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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 158-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 158-1 del 2025 del procedimento unitario, cui è riunito il procedimento unitario n. 100-1/2025, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di p. iva: ), con sede Guspini, Via XXV Aprile Snc;
CP_1 P.IVA_1
Resistente proposta da p. iva: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo di Pietto, in Parte_1 P.IVA_2 virtù della procura alle liti in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Milano, Via Savona, 17.
Ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato il 25.07.2025, ha domandato l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di CP_1
La società ricorrente ha allegato di essere titolare di un credito di ammontare pari ad € 25.279,81, oltre agli interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 273/2024, pronunciato in data
05.11.2024, nell'ambito del procedimento n. r.g. 794/2024 dal Tribunale di Gorizia, e munito di formula esecutiva in data 05.02.2025.
2. Il contradditorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma 6, C.C.I.I. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale, tuttavia, non si è costituita.
2.1. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 16.09.2025, è comparso il difensore della società ricorrente che ha richiamato il contenuto del proprio ricorso e, all'esito, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
3.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'IO e dell' , risultante dalle CP_2 certificazioni acquisita d'ufficio, pari, rispettivamente, a 47.042,29 euro e 35.529,50 euro.
3.2. Sussiste la legittimazione attiva della società ricorrente per la proposizione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I.I., avendo provato Parte_1 di essere titolare di un credito, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 273/2024, emesso dal
Tribunale di Gorizia.
4. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto “ gestione, per conto proprio e/o di terzi, di bar-caffè, ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering[…]”.
4.1. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e CP_1 non ha, quindi, eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
5. Sotto il profilo oggettivo, il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il Codice non ha innovato la definizione dello stato di insolvenza contenuto nell'art. 5 R.d. n. 267/1942, sicché
è ancora valido l'insegnamento della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, la quale aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del
11/03/2019).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie lo stato di insolvenza risulta provato in forza:
- dell'incapacità della resistente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della società ricorrente, pur trattandosi di un debito consacrato in un titolo giudiziario;
- dell'esito negativo della ricerca dei beni con modalità telematica ex art. 492 bis c.p.c.;
- dell'esposizione debitoria nei confronti dell'IO pari a € 47.042,29 e dell' , pari a € CP_2
35.529,50, come da certificazioni agli atti;
- della circostanza che la società risulta inattiva (come da visura del 23.07.2025 in atti), con la conseguenza che neppure sussistono margini per un recupero di solvibilità per effetto della prosecuzione dell'attività.
6. In conclusione, ricorrendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di p. iva: ), con CP_1 P.IVA_1 sede Guspini, Via XXV Aprile Snc;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
con studio in Cagliari;
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 17.3.2026 ore 9.45, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 4.11.2025
Il giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli
Il Presidente
Dott. Gaetano Savona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 158-1 del 2025 del procedimento unitario, cui è riunito il procedimento unitario n. 100-1/2025, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di p. iva: ), con sede Guspini, Via XXV Aprile Snc;
CP_1 P.IVA_1
Resistente proposta da p. iva: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo di Pietto, in Parte_1 P.IVA_2 virtù della procura alle liti in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Milano, Via Savona, 17.
Ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato il 25.07.2025, ha domandato l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di CP_1
La società ricorrente ha allegato di essere titolare di un credito di ammontare pari ad € 25.279,81, oltre agli interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 273/2024, pronunciato in data
05.11.2024, nell'ambito del procedimento n. r.g. 794/2024 dal Tribunale di Gorizia, e munito di formula esecutiva in data 05.02.2025.
2. Il contradditorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma 6, C.C.I.I. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale, tuttavia, non si è costituita.
2.1. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 16.09.2025, è comparso il difensore della società ricorrente che ha richiamato il contenuto del proprio ricorso e, all'esito, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
3.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'IO e dell' , risultante dalle CP_2 certificazioni acquisita d'ufficio, pari, rispettivamente, a 47.042,29 euro e 35.529,50 euro.
3.2. Sussiste la legittimazione attiva della società ricorrente per la proposizione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I.I., avendo provato Parte_1 di essere titolare di un credito, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 273/2024, emesso dal
Tribunale di Gorizia.
4. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto “ gestione, per conto proprio e/o di terzi, di bar-caffè, ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering[…]”.
4.1. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e CP_1 non ha, quindi, eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
5. Sotto il profilo oggettivo, il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il Codice non ha innovato la definizione dello stato di insolvenza contenuto nell'art. 5 R.d. n. 267/1942, sicché
è ancora valido l'insegnamento della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, la quale aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del
11/03/2019).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie lo stato di insolvenza risulta provato in forza:
- dell'incapacità della resistente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della società ricorrente, pur trattandosi di un debito consacrato in un titolo giudiziario;
- dell'esito negativo della ricerca dei beni con modalità telematica ex art. 492 bis c.p.c.;
- dell'esposizione debitoria nei confronti dell'IO pari a € 47.042,29 e dell' , pari a € CP_2
35.529,50, come da certificazioni agli atti;
- della circostanza che la società risulta inattiva (come da visura del 23.07.2025 in atti), con la conseguenza che neppure sussistono margini per un recupero di solvibilità per effetto della prosecuzione dell'attività.
6. In conclusione, ricorrendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di p. iva: ), con CP_1 P.IVA_1 sede Guspini, Via XXV Aprile Snc;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
con studio in Cagliari;
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 17.3.2026 ore 9.45, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 4.11.2025
Il giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli
Il Presidente
Dott. Gaetano Savona