le seguenti circostanze:
- con sentenza n. 257/15 - depositata il 6.11.2015 e divenuta irrevocabile il
22.12.2015 – il GUP presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato, ex art. 444
c.p.p., a la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per diversi fatti Controparte_1 di bancarotta, allo stesso contestati, e ha condannato il medesimo al pagamento delle spese processuali fino al mese di gennaio 2010 (v. allegato B, fascicolo di primo grado del;
CP_1
- a seguito della suddetta sentenza, Equitalia Servizi Riscossione Spa ha emesso una prima cartella di pagamento (n. 068 2017 00328374 12000), notificata il 9.6.2017, per € 607.250,71 per spese processuali, opposta dal innanzi al Tribunale di Milano ove egli, all'epoca, risiedeva;
CP_1
- con la sentenza n. 4754/2018, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione alla esecuzione accertando la “….inesistenza del debito di con riferimento alle somme portate dall'opposta cartella di Controparte_1 pagamento” (v. allegato Z1, fascicolo di primo grado del;
CP_1
- in data 18.09.2019, Equitalia Servizi Riscossione Spa ha notificato una seconda cartella di pagamento (n. 068 2019 005539 26 000) per € 105.223,95, opposta dal innanzi al Tribunale di Milano che ha rigettato l'opposizione CP_1 con sentenza n. 2836/2021 poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Milano
pagina 6 di 14 che, con la pronuncia n. 2493/22, ha accolto il gravame, ravvisando la violazione del principio del ne bis in idem;
- avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione respinto con l'ordinanza n. 30112/2024, pubblicata il 21.11.2024;
- in data 17.06.2022, Equitalia Servizi Riscossione Spa ha notificato una terza cartella di pagamento (n. 068 2021 00555281 24 000) per €. 52.614,92, impugnata innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno che ha definito il procedimento con la sentenza la n. 371/2023, appellata in questa sede, con cui è stata accolta l'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem.
3.2) L'odierna appellante - - ha impugnato quest'ultima Parte_1 pronuncia lamentando l'errata interpretazione della sentenza del Tribunale di
Milano n. 4754/2018, sopra indicata, oltreché il mancato esame della documentazione sulla base della quale è stato rideterminato l'importo indicato nella (terza) cartella opposta ed ha, infine, chiesto una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
4) L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
4.1) In merito ai primi due motivi di gravame – che per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminati congiuntamente - si osserva anzitutto che il titolo in base al quale sono state notificate al le tre CP_1 cartelle di pagamento di cui si è detto in precedenza - compresa quella oggetto del presente giudizio di opposizione definito con la sentenza impugnata - è il medesimo ed è rappresentato dalla sentenza n. 257/15 emessa dal GUP del
Tribunale di Ascoli Piceno pronunciata il 28.10.2015 con cui il per quanto CP_1 rileva in questa sede, è stato condannato al pagamento delle spese processuali fino al gennaio 2010.
4.2) In sede di opposizione alla prima cartella esattoriale era emersa l'impossibilità di accertare, sulla base del foglio notizie ex art. 280 DPR
115/2002, se le somme esposte si riferissero ad attività processuali svolte prima del mese di gennaio 2010; né le parti opposte ( , Controparte_4
e ) avevano fornito elementi idonei Parte_1 Controparte_2
a colmare la lacuna;
per tali ragioni il Tribunale di Milano, con la sentenza n.
pagina 7 di 14 4754/2018, poi passata in giudicato, in accoglimento della opposizione all'esecuzione ha accertato l'inesistenza del debito di con Controparte_1 riferimento alle somme portate dalla opposta cartella di pagamento.
4.3) A seguito della notifica della seconda cartella e della conseguente opposizione, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del giudice di primo grado (con cui era stata respinta la opposizione del ha affermato CP_1 che “L'appello è fondato, per essersi già formato il giudicato sulla medesima pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Il credito qui azionato è infatti il medesimo portato dalla precedente cartella emessa nei confronti del
in ordine alla quale il Tribunale di Milano, con sentenza passata in CP_1 giudicato avente l'efficacia di cui all'art.2909 c.c., ha accertato l'inesistenza del diritto delle appellate a procedere ad esecuzione forzata. Certamente è ammessa la possibilità per l'Erario di emettere una nuova cartella esattoriale eliminando i vizi della precedente cartella annullata (trattandosi di operazione in autotutela sullo strumento di formazione unilaterale attraverso il quale lo Stato può riscuotere i propri crediti), ma solo ove sulla pretesa non si sia già formato – come nella specie – il giudicato, escludendone la sussistenza. Irrilevante resta a quel punto il fatto che la diversa quantificazione delle somme sia stata possibile solo a fronte di una nota della Procura della Repubblica di Ascoli che avrebbe trasmesso l'elenco delle spese processuali con l'indicazione dei relativi importi e tipologie: va escluso, infatti, che si tratti di “circostanze sopravvenute”, come qualificate dagli appellati, ma di mere informazioni che avrebbero dovuto essere acquisite in occasione del precedente giudizio di opposizione al fine di giustificare il diritto di procedere ad esecuzione e che non possono valere a rimettere in discussione quanto già accertato in via definitiva.” (v. sentenza Corte di Appello di
Milano n. 2493/2022).
4.4) La sentenza in questione è stata successivamente impugnata innanzi alla
Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 30112/2024, pubblicata il
21.11.2024, contestualmente al giudizio di inammissibilità del ricorso proposto dal e dalla e di inefficacia di quello Controparte_2 Controparte_5 incidentale presentato da ha esaminato, anche nel Parte_1
pagina 8 di 14 merito, la questione prospettata dai ricorrenti con l'unico motivo articolato affermando che “[…], anche a voler superare il profilo di inammissibilità del motivo sopra rilevato, in base al chiaro tenore della decisione, la censura sarebbe comunque infondata;
- la sentenza passata in giudicato, infatti, accoglie
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal e, quindi, accerta CP_1
l'insussistenza del diritto di agire in executivis in relazione ai crediti fatti valere con la cartella, la quale – pacificamente – mira alla riscossione delle spese di giustizia originate dalla condanna penale pronunciata dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 28/10/2015; in via definitiva, dunque, la sentenza n. 4754 del
24/4/2018 ha affermato che non vi è ragione di credito che consenta la riscossione coattiva e poco importa che ciò sia derivato da un difetto di prova
(costituita dalla tardiva trasmissione di dettagliate indicazioni da parte dei competenti ufficio giudiziari) colmato con la successiva cartella, perché la res iudicata non può essere rimessa in discussione;
né vale sostenere – come fanno i ricorrenti – che la sentenza n. 4754/2018 si riferisce esclusivamente ai crediti portati dalla prima cartella e non a quelli dettagliati nella seconda e che rientra nelle prerogative erariali la facoltà di emendare le precedenti lacune e di riprendere la riscossione sino a prescrizione del credito, perché la statuizione contenuta nella succitata sentenza, se non altro per come viene frammentariamente riportata in ricorso, non si limita ad annullare l'atto della riscossione per vizi formali senza incidere sulla pretesa sostanziale, ma accerta proprio l'insussistenza di quest'ultima, di talché la riedizione della medesima pretesa è preclusa dal giudicato.” (v. ordinanza cit. della Corte di cassazione).
4.5) Gli elementi desumibili dalle sentenze sopra indicate inducono a ritenere che sia precluso in questa sede l'esame delle questioni prospettate da
[...]
essendo intervenuto, sulle medesime questioni, il giudicato, con Parte_1 la sentenza del Tribunale di Milano n. 4754/2018 con cui, come evidenziato dai giudici di legittimità, è stato affermato che “non vi è ragione di credito che consenta la riscossione coattiva” (v. ordinanza della Suprema Corte cit.) ed è stata quindi accertata la insussistenza del diritto di agire in via esecutiva in relazione ai crediti fatti valere con una cartella che – come quella che costituisce pagina 9 di 14 oggetto del presente giudizio - è diretta alla riscossione delle spese processuali in base alla pronuncia del GUP del Tribunale di Ascoli Piceno n. 257 del
28.10.2015.
In altri termini in questo giudizio, come nei due precedenti (quello definito con la sentenza del Tribunale n. 4754/2018 e quello definito con la ordinanza della
Cassazione), si discute delle spese processuali che traggono origine dal medesimo titolo, costituito dalla sentenza del GUP sopra indicata, sicché la pretesa creditoria già esaminata non poteva essere riformulata con una terza cartella, stante il formarsi del giudicato.
Se da un lato è vero che è ammessa la possibilità per l'erario di emettere, in autotutela, una nuova cartella eliminando i vizi di una precedente cartella, è pur vero che ciò è possibile qualora sulla ragione di credito non si sia già formato il giudicato escludendone la sussistenza, come avvenuto nel caso in esame in cui il
Tribunale di Milano - come chiarito anche dalla Suprema Corte con la ordinanza n.
n. 30112/2024 - ha accertato la inesistenza del debito del con riferimento CP_1 alla (prima) cartella, all'epoca opposta, notificata ai fini della riscossione delle spese processuali in base alla sentenza del GUP più volte citata e quindi per il medesimo titolo (spese di giustizia in base a detta sentenza) di cui si discute in questa sede.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione degli elementi valorizzati dall'appellante secondo cui i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria non sono coperti dal giudicato perché la cartella oggetto del presente giudizio ha “un titolo autonomo e successivo rispetto a quello oggetto della sentenza n. 4754/2018 poiché è stata emessa a seguito di provvedimenti sopravvenuti tra cui:
-il provvedimento presenziale del 26.6.2020, emesso a seguito della definizione con sentenza assolutoria dei coimputati;
-la conseguente apertura della partita supplettiva n. 51/2021 a carico del sig. per l'addebito pro quota delle spese di giudizio già sostenute e CP_1 definitivamente non attribuibili ai soggetti assolti” (v. memoria del 6.5.2025).
pagina 10 di 14 Si ritiene infatti che gli elementi evidenziati non rappresentino circostanze di fatto sopravvenute tali da escludere la efficacia del giudicato.
Invero il credito che ha costituito oggetto dell'ultima cartella (quella impugnata in questo procedimento) non è diverso da quello che aveva costituito oggetto della prima cartella di pagamento opposta innanzi al Tribunale di Milano che ha definito il giudizio con la sentenza n. 4754/2018: con la prima cartella, infatti, era stata posta a carico del la somma di €.607.250,71, ai fini del CP_1 recupero delle spese processuali, in base alla sentenza del GUP del Tribunale di
Ascoli Piceno n. 257 del 28.10.2015 e la somma richiesta con la cartella impugnata in questa sede tra origine, come si è detto, dal medesimo titolo.
Ne consegue che la documentazione indicata dall'appellante (provvedimento del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno del 20.6.2020 emesso dopo la pronuncia di assoluzione di altri tre soggetti, imputati nel medesimo procedimento definito nei confronti del con la sentenza del GUP n. 217/2015; la partita CP_1 supplettiva n. 51/2021 per l'addebito pro quota delle spese di giudizio non attribuibili ai soggetti assolti) non rappresenta un titolo autonomo e successivo rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4754/2018, perché riguarda, anche essa, le spese processuali del medesimo procedimento penale che, quanto al è stato definito con la sentenza del GUP n. 257/2015 e quindi CP_1 la stessa ragione di credito – che trae origine dall'unico titolo, già posto a fondamento della prima cartella, costituito dalla citata sentenza del GUP di condanna al pagamento delle spese processuali - esclusa nei confronti del con sentenza passata in giudicato. CP_1
La documentazione valorizzata non giustifica quindi una ulteriore azione esecutiva, perché evidenzia solo mere indicazioni fornite dall'Ufficio Giudiziario per la ripartizione delle spese processuali ed il recupero delle somme a carico del
(dapprima individuate in €. 607.250,71, poi in €. 105.223,95 e, infine, in CP_1
€.52.614,92) che avrebbero dovuto essere dedotte, specificate e dimostrate nel
(primo) giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Milano n. 4754/2018: all'epoca infatti il procedimento penale a carico del si era già concluso e, CP_1 dunque, le parti interessate erano o avrebbero già dovuto essere in condizione di pagina 11 di 14 fornire gli elementi idonei a definire l'importo complessivamente dovuto a titolo di spese processuali ricollegabili alla citata sentenza del GUP, da recuperare poi in base all'esito del medesimo procedimento penale nei confronti degli altri imputati.
Nel caso concreto la somma che ha costituito oggetto della cartella impugnata, richiesta quale “addebito differenza 1/6 spese per intero rispetto quelle addebitate, in quanto 3 imputati risultano assolti (quota totale per condannato:
156.264,47)” (v. partita di credito n. 51/2021), risulta determinata ponendo a base del calcolo l'importo di €. 937.046,80: infatti tale importo, suddiviso per sei imputati - esclusi i tre i assolti, atteso che gli imputati erano originariamente nove, v. provvedimento del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno del
22.2.2019) – è pari ad €. 156.174,47, sostanzialmente coincidente con quello indicato nella citata cartella.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, gli elementi di fatto posti a fondamento della ragione di credito concernente la somma asseritamente dovuta dal riferibile ai tre imputati nel medesimo procedimento, poi assolti, sono CP_1 gli stessi che sono stati posti a fondamento della pretesa creditoria dedotta con le precedenti cartelle, già esclusa con sentenza passata in giudicato.
Si ritiene pertanto che gli elementi valorizzati dall'appellante, compresa la intervenuta pronuncia assolutoria nei confronti di tre imputati, non rappresentano circostanze di fatto sopravvenute tali da giustificare un nuovo esame della stessa pretesa creditoria - avente ad oggetto il pagamento delle spese processuali in base alla sentenza del GUP n. 257/2015 - perché questa è stata ritenuta insussistente dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4754/2018 passata in giudicato.
4.6) Per le considerazioni svolte, i primi due motivi di gravame vanno quindi respinti.
5.) Il terzo motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, è infondato.
Invero nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, l'agente della riscossione risponde in solido con l'ente impositore, entrambi opposti, delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità,
pagina 12 di 14 mentre la circostanza che la lite tragga origine da un atto dovuto, compiuto dall'agente della riscossione nell'ambito del servizio di riscossione, rileva nei soli rapporti interni (Cass. civ. n. 24678/2018): si ritiene pertanto che le argomentazioni difensive svolte dall'appellante, basate sul fatto che l'attività è stata posta in essere da nel pieno rispetto delle Parte_1 disposizioni che regolano la procedura di riscossione delle spese processuali, tenendo in considerazione gli elementi alla stessa forniti, non evidenzino elementi idonei e sufficienti per derogare al principio generale della soccombenza, applicato dal primo giudice.
6.) Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif. (tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria in mancanza della relativa attività processuale), seguono la soccombenza – con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario - non essendo ravvisabile, neanche in questa sede, ragioni tali da giustificare la compensazione, integrale o parziale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , del , e di
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. Controparte_4
371/2023, pubblicata il 14.06.2023; condanna a rifondere alla controparte costituita, Parte_1
le spese di lite del grado che si liquidano in €. 1.500,00 per fase di CP_1 studio, €.1.000,00 per fase introduttiva, €. 2.600,00 per fase decisionale, oltre pagina 13 di 14 spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratori antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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