Articolo 2 della Legge 10 ottobre 1957, n. 1036
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 novembre 1957
Art. 2.
Per l'ammissione ai concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali di cui al precedente articolo sono richiesti gli stessi titoli prescritti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti cattedre negli Istituti statali di istruzione media.
Agli insegnanti degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati statali di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione media.
Entrata in vigore il 23 novembre 1957
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