Articolo 5 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 giugno 1986
Art. 5. 1. Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.
2. I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell'ambito della provincia, possono inoltrare segnalazioni, che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.
3. Le candidature debbono essere inoltrate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986