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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3321/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3321/2017
r.g.a.c. cui è riunita la causa iscritta al n. 3322/2017 R.G. vertente tra
, elett.te dom.to in Nola (NA) alla via SA Paolo Parte_1
Belsito n. 79, presso lo studio dell'Avv. NUNZIATA PAOLO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
, elett.te dom.to in Nola (NA) alla via SA Paolo Belsito n. Parte_2
79, presso lo studio dell'Avv. NUNZIATA PAOLO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
, elett.te dom.ta in Nola (NA) alla via SA Paolo Controparte_1
Belsito n. 79, presso lo studio dell'Avv. DONNARUMMA GIOVANNI dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
, elett.te dom.ta in Nola (NA) alla via SA Paolo Controparte_2
Belsito n. 79, presso lo studio dell'Avv. DONNARUMMA GIOVANNI dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione - ATTRICE
e
, elett.te dom.ta in SA IU IA (NA), alla via CP_3
Zabatta Masseria del Principe n. 24, presso lo studio dell'Avv. RANIERI
PASQUALE dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
, elett.te dom.ta in SA IU IA (NA), Controparte_4
alla via Zabatta Masseria del Principe n. 24, presso lo studio dell'Avv. RANIERI
PASQUALE dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
, elett.te dom.to in SA IU IA (NA), Controparte_5
alla via Zabatta Masseria del Principe n. 24, presso lo studio dell'Avv. RANIERI
PASQUALE dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
, rappresentata e difesa dall'Avv. FEOLA GIOVANNI in virtù CP_6 di procura in atti, elett.te dom.ta in IA D'CO (NA), alla Via
Terracciano n. 43 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Marzo
- CONVENUTA
elett.te dom.ta in Napoli, alla via Giosuè Controparte_7
Carducci n. 6, presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO LUCA dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA nonché
, Controparte_8
- CONVENUTO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: risarcimento sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
pag. 2/23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con la proposizione della odierna domanda, gli attori, in proprio ed in qualità di eredi di , adivano l'intestato Tribunale allo scopo di sentir Persona_1
condannare (questa anche in qualità di genitore del minore CP_3
), (tutti in qualità di Persona_2 Controparte_4 Controparte_5
eredi di ) e la compagnia , nonché Persona_3 CP_6 Controparte_8
e la compagnia , in solido tra loro, al risarcimento del danno non CP_7
patrimoniale iure hereditatis, sub specie di danno biologico e danno morale patito dal congiunto, nonché del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno biologico sofferto in proprio a seguito del decesso di
[...]
, avvenuto in data 2.8.2015, in seguito al sinistro verificatosi, in Persona_1
pari data alle ore 4.30 circa, in Cercola, sulla Strada Statale n. 162, allorquando il predetto , a bordo dell'auto Fiat Punto condotta da Persona_1 CP_5
e di proprietà del defunto , rimaneva coinvolto nel
[...] Persona_3
sinistro che riguardava la predetta Fiat Punto, di cui il conducente perdeva il controllo, sicché la stessa, dopo aver urtato contro la barriera destra della carreggiata, finiva la propria corsa nella corsia di sorpasso. A seguito di tale incidente, il defunto abbandonava l'abitacolo della Punto, Persona_1
allontanandosene, allorché veniva investito dal veicolo VW Golf, condotto da e proprietario del medesimo, transitante in quel momento e, in Controparte_8 conseguenza dell'urto, veniva sbalzato violentemente sul Persona_1
selciato e decedeva all'istante.
pag. 3/23 Costituitisi in giudizio tutti i convenuti (ad eccezione del ), Controparte_8
chiedevano il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via del tutto preliminare, deve essere esaminata la posizione di CP_5
(e degli ulteriori eredi di ).
[...] Persona_3
A tal proposito, viene in rilievo la sentenza n. 302/2019 con la quale, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Nola ha assolto Controparte_5 dall'accusa di omicidio colposo perché il fatto non sussiste.
Orbene, deve sul punto chiarirsi che, nella vicenda odierna, non appare applicabile la disciplina di cui all'art. 654 cpp (“Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo”), dal momento che “L'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale” (cfr., Cassazione civile sez. III, 29/03/2023, n.8879) laddove, nel caso di specie, manca, quasi del tutto, tale coincidenza soggettiva non avendo preso parte al giudizio penale né gli odierni attori quali parte civile né il responsabile civile ( , Persona_3
peraltro deceduto il 28.12.2014).
Cionondimeno, la scrivente ritiene di dover integralmente condividere le argomentazioni formulate dal Giudice penale nella predetta sentenza, specie per quanto concerne l'efficacia causale della condotta tenuta dalla stessa vittima, la quale può dirsi abbia interrotto la serie causale di eventi innescatisi con la perdita di controllo dell'auto condotta dall' In tal senso non può non Per_3
evidenziarsi che, per un verso, all'esito del primo sinistro, il povero ER
pag. 4/23 era ancora vivo e sostanzialmente illeso (circostanza incontestata tra le ER
parti) e, per altro verso, che – come sottolineato dall'esperto nominato in sede di indagini – se questi fosse rimasto nell'abitacolo della Fiat Punto, non avrebbe subito le lesioni che ha, invece, riportato in ragione dello scontro diretto avvenuto con l'automobile condotta dal . CP_8
In ogni caso, in disparte il contributo causale fornito dalla vittima nei tragici fatti per cui è causa, in linea più generale il Tribunale ritiene di dover concludere per la mancanza di prova circa la riconducibilità causale della morte del ER
alla condotta tenuta dal convenuto Per_3
Ed, infatti, anche l'istruttoria condotta in sede penale non ha consentito di stabilire la causa della perdita di controllo della Fiat Punto da parte dell' in particolare non essendo stato dimostrato che il tasso Per_3
alcolemico rilevato abbia di fatto provocato una condotta di guida che possa essere posta all'origine dello sbandamento avuto dal veicolo condotto dal medesimo (cfr, relazione ing. , consulente del PM nell'ambito del Per_4
procedimento penale contro , il quale esplicitamente Controparte_5
sostiene che non è stato possibile accertare la ragione della perdita di controllo della Fiat Punto).
È pur vero che è stato dimostrato che l' viaggiava a velocità eccessiva e Per_3
che aveva assunto sostanze alcooliche ma, si ribadisce, non è stata raggiunta la prova (financo sotto il profilo della nota regola che informa la causalità civilistica del più probabile che non) che tali violazioni delle prescrizioni del codice della strada abbiano causato la perdita di controllo della Punto.
Per tutte le motivazioni dianzi esposte, il Tribunale ritiene di dover rigettare la domanda attorea nei confronti dei convenuti , Controparte_5 CP_4
ed .
[...] CP_3 CP_6
pag. 5/23 Per quanto concerne, invece, la posizione di , in punto di diritto Controparte_8
deve rilevarsi:
- in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora risulti provato che da parte di quest'ultimo non vi era alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione che ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, così che l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, come quando il pedone appaia all'improvviso sulla traiettoria del veicolo e questo stia procedendo regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (ex plurimis: Cass. 29 settembre 2006 n.
21249);
- l'improvviso attraversamento da parte del pedone della carreggiata stradale fuori delle apposite strisce pedonali non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente dell'autoveicolo investitore, essendo a tal fine necessario che costui risulti essersi trovato, nonostante l'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di normale prudenza, nell'effettiva impossibilità di evitare l'evento (Cass. 13 maggio
1987 n. 4370);
- in tema di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 cc secondo il quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- nonostante l'anzidetta presunzione, qualora il conducente del veicolo non riesca a fornire prova idonea al suo superamento, al giudice di merito non
è preclusa comunque l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone pag. 6/23 investito con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 primo comma cc, con quella presunta del conducente (ex plurimis: Cass. 13 marzo 2009 n. 6168; Cass. 22 maggio
2007 n. 11873).
Orbene, questi essendo i principi di diritto in linea generale vigenti in materia, nel caso di specie il Tribunale ritiene che la responsabilità del tragico investimento debba ascriversi alla responsabilità tanto del conducente della
Golf, , quanto del pedone ovvero del defunto Controparte_8 ER
.
[...]
Induce a tale conclusione la complessiva valutazione del quadro probatorio composto, in particolar modo, dalle indagini compiute in sede penale, prima della instaurazione del presente giudizio.
In tal senso, vengono prima di tutto in rilievo le risultanze del dispositivo telematico installato sulla vettura condotta dal , dal quale è emerso che, CP_8 al momento dell'impatto, questi viaggiava ad una velocità di 134 km/h (e, nei secondi immediatamente precedenti, addirittura a 150 km/h). Alla luce di tanto, il consulente- ing. nominato dalla Procura nel corso delle Persona_4 indagini svolte a carico dell escusso in sede Controparte_5
dibattimentale all'udienza del 21.12.2018 (cfr. produzione attorea), messo a conoscenza di tali dati, ha del tutto modificato le proprie conclusioni (cui era giunto in assenza del dato predetto) dichiarando “Se invece che viaggiare a
81/89 chilometri orari viaggiava a 134, la percezione non è più nei 23 metri, ma diventa nei 37 metri…Se il conducente della… e quindi il pericolo fosse stato percepito a 37 metri, è chiaro che se viaggiava a 60 chilometri all'ora riusciva a fermarsi”. In buona sostanza, dalla lettura del lungo esame dibattimentale svolto, risulta che il consulente ha concluso (come pure pag. 7/23 sottolineato nella sentenza di assoluzione dell per una chiara Per_3
responsabilità del , atteso che la elevata velocità di guida, risultante da CP_8
dati empirici ovvero dal dispositivo telematico anzidetto, ha evidentemente impedito al convenuto di avvedersi per tempo della presenza sulla carreggiata dello sfortunato Persona_1
Ed, infatti, ricevuto nuovo incarico dal PM presso il Tribunale di Nola, ad integrazione della precedente consulenza, l'ing. ha sostenuto che il Per_4
– procedendo, vieppiù, sulla corsia di sorpasso – viaggiava a velocità CP_8
particolarmente elevata, ciò che gli ha reso impossibile alcuna manovra di arresto del veicolo (cfr. pag 77 della perizia integrativa agli atti).
Le emergenze probatorie di cui al dispositivo, per vero, sembrerebbero più che sufficienti per ritenere assolutamente provato lo sconsiderato eccesso di velocità dell'automobilista. Ed, invero, sebbene non risulti temporalmente applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 145 bis d.lgs.209/2005
(che attribuisce valore di prova legale alle risultanze della cd. scatola nera) in quanto entrata in vigore in epoca successiva ai fatti di causa, deve in ogni caso riconoscersi ai dati in esame una elevata attendibilità, emergendo dagli stessi una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, non solo in quanto univocamente confermati da tutte le risultanze probatorie a disposizione, ma anche in ragione delle caratteristiche intrinseche del dispositivo in esame.
Al riguardo, occorre ricordare che la scatola nera è un dispositivo di sicurezza composto da circuiti elettronici di controllo di determinate funzioni dell'autovettura, da sensori e da un geolocalizzatore GPS che permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo ed il comportamento del conducente. In caso di incidente, attraverso l'incrocio di dati quali la posizione, la velocità dell'auto e l'intensità di eventuali urti, esso rende possibile una ricostruzione di eventuali sinistri in modo particolarmente pag. 8/23 preciso e dettagliato, semplificando così la fase delle indagini in caso di incidente, sia ai fini assicurativi, sia eventualmente in sede penale laddove vi siano lesioni colpose. Inoltre, la scatola nera è progettata per resistere alle condizioni più estreme, essendo realizzata utilizzando un involucro protettivo in acciaio ed essendo resistente all'acqua.
Il cuore del dispositivo è, quindi, un localizzatore GPS che mantiene il collegamento costante con una centrale remota mediante l'uso di un chip ed una card su cui vengono memorizzati i dati relativi a posizione e velocità dell'autovettura in modo continuativo. Anche la forza delle accelerazioni e degli impatti è misurata e registrata mediante un accelerometro.
A tanto si aggiunga che l'esperto che ha esaminato i dati della scatola nera in oggetto non ha rilevato alcun malfunzionamento della stessa.
In ogni caso, in disparte quanto dianzi illustrato, tutte le ulteriori risultanze istruttorie sono assolutamente concordi nel senso di dimostrare che, la notte del sinistro, il stesse viaggiando ad una elevatissima velocità onde CP_8
l'impossibilità per lo stesso di avvistare per tempo i giovani presenti sulla carreggiata al momento del suo passaggio.
Depongono in tal senso, infatti, le deposizioni rese dai testi escussi in sede dibattimentale, con particolare riferimento a quanto dichiarato dai testi
[...]
(cugino ed omonimo del defunto) e , secondo i Persona_1 Persona_5 quali il , subito dopo l'investimento, si disperava dicendo “stavo CP_8
correndo, stavo correndo” (cfr. pag. 14 sentenza in atti).
Neppure può dubitarsi del violentissimo impatto tra il e la Golf ER
Volkswagen, alla luce delle risultanze della CTU (in atti) a firma del dott.
(nominato dal PM nell'ambito del procedimento contro l' Per_6 CP_5
), dal momento che questi ha ritenuto che il tipo di lesioni riportate
[...]
pag. 9/23 dalla vittima (sfondamento del cranio, lacerazione del cuore e dei polmoni), unitamente allo sfondamento del parabrezza dell'auto investitrice, depongano per la sussistenza di un doppio urto (il primo contro la parte frontale del veicolo, ed uno secondario, all'esito del quale il corpo veniva caricato sul cofano) compatibile solo con una elevata velocità di guida.
Quanto all'utilizzo, nella presente sede, delle risultanze probatorie emerse nell'ambito del giudizio penale, è pacifica la giurisprudenza che consente al
Giudice civile di trarre dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini preliminari) così come, in genere, da atti di altri processi fra le stesse o altre parti, elementi di convincimento idonei, potenzialmente, anche ad assumere valenza sufficiente per la decisione della causa, ferma la necessità di autonoma valutazione, tale da escludere il mero recepimento della valutazione già effettuata, ciò tenuto conto della facoltà, comunque, delle parti interessate di contrastare dette risultanze ( ex plurimis Cass n
5009/2009,n. 20724/2013;n. 2168/2013; n. 10055/2010; n. 2409/2005; Cass. , sez. III, 20.1.1995, n. 623; Cass., sez. II, 11.8.1999, n. 8585; Cass., sez. II,
4.3.2002, n. 3102, Cass., lav. 16.5.2006, n. 11426, Cass., sez. lav., 25.2.2011,
n. 4652; vedasi circa gli atti penali, Cass., sez. lav. 15.12.2000, n. 15826,
Cass., sez. I, 15.2.2001, n. 2200; Cass., sez. III, 2.3.2004, n. 4186, Cass., sez.
III, 21.6.2004, n.11483; Cass. sez. III, 15.10.2004, n. 20335, Cass., sez. III,
7.2.2005, n. 2409, Cass., sez. II, 19.10.2007, n. 22020; Cass., sez. I, 2.3.2009,
n. 5009; Cass., sez. III, 27.4.2010, n.10055; Cass., sez. II, 29.10.2010,
n.22200; Cass., sez. II, 31.1.2014, n. 2151, Cass., sez. III, n.15112,
17.6.2013).
In ogni caso, va pure rammentato il disposto di cui all'art.116 c.p.c., che sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove , in termini di elementi comunque valutabili, salvo che nel caso di specifiche ipotesi di prova legale, ciò, si deve sottolineare, con pag. 10/23 riferimento a tutte le risultanze istruttorie legittimamente acquisite e globalmente considerate, a prescindere dalla provenienza, oltre che al di fuori, tendenzialmente, di qualsivoglia gerarchia fra cosiddette prove precostituite e prove costituende (ex plurimis Cass. SS.UU. 14.12.1999, 898Cass. sez.III,
13.7.2004, n. 12912; Cass. sez.III, 10.8.2004, n. 15408, Cass. III, 8.5.2006, n.
10499; Cass. sez. II, 5.3.2010, n. 5440).
In limine, quanto alla condotta di guida tenuta dal , ed ad ulteriore CP_8
dimostrazione della gravità della stessa, non possono non condividersi le osservazioni del giudice penale (cfr. pagina 20 della sentenza in atti) circa le dichiarazioni dei testimoni sul transito, immediatamente dopo il secondo incidente, di varie auto che, evidentemente in ragione di una andatura più consona, sono riuscite ad evitare di travolgere i corpi del e ER
dell' pur trovandosi questi stesi al suolo e, dunque, in condizioni Per_3
meno favorevoli per una migliore visibilità degli stessi (se si paragona tale condizione a pochi istanti prima ovvero quando, al momento del transito della
Golf, i giovani erano in piedi e dunque maggiormente visibili).
In ogni caso, come dianzi anticipato, il Tribunale ritiene che al tragico evento abbia dato un contributo causale anche la condotta del seppure in ER
misura percentuale considerevolmente inferiore rispetto alla quota di responsabilità da addossare al . Controparte_9
Ed, infatti, non può non riconoscersi che con la propria condotta spiccatamente imprudente, il defunto abbia contribuito al verificarsi ER
del tristissimo evento letale per cui è causa. Per quanto comprensibile che, in ipotesi, il primo istinto, dopo l'incidente che ha coinvolto la Fiat Punto, sia quello di abbandonare il veicolo, trovandosi questo fermo sulla corsia di sorpasso della carreggiata in posizione indubbiamente pericolosa, una più attenta valutazione dei luoghi di causa (la scarsa visibilità e le caratteristiche pag. 11/23 della strada trattandosi di strada extraurbana) avrebbe dovuto far propendere o per un più accorto attraversamento della carreggiata o, soprattutto, per una sosta all'interno del veicolo incidentato fintantoché non si fossero palesate le condizioni per un attraversamento più sicuro.
Al contrario, la decisione di uscire dall'abitacolo ha oggettivamente contribuito alla verificazione del secondo sinistro giacché, in tal modo, il defunto si è esposto ad un elevatissimo rischio, purtroppo ER
concretizzatosi nelle terribili modalità illustrate nella presente sentenza.
Per tutto quanto esposto, il avrebbe dovuto desistere dal compiere ER
un attraversamento che costituiva una manovra del tutto azzardata, tale da mettere seriamente in pericolo la sua vita (come poi realmente accaduto) e, pertanto, tenuto conto delle condotte concretamente tenute dai protagonisti della tragica vicenda, della maggiore efficienza causale che comunque deve essere addossata alla condotta dell'automobilista e del maggiore grado di colpa del medesimo per le violazioni di legge commesse (specie l'eccesso di velocità), si ritiene che il sia responsabile della morte del pedone nella CP_8
misura del 70 %.
Si può ora procedere all'esame delle istanze risarcitorie formulate dagli attori.
Vengono in rilievo innanzi tutto i danni iure hereditatis.
Per quanto concerne il danno biologico terminale, deve farsi riferimento al costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia, secondo il quale
“Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e
pag. 12/23 coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus…Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (cfr,
Cassazione civile sez. lav., 28/11/2022, n.34987 Cassazione civile sez. III,
13/02/2020, n.3557 Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n.18056).
Nella specie, è provato che il povero decedeva sul colpo, attesa ER
l'avvenuta frantumazione della scatola cranica e la perdita totale dell'encefalo
(cfr. relazione del dott. ), tanto che nelle vicinanze della salma Per_6
venivano ritrovati numerosi frammenti di materia cerebrale, rimasti sull'asfalto, sicché non vi è alcun dubbio che, non possa dirsi ricorrente, nel caso di specie quell'apprezzabile lasso di tempo, pur necessario per l'insorgenza del relativo diritto di credito.
Medesime argomentazioni valgono per il danno catastrofale.
La giurisprudenza, in ordine a tale voce di danno, ha chiarito che “In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra
l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita….deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013), precisando inoltre che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione
pag. 13/23 e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico
"stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del
"genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare
l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso”
(cfr., Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019).
Nel caso di specie, va da sé che, risultando dimostrata la morte immediata del non sussiste una sofferenza di tal fatta nella vittima, con ER
conseguente rigetto della domanda anche sul punto.
Quanto ai danni richiesti dagli attori a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, deve rilevarsi che tale forma di danno non patrimoniale può venire in rilievo sia come danno biologico di tipo psichico (che deve essere provato sotto il profilo medico-legale) sia come danno morale e da perdita del rapporto parentale.
Ed, invero, secondo la Suprema Corte, “Nel risarcimento del danno non patrimoniale complessivo subito dai congiunti della vittima di un illecito mortale, è necessario valutare, accanto al danno biologico, anche i pregiudizi ulteriori derivati dalla perdita del rapporto parentale e la permanente sofferenza dei sopravvissuti” (cfr. Cassazione civile sez. III,
16/11/2011, n.24016).
pag. 14/23 Cionondimeno, il danno morale/esistenziale ed il danno da perdita del rapporto parentale costituiscono delle sottovoci del danno non patrimoniale, da liquidarsi congiuntamente al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (“Ove al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo venissero liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, si incorrerebbe in una duplicazione di danno non patrimoniale in quanto il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” cfr. Cass. Civ. sez. III, 26 marzo 2021, n. 8622).
In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. Siffatto danno va al di là del puro dolore che la morte di una persona provoca nei prossimi congiunti, concretandosi esso in una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. In tali ipotesi, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti, intendendosi quei soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo affettivo, ma affettivo-giuridico che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti e doveri;
il danno in parola non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati e la sua liquidazione deve avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Del resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al pag. 15/23 coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti.
Tali considerazioni valgono tanto più in riferimento alla posizione degli attori e , genitori della vittima, rispetto ai Parte_1 Controparte_1 quali deve rilevarsi che “Rispetto alla morte di un figlio e di una figlia, entrambi in giovane età, appartiene al notorio l'esistenza di un danno soggettivo patito dai congiunti in tutte le sue componenti” (cfr., Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19158).
Quanto ai criteri di liquidazione di tal specie di danno, si evidenzia che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”, sicché la scrivente ritiene non vi siano motivi per discostarsi dalla adozione delle relative tabelle (cfr., Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009).
Alla stregua di tali criteri, il danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dagli odierni attori va liquidato sulla base dei criteri di seguito esposti (applicando i parametri medi di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano):
- per quanto concerne il genitore il danno va Parte_1
determinato attribuendo 26 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti pag. 16/23 per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile;
conseguentemente, assumendo come "valore punto" la somma di 3.911,00 euro indicata nella suddetta tabella per l'anno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a € 336.346,00;
- per quanto concerne il genitore il danno va Controparte_1
determinato attribuendo 26 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile;
conseguentemente, assumendo come "valore punto" la somma di 3.911,00 euro indicata nella suddetta tabella per l'anno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a € 328.524,00;
- per quanto concerne la sorella il danno va Controparte_2
determinato attribuendo 20 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 20 punti per la coabitazione nello stesso immobile;
conseguentemente, assumendo come "valore punto" la somma di 1.698,00 euro indicata nella suddetta tabella per l'anno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a € 139.236,00;
- per quanto concerne il LO , il danno va determinato Parte_2
attribuendo 20 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 20 punti per la coabitazione nello stesso immobile;
conseguentemente, assumendo come "valore punto" la somma di 1.698,00 euro indicata nella suddetta tabella per l'anno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a € 142.632,00.
Tuttavia, dall'importo complessivo di tutte le predette somme dovrà essere defalcata la quota di concorso nel fatto colposo attribuita al defunto ER
, individuata nel 30%.
[...]
In definitiva, ed vanno condannati al pagamento, in Controparte_8 CP_10
solido, a titolo di danno parentale:
pag. 17/23 - in favore di , dell'importo complessivo di €. 235.443; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 229.967; Controparte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 97.466; Controparte_2
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 99.843. Parte_2
Le somme così determinate sono liquidate agli importi più recenti. Esse vanno pertanto devalutate avuto riguardo al momento del decesso (2.8.2015); quindi – trattandosi di debiti di valore – esse vanno rivalutate anno per anno, dal giorno del decesso fino al giorno di pubblicazione della presente decisione, in base agli indici Istat di riferimento;
su ciascuno importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi in misura legale, secondo l'indice dell'anno di riferimento.
Per quanto attiene al danno biologico iure proprio, la scrivente ha ammesso la consulenza psicologica in atti, a firma della dott.ssa essendo Persona_7
la stessa tutt'altro che esplorativa alla luce della documentazione medica rilasciata dalla ASL di Terzigno. Sulla scorta di tale CTU, sono state inequivocabilmente dimostrate le patologie psico-fisiche patite dagli attori in conseguenza del lutto quali genitori e fratelli del de cuius e, dunque, la degenerazione della sofferenza in una vera e propria sindrome di rilevanza psichiatrica integrante danno biologico, sicché può dirsi accertata una compromissione dell'integrità psico fisica del familiare da intendere come effettiva patologia psichiatrica strutturatasi nel tempo oltre la fase fisiologica di elaborazione del lutto.
Occorre, pertanto, rifarsi alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio in atti, nella quale è stato accertato che:
- è affetta, in conseguenza della morte del figlio Controparte_1
, da Disturbo da lutto persistente complicato, con il ER
riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 33%;
pag. 18/23 - è affetto, in conseguenza della morte del figlio Parte_1
, da Disturbo depressivo persistente, con il riconoscimento di un ER
danno biologico permanente pari al 23%;
- La è affetto, in conseguenza della morte del LO , Parte_2 ER
da Disturbo depressivo persistente, con il riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 23%;
- La è affetta, in conseguenza della morte del LO Controparte_2
, da Disturbo depressivo persistente, con il riconoscimento di un ER
danno biologico permanente pari al 24%.
Il nominato esperto ha chiaramente spiegato, nelle proprie risposte alle controdeduzioni del ctp della compagnia assicurativa, che tali percentuali corrispondono alla sussistenza di danni moderati lievi mentre, con esclusivo riferimento alla persona della , il danno riscontrato è di tipo grave, CP_1
laddove la rimodulazione suggerita dal ctp fa riferimento a disturbi depressivi da inquadrare nella categoria lieve (senza, peraltro, che il ctp abbia dato conto delle ragioni per cui i disturbi in oggetto sarebbero da considerare come lievi), sicché, conclude la dott.ssa “non è possibile accettare la rimodulazione delle Per_7
percentuali in quanto…le percentuali non corrispondono al disturbo e alla categoria individuata”.
Il Tribunale ritiene, viceversa, di doversi discostare dalla valutazione effettuata dal CTU circa la quantificazione della inabilità temporanea. Ed, infatti, per un verso, l'assenza di documentazione sanitaria relativa all'anno e mezzo successivo alla verificazione dell'evento luttuoso non consente di ritenere dimostrata una così alta percentuale di invalidità temporanea e, per altro verso, a fronte del riconoscimento delle elevati percentuali proposte dal CTU (addirittura nella misura dell'80%, 70%) sarebbe ben poco verosimile che gli attori siano riusciti a posticipare, per un periodo di tempo non trascurabile ovvero un anno e mezzo, il ricorso ad aiuti psicologici (senza considerare che, come osservato dal prof.
pag. 19/23 la “parte iniziale di un periodo successivo al decesso del de cuius si CP_11 sovrappone all'elaborazione del lutto, come ricorre in tutti quelli che - in qualunque modo- perdono un congiunto”).
Pertanto, in relazione alla ITP, il Giudicante ritiene di poter fare riferimento alle valutazioni espresse dal ctp della in quanto condivisibili, riconoscendo, CP_7
per tutti gli attori, una ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 70% per 3 mesi, seguita da una ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 50% per altri 3 mesi.
Alla luce di quanto dianzi illustrato, il risarcimento, a titolo di danno permanente ed invalidità temporanea, da riconoscersi agli attori, è determinato secondo lo schema di seguito riportato (in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano, nella versione da ultimo aggiornata):
- La Marca NC: €. 114.391,00;
- ES €. 210.332,00; CP_1
- La Marca AD: €. 142.110,00;
- La Marca LO: €. 135.052,00.
Nessuna personalizzazione è dovuta, alla luce del liquidato danno parentale, che già include in sé la valutazione di una sofferenza ulteriore (pena la ricorrenza di una inammissibile duplicazione risarcitoria).
Come dianzi indicato, da tali somme dovrà essere defalcata la quota di concorso nel fatto colposo attribuita al defunto , individuata nel 30%. Persona_1
In definitiva, ed vanno condannati al pagamento, in Controparte_8 CP_10
solido, a titolo di danno biologico:
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 80.073; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 147.233; Controparte_1
pag. 20/23 - in favore di dell'importo complessivo di €. 99.477; Controparte_2
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 94.537. Parte_2
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n.
19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis,
Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002,
10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Infine, non può riconoscersi il lamentato danno emergente di natura patrimoniale, non essendo stata fornita prova alcuna né dell'effettiva sussistenza dello stesso, né di chi, fra i congiunti, abbia sostenuto le riferite spese (in atti vi è una fattura, ma non vi è prova del relativo pagamento).
Per quanto concerne la posizione della compagnia deve specificarsi che CP_7
la richiesta della stessa di contenere la condanna nei limiti del massimale non può essere presa in considerazione dal Tribunale, in quanto del tutto sfornita di prova, non essendovi agli atti alcun dato documentale che deponga in tal senso.
Per quanto concerne le spese di giudizio, il Tribunale ritiene che le stesse, in ragione della elevata controvertibilità della vicenda e degli esiti oggettivamente incerti in ordine alla dedotta responsabilità dell , vadano Controparte_5
integralmente compensate nei rapporti tra gli attori ed i convenuti ed Per_3
. Per il resto, seguono la soccombenza, inclusa la CTU, e si CP_6
liquidano come in dispositivo (tenuto conto del valore del decisum).
pag. 21/23
P.Q.M.
il Tribunale di NOLA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti,
[...]
ed , al pagamento in solido, a titolo di danno CP_8 CP_7
parentale, delle somme di seguito indicate:
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 235.443; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 229.967; Controparte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 97.466; Controparte_2
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 99.843; Parte_2
con la precisazione che su tali somme va operata la devalutazione, rivalutazione e applicazione di interessi compensativi come indicate in parte motiva;
2) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna i convenuti,
[...]
ed , al pagamento in solido, a titolo di danno CP_8 CP_7
biologico, delle somme di seguito indicate:
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 80.073; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 147.233; Controparte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 99.477; Controparte_2
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 94.537; Parte_2
oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2 % sulla predetta somma dalla data del fatto (2.8.2015) al soddisfo;
3) rigetta per il resto la domanda attorea;
4) rigetta la domanda nei confronti di , , CP_3 Controparte_5
; Controparte_4
5) compensa le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori ed i convenuti ed;
Per_3 CP_6
pag. 22/23 6) condanna ed al pagamento, in solido, delle Controparte_8 CP_7
spese di giudizio, in favore di e , che Parte_1 Parte_2
si liquidano complessivamente in €. 11.229,00, €. 518 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
7) condanna ed al pagamento, in solido, delle Controparte_8 CP_7
spese di giudizio, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano complessivamente in €. 14.598,00, €. 518 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
8) pone le spese di CTU a carico di ed , in Controparte_8 CP_7
solido.
Così deciso in Nola, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 23/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3321/2017
r.g.a.c. cui è riunita la causa iscritta al n. 3322/2017 R.G. vertente tra
, elett.te dom.to in Nola (NA) alla via SA Paolo Parte_1
Belsito n. 79, presso lo studio dell'Avv. NUNZIATA PAOLO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
, elett.te dom.to in Nola (NA) alla via SA Paolo Belsito n. Parte_2
79, presso lo studio dell'Avv. NUNZIATA PAOLO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
, elett.te dom.ta in Nola (NA) alla via SA Paolo Controparte_1
Belsito n. 79, presso lo studio dell'Avv. DONNARUMMA GIOVANNI dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
, elett.te dom.ta in Nola (NA) alla via SA Paolo Controparte_2
Belsito n. 79, presso lo studio dell'Avv. DONNARUMMA GIOVANNI dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione - ATTRICE
e
, elett.te dom.ta in SA IU IA (NA), alla via CP_3
Zabatta Masseria del Principe n. 24, presso lo studio dell'Avv. RANIERI
PASQUALE dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
, elett.te dom.ta in SA IU IA (NA), Controparte_4
alla via Zabatta Masseria del Principe n. 24, presso lo studio dell'Avv. RANIERI
PASQUALE dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
, elett.te dom.to in SA IU IA (NA), Controparte_5
alla via Zabatta Masseria del Principe n. 24, presso lo studio dell'Avv. RANIERI
PASQUALE dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
, rappresentata e difesa dall'Avv. FEOLA GIOVANNI in virtù CP_6 di procura in atti, elett.te dom.ta in IA D'CO (NA), alla Via
Terracciano n. 43 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Marzo
- CONVENUTA
elett.te dom.ta in Napoli, alla via Giosuè Controparte_7
Carducci n. 6, presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO LUCA dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA nonché
, Controparte_8
- CONVENUTO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: risarcimento sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
pag. 2/23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con la proposizione della odierna domanda, gli attori, in proprio ed in qualità di eredi di , adivano l'intestato Tribunale allo scopo di sentir Persona_1
condannare (questa anche in qualità di genitore del minore CP_3
), (tutti in qualità di Persona_2 Controparte_4 Controparte_5
eredi di ) e la compagnia , nonché Persona_3 CP_6 Controparte_8
e la compagnia , in solido tra loro, al risarcimento del danno non CP_7
patrimoniale iure hereditatis, sub specie di danno biologico e danno morale patito dal congiunto, nonché del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno biologico sofferto in proprio a seguito del decesso di
[...]
, avvenuto in data 2.8.2015, in seguito al sinistro verificatosi, in Persona_1
pari data alle ore 4.30 circa, in Cercola, sulla Strada Statale n. 162, allorquando il predetto , a bordo dell'auto Fiat Punto condotta da Persona_1 CP_5
e di proprietà del defunto , rimaneva coinvolto nel
[...] Persona_3
sinistro che riguardava la predetta Fiat Punto, di cui il conducente perdeva il controllo, sicché la stessa, dopo aver urtato contro la barriera destra della carreggiata, finiva la propria corsa nella corsia di sorpasso. A seguito di tale incidente, il defunto abbandonava l'abitacolo della Punto, Persona_1
allontanandosene, allorché veniva investito dal veicolo VW Golf, condotto da e proprietario del medesimo, transitante in quel momento e, in Controparte_8 conseguenza dell'urto, veniva sbalzato violentemente sul Persona_1
selciato e decedeva all'istante.
pag. 3/23 Costituitisi in giudizio tutti i convenuti (ad eccezione del ), Controparte_8
chiedevano il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via del tutto preliminare, deve essere esaminata la posizione di CP_5
(e degli ulteriori eredi di ).
[...] Persona_3
A tal proposito, viene in rilievo la sentenza n. 302/2019 con la quale, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Nola ha assolto Controparte_5 dall'accusa di omicidio colposo perché il fatto non sussiste.
Orbene, deve sul punto chiarirsi che, nella vicenda odierna, non appare applicabile la disciplina di cui all'art. 654 cpp (“Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo”), dal momento che “L'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale” (cfr., Cassazione civile sez. III, 29/03/2023, n.8879) laddove, nel caso di specie, manca, quasi del tutto, tale coincidenza soggettiva non avendo preso parte al giudizio penale né gli odierni attori quali parte civile né il responsabile civile ( , Persona_3
peraltro deceduto il 28.12.2014).
Cionondimeno, la scrivente ritiene di dover integralmente condividere le argomentazioni formulate dal Giudice penale nella predetta sentenza, specie per quanto concerne l'efficacia causale della condotta tenuta dalla stessa vittima, la quale può dirsi abbia interrotto la serie causale di eventi innescatisi con la perdita di controllo dell'auto condotta dall' In tal senso non può non Per_3
evidenziarsi che, per un verso, all'esito del primo sinistro, il povero ER
pag. 4/23 era ancora vivo e sostanzialmente illeso (circostanza incontestata tra le ER
parti) e, per altro verso, che – come sottolineato dall'esperto nominato in sede di indagini – se questi fosse rimasto nell'abitacolo della Fiat Punto, non avrebbe subito le lesioni che ha, invece, riportato in ragione dello scontro diretto avvenuto con l'automobile condotta dal . CP_8
In ogni caso, in disparte il contributo causale fornito dalla vittima nei tragici fatti per cui è causa, in linea più generale il Tribunale ritiene di dover concludere per la mancanza di prova circa la riconducibilità causale della morte del ER
alla condotta tenuta dal convenuto Per_3
Ed, infatti, anche l'istruttoria condotta in sede penale non ha consentito di stabilire la causa della perdita di controllo della Fiat Punto da parte dell' in particolare non essendo stato dimostrato che il tasso Per_3
alcolemico rilevato abbia di fatto provocato una condotta di guida che possa essere posta all'origine dello sbandamento avuto dal veicolo condotto dal medesimo (cfr, relazione ing. , consulente del PM nell'ambito del Per_4
procedimento penale contro , il quale esplicitamente Controparte_5
sostiene che non è stato possibile accertare la ragione della perdita di controllo della Fiat Punto).
È pur vero che è stato dimostrato che l' viaggiava a velocità eccessiva e Per_3
che aveva assunto sostanze alcooliche ma, si ribadisce, non è stata raggiunta la prova (financo sotto il profilo della nota regola che informa la causalità civilistica del più probabile che non) che tali violazioni delle prescrizioni del codice della strada abbiano causato la perdita di controllo della Punto.
Per tutte le motivazioni dianzi esposte, il Tribunale ritiene di dover rigettare la domanda attorea nei confronti dei convenuti , Controparte_5 CP_4
ed .
[...] CP_3 CP_6
pag. 5/23 Per quanto concerne, invece, la posizione di , in punto di diritto Controparte_8
deve rilevarsi:
- in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora risulti provato che da parte di quest'ultimo non vi era alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione che ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, così che l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, come quando il pedone appaia all'improvviso sulla traiettoria del veicolo e questo stia procedendo regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (ex plurimis: Cass. 29 settembre 2006 n.
21249);
- l'improvviso attraversamento da parte del pedone della carreggiata stradale fuori delle apposite strisce pedonali non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente dell'autoveicolo investitore, essendo a tal fine necessario che costui risulti essersi trovato, nonostante l'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di normale prudenza, nell'effettiva impossibilità di evitare l'evento (Cass. 13 maggio
1987 n. 4370);
- in tema di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 cc secondo il quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- nonostante l'anzidetta presunzione, qualora il conducente del veicolo non riesca a fornire prova idonea al suo superamento, al giudice di merito non
è preclusa comunque l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone pag. 6/23 investito con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 primo comma cc, con quella presunta del conducente (ex plurimis: Cass. 13 marzo 2009 n. 6168; Cass. 22 maggio
2007 n. 11873).
Orbene, questi essendo i principi di diritto in linea generale vigenti in materia, nel caso di specie il Tribunale ritiene che la responsabilità del tragico investimento debba ascriversi alla responsabilità tanto del conducente della
Golf, , quanto del pedone ovvero del defunto Controparte_8 ER
.
[...]
Induce a tale conclusione la complessiva valutazione del quadro probatorio composto, in particolar modo, dalle indagini compiute in sede penale, prima della instaurazione del presente giudizio.
In tal senso, vengono prima di tutto in rilievo le risultanze del dispositivo telematico installato sulla vettura condotta dal , dal quale è emerso che, CP_8 al momento dell'impatto, questi viaggiava ad una velocità di 134 km/h (e, nei secondi immediatamente precedenti, addirittura a 150 km/h). Alla luce di tanto, il consulente- ing. nominato dalla Procura nel corso delle Persona_4 indagini svolte a carico dell escusso in sede Controparte_5
dibattimentale all'udienza del 21.12.2018 (cfr. produzione attorea), messo a conoscenza di tali dati, ha del tutto modificato le proprie conclusioni (cui era giunto in assenza del dato predetto) dichiarando “Se invece che viaggiare a
81/89 chilometri orari viaggiava a 134, la percezione non è più nei 23 metri, ma diventa nei 37 metri…Se il conducente della… e quindi il pericolo fosse stato percepito a 37 metri, è chiaro che se viaggiava a 60 chilometri all'ora riusciva a fermarsi”. In buona sostanza, dalla lettura del lungo esame dibattimentale svolto, risulta che il consulente ha concluso (come pure pag. 7/23 sottolineato nella sentenza di assoluzione dell per una chiara Per_3
responsabilità del , atteso che la elevata velocità di guida, risultante da CP_8
dati empirici ovvero dal dispositivo telematico anzidetto, ha evidentemente impedito al convenuto di avvedersi per tempo della presenza sulla carreggiata dello sfortunato Persona_1
Ed, infatti, ricevuto nuovo incarico dal PM presso il Tribunale di Nola, ad integrazione della precedente consulenza, l'ing. ha sostenuto che il Per_4
– procedendo, vieppiù, sulla corsia di sorpasso – viaggiava a velocità CP_8
particolarmente elevata, ciò che gli ha reso impossibile alcuna manovra di arresto del veicolo (cfr. pag 77 della perizia integrativa agli atti).
Le emergenze probatorie di cui al dispositivo, per vero, sembrerebbero più che sufficienti per ritenere assolutamente provato lo sconsiderato eccesso di velocità dell'automobilista. Ed, invero, sebbene non risulti temporalmente applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 145 bis d.lgs.209/2005
(che attribuisce valore di prova legale alle risultanze della cd. scatola nera) in quanto entrata in vigore in epoca successiva ai fatti di causa, deve in ogni caso riconoscersi ai dati in esame una elevata attendibilità, emergendo dagli stessi una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, non solo in quanto univocamente confermati da tutte le risultanze probatorie a disposizione, ma anche in ragione delle caratteristiche intrinseche del dispositivo in esame.
Al riguardo, occorre ricordare che la scatola nera è un dispositivo di sicurezza composto da circuiti elettronici di controllo di determinate funzioni dell'autovettura, da sensori e da un geolocalizzatore GPS che permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo ed il comportamento del conducente. In caso di incidente, attraverso l'incrocio di dati quali la posizione, la velocità dell'auto e l'intensità di eventuali urti, esso rende possibile una ricostruzione di eventuali sinistri in modo particolarmente pag. 8/23 preciso e dettagliato, semplificando così la fase delle indagini in caso di incidente, sia ai fini assicurativi, sia eventualmente in sede penale laddove vi siano lesioni colpose. Inoltre, la scatola nera è progettata per resistere alle condizioni più estreme, essendo realizzata utilizzando un involucro protettivo in acciaio ed essendo resistente all'acqua.
Il cuore del dispositivo è, quindi, un localizzatore GPS che mantiene il collegamento costante con una centrale remota mediante l'uso di un chip ed una card su cui vengono memorizzati i dati relativi a posizione e velocità dell'autovettura in modo continuativo. Anche la forza delle accelerazioni e degli impatti è misurata e registrata mediante un accelerometro.
A tanto si aggiunga che l'esperto che ha esaminato i dati della scatola nera in oggetto non ha rilevato alcun malfunzionamento della stessa.
In ogni caso, in disparte quanto dianzi illustrato, tutte le ulteriori risultanze istruttorie sono assolutamente concordi nel senso di dimostrare che, la notte del sinistro, il stesse viaggiando ad una elevatissima velocità onde CP_8
l'impossibilità per lo stesso di avvistare per tempo i giovani presenti sulla carreggiata al momento del suo passaggio.
Depongono in tal senso, infatti, le deposizioni rese dai testi escussi in sede dibattimentale, con particolare riferimento a quanto dichiarato dai testi
[...]
(cugino ed omonimo del defunto) e , secondo i Persona_1 Persona_5 quali il , subito dopo l'investimento, si disperava dicendo “stavo CP_8
correndo, stavo correndo” (cfr. pag. 14 sentenza in atti).
Neppure può dubitarsi del violentissimo impatto tra il e la Golf ER
Volkswagen, alla luce delle risultanze della CTU (in atti) a firma del dott.
(nominato dal PM nell'ambito del procedimento contro l' Per_6 CP_5
), dal momento che questi ha ritenuto che il tipo di lesioni riportate
[...]
pag. 9/23 dalla vittima (sfondamento del cranio, lacerazione del cuore e dei polmoni), unitamente allo sfondamento del parabrezza dell'auto investitrice, depongano per la sussistenza di un doppio urto (il primo contro la parte frontale del veicolo, ed uno secondario, all'esito del quale il corpo veniva caricato sul cofano) compatibile solo con una elevata velocità di guida.
Quanto all'utilizzo, nella presente sede, delle risultanze probatorie emerse nell'ambito del giudizio penale, è pacifica la giurisprudenza che consente al
Giudice civile di trarre dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini preliminari) così come, in genere, da atti di altri processi fra le stesse o altre parti, elementi di convincimento idonei, potenzialmente, anche ad assumere valenza sufficiente per la decisione della causa, ferma la necessità di autonoma valutazione, tale da escludere il mero recepimento della valutazione già effettuata, ciò tenuto conto della facoltà, comunque, delle parti interessate di contrastare dette risultanze ( ex plurimis Cass n
5009/2009,n. 20724/2013;n. 2168/2013; n. 10055/2010; n. 2409/2005; Cass. , sez. III, 20.1.1995, n. 623; Cass., sez. II, 11.8.1999, n. 8585; Cass., sez. II,
4.3.2002, n. 3102, Cass., lav. 16.5.2006, n. 11426, Cass., sez. lav., 25.2.2011,
n. 4652; vedasi circa gli atti penali, Cass., sez. lav. 15.12.2000, n. 15826,
Cass., sez. I, 15.2.2001, n. 2200; Cass., sez. III, 2.3.2004, n. 4186, Cass., sez.
III, 21.6.2004, n.11483; Cass. sez. III, 15.10.2004, n. 20335, Cass., sez. III,
7.2.2005, n. 2409, Cass., sez. II, 19.10.2007, n. 22020; Cass., sez. I, 2.3.2009,
n. 5009; Cass., sez. III, 27.4.2010, n.10055; Cass., sez. II, 29.10.2010,
n.22200; Cass., sez. II, 31.1.2014, n. 2151, Cass., sez. III, n.15112,
17.6.2013).
In ogni caso, va pure rammentato il disposto di cui all'art.116 c.p.c., che sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove , in termini di elementi comunque valutabili, salvo che nel caso di specifiche ipotesi di prova legale, ciò, si deve sottolineare, con pag. 10/23 riferimento a tutte le risultanze istruttorie legittimamente acquisite e globalmente considerate, a prescindere dalla provenienza, oltre che al di fuori, tendenzialmente, di qualsivoglia gerarchia fra cosiddette prove precostituite e prove costituende (ex plurimis Cass. SS.UU. 14.12.1999, 898Cass. sez.III,
13.7.2004, n. 12912; Cass. sez.III, 10.8.2004, n. 15408, Cass. III, 8.5.2006, n.
10499; Cass. sez. II, 5.3.2010, n. 5440).
In limine, quanto alla condotta di guida tenuta dal , ed ad ulteriore CP_8
dimostrazione della gravità della stessa, non possono non condividersi le osservazioni del giudice penale (cfr. pagina 20 della sentenza in atti) circa le dichiarazioni dei testimoni sul transito, immediatamente dopo il secondo incidente, di varie auto che, evidentemente in ragione di una andatura più consona, sono riuscite ad evitare di travolgere i corpi del e ER
dell' pur trovandosi questi stesi al suolo e, dunque, in condizioni Per_3
meno favorevoli per una migliore visibilità degli stessi (se si paragona tale condizione a pochi istanti prima ovvero quando, al momento del transito della
Golf, i giovani erano in piedi e dunque maggiormente visibili).
In ogni caso, come dianzi anticipato, il Tribunale ritiene che al tragico evento abbia dato un contributo causale anche la condotta del seppure in ER
misura percentuale considerevolmente inferiore rispetto alla quota di responsabilità da addossare al . Controparte_9
Ed, infatti, non può non riconoscersi che con la propria condotta spiccatamente imprudente, il defunto abbia contribuito al verificarsi ER
del tristissimo evento letale per cui è causa. Per quanto comprensibile che, in ipotesi, il primo istinto, dopo l'incidente che ha coinvolto la Fiat Punto, sia quello di abbandonare il veicolo, trovandosi questo fermo sulla corsia di sorpasso della carreggiata in posizione indubbiamente pericolosa, una più attenta valutazione dei luoghi di causa (la scarsa visibilità e le caratteristiche pag. 11/23 della strada trattandosi di strada extraurbana) avrebbe dovuto far propendere o per un più accorto attraversamento della carreggiata o, soprattutto, per una sosta all'interno del veicolo incidentato fintantoché non si fossero palesate le condizioni per un attraversamento più sicuro.
Al contrario, la decisione di uscire dall'abitacolo ha oggettivamente contribuito alla verificazione del secondo sinistro giacché, in tal modo, il defunto si è esposto ad un elevatissimo rischio, purtroppo ER
concretizzatosi nelle terribili modalità illustrate nella presente sentenza.
Per tutto quanto esposto, il avrebbe dovuto desistere dal compiere ER
un attraversamento che costituiva una manovra del tutto azzardata, tale da mettere seriamente in pericolo la sua vita (come poi realmente accaduto) e, pertanto, tenuto conto delle condotte concretamente tenute dai protagonisti della tragica vicenda, della maggiore efficienza causale che comunque deve essere addossata alla condotta dell'automobilista e del maggiore grado di colpa del medesimo per le violazioni di legge commesse (specie l'eccesso di velocità), si ritiene che il sia responsabile della morte del pedone nella CP_8
misura del 70 %.
Si può ora procedere all'esame delle istanze risarcitorie formulate dagli attori.
Vengono in rilievo innanzi tutto i danni iure hereditatis.
Per quanto concerne il danno biologico terminale, deve farsi riferimento al costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia, secondo il quale
“Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e
pag. 12/23 coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus…Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (cfr,
Cassazione civile sez. lav., 28/11/2022, n.34987 Cassazione civile sez. III,
13/02/2020, n.3557 Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n.18056).
Nella specie, è provato che il povero decedeva sul colpo, attesa ER
l'avvenuta frantumazione della scatola cranica e la perdita totale dell'encefalo
(cfr. relazione del dott. ), tanto che nelle vicinanze della salma Per_6
venivano ritrovati numerosi frammenti di materia cerebrale, rimasti sull'asfalto, sicché non vi è alcun dubbio che, non possa dirsi ricorrente, nel caso di specie quell'apprezzabile lasso di tempo, pur necessario per l'insorgenza del relativo diritto di credito.
Medesime argomentazioni valgono per il danno catastrofale.
La giurisprudenza, in ordine a tale voce di danno, ha chiarito che “In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra
l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita….deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013), precisando inoltre che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione
pag. 13/23 e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico
"stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del
"genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare
l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso”
(cfr., Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019).
Nel caso di specie, va da sé che, risultando dimostrata la morte immediata del non sussiste una sofferenza di tal fatta nella vittima, con ER
conseguente rigetto della domanda anche sul punto.
Quanto ai danni richiesti dagli attori a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, deve rilevarsi che tale forma di danno non patrimoniale può venire in rilievo sia come danno biologico di tipo psichico (che deve essere provato sotto il profilo medico-legale) sia come danno morale e da perdita del rapporto parentale.
Ed, invero, secondo la Suprema Corte, “Nel risarcimento del danno non patrimoniale complessivo subito dai congiunti della vittima di un illecito mortale, è necessario valutare, accanto al danno biologico, anche i pregiudizi ulteriori derivati dalla perdita del rapporto parentale e la permanente sofferenza dei sopravvissuti” (cfr. Cassazione civile sez. III,
16/11/2011, n.24016).
pag. 14/23 Cionondimeno, il danno morale/esistenziale ed il danno da perdita del rapporto parentale costituiscono delle sottovoci del danno non patrimoniale, da liquidarsi congiuntamente al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (“Ove al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo venissero liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, si incorrerebbe in una duplicazione di danno non patrimoniale in quanto il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” cfr. Cass. Civ. sez. III, 26 marzo 2021, n. 8622).
In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. Siffatto danno va al di là del puro dolore che la morte di una persona provoca nei prossimi congiunti, concretandosi esso in una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. In tali ipotesi, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti, intendendosi quei soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo affettivo, ma affettivo-giuridico che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti e doveri;
il danno in parola non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati e la sua liquidazione deve avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Del resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al pag. 15/23 coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti.
Tali considerazioni valgono tanto più in riferimento alla posizione degli attori e , genitori della vittima, rispetto ai Parte_1 Controparte_1 quali deve rilevarsi che “Rispetto alla morte di un figlio e di una figlia, entrambi in giovane età, appartiene al notorio l'esistenza di un danno soggettivo patito dai congiunti in tutte le sue componenti” (cfr., Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19158).
Quanto ai criteri di liquidazione di tal specie di danno, si evidenzia che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”, sicché la scrivente ritiene non vi siano motivi per discostarsi dalla adozione delle relative tabelle (cfr., Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009).
Alla stregua di tali criteri, il danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dagli odierni attori va liquidato sulla base dei criteri di seguito esposti (applicando i parametri medi di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano):
- per quanto concerne il genitore il danno va Parte_1
determinato attribuendo 26 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti pag. 16/23 per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile;
conseguentemente, assumendo come "valore punto" la somma di 3.911,00 euro indicata nella suddetta tabella per l'anno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a € 336.346,00;
- per quanto concerne il genitore il danno va Controparte_1
determinato attribuendo 26 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile;
conseguentemente, assumendo come "valore punto" la somma di 3.911,00 euro indicata nella suddetta tabella per l'anno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a € 328.524,00;
- per quanto concerne la sorella il danno va Controparte_2
determinato attribuendo 20 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 20 punti per la coabitazione nello stesso immobile;
conseguentemente, assumendo come "valore punto" la somma di 1.698,00 euro indicata nella suddetta tabella per l'anno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a € 139.236,00;
- per quanto concerne il LO , il danno va determinato Parte_2
attribuendo 20 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 20 punti per la coabitazione nello stesso immobile;
conseguentemente, assumendo come "valore punto" la somma di 1.698,00 euro indicata nella suddetta tabella per l'anno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a € 142.632,00.
Tuttavia, dall'importo complessivo di tutte le predette somme dovrà essere defalcata la quota di concorso nel fatto colposo attribuita al defunto ER
, individuata nel 30%.
[...]
In definitiva, ed vanno condannati al pagamento, in Controparte_8 CP_10
solido, a titolo di danno parentale:
pag. 17/23 - in favore di , dell'importo complessivo di €. 235.443; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 229.967; Controparte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 97.466; Controparte_2
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 99.843. Parte_2
Le somme così determinate sono liquidate agli importi più recenti. Esse vanno pertanto devalutate avuto riguardo al momento del decesso (2.8.2015); quindi – trattandosi di debiti di valore – esse vanno rivalutate anno per anno, dal giorno del decesso fino al giorno di pubblicazione della presente decisione, in base agli indici Istat di riferimento;
su ciascuno importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi in misura legale, secondo l'indice dell'anno di riferimento.
Per quanto attiene al danno biologico iure proprio, la scrivente ha ammesso la consulenza psicologica in atti, a firma della dott.ssa essendo Persona_7
la stessa tutt'altro che esplorativa alla luce della documentazione medica rilasciata dalla ASL di Terzigno. Sulla scorta di tale CTU, sono state inequivocabilmente dimostrate le patologie psico-fisiche patite dagli attori in conseguenza del lutto quali genitori e fratelli del de cuius e, dunque, la degenerazione della sofferenza in una vera e propria sindrome di rilevanza psichiatrica integrante danno biologico, sicché può dirsi accertata una compromissione dell'integrità psico fisica del familiare da intendere come effettiva patologia psichiatrica strutturatasi nel tempo oltre la fase fisiologica di elaborazione del lutto.
Occorre, pertanto, rifarsi alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio in atti, nella quale è stato accertato che:
- è affetta, in conseguenza della morte del figlio Controparte_1
, da Disturbo da lutto persistente complicato, con il ER
riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 33%;
pag. 18/23 - è affetto, in conseguenza della morte del figlio Parte_1
, da Disturbo depressivo persistente, con il riconoscimento di un ER
danno biologico permanente pari al 23%;
- La è affetto, in conseguenza della morte del LO , Parte_2 ER
da Disturbo depressivo persistente, con il riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 23%;
- La è affetta, in conseguenza della morte del LO Controparte_2
, da Disturbo depressivo persistente, con il riconoscimento di un ER
danno biologico permanente pari al 24%.
Il nominato esperto ha chiaramente spiegato, nelle proprie risposte alle controdeduzioni del ctp della compagnia assicurativa, che tali percentuali corrispondono alla sussistenza di danni moderati lievi mentre, con esclusivo riferimento alla persona della , il danno riscontrato è di tipo grave, CP_1
laddove la rimodulazione suggerita dal ctp fa riferimento a disturbi depressivi da inquadrare nella categoria lieve (senza, peraltro, che il ctp abbia dato conto delle ragioni per cui i disturbi in oggetto sarebbero da considerare come lievi), sicché, conclude la dott.ssa “non è possibile accettare la rimodulazione delle Per_7
percentuali in quanto…le percentuali non corrispondono al disturbo e alla categoria individuata”.
Il Tribunale ritiene, viceversa, di doversi discostare dalla valutazione effettuata dal CTU circa la quantificazione della inabilità temporanea. Ed, infatti, per un verso, l'assenza di documentazione sanitaria relativa all'anno e mezzo successivo alla verificazione dell'evento luttuoso non consente di ritenere dimostrata una così alta percentuale di invalidità temporanea e, per altro verso, a fronte del riconoscimento delle elevati percentuali proposte dal CTU (addirittura nella misura dell'80%, 70%) sarebbe ben poco verosimile che gli attori siano riusciti a posticipare, per un periodo di tempo non trascurabile ovvero un anno e mezzo, il ricorso ad aiuti psicologici (senza considerare che, come osservato dal prof.
pag. 19/23 la “parte iniziale di un periodo successivo al decesso del de cuius si CP_11 sovrappone all'elaborazione del lutto, come ricorre in tutti quelli che - in qualunque modo- perdono un congiunto”).
Pertanto, in relazione alla ITP, il Giudicante ritiene di poter fare riferimento alle valutazioni espresse dal ctp della in quanto condivisibili, riconoscendo, CP_7
per tutti gli attori, una ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 70% per 3 mesi, seguita da una ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 50% per altri 3 mesi.
Alla luce di quanto dianzi illustrato, il risarcimento, a titolo di danno permanente ed invalidità temporanea, da riconoscersi agli attori, è determinato secondo lo schema di seguito riportato (in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano, nella versione da ultimo aggiornata):
- La Marca NC: €. 114.391,00;
- ES €. 210.332,00; CP_1
- La Marca AD: €. 142.110,00;
- La Marca LO: €. 135.052,00.
Nessuna personalizzazione è dovuta, alla luce del liquidato danno parentale, che già include in sé la valutazione di una sofferenza ulteriore (pena la ricorrenza di una inammissibile duplicazione risarcitoria).
Come dianzi indicato, da tali somme dovrà essere defalcata la quota di concorso nel fatto colposo attribuita al defunto , individuata nel 30%. Persona_1
In definitiva, ed vanno condannati al pagamento, in Controparte_8 CP_10
solido, a titolo di danno biologico:
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 80.073; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 147.233; Controparte_1
pag. 20/23 - in favore di dell'importo complessivo di €. 99.477; Controparte_2
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 94.537. Parte_2
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n.
19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis,
Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002,
10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Infine, non può riconoscersi il lamentato danno emergente di natura patrimoniale, non essendo stata fornita prova alcuna né dell'effettiva sussistenza dello stesso, né di chi, fra i congiunti, abbia sostenuto le riferite spese (in atti vi è una fattura, ma non vi è prova del relativo pagamento).
Per quanto concerne la posizione della compagnia deve specificarsi che CP_7
la richiesta della stessa di contenere la condanna nei limiti del massimale non può essere presa in considerazione dal Tribunale, in quanto del tutto sfornita di prova, non essendovi agli atti alcun dato documentale che deponga in tal senso.
Per quanto concerne le spese di giudizio, il Tribunale ritiene che le stesse, in ragione della elevata controvertibilità della vicenda e degli esiti oggettivamente incerti in ordine alla dedotta responsabilità dell , vadano Controparte_5
integralmente compensate nei rapporti tra gli attori ed i convenuti ed Per_3
. Per il resto, seguono la soccombenza, inclusa la CTU, e si CP_6
liquidano come in dispositivo (tenuto conto del valore del decisum).
pag. 21/23
P.Q.M.
il Tribunale di NOLA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti,
[...]
ed , al pagamento in solido, a titolo di danno CP_8 CP_7
parentale, delle somme di seguito indicate:
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 235.443; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 229.967; Controparte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 97.466; Controparte_2
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 99.843; Parte_2
con la precisazione che su tali somme va operata la devalutazione, rivalutazione e applicazione di interessi compensativi come indicate in parte motiva;
2) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna i convenuti,
[...]
ed , al pagamento in solido, a titolo di danno CP_8 CP_7
biologico, delle somme di seguito indicate:
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 80.073; Parte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 147.233; Controparte_1
- in favore di dell'importo complessivo di €. 99.477; Controparte_2
- in favore di , dell'importo complessivo di €. 94.537; Parte_2
oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2 % sulla predetta somma dalla data del fatto (2.8.2015) al soddisfo;
3) rigetta per il resto la domanda attorea;
4) rigetta la domanda nei confronti di , , CP_3 Controparte_5
; Controparte_4
5) compensa le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori ed i convenuti ed;
Per_3 CP_6
pag. 22/23 6) condanna ed al pagamento, in solido, delle Controparte_8 CP_7
spese di giudizio, in favore di e , che Parte_1 Parte_2
si liquidano complessivamente in €. 11.229,00, €. 518 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
7) condanna ed al pagamento, in solido, delle Controparte_8 CP_7
spese di giudizio, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano complessivamente in €. 14.598,00, €. 518 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
8) pone le spese di CTU a carico di ed , in Controparte_8 CP_7
solido.
Così deciso in Nola, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 23/23