Articolo 6 della Legge 18 marzo 1968, n. 263
Articolo 5Articolo 7
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17 aprile 1968
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Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 6.


Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.
Il possesso delle condizioni previste per la concessione dell'assegno di cui all'articolo 5 puo' essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 :
- come modificato dall' art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento;
- come modificato dall' art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012